, ,

Agricoltura, controllo fauna selvatica e forestazione – Ulteriori misure per la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid 19 – Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 36 del 14 aprile 2020

L’ordinanza n. 36 del 14 aprile 2020 del Presidente della Giunta della regione Toscana, avente ad oggetto ulteriori misure per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19, prescrive importanti novità in materia di agricoltura, controllo della fauna selvatica in ambito urbano e gestione delle attività selvicolturali.

La prima importante novità interessa i coltivatori amatoriali, ovverosia quei soggetti che svolgono attività di coltivazione di colture agricole per destinarne i prodotti all’autoconsumo familiare.

Grazie alle disposizioni dell’ordinanza di cui trattasi, oggi, in Toscana, ai coltivatori amatoriali e’ consentito lo spostamento all’interno del proprio comune o verso altri comuni, per svolgere attività agricola amatoriale. Nello specifico lo spostamento e’ consentito, a condizione che siano rispettate tutte le previsioni dettate dai Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e tutte le norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da Covid 19, un’unica volta al giorno e per un massimo di due persone facenti parte dello stesso nucleo familiare,  al fine di svolgere tutte quelle attività necessarie alla tutela della produzione di vegetali, consistenti nelle minime, ma indispensabili, operazioni culturali che la stagione impone oppure per accudire gli animali allevati.

Secondo quanto riportato nella sopracitata ordinanza, tale tipologia di spostamento (effettuato per lo svolgimento di attività indifferibile di coltivazione del fondo agricolo) può essere fatto rientrare in quelle che sono le situazioni di necessità di assoluta urgenza richieste dalla normativa nazionale affinche’ gli spostamenti possano definirsi consentiti. Questo perche’, ci spiega l’ordinanza, il mancato svolgimento, in questo periodo dell’anno (stagione primaverile), di alcune pratiche agricole indifferibili, oltre che a poter compromettere tutta la produzione, con conseguenti ricadute negative per il singolo produttore può comportare un rischio idrogeologico e un rischio elevato di incendi boschivi. Tali eventi solitamente vengono scongiurati dalla corretta gestione dei fondi agricoli che, se abbandonati, rischiano di poter diventare causa concreta di detti pericoli.

Altro tipo di previsioni vengono poi dettate per quanto riguarda il regolare svolgimento delle operazioni di controllo e di contenimento faunistico in ambito urbano.

Il controllo faunistico, così come esplicitato nell’ordinanza, e’ un’attività di carattere pubblico essenziale per la tutela delle colture agricole, soprattutto in questo periodo dell’anno nel quale avvengono le semine primaverili, oltre alla ripresa vegetativa dell’arboricoltura, dei vigneti e dei frutteti, che possono essere danneggiati da un’eccessiva presenza di fauna cosiddetta “problematica”. Tale attività di controllo è ritenuta essenziale anche per tutelare e per limitare il pericolo per la pubblica incolumità e per garantire una maggior sicurezza della circolazione stradale.

Gli interventi di controllo e di contenimento della fauna selvatica dovranno avvenire nel pieno rispetto di quanto sancito dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e da tutte le norme di sicurezza relative al contenimento del contagio Covid 19, e pertanto tramite la cattura o in forma singola. Lo spostamento delle guardie venatorie volontarie incaricate dalla polizia provinciale di effettuare gli interventi di controllo deve essere limitato a quanto previsto nella scheda di intervento di controllo di cui alla procedura approvata con DGR 310/2016 e modificata con DGR 89/2020. Viene prescritto che i capi abbattuti dovranno essere destinati ai centri di lavorazioni abilitati, mentre i capi catturati dovranno essere destinati ai soggetti che abbiano aderito alla manifestazione di interesse di cui al Decreto n. 352/2020

Infine vengono sancite prescrizioni in materia di attività selvicolturali al fine di consentire il completamento delle attività di taglio e di esbosco.

La necessità di porre in essere un intervento in merito alla materia appena richiamata e’ data dal fatto che, come evidenziato nell’ordinanza, i tagli boschivi di utilizzazione o ad ogni altro scopo destinati, sono disciplinati da disposizioni specifiche, che ne regolano perfino le epoche di taglio, stabilendo per i tagli dei cedui, periodi differenziati nel corso dell’anno a secondo dell’ altitudine e delle province. Le attività selvicolturali, in base a quanto stabilito dal dpcm 22 marzo 2020, non erano state comprese tra quelle il cui esercizio era consentito, e pertanto a far data dal quel momento, in tutti quei luoghi in cui la prescrizione stabiliva essere “periodo di taglio” tali attività erano state interrotte, comportando, in primo luogo, un pregiudizio alla stabilità dell’assetto idrogeologico. In secondo luogo, l’interruzione di dette attività, oltre ad aver comportato un attuale pericolo in ordine alla possibilità di sviluppo di incendi boschivi ha comportato anche il pericolo di attacchi fitopatogeni correlati al cumolo di biomassa sul terreno. A seguito dell’entrata in vigore del dpcm 10 aprile 2020 le attività selviculturali, (codice ATECO 02)    nonche’ le attività di cura e manutenzione del paesaggio (codice ATECO 81.3), sono consentite dal 14 aprile, pertanto, la Regione tramite la suddetta ordinanza, ha ritenuto necessario consentire alle imprese di selvicoltura di completare le operazioni di taglio che erano state interrotte a causa delle disposizioni del dpcm 22 marzo 2020, disponendo la proroga del periodo prescritto per il taglio e per l’esbosco, di 15 giorni,al fine di consentire la tutela della stabilità dell’assetto idrogeologico e della prevenzione degli incendi boschivi e degli attacchi fitopatogeni correlati al cumolo di biomassa sul terreno. Inoltre ha previsto la possibilità, per i proprietari e o possessori di boschi, di spostarsi all’interno del proprio comune o verso altri comuni, per lo svolgimento dei tagli liberamente esercitabili, (considerando, anche in tal caso lo spostamento giustificato da situazione di necessità e assoluta urgenza), a condizione che lo spostamento non avvenga per più di una volta al giorno e che sia effettuato al massimo da due componenti dello stesso nucleo familiare e soprattutto che avvenga nel pieno rispetto di quanto previsto nei decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di tutte le norme di sicurezza relativamente al contenimento del contagio da Covid 19.

Le disposizioni appena descritte hanno validità fino al 3 maggio e, comunque, fino alla vigenza delle misure adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’articolo, 1 comma 2, del decreto legge 19/2020.

0 commenti

Lascia un Commento

Vuoi partecipare alla discussione?
Sentitevi liberi di contribuire!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.