I Beni Estimati – L’Editto di Maria Teresa del 1° febbraio 1751

Pubblico di seguito l’editto del 1 febbraio 1751 di Maria Teresa, Duchessa di Massa, Principessa di Carrara e Principessa Ereditaria di Modena, con cui sono stati definiti i “beni estimati”, questa particolare categoria di cave sul cui regime giuridico si discute ancora oggi e che è stata oggetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 228/2016, che ha dichiarato illegittimo l’art. 32 comma 2 della L.R. Toscana n. 35/2015 (Disposizioni in materia di cave), tentativo del legislatore regionale di qualificarne la natura.

MARIA TERESA
Duchessa di Massa, Principessa di Carrara e Principessa Ereditaria di Modena

Nell’essere stata portata avanti di Noi certa controversia insorta fra certi Ufficiali della vicinanza di Torano, e alcuni particolari sopra il diritto di aprire negli agri di quella, Cave di marmo, siamo venuti nella deliberazione di fissare un Regolamento, il quale decida essa controversia, e dia insieme norma a tutte le altre, che in rapporto degli Agri delle altre vicinanze di Carrara, eccitare si potessero in qualsivoglia tempo avvenire su consimile soggetto.

Distinguiamo in primo luogo le Cave già aperte negli Agri delle vicinanze di detto Nostro Principato, da quelle che sono per aprirsi nell’avvenire. Quanto alle prime nuovamente distinguiamo le Cave già descritte negli Estimi dei Particolari, da quelle che descritte non vi sono.

Per le descritte, vogliamo, che se l’allibrazione delle medesime è seguita venti anni prima della presente Nostra ordinazione niun diritto pretender mai più possa sopra di esse, o sopra i loro Possessori, la vicinanza ne’ di cui Agri sono situate non altrimenti che se a favore dei possessori medesimi militasse l’immemorabile, o la centenaria, o concorresse a prò loro un titolo il più legittimo che immaginare si possa.

Se poi sarà seguita la suddetta allibrazione da minor tempo d’anni venti in qua’, vogliamo che la vicinanza, ne’ di cui Agri sono situate, abbia il diritto di interpellare i possessori ad allegare, e procurare il titolo del di loro acquisto, ed in caso che dentro il termine di un mese, se proseguire vogliano a possederle, o rilasciarle, dimodiché eleggendo eglino il rilasciarle, altro non possa contro loro pretendere la rispettiva vicinanza; ma per l’opposto eleggendo di ritenerle debbano obbligarsi a favore della vicinanza per pubblico istrumento in forma di Livello ad una certa annua prestazione discreta però e moderata, da concordarsi coi di lei Uffiziali e da determinarsi in caso di discordia fra le parti, da Noi; nel qual caso dovranno esse Cave levarsi dal rispettivo Estimo, non essendo ragionevole che lo stesso fondo sia gravato dalle collette ed insieme dal canone a favore della vicinanza.

La quantità di tal canone non dovrà però misurarsi dallo stato presente della cava, della quale accadrà trattarsi, ma sul merito di quella porzione di Agri sulla quale sarà stata aperta, e la quale sarà di pertinenza della cava della quale accadrà di trattarsi, anzi, medesima, avuto però insieme qualche riguardo all’uso per cui è destinata. E quantunque la promessa di tale annua prestazione debba farsi come si è detto, in forma di livello, il possessore nondimeno avrà sempre l’arbitrio e la facoltà di ritirarsene, con rilasciare qualunque volta a lui così piacerà, eziandio dopo cento anni, la cava, o vogliam dire l’occupata porzione di Agri alla vicinanza, ben inteso che a questa o ai suoi Uffiziali ne faccia Giudiciale disdetta.

