Interessi moratori nelle transazioni commerciali: tasso di riferimento allo 0%

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E’ stato pubblicato ieri in gazzetta ufficiale (GU Serie Generale n.178 del 1.8.2016) il comunicato del Ministero dell’Economia e delle Finanze previsto dall’art. 5, comma 3 del decreto legislativo n. 231/2002, con cui è stato rilasciato il tasso di riferimento per la determinazione degli interessi moratori dovuti al creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali per il secondo semestre 2016.

Sorprendentemente (ma alla fine, visto il panorama generale, nemmeno più di tanto) il nuovo tasso è fissato allo 0% (sì, proprio zero), in luogo dello 0,05% previsto per il semestre passato.

Il saggio in parola è calcolato sulla base del tasso di interesse applicato dalla Banca Centrale Europea (BCE) alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali ed è utilizzato come base per l’applicazione delle maggiorazioni previste per gli interessi legali di mora dall’ art. 2, comma 1, lett. e del decreto legislativo n. 231/2002 (8 punti percentuale) per le transazioni commerciali in generale e dall’art. 62, comma 3 del D.L. 24 gennaio 2012 n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, per i contratti relativi ai prodotti agricoli e agroalimentari (ulteriori 4 punti percentuale).

Niente paura, quindi, gli interessi moratori sono ancora dovuti, anche se nella misura determinata dall’applicazione delle sole maggiorazioni: semplicemente, dal primo luglio, in caso di ritardo nel pagamento di crediti relativi a transazioni commerciali ordinarie l’interesse moratorio legale deve essere calcolato all’8% secco, mentre per le transazioni relative a prodotti agricoli e agroalimentari al 12%.

Il trend al ribasso ha ormai raggiunto il suo massimo storico.

Per il prossimo semestre dovremo aspettarci un segno negativo?

Chi vivrà vedrà.

Fabio Squassoni

Qui trovi il testo del comunicato: http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/08/01/16A05556/sg

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