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	<title>Consiglio di Stato 1878/2026 Archivi - Studio Legale Squassoni</title>
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	<title>Consiglio di Stato 1878/2026 Archivi - Studio Legale Squassoni</title>
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		<title>Il silenzio assenso &#8220;impossibile&#8221;: quando manca l&#8217;APE il titolo edilizio non si forma mai</title>
		<link>https://www.studiolegalesquassoni.it/2026/03/30/il-silenzio-assenso-impossibile-quando-manca-lape-il-titolo-edilizio-non-si-forma-mai/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fabio Squassoni]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 10:32:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Urbanistica e edilizia]]></category>
		<category><![CDATA[autotutela art. 21-nonies]]></category>
		<category><![CDATA[Consiglio di Stato 1878/2026]]></category>
		<category><![CDATA[permesso di costruire]]></category>
		<category><![CDATA[silenzio assenso]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La pronuncia del Consiglio di Stato n. 1878/2026 ridisegna i confini dell&#8217;istituto e introduce una distinzione destinata a fare scuola tra &#8220;inconfigurabilità radicale&#8221; e mera non-conformità urbanistica Qualcuno a volte mi chiede se il silenzio assenso sul permesso di costruire sia davvero uno strumento affidabile, o se nasconda insidie che emergono solo al momento sbagliato [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.studiolegalesquassoni.it/2026/03/30/il-silenzio-assenso-impossibile-quando-manca-lape-il-titolo-edilizio-non-si-forma-mai/">Il silenzio assenso &#8220;impossibile&#8221;: quando manca l&#8217;APE il titolo edilizio non si forma mai</a> proviene da <a href="https://www.studiolegalesquassoni.it">Studio Legale Squassoni</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<h2 class="wp-block-heading" id="la-pronuncia-del-consiglio-di-stato-n-18782026-ridisegna-i-confini-dellistituto-e-introduce-una-distinzione-destinata-a-fare-scuola-tra-inconfigurabilita-radicale-e-mera-nonconformita-urbanistica-eb78331c-1c8f-42b1-9f96-7e7479fa37f6"><em>La pronuncia del Consiglio di Stato n. 1878/2026 ridisegna i confini dell&#8217;istituto e introduce una distinzione destinata a fare scuola tra &#8220;inconfigurabilità radicale&#8221; e mera non-conformità urbanistica</em></h2>



<p class="wp-block-paragraph">Qualcuno a volte mi chiede se il silenzio assenso sul permesso di costruire sia davvero uno strumento affidabile, o se nasconda insidie che emergono solo al momento sbagliato — quando il cantiere è già aperto, i soldi spesi, e l&#8217;amministrazione bussa alla porta. La risposta, a dire il vero, non è mai stata semplice. Ma una recente pronuncia del Consiglio di Stato contribuisce a fare chiarezza su uno dei punti più delicati: quando il silenzio assenso non si forma affatto.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La Sezione quarta del Consiglio di Stato, nella sentenza <a href="https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/105486-1641">n. 1878/2026</a>, del 9 marzo 2026, affronta con rigore la questione della <em>inconfigurabilità giuridica</em> dell&#8217;istanza di permesso di costruire e ne trae conseguenze pratiche dirompenti: in assenza dell&#8217;<strong>attestazione di prestazione energetica</strong> (APE), il silenzio assenso non si forma, perché l&#8217;istanza stessa è giuridicamente inconsistente rispetto al modello normativo di riferimento.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Una conclusione che, mi sforzo di spiegare nelle pagine che seguono, non è affatto ovvia e che si inserisce in un filone giurisprudenziale già consolidato, ma oggi finalmente chiarito con argomenti più sistematici.</p>



<h3 class="wp-block-heading" id="sommario-d3b16781-b759-45c0-8415-c335bbf9c0ff">Sommario</h3>



