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Modificata la L.R. Toscana n. 30/2005 in materia di espropriazione per pubblica utilità: la regione si riappropria delle funzioni

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E’ stata pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana lo scorso 3 agosto ed è entrata in vigore il giorno successivo la L.R. Toscana 1 agosto 2016 n. 47 (Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità. Modifiche alla L.R. 30/2005 e alla L.R. 67/2003).

Con questa legge la regione Toscana ha operato un refresh della L.R. 30/2005 (Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità), con l’intento di razionalizzarne i contenuti, ottenere un miglior coordinamento con la disciplina nazionale (il D.P.R. 327/2001) eliminando le duplicazioni e, soprattutto, valorizzare il ruolo della regione nell’esercizio diretto delle funzioni di autorità espropriante per la realizzazione delle opere ed interventi di sua competenza, funzioni che la disciplina previgente allocava di default presso soggetti diversi (i comuni in cui le opere dovevano essere realizzate, ovvero presso le province nel caso in cui le opere interessassero più comuni).

La L.R. 47/2016 non ridisciplina la materia nel suo complesso, ma interviene direttamente sulla L.R. 30/2005, che resta in vigore, riscrivendo alcuni articoli e commi, introducendone di nuovi, modificandone altri ed abrogando alcune disposizioni (in una parola, novellandola).

Onde evitare emicranee al lettore, credo sia il caso di procedere seguendo lo schema della L.R. 30/2005, capo per capo (otto in tutto), ed evidenziare le modifiche dove si presentano, anziché commentare la (frammentaria) L.R. 47/2016.

Alla fine dell’articolo inserirò i link alla legge che introduce le modifiche e al testo aggiornato della L.R. 30/2005.

Capo I – Disposizioni generali

La legge non tocca il capo I e l’art. 1 della L.R. 30/2005, pertanto rimangono immutati oggetto e ambito di applicazione.

Capo II – Regole sulla competenza e sulla sottoscrizione degli accordi di cessione

Le modifiche che investono il capo II sono abbastanza consistenti.

Per cominciare, l’art. 1 della L.R. 47/2016 riscrive per intero l’articolo 2 della L.R. 30/2005 riguardante la competenza in materia di espropri.

Secondo la disciplina previgente (art. 2, comma 1) le autorità esproprianti erano, la regione, le province, i comuni, le comunità montane, le città metropolitane, i circondari istituiti ai sensi della legislazione regionale, nonché ogni altro ente titolare del potere di espropriare secondo la normativa vigente.

Di base l’autorità competente alla realizzazione di un’opera pubblica o di pubblica utilità era competente all’emanazione degli atti relativi alle procedure espropriative che si rendevano necessarie per la sua realizzazione, salvo due eccezioni (previste dagli artt. 3 e 4):

1) le funzioni relative ai procedimenti di espropriazione per la realizzazione di opere pubbliche di competenza della regione erano conferite, in automatico (art. 3) a) al comune nel cui territorio l’opera doveva essere realizzata; b) alla provincia per l’opera che interessava il territorio di più comuni; c) alla provincia nel cui territorio doveva realizzarsi la parte prevalente dell’opera laddove essa interessasse il territorio di più province;

2) per le opere di bonifica realizzate dai consorzi di bonifica l’autorità espropriante era lo stesso consorzio di bonifica, mentre per la realizzazione delle opere di edilizia residenziale pubblica l’autorità espropriante era il comune (art. 4, che non introduceva una vera eccezione, ma semplicemente ampliava disorganicamente il novero delle autorità esproprianti).

Per le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di opere private, le autorità esproprianti erano (art. 2 comma 3): a) il comune nel cui territorio l’opera doveva essere realizzata; b) la provincia per l’opera che interessava il territorio di più comuni; c) la provincia nel cui territorio doveva realizzarsi la parte prevalente dell’opera laddove essa interessasse il territorio di più province.

Qualora l’autorità espropriante realizzasse l’opera pubblica o di pubblica utilità tramite affidamento a concessionario di lavori pubblici o a contraente generale, essa poteva delegare, in tutto o in parte, l’esercizio dei propri poteri espropriativi al concessionario o al contraente generale, determinando l’ambito della delega nell’atto di concessione o di affidamento, i cui estremi andavano specificati in ogni atto del procedimento espropriativo.

I soggetti privati delegati potevano avvalersi di società controllate, nonché, per le attività preparatorie, di società di servizi (art. 2 comma 4).

Secondo la nuova disciplina, resta fermo il principio secondo cui l’autorità competente alla realizzazione di un’opera pubblica o di pubblica utilità è competente all’emanazione degli atti relativi alle procedure espropriative ad essa necessarie (nuovo art. 2 comma 1).

La delega automatica a comuni e province delle funzioni relative alle opere regionali è stata sostituita da una delega facoltativa a) al comune nel cui territorio l’opera deve realizzarsi (esattamente come prima); b) alla provincia o alla città metropolitana di Firenze per l’opera che interessi il territorio di più comuni (poco cambia); c) ai consorzi di bonifica (novità).