Per altro le cave tutte allibrate agli estimi dei particolari avranno la presunzione di esservi state descritte prima del decennio, e sarà incombenza delle rispettive vicinanze, di mostrare il contrario, volendo Elleno porre in pratica la premessa provvidenza.
Per le cave aperte poi negli agri suddetti ma non descritte negli estimi dei particolari avranno le rispettive vicinanze assolutamente il diritto d’interpellare, e costringere i possessori a quanto abbiamo disposto per le allibrativi dal tempo di venti anni a questa parte, e volendo eglino ritenerle, dovranno assumere l’obbligo di detta annua prestazione, seppure non giustificheranno altro titolo, giustificando il quale dovrà farsene l’allibrazione all’estimo loro, non potendosi dar mai alcun titolo, il quale esenti da allibrazione per l’effetto di non doversene pagare le collette. In ordine a che dichiariamo per maggior intelligenza della Nostra Mente, che le cave allibrate già agl’estimi, e che vi si allibreranno, a favore di un giusto titolo, rimarranno gravate del peso delle collette, ma non di canone veruno, e che viceversa le gravate di qualche canone non riceveranno onere alcuno rispettivamente alle collette.

Resta a trattarsi delle Cave non ancora aperte, e per questo ordiniamo, che chiunque vorrà negli Agri della sua Vicinanza cercarvi coi suoi lavori all’azzardo delle Cave, possa farlo con piena libertà, purché osservi la giusta moderazione di farla in luogo ove non possa derivarne pregiudizio all’altrui. Esso luogo, se avrà la Marca di quel particolare medesimo, se vorrà goderne il vantaggio, dovrà dare al Deputato della Vicinanza nota del sito in cui vorrà impiantare i suoi lavori, per tentare la sorte di una qualche Cava. Cessando egli per lo spazio di sei mesi continui dal travaglio, potrà lavorarvisi coll’istessa idea, e collo stesso fine da un altro, che dovrà osservare le stesse condizioni. Chi poi arriverà ad aprirvi la Cava (ed aperta si dirà la Cava, quando tale sarà il giudizio dei Periti, da eleggersi ad istanza del Deputato dal Commissario di Carrara) godrà per lo spazio di anni due dal giorno di tal Perizia i comodi tutti della Cava medesima, ma dopo tal termine dovrà essere interpellato a dichiarare se voglia proseguire, o rilasciarne il prezzo, per dovere, nel caso di volerlo proseguire, incontrare a favore della Vicinanza l’obbligazione di una certa annua corrisposta in tutto e per tutto a tenore della premessa dichiarazione.

Ed affinché meglio si evitino le questioni, dichiariamo, che i siti i quali a quest’ora sono stati marcati da alcun particolare, e nei quali han già questi incominciato a tentare coi loro lavori la sorte di qualche Cava, non devono riferirsi alla Classe della Cave già aperte, ma sì bene di quelle, che sono per aprirsi nell’avvenire, dimodoché dandone eglino la menzionata nota al Deputato, osservare per esso si debba quanto venghiamo adesso ad ordinare per rapporto alle Cave non ancora aperte.
Con tutto fin qui disposto non intendiamo di derogare né di fare innovazione veruna su i precedenti Nostri Editti proibitivi del pascolo, dell’incendio e del taglio nei Beni Comunali del predetto nostro Principato, e vogliamo adesso anzi che restino onninamente, ed in tutte le parti ed annessi loro, nel loro pieno vigore.
In tal guisa apprendiamo di avere nel tempo istesso posto in cauto l’interesse del Pubblico, e dei Particolari, e di avere inoltre senza pregiudizio delle Vicinanze assicurato e favorito il commercio dei Marmi, sicché altro non resta se non che ognuno, cui spetta, eseguisca il presente Nostro Regolamento, a tenore del quale, sarà parte dei nostri Giudici di amministrare a chiunque siasi la giustizia; e, pubblicato che sia ed affisso nei luoghi soliti, dovrà essere registrato al solito libro dei Bandi e della Riforma, a perpetua memoria, ed affinché sia inviolabilmente osservato come legge perpetua, non ostante ecc.

Dato in Massa, 1 febbraio 1751

Ricciarda – d’ordine

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