<ul class="wp-block-advgb-summary advgb-toc alignnone"><li class="toc-level-1"><a href="#la-pronuncia-del-consiglio-di-stato-n-18782026-ridisegna-i-confini-dellistituto-e-introduce-una-distinzione-destinata-a-fare-scuola-tra-inconfigurabilita-radicale-e-mera-nonconformita-urbanistica-eb78331c-1c8f-42b1-9f96-7e7479fa37f6">La pronuncia del Consiglio di Stato n. 1878/2026 ridisegna i confini dell&#8217;istituto e introduce una distinzione destinata a fare scuola tra &#8220;inconfigurabilità radicale&#8221; e mera non-conformità urbanistica</a></li><li class="toc-level-2"><a href="#sommario-d3b16781-b759-45c0-8415-c335bbf9c0ff">Sommario</a></li><li class="toc-level-2"><a href="#1-il-silenzio-assenso-sul-permesso-di-costruire-inquadramento-normativo-8819c702-b6b6-4064-bc29-803fcf4c59e0">1. Il silenzio assenso sul permesso di costruire: inquadramento normativo</a></li><li class="toc-level-2"><a href="#2-le-condizioni-per-la-formazione-del-silenzio-assenso-il-modello-normativo-astratto-72c45e99-6e74-4d14-bd9f-4014dfe0bab5">2. Le condizioni per la formazione del silenzio assenso: il &#8220;modello normativo astratto&#8221;</a></li><li class="toc-level-2"><a href="#3-il-caso-specifico-lassenza-dellape-come-causa-di-inconfigurabilita-d9809dae-21aa-453d-883c-879db0f9af94">3. Il caso specifico: l&#8217;assenza dell&#8217;APE come causa di inconfigurabilità</a></li><li class="toc-level-2"><a href="#4-la-distinzione-fondamentale-inconfigurabilita-vs-nonconformita-urbanistica-b8f95c69-d0ff-4755-9e7b-2fceca2567c3">4. La distinzione fondamentale: inconfigurabilità vs. non-conformità urbanistica</a></li><li class="toc-level-2"><a href="#5-riflessioni-critiche-un-istituto-da-maneggiare-con-cura-388ccc57-56c9-43ba-8297-4b80e1187580">5. Riflessioni critiche: un istituto da maneggiare con cura</a></li><li class="toc-level-2"><a href="#6-conseguenze-pratiche-per-i-professionisti-271a0196-8c15-401f-8829-be899511c473">6. Conseguenze pratiche per i professionisti</a></li><li class="toc-level-2"><a href="#conclusioni-06067d84-8ca0-41c1-8c05-b5a0b4b49938">Conclusioni</a></li><li class="toc-level-2"><a href="#note-e-fonti-68f84350-7ed2-4cb3-ad13-28e33c36feb3">Note e fonti</a></li></ul>



<h3 class="wp-block-heading" id="1-il-silenzio-assenso-sul-permesso-di-costruire-inquadramento-normativo-8819c702-b6b6-4064-bc29-803fcf4c59e0">1. Il silenzio assenso sul permesso di costruire: inquadramento normativo</h3>