A mio parere, essendo scomparso ogni riferimento alla delega in caso di opera che interessi più province e vista la valorizzazione del ruolo della regione operata a livello generale dalla legge do riforma, tali opere non sono più delegabili e dovrebbero essere assunte direttamente dalla regione.

In più è disciplinato il procedimento per il conferimento della delega: essa deve essere conferita con deliberazione della Giunta regionale, previa acquisizione dell’assenso del soggetto delegato, per singoli interventi oppure per una pluralità di interventi, a seguito di specifica previsione negli atti di programmazione o nei relativi atti di attuazione (nuovo art. 3, riscritto dall’art. 2 della legge in commento).

L’elenco delle autorità esproprianti viene razionalizzato e inserito in due commi dell’art.2, mentre l’art. 4 viene abrogato (art. 10 L. 47/2016).

Ai sensi del comma 2 dell’art. 2 costituiscono autorità espropriante la regione, le province, la città metropolitana di Firenze, i comuni (scompaiono i riferimenti alle comunità montane e ai circondari), nonché ogni altro ente titolare del potere di espropriare secondo la normativa vigente.

In aggiunta, ai sensi del successivo comma 3, costituiscono autorità espropriante anche:

a) i consorzi di bonifica di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (il riferimento viene aggiornato alla nuova disciplina), per le opere da loro realizzate ai sensi dell’articolo 23 della l.r. 79/2012 (specificazione utile oggi, sperando che il riferimento venga aggiornato in caso di futuri avvicendamenti normativi);

b) l’autorità idrica toscana di cui all’articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69, per la realizzazione delle opere e degli interventi previsti nel piano di ambito (soggetto nuovo).

Il riferimento esplicito ai comuni per la realizzazione di opere di edilizia residenziale pubblica scompare, ma resta comunque operante in forza dell’attribuzione generale al comune della qualità di autorità espropriante.

Per le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di opere private, poco cambia: rimane il comune per le opere da eseguirsi nel suo territorio, viene inserito il riferimento alla città metropolitana di Firenze oltre alla provincia per le opere che interessano il territorio di più comuni e viene introdotta la regione (senza alcuna specificazione, ma, direi, per le opere che interessano più province).

E’ stato eliminato il riferimento alla possibilità di delega a concessionario di lavori pubblici o a contraente generale, già comunque previsto dalla normativa nazionale (art. 6 comma 8 D.P.R. 327/2001).

Nulla muta circa gli accordi di cessione volontaria (art. 5).

Capo III – Ufficio per le espropriazioni

Modifiche di rilievo sono intervenute anche rispetto alle disposizioni contenute nel capo III.

In particolare, viene modificato l’art. 6 riguardante l’ufficio per le espropriazioni e le forme di collaborazione tra enti e introdotto l’art. 6 bis riguardante gli elenchi degli atti che dichiarano la pubblica utilità.

L’obbligo di individuare, l’ufficio espropriazioni a cui riservare tutte le funzioni attribuite all’autorità espropriante, previsto in origine genericamente per gli enti pubblici competenti all’emanazione di atti di esproprio nell’ambito della propria autonomia organizzativa, è ora espressamente esteso alla regione (art. 6 comma 1, modificato dall’art. 3 comma 1 della L.R. 47/2016 ), che può provvedervi (art. 6 comma 1 bis introdotto dall’art. 3 comma 2 dalla L.R. 47/2016) anche mediante la costituzione di uffici per le espropriazioni presso le strutture di massima dimensione.

Resta la facoltà per gli enti locali di assolvere l’obbligo mediante la costituzione di un ufficio comune per le espropriazioni o mediante altre forme associative previste dalla legge (art. 6 comma 2).

Resta la possibilità per gli enti locali e gli altri enti pubblici di avvalersi, per lo svolgimento delle procedure espropriative di loro competenza, dell’ufficio per le espropriazioni costituito presso altri enti locali, previa intesa, accordo o convenzione, possibilità oggi estesa espressamente anche alla regione (art. 6 comma 3).

Scompare il comma 4 dell’art. 6, che prevedeva, da parte della regione, l’incentivazione della gestione associata delle funzioni in materia di espropriazione.

L’art. 4 L.R. 47/2016 introduce l’art. 6 bis, rubricato “Elenchi degli atti che dichiarano la pubblica utilità”.

Ai sensi di questo nuovo articolo l’ufficio regionale per le espropriazioni cura la tenuta e l’aggiornamento degli elenchi degli atti da cui deriva la dichiarazione di pubblica utilità o con cui è disposta l’espropriazione, distinti in relazione agli enti che li hanno adottati, e riceve le comunicazioni relative alle procedure espropriative di cui all’articolo 14, comma 3, del d.p.r. 327/2001.

Le modalità e gli adempimenti relativi alla tenuta degli elenchi di cui sopra sono definiti con deliberazione della Giunta regionale e, nel caso in cui la regine abbia costituito uffici per le espropriazioni presso le strutture di massima dimensione (ai sensi dell’art. 6 comma 1 bis), con la medesima delibera è individuato l’ufficio regionale competente (art. 6 bis comma 2).

