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Nuove misure di contenimento sulla diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro in Toscana – Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Toscana 18 aprile 2020, n. 18

E’ uscita sul BURT del 18 aprile 2020 l’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Toscana 18 aprile 2020, n. 18, recante misure di contenimento sulla diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro.

L’ordinanza, che sostituisce l’ordinanza n. 33 del 13 aprile 2020, ma non le altre disposizioni regionali in materia, per quanto non incompatibili, stabilisce obblighi operativi ed incombenti burocratici per il lavoro in sicurezza all’interno delle attività aperte e in riapertura.

Le misure sono articolate in quattro capi:

  1. Attività di monitoraggio della siero prevalenza
  2. Gestione degli spazi e delle procedure di lavoro
  3. Disposizioni specifi che per gli esercizi commerciali
  4. Protocollo Anti-Contagio

L’ordinanza ha validità, nelle more dell’adozione degli atti di cui all’articolo 2, comma 1 del d.l.19/2020, fino al 3 maggio e, comunque, fino alla vigenza delle misure adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’articolo 1, comma 2, dello stesso decreto legge.

Il mancato rispetto delle misure previste è sanzionato secondo quanto previsto dall’articolo 4 del d.l. 19/2020.

Da ultimo si segnala che avverso l’ordinanza in parola è ammesso ricorso giurisdizionale e ricorso straordinario al Capo dello Stato entro i termini di rito.

Procediamo quindi ad analizzare le disposizioni dettate.

Attività di monitoraggio della siero prevalenza

In prima battuta, l’ordinanza dispone che i datori di lavoro, per poter valutare le migliori azioni di prevenzione della diffusione del virus, dovranno informare i lavoratori della possibilità di sottoporsi volontariamente sa screening sierologico e riservare in azienda spazi all’uopo deputati.

Gestione degli spazi e delle procedure di lavoro

La regione in questa sezione detta le regole generali e rivolte a qualsiasi azienda per la gestione delle operazioni lavorative in sicurezza.

Sui mezzi pubblici, negli spostamenti dal domicilio al posto di lavoro e viceversa è obbligatorio usare la mascherina ed è raccomandato l’uso di guanti protettivi monouso o, in mancanza, la pulizia (o “sanificazione”) delle mani prima di entrare e all’uscita (“prima e dopo l’uso”).

La regione consiglia, ove possibile, di utilizzare mezzi della mobilità sostenibile individuale o di coppia (bicicletta e mezzi elettrici).

Nel caso dell’auto privata con due persone la regione raccomanda l’utilizzo della mascherina. (punto 1)

La distanza di sicurezza interpersonale nei luoghi di lavoro viene determinata in 1,8 metri. (punto 2)

Quando, anche mediante la riorganizzazione dei processi produttivi, non fosse possibile il mantenimento della distanza stabilita è necessario introdurre elementi di separazione fra le persone o l’utilizzo di altri dispositivi come mascherine FFP2 senza valvola per gli operatori che lavorano nello stesso ambiente, oppure, in mancanza, due mascherine chirurgiche (l’ordinanza specifica, da indossare contemporaneamente). (punto 6)

L’ordinanza specifica ancora (punto 3) che è comunque obbligatorio l’uso della mascherina negli ambienti di lavoro pubblici e privati in spazi chiusi in presenza di più persone e in spazi aperti quando, in presenza di più persone, non è garantito il mantenimento della distanza interpersonale.

In presenza di febbre o altri sintomi influenzali, che possano suggerire affezione da COVID-19, è vietato recarsi sul posto di lavoro ed è obbligatorio rimanere al proprio domicilio.

Quotidianamente, all’inizio del turno di lavoro, il datore di lavoro si assicura del rispetto della disposizione di cui sopra o utilizzando strumenti di misurazione della febbre o mediante dichiarazione sostitutiva da parte del dipendente. (punto 4)

Il datore di lavoro installa nei luoghi di lavoro dispenser per detergere le mani, fornisce mascherine protettive e eventualmente guanti monouso.