<p class="wp-block-paragraph">Il <strong>silenzio assenso</strong> è un istituto che risponde a un&#8217;esigenza elementare: impedire che l&#8217;inerzia della pubblica amministrazione si traduca in un blocco <em>sine die</em> delle attività private. In materia edilizia, il punto di riferimento normativo è l&#8217;art. 20 del <strong>DPR 6 giugno 2001, n. 380</strong> — il Testo Unico dell&#8217;Edilizia (d&#8217;ora in avanti: TUE) — che disciplina il procedimento di rilascio del permesso di costruire e stabilisce i termini entro cui l&#8217;amministrazione è tenuta a pronunciarsi.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il meccanismo è noto: il responsabile del procedimento istruisce la pratica, forma la proposta di provvedimento e la trasmette al dirigente o al responsabile dell&#8217;ufficio competente. La scadenza dei termini perentori senza che sia intervenuto un provvedimento espresso apre la strada — in presenza di determinate condizioni — alla formazione del titolo <em>per silentium</em>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">L&#8217;istituto non è però applicabile in modo automatico e indiscriminato. La giurisprudenza amministrativa ha da tempo elaborato una serie di limiti e condizioni che il richiedente deve rispettare per potersi legittimamente avvalere del silenzio assenso. Il punto chiave — su cui si innesta la sentenza n. 1878/2026 — è proprio questo: <strong>quando l&#8217;istanza è <em>ab origine</em> priva dei requisiti minimi previsti dalla legge, il decorso del tempo non può sanare la lacuna</strong>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il silenzio dell&#8217;amministrazione, in questo caso, non produce alcun effetto giuridico favorevole. Non si tratta di un titolo annullabile: si tratta di un titolo che non è mai venuto ad esistenza.</p>



<h3 class="wp-block-heading" id="2-le-condizioni-per-la-formazione-del-silenzio-assenso-il-modello-normativo-astratto-72c45e99-6e74-4d14-bd9f-4014dfe0bab5">2. Le condizioni per la formazione del silenzio assenso: il &#8220;modello normativo astratto&#8221;</h3>



<p class="wp-block-paragraph">Nella <a href="https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/105486-1641">sentenza in commento</a>  il Consiglio di Stato fissa un principio che merita di essere riportato nella sua precisione tecnica:</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p class="wp-block-paragraph">«Il silenzio assenso sull&#8217;istanza di permesso di costruire non si forma in caso di radicale inconfigurabilità giuridica dell&#8217;istanza – ovvero nei casi di manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza ovvero nelle ipotesi di totale inconsistenza della stessa, sì da rendere impossibile l&#8217;individuazione a priori dello stesso oggetto dell&#8217;istanza – con la precisazione che l&#8217;istanza deve essere quantomeno aderente al modello normativo astratto prefigurato dal legislatore.»</p>
</blockquote>



<p class="wp-block-paragraph">Il concetto chiave è quello di <strong>&#8220;modello normativo astratto&#8221;</strong>. L&#8217;istanza di permesso di costruire non è un atto libero: il legislatore ne ha definito con precisione contenuto, forma e documentazione obbligatoria. Soltanto un&#8217;istanza che almeno <em>tenti</em> di conformarsi a quel modello — che sia, per così dire, giuridicamente riconoscibile come domanda di permesso di costruire — può aspirare alla formazione del silenzio assenso.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Qui si inserisce un&#8217;operazione interpretativa di notevole interesse sistematico. Il Collegio distingue nettamente tra due piani che la prassi degli uffici tecnici tende spesso a confondere:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>L&#8217;aderenza al modello normativo astratto</strong>: requisito minimo di <em>esistenza giuridica</em> dell&#8217;istanza, senza il quale la domanda non è neppure configurabile come tale. Se questo requisito manca, il silenzio non produce nulla.</li>



<li><strong>La conformità urbanistica ed edilizia</strong>: requisito di <em>merito</em> che attiene alla fondatezza della domanda. La sua assenza non impedisce la formazione del silenzio assenso, ma potrà dare luogo — una volta formatosi il titolo — all&#8217;esercizio del potere di autotutela da parte dell&#8217;amministrazione.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">La distinzione è di rilievo pratico notevole, come vedremo.</p>



<h3 class="wp-block-heading" id="3-il-caso-specifico-lassenza-dellape-come-causa-di-inconfigurabilita-d9809dae-21aa-453d-883c-879db0f9af94">3. Il caso specifico: l&#8217;assenza dell&#8217;APE come causa di inconfigurabilità</h3>