Capo IV – Disposizioni sul procedimento espropriativo

Quanto alle disposizioni sul procedimento di esproprio (capo IV), la legge 47/2016 elimina gli art. 7 (Atti di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio), 8 (Comunicazione dell’avviso di procedimento per l’apposizione di vincoli espropriativi) e 9 (Atti che comportano la dichiarazione di pubblica utilità) della L.R. 30/2005 (art. 10 L.R. 47/2016).

All’articolo 10 la possibilità di emanare ed eseguire il decreto di esproprio in base alla determinazione urgente dell’indennità di espropriazione, originariamente riservata ai casi previsti dall’articolo 22, comma 2, del D.P.R. 327/2001 e alla realizzazione di opere di infrastrutture a rete previste dai piani o programmi regionali, viene estesa alla realizzazione di opere di interesse strategico regionale di cui alla legge regionale 35/2011 (art. 5 L.R. 47/2016).

Stessa estensione viene operata per l’emanazione e l’esecuzione del decreto che determina in via provvisoria l’indennità di espropriazione e che dispone l’occupazione anticipata dei beni immobili necessari.

E’ stato poi introdotto l’art. 10 bis rubricato “Adozione del decreto di esproprio da parte di autorità espropriante diversa dalla Regione” a disciplina dei casi in cui la regione esercita il potere di delega di cui all’art. 3. (art. 6 L.R. 47/2016).

In questi casi, l’autorità espropriante può adottare il decreto di esproprio o l’atto di cessione volontaria solo previa acquisizione del nullaosta in ordine alla coerenza con le finalità del progetto da parte della struttura regionale competente in relazione alla natura dell’opera.

Per il rilascio del nullaosta, l’autorità espropriante deve trasmettere alla struttura regionale competente in relazione alla natura dell’opera gli atti corredati dal tipo di frazionamento e al piano particellare.

L’autorità espropriante provvede poi a trascrizione e voltura (gli adempimenti di cui all’articolo 11) e trasmette alla regione le relative note.

L’art. 11 non ha subito modifiche.

Capo V – Spese, comunicazioni e notifiche relative al procedimento di esproprio

Le disposizioni del capo V (artt. 12 e 13) riguardanti spese, comunicazioni e notifiche relative al procedimento di esproprio non sono state toccate.

Capo VI – Edificabilità di fatto e misure compensative

Al contrario, il capo VI (articoli 14 e 15) sull’edificabilità di fatto e le misure compensative per i casi di cessione volontaria è stato spazzato via (art. 10 L.R. 47/2016).

Svanisce così la definizione di “edificabilità di fatto” contenuta nell’art. 14, secondo cui dovevano considerarsi edificabili di fatto le aree in relazione alle quali esistesse, sul piano tecnico ed economico, la concreta possibilità di allacciamento alle reti stradali residenziali, idriche, fognarie e della distribuzione elettrica.

Svanisce altresì ogni riferimento alla possibilità (prevista dall’art. 15) di attribuire agli espropriati a titolo d’indennizzo, in caso di cessione volontaria, la facoltà di edificare su altre aree di proprietà comunale o di terzi.

Capo VII – Commissione provinciale espropri

Quanto alla commissione provinciale espropri (capo VII), ne viene integrata la composizione con due soggetti designati dalla regione e scelti tra i suoi dipendenti: un dirigente esperto in relazione alla natura dell’opera ed alla sua localizzazione (art. 16 comma 2 lett. d bis introdotto dall’art. 7 L.R. 47/2016) e un funzionario esperto in materia urbanistica ed edilizia (art. 16 comma 2 lett. d bis introdotto dall’art. 7 L.R. 47/2016).

Nulla muta rispetto a costituzione, durata e funzionamento.

Capo VIII – Disposizioni finali e transitorie

Viene inserita una norma transitoria per i procedimenti avviati prima dell’entrata in vigore della L.R. 47/2016 (l’art. 20 bis, introdotto con l’art. 8 L.R. 47/2016), secondo cui le modifiche operate con tale legge regionale, non si applicano ai procedimenti espropriativi avviati con le comunicazioni di cui all’articolo 16 del D.P.R. 327/2001, fatto salvo quanto diversamente disposto negli atti di cui all’articolo 10, commi 7 e 9, e all’articolo 11 bis, comma 3, lettera a), ultimo periodo, e lettera b), della L.R. 22/2015.

Fuori novella, l’art. 9 della L.R. 47/2016 prevede infine una particolare norma transitoria per l’aggiornamento delle commissioni espropri di cui all’articolo 16 della L.R. 30/2005, che devono essere integrate con i componenti di cui all’articolo 16, lettere d bis) e d ter), entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della L.R. 47/2016, pena la sospensione dell’attività delle commissioni non integrate nel termine. I componenti integrati cessano dalla loro carica alla scadenza della commissione.

L.R. Toscana 47/2016

L.R. Toscana 30/2005 (testo coordinato)

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