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La disciplina del territorio rurale in Toscana: il capo III del titolo IV della L.R.Toscana n. 65/2014 e il regolamento n. 63/R/2016

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Quello di “territorio rurale” è uno di quei concetti tanto chiari nel senso comune (è campagna quel che non è città) quanto fumosi nel senso giuridico (in cui conta stabilire cosa sia città e cosa campagna).

A livello uniforme, si può azzardare una definizione in negativo: è territorio rurale ciò che è esterno al territorio urbanizzato.

Qui finiscono le generalizzazioni: quel che è interno al territorio urbanizzato e quel che è rurale lo stabiliscono le varie leggi regionali.

Per quel che concerne la regione Toscana, la disciplina del territorio rurale è contenuta nel capo III del titolo IV della legge regionale n. 65/2014 (Norme sul governo del territorio), titolato, appunto, “Disposizioni sul territorio rurale”, in venti articoli (da 64 a 84) recentemente novellati dalla L. R. Toscana n. 43 del 8.7.2016 (Norme per il governo del territorio. Misure di semplificazione e adeguamento alla disciplina statale. Nuove previsioni per il territorio agricolo. Modifiche alla l.r. 65/2014, alla l.r. 5/2010 e alla l.r. 35/2011).

Tali disposizioni sono integrate da quelle del regolamento di attuazione dell’articolo 84 della medesima legge regionale, contenente disposizioni per la qualità del territorio rurale (DPGR Toscana n. 63R del 25 agosto 2016).

La disciplina legale si suddivide in quattro sezioni: una prima sezione denominata “disposizioni generali”, contenente la disciplina della pianificazione rurale, la seconda e la terza contenenti la disciplina delle trasformazioni edilizie, differenziata a seconda che siano effettuate da imprenditori agricoli (sez. II) o da soggetti che non rivestono questa qualità (sez. III) e infine la quarta che disciplina il mutamento di destinazione d’uso agricola degli edifici, in cui è incluso anche l’art. 84 che tratta del contenuto del regolamento di attuazione.

In questo articolo voglio limitarmi a delineare uno schema di base della disciplina, rimandando ogni approfondimento ad eventuali futuri articoli.

Nella citazione delle disposizioni, dove non specifico, mi riferisco agli articoli e ai riferimenti (titoli, capi, sezioni ecc) della legge regionale.

I. Disposizioni generali

Il territorio rurale è definito dall’art. 64.

La definizione è in parte in positivo, in parte in negativo.

In positivo, il territorio rurale viene definito come composto da:

  • le aree agricole e forestali individuate come tali negli strumenti della pianificazione territoriale urbanistica di seguito denominate “aree rurali”;

  • i nuclei ed insediamenti anche sparsi in stretta relazione morfologica, insediativa e funzionale con il contesto rurale, di seguito denominati “nuclei rurali”;

  • le aree ad elevato grado di naturalità;

  • le ulteriori aree che, pur ospitando funzioni non agricole, non costituiscono territorio urbanizzato.

Residualmente il territorio rurale è definito in negativo nel seguente modo:  “E’ comunque considerato territorio rurale tutto ciò che è esterno al territorio urbanizzato come definito dall’articolo 4 (ovvero il territorio su cui insistono “i centri storici, le aree edificate con continuità dei lotti a destinazione residenziale, industriale e artigianale, commerciale, direzionale, di servizio, turistico-ricettiva, le attrezzature e i servizi, i parchi urbani, gli impianti tecnologici, i lotti e gli spazi inedificati interclusi dotati di opere di urbanizzazione primaria” NdR) e come individuato negli atti di governo del territorio comunali in conformità alla presente legge, al PIT, al PTC e al PTCM.

Il medesimo articolo 64 stabilisce i criteri per la pianificazione del territorio rurale, che vengono poi sviluppati nei successivi articoli della prima sezione.

La stessa definizione individua dei contenuti minimi di pianificazione, suddivisibili in due tronconi: aree ed edifici.

Per quanto riguarda le aree, si possono individuare tre categorie: aree rurali propriamente dette (art. 64 co. 1 lett. a), aree ad elevato grado di naturalità (art. 64 co. 1 lett c) e aree con funzioni non agricole (art. 64 co. 1 lett. d), escluse queste ultime di principio dalla disciplina dell’intero capo a meno che non vengano ricomprese specificatamente all’interno del territorio rurale con atto di pianificazione previo parere favorevole della conferenza di copianificazione di cui all’art. 25.