<p class="wp-block-paragraph">Veniamo al cuore della sentenza. Il Consiglio di Stato affronta il caso di un&#8217;istanza di permesso di costruire presentata senza allegare l&#8217;<strong>attestazione di prestazione energetica</strong> (APE), documento obbligatorio ai sensi della normativa vigente in materia di efficienza energetica degli edifici.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il riferimento normativo è il <strong>D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192</strong>, che ha recepito la direttiva europea sul rendimento energetico nell&#8217;edilizia e ha disciplinato l&#8217;APE come atto obbligatorio da produrre in una serie di procedimenti legati alla costruzione, alla ristrutturazione e alla cessione degli immobili. Il decreto è stato nel tempo significativamente integrato e modificato — da ultimo con il <strong>D.Lgs. 10 giugno 2020, n. 48</strong>, in recepimento della direttiva 2018/844/UE — fino a rendere l&#8217;APE un documento strutturalmente connesso al processo di realizzazione di nuovi edifici e di interventi su edifici esistenti che raggiungano determinate soglie di rilevanza energetica.</p>



<p class="wp-block-paragraph">In questo contesto, la presenza dell&#8217;APE in sede di domanda non è un semplice adempimento burocratico accessorio: è un <strong>elemento costitutivo dell&#8217;istanza</strong> nella sua conformazione normativa. Senza di esso, l&#8217;istanza non corrisponde al modello che il legislatore ha prefigurato per la domanda di permesso di costruire ai sensi dell&#8217;art. 20 TUE. Non si tratta, in altri termini, di un&#8217;istanza <em>difettosa</em> o <em>non conforme</em>: si tratta di un&#8217;istanza che non è, giuridicamente, ciò che pretende di essere.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La conseguenza è netta: <strong>il silenzio dell&#8217;amministrazione non equivale ad assenso</strong>. L&#8217;amministrazione che non si pronuncia entro i termini non &#8220;concede&#8221; implicitamente nulla. Il tempo passa, ma il silenzio rimane silenzio — non titolo abilitativo.</p>



<h3 class="wp-block-heading" id="4-la-distinzione-fondamentale-inconfigurabilita-vs-nonconformita-urbanistica-b8f95c69-d0ff-4755-9e7b-2fceca2567c3">4. La distinzione fondamentale: inconfigurabilità vs. non-conformità urbanistica</h3>



<p class="wp-block-paragraph">La sentenza n. 1878/2026 non si limita a stabilire il principio per il caso dell&#8217;APE mancante. Compie qualcosa di più sofisticato — e, a mio avviso, di più importante sul piano sistematico — tracciando una linea netta tra la <em>radicale inconfigurabilità</em> dell&#8217;istanza (che impedisce la formazione del silenzio assenso) e la mera <em>non-conformità urbanistica</em> (che invece non lo impedisce):</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p class="wp-block-paragraph">«Non osta per contro alla formazione del silenzio assenso la difformità urbanistica, o in generale una domanda non conforme a legge, anche se ciò potrebbe giustificare [l&#8217;annullamento in autotutela del titolo così formatosi].»</p>
</blockquote>