Prima di accedere al posto di lavoro è necessario lavare accuratamente le mani, utilizzare la mascherina protettiva e, ove compatibile o richiesto dall’attività, utilizzare guanti monouso. L’ordinanza specifica che la frequente e minuziosa pulizia delle mani è raccomandata in più momenti dell’attività lavorativa e che qualora non fosse reperibile il gel detergente, il lavaggio dovrà essere effettuato con acqua e sapone. (punto 5)

Negli ambienti di lavoro deve essere garantito quanto più possibile il ricambio dell’aria e, almeno una volta al giorno, e comunque in funzione dei turni di lavoro, deve essere effettuata la sanificazione degli ambienti (punto 7), tramite le normali metodologie di pulizia utilizzando prodotti quali etanolo a concentrazioni pari al 70% ovvero i prodotti a base di cloro a una concentrazione di 0,1% e 0,5% di cloro attivo (candeggina) o ad altri prodotti disinfettanti ad attività virucida, concentrandosi in particolare sulle superfici toccate più di frequente (ad esempio porte, maniglie, tavoli, servizi igienici ecc.).

Tali adempimenti devono essere ordinariamente registrati da parte del datore di lavoro o suo delegato, su supporto cartaceo o informatico, con autodichiarazione. (punto 8)

Laddove siano presenti impianti di areazione deve essere garantita la sanificazione periodica, secondo le indicazioni contenute nel “Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020. Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2.”, altrimenti ne deve essere previsto lo spegnimento, garantendo la massima ventilazione dei locali. (punto 9)

Il servizio mensa deve essere organizzato in modo da garantire in ogni momento la distanza interpersonale. Dopo ogni singolo pasto deve essere effettuata la sanificazione dei tavoli. Laddove le condizioni igieniche e di spazio lo consentano, al fine di evitare assembramenti, è possibile il consumo dei pasti anche presso la singola postazione di lavoro. (punto 10)

Delle disposizioni di cui sopra deve essere data informativa ai lavoratori consegnando o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali, appositi dépliant informativi.

Disposizioni specifiche per gli esercizi commerciali

Oltre a quanto indicato sopra, negli esercizi commerciali devono essere osservate ulteriori misure di contenimento.

In tali esercizi è obbligatorio prevedere accessi regolamentati e scaglionati dell’utenza, in funzione degli spazi disponibili, in modo tale che all’interno sia mantenuta di norma la distanza interpersonale di almeno 1,8 metri, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita. Resta fermo quanto raccomandato nell’Allegato 5, punto 7 lettera b) del DPCM 10 aprile 2020 per i locali fino a 40 mq, ove è consentito l’accesso ad una sola persona alla volta.

Sui banchi e alle casse, si raccomanda di posizionare, ove possibile, pannelli di separazione tra i lavoratori e l’utenza.

L’ingresso negli esercizi deve essere consentito solo a chi indossa la mascherina protettiva, che copra naso e bocca. Inoltre all’ingresso dei negozi sono posizionati dispenser per detergere le mani e/o guanti monouso, ed è fatto obbligo di sanificare le mani o di utilizzare i guanti, quando non sia possibile l’adozione di entrambe le misure.

L’esercizio, con idonei cartelli all’ingresso, deve fornire informazioni alla clientela in modo da garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata, nonché il rispetto della distanza interpersonale di norma di 1,8 metri.

Deve essere consentito l’ingresso di una sola persona per nucleo familiare, salvo bambini e persone non autosufficienti.

La regione raccomanda di posizionare presso la zona di prelievo carrelli e cestelli dispenser con liquido disinfettante e carta assorbente a disposizione del cliente per la relativa pulizia.

Nei mercati all’aperto è fatto obbligo di mantenere di norma la distanza interpersonale di 1,8 metri e di posizionare presso i banchi dispenser con liquido per la sanificazione delle mani e/o guanti monouso.

Protocollo Anti-Contagio

Nonostante l’ordinanza sia di per sé cogente, è fatto obbligo ai datori di  lavoro di redigere un protocollo di sicurezza anti-contagio che preveda l’impegno all’attuazione delle misure descritte nell’ordinanza utilizzando l’apposita scheda tipo ad essa allegata, che dovrà essere reso disponibile in caso di controlli.

Si precisa che l’adozione del protocollo, nonostante la cogenza dell’ordinanza, è necessaria per lo svolgimento dell’attività.

Il protocollo anti-contagio per le attività attualmente aperte deve essere trasmesso alla Regione Toscana via email entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza per le attività già aperte o entro 30 giorni dalla riapertura per le altre attività.

I servizi PISLL della regione effettueranno verifiche e controlli.

Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Toscana 18 aprile 2020, n. 18

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