All’interno delle aree rurali propriamente dette si possono individuare gli ambiti di pertinenza dei centri e nuclei storici (art. 64 co. 3 lett. a e art. 66), gli ambiti periurbani (art. 64 co. 3 lett. b e art. 67) e i paesaggi agrari e pastorali di interesse storico (art. 64 co. 3 lett. c).

Per quanto riguarda gli edifici (art. 64 co. 1 lett. b e art. 65), essi si distinguono in nuclei rurali ed edifici sparsi e all’interno dei nuclei rurali si può delineare il sottoinsieme dei centri e nuclei storici (art. 64 co. 3 lett. a e art. 66).

Nella prima sezione vengono inoltre delineati gli obiettivi della pianificazione, ricompresi nella definizione di “qualità del territorio rurale” (art. 68), nonché il limite esterno del potere di pianificazione, che non può dettare prescrizioni in merito alle scelte agronomico-cultuali, anche poliennali, delle aziende (art. 69).

II. Disciplina delle trasformazioni

In tema di trasformazioni edilizie, la normativa impone alcune differenziazioni.

La prima grande differenziazione è data dalla sussistenza della qualità di imprenditore agricolo in capo a chi vuol effettuare l’intervento.

La sezione II delinea la disciplina delle trasformazioni effettuabili dall’imprenditore agricolo, introducendo un altro spartiacque, costituito dalla presenza o meno di un programma aziendale, che, a certe condizioni, può aver anche valore di piano attuativo ai sensi dell’art. 107, che viene definito nei contenuti dall’art. 74 della legge e dagli artt, da 7 a 10 del regolamento di attuazione e la cui realizzazione è garantita da una convenzione o da un atto unilaterale d’obbligo.

In massima sintesi, la presenza di un programma aziendale permette l’effettuazione di interventi maggiormente invasivi (ristrutturazioni urbanistiche, nuove costruzioni anche ad uso abitativo ecc.) rispetto a quelli effettuabili in assenza di esso.

Le tipologie di interventi realizzabili con o senza programma aziendale sono stabilite dagli artt. da 70 a 74 della L.R. e dagli artt. da 1 a 6 del regolamento.

Nella medesima sezione si detta altresì la disciplina dell’asservimento di immobili a destinazione commerciale o industriale allo svolgimento di attività agricola (art. 75 L.R. integrato dall’art. 11 Reg.), e viene disposto un vincolo decennale di inedificazione (salvo qualche eccezione specificatamente indicata) in caso di trasferimento o affitto di fondi al difuori del programma aziendale (art. 76).

La successiva sezione III disciplina le trasformazioni effettuabili da soggetti diversi dagli imprenditori agricoli, ridotte rispetto a quanto effettuabile dalle aziende agricole, specie con programma aziendale.

Si disciplinano dunque le trasformazioni delle aree di pertinenza degli edifici (art. 77), la realizzazione di manufatti per l’attività agricola amatoriale e per il ricovero di animali domestici (art. 78 L.R. e artt. 12 e 13 Reg.), nonché gli interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione non agricola (art. 79), orientati sostanzialmente alla conservazione e al miglioramento funzionale, nel rispetto della ruralità del contorno.

Si detta inoltre la disciplina degli interventi in aree soggette a vincolo idrogeologico e delle opere antincendi boschivi (art. 80).

III. I mutamenti di destinazione d’uso agricola degli edifici

La sezione IV tratta dei mutamenti della destinazione d’uso agricola degli edifici, inserendo diverse limitazioni.

In via generale sono stabiliti il divieto di mutamento di destinazione d’uso in perpetuo per gli annessi agricoli e per venti anni per gli edifici rurali ad uso abitativo, laddove edificati con dichiarazione inizio lavori successiva al 15.4.2007 (art. 81).

Per gli edifici rurali anche ad uso abitativo edificati con dichiarazione inizio lavori antecedente a tale data è invece possibile mutare la destinazione d’uso, ma alle condizioni di cui all’art. 82 (mutamento della destinazione d’uso agricola mediante programma aziendale) e 83 (interventi sul patrimonio edilizio che comportano il mutamento della destinazione d’uso agricola.

Link

Norme per il governo del territorio (LR Toscana n. 65/2014)

Regolamento di attuazione dell’articolo 84 della legge regionale 10 novembre 2014 n. 65 (Norme per il governo del territorio) contenente disposizioni per la qualità del territorio rurale (DPGR Toscana n. 63/R/2016)

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