<p class="wp-block-paragraph">Questa precisazione è di straordinaria importanza operativa. In passato, una certa giurisprudenza aveva sostenuto posizioni più restrittive, ritenendo che qualsiasi vizio dell&#8217;istanza — compresa la difformità rispetto alle previsioni dello strumento urbanistico — potesse ostare alla formazione del silenzio assenso. Il Consiglio di Stato nel 2026 chiarisce invece che le <strong>difformità urbanistiche</strong> — il progetto che supera gli indici di edificabilità, l&#8217;intervento in zona non edificabile, la violazione di parametri volumetrici — non impediscono il formarsi del silenzio assenso. Semmai, una volta formatosi il titolo, l&#8217;amministrazione potrà procedere con l&#8217;autotutela ai sensi dell&#8217;art. 21-nonies, comma 1, L. 7 agosto 1990, n. 241.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il criterio di demarcazione è quello dell&#8217;<strong>individuabilità a priori dell&#8217;oggetto dell&#8217;istanza</strong>. Se dall&#8217;istanza è possibile comprendere che cosa si chiede — anche se ciò che si chiede non è ammissibile — allora il silenzio assenso può formarsi. Se invece l&#8217;istanza è talmente lacunosa da non consentire neppure di identificare l&#8217;oggetto della domanda, oppure manca di un elemento costitutivo che la legge qualifica come imprescindibile, allora il silenzio non produce nulla.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Potremmo schematizzare la distinzione come segue:</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Casi di inconfigurabilità radicale (silenzio assenso non si forma):</strong><br>&#8211; Mancanza dell&#8217;APE, ove obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 192/2005<br>&#8211; Mancanza di documentazione progettuale indispensabile a identificare l&#8217;opera<br>&#8211; Istanza presentata da soggetto privo di legittimazione attiva<br>&#8211; Manifesta irricevibilità formale tale da rendere impossibile identificare l&#8217;oggetto dell&#8217;istanza</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Casi di mera non-conformità (silenzio assenso si forma, ma il titolo è esposto ad autotutela):</strong><br>&#8211; Progetto che eccede indici edilizi o volumetrici previsti dallo strumento urbanistico<br>&#8211; Intervento in zona sottoposta a vincolo senza la necessaria autorizzazione paesaggistica<br>&#8211; Violazione di parametri delle Norme Tecniche di Attuazione<br>&#8211; Difformità rispetto al piano regolatore vigente</p>



<p class="wp-block-paragraph">Va da sé che questa distinzione vale <em>de iure condito</em> — nello stato attuale del diritto — e che rimane soggetta alle evoluzioni del quadro normativo e giurisprudenziale.</p>



<h3 class="wp-block-heading" id="5-riflessioni-critiche-un-istituto-da-maneggiare-con-cura-388ccc57-56c9-43ba-8297-4b80e1187580">5. Riflessioni critiche: un istituto da maneggiare con cura</h3>



<p class="wp-block-paragraph">Non digerendo bene il fatto che il silenzio assenso sia spesso invocato — da taluni operatori — come scorciatoia per aggirare i tempi della burocrazia senza preoccuparsi troppo della completezza della documentazione presentata, mi preme sottolineare che la pronuncia n. 1878/2026 offre uno strumento prezioso per smontare questa prassi distorta.</p>



<p class="wp-block-paragraph">L&#8217;APE non è l&#8217;unico elemento costitutivo che può difettare in un&#8217;istanza. Il ragionamento del Consiglio di Stato è potenzialmente applicabile a tutti quei documenti che la legge qualifica come <strong>requisiti intrinseci</strong> della domanda di permesso di costruire: relazioni geologiche, documentazione sismica, elaborati progettuali minimi previsti dalla normativa tecnica. Ogni volta che uno di questi elementi manca, l&#8217;istanza rischia di non essere neppure configurabile come tale — e il silenzio dell&#8217;amministrazione non produce alcun effetto abilitativo.</p>



<p class="wp-block-paragraph">C&#8217;è però un rovescio della medaglia che non va trascurato. Se da un lato questa impostazione tutela l&#8217;ordinamento da titoli abilitativi formatisi nel vuoto documentale, dall&#8217;altro rischia di ampliare eccessivamente la discrezionalità dell&#8217;amministrazione nel qualificare un&#8217;istanza come &#8220;radicalmente inconfigurabile&#8221;. Non è difficile immaginare uffici tecnici che — per evitare di pronunciarsi su pratiche complesse o politicamente scomode — invochino la &#8220;totale inconsistenza&#8221; dell&#8217;istanza per giustificare l&#8217;inerzia, trasformando di fatto il <em>silenzio-inadempimento</em> in <em>silenzio-rigetto</em> mascherato.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La magistratura dovrà dunque vigilare affinché il criterio dell&#8217;inconfigurabilità radicale rimanga una <strong>categoria eccezionale e rigorosamente delimitata</strong>, non un vettore di nuovi poteri ostativi in capo alle amministrazioni. Il principio, d&#8217;altro canto, è chiaro: la difformità urbanistica non basta. Serve qualcosa di strutturalmente più pregnante — la mancanza di un elemento che la legge espressamente qualifica come componente necessaria dell&#8217;istanza.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Vale la pena ricordare che il silenzio assenso sul permesso di costruire è uno degli istituti su cui la dialettica tra semplificazione amministrativa e garanzia sostanziale si è giocata con maggiore intensità negli ultimi anni. Le riforme introdotte dal <strong>D.L. 76/2020, conv. con mod. con L. 120/2020</strong> e poi dal <strong>D.L. 77/2021, conv. con mod. con L. 108/2021</strong> hanno complessivamente spinto verso un&#8217;accelerazione dei tempi procedimentali, ma senza risolvere le questioni di fondo relative ai presupposti e ai limiti dell&#8217;istituto. La pronuncia n. 1878/2026 si inserisce in questo contesto con un contributo di sistema che colma un vuoto interpretativo non trascurabile.</p>



<h3 class="wp-block-heading" id="6-conseguenze-pratiche-per-i-professionisti-271a0196-8c15-401f-8829-be899511c473">6. Conseguenze pratiche per i professionisti</h3>



<p class="wp-block-paragraph">Quali conseguenze concrete trae da questa pronuncia chi si occupa quotidianamente di pratiche edilizie — tecnici, architetti, ingegneri, avvocati?</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>A) Verificare la completezza documentale <em>prima</em> di invocare il silenzio assenso</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Il primo imperativo è un controllo rigoroso della documentazione allegata all&#8217;istanza originaria. Non basta verificare che i termini procedimentali siano scaduti: occorre accertarsi che l&#8217;istanza fosse <em>ab origine</em> completa di tutti gli elementi costitutivi previsti dalla legge, APE inclusa ove prescritta dal D.Lgs. 192/2005.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>B) Distinguere tra titolo formatosi per silenzio su istanza completa e titolo formatosi su istanza lacunosa</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Un titolo abilitativo formatosi per silenzio assenso su istanza priva di elementi costitutivi è, secondo questa impostazione, un titolo <strong>inesistente</strong> — non semplicemente annullabile. La differenza è rilevante: l&#8217;annullabilità è soggetta ai termini e alle condizioni dell&#8217;art. 21-nonies L. 241/1990 (ragionevole lasso di tempo, affidamento del privato, interesse pubblico prevalente), mentre l&#8217;inesistenza giuridica del titolo non è sanabile per mero decorso del tempo.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>C) Attenzione all&#8217;APE come requisito di rito</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">L&#8217;APE che rileva in sede di istanza per permesso di costruire non deve essere confusa con l&#8217;attestato energetico rilasciato a conclusione dei lavori. Ciò che conta ai fini della configurabilità dell&#8217;istanza è la <strong>documentazione progettuale energetica</strong> prevista dal D.Lgs. 192/2005 e dai relativi decreti attuativi. Tale documentazione deve essere allegata sin dal deposito originario: non è integrabile ex post ai fini del silenzio assenso già &#8220;maturato&#8221;.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>D) Verifica retroattiva sulle pratiche già avviate</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Per le pratiche in corso, in cui si stia facendo affidamento su un silenzio assenso già maturato, è opportuno verificare retroattivamente la completezza documentale dell&#8217;istanza originaria. Un titolo &#8220;formatosi&#8221; su istanza priva di APE espone chi vi fa affidamento ai rischi connessi all&#8217;avanzamento del cantiere in assenza di un titolo abilitativo giuridicamente valido — con tutte le conseguenze sul piano delle sanzioni edilizie e penali.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>E) Il caso della non-conformità urbanistica: il silenzio assenso si forma, ma con cautela</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Laddove invece il vizio dell&#8217;istanza attenga alla difformità rispetto alle previsioni urbanistiche — e non alla mancanza di elementi costitutivi — la pronuncia n. 1878/2026 conferma che il silenzio assenso si forma regolarmente. Ciò detto, la successiva esposizione al rischio di autotutela ai sensi dell&#8217;art. 21-nonies L. 241/1990 impone comunque di valutare con attenzione l&#8217;opportunità di procedere ai lavori in tale condizione, soprattutto nei casi in cui la difformità sia macroscopica e di facile rilevazione da parte dell&#8217;amministrazione.</p>



<h3 class="wp-block-heading" id="conclusioni-06067d84-8ca0-41c1-8c05-b5a0b4b49938">Conclusioni</h3>



<p class="wp-block-paragraph">La sentenza <a href="https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/105486-1641">Cons. St., Sez. IV, n. 1878/2026</a> del 9 marzo 2026 porta un contributo chiarificatore in un settore — quello del silenzio assenso sul permesso di costruire — che negli anni ha accumulato incertezze giurisprudenziali di non poco conto.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il principio che ne emerge è rigoroso ma sistematicamente coerente: il silenzio dell&#8217;amministrazione non produce un titolo abilitativo se l&#8217;istanza è priva di quegli elementi che la legge qualifica come costitutivi del modello normativo di riferimento. L&#8217;APE mancante è l&#8217;esempio paradigmatico — non un vizio formale, non una difformità sostanziale, ma una lacuna che rende l&#8217;istanza stessa giuridicamente inconsistente.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Al contempo, il Consiglio di Stato evita opportunamente di trasformare questo principio in uno strumento di blocco indiscriminato: la non-conformità urbanistica, per quanto grave, non impedisce la formazione del silenzio assenso. La dialettica tra certezza del diritto e semplificazione amministrativa trova qui un punto di equilibrio difficile ma, a mio avviso, condivisibile.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Rimane aperta la questione dei limiti applicativi del concetto di &#8220;inconfigurabilità radicale&#8221;: una categoria che — se non rigorosamente presidiata dalla giurisprudenza successiva — rischia di diventare un contenitore troppo ampio, alimentando nuove forme di inerzia amministrativa sotto mentite spoglie. Su questo punto, il dibattito è destinato a proseguire.</p>



<h3 class="wp-block-heading" id="note-e-fonti-68f84350-7ed2-4cb3-ad13-28e33c36feb3">Note e fonti</h3>



<ul class="wp-block-list">
<li><a href="https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/105486-1641">Cons. St., Sez. IV, n. 1878/2026, del 9 marzo 2026 — massima disponibile su Giustizia Amministrativa</a></li>



<li>DPR 6 giugno 2001, n. 380 — Testo Unico dell&#8217;Edilizia (art. 20 — procedimento permesso di costruire)</li>



<li>D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 — Attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell&#8217;edilizia</li>



<li>D.Lgs. 10 giugno 2020, n. 48 — Recepimento della direttiva 2018/844/UE sull&#8217;efficienza energetica degli edifici</li>



<li>L. 7 agosto 1990, n. 241 — Nuove norme in materia di procedimento amministrativo (art. 21-nonies — annullamento d&#8217;ufficio)</li>



<li>D.L. 76/2020, conv. con mod. con L. 120/2020 — Decreto Semplificazioni I</li>



<li>D.L. 77/2021, conv. con mod. con L. 108/2021 — Decreto Semplificazioni II</li>
</ul>
<p>L'articolo <a href="https://www.studiolegalesquassoni.it/2026/03/30/il-silenzio-assenso-impossibile-quando-manca-lape-il-titolo-edilizio-non-si-forma-mai/">Il silenzio assenso &#8220;impossibile&#8221;: quando manca l&#8217;APE il titolo edilizio non si forma mai</a> proviene da <a href="https://www.studiolegalesquassoni.it">Studio Legale Squassoni</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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