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	<title>Distanze tra fabbricati Archivi - Studio Legale Squassoni</title>
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	<title>Distanze tra fabbricati Archivi - Studio Legale Squassoni</title>
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		<title>Sulla definizione di strada</title>
		<link>https://www.studiolegalesquassoni.it/2025/06/04/sulla-definizione-di-strada/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fabio Squassoni]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2025 15:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto civile e commerciale]]></category>
		<category><![CDATA[Edilizia]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanistica e edilizia]]></category>
		<category><![CDATA[Distanze tra fabbricati]]></category>
		<category><![CDATA[Pubblica via]]></category>
		<category><![CDATA[Strada]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>L'articolo 879 del Codice Civile esonera dalle distanze legali le costruzioni confinanti con vie pubbliche. Secondo la Cassazione, una strada privata è considerata "pubblica" se destinata al transito collettivo, per convenzione con enti pubblici o usucapione. Conta l'uso concreto, non la proprietà del suolo.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.studiolegalesquassoni.it/2025/06/04/sulla-definizione-di-strada/">Sulla definizione di strada</a> proviene da <a href="https://www.studiolegalesquassoni.it">Studio Legale Squassoni</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<h2 class="wp-block-heading" id="i-principi-giurisprudenziali-che-sovrintendono-la-deroga-alla-normativa-sulle-distanze-da-costruzioni-di-cui-allart-879-nbspdel-codice-civile-31f1882d-6089-4503-8aaa-5d8c8e9fff30">I principi giurisprudenziali che sovrintendono la deroga alla normativa sulle distanze da costruzioni di cui all’art. 879 &nbsp;del Codice Civile</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Una stradella esistente tra due proprietà può essere considerata tecnicamente una “strada”, anche se non è inserita nella viabilità pubblica, è di modeste dimensioni e ha natura privata?</p>



<p class="wp-block-paragraph">Dal punto di vista civilistico il problema è stato affrontato in rapporto al disposto dell’articolo 879 c.c.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Tale disposizione, rubricata “<em>Edifici non soggetti all&#8217;obbligo delle distanze o a comunione forzosa</em>”, al comma 2 dispone infatti che “<em>alle costruzioni che si fanno in confine con le piazze e le vie pubbliche non si applicano le norme relative alle distanze, ma devono osservarsi le leggi e i regolamenti che le riguardano.</em>”</p>



<p class="wp-block-paragraph">Definire se la “via” che separa due fabbricati sia pubblica o meno ha assunto importanza capitale a seguito dell’inasprimento della normativa sulle distanze stabilita dalle norme sugli standard urbanistici e dai regolamenti locali.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Dal punto di vista civilistico, la Cassazione ha affrontato il problema in plurime pronunce, arrivando ad affermare, sul punto, il seguente principio: <em>“In tema di distanze legali fra costruzioni, ai fini dell&#8217;esenzione</em> <em>prevista dall&#8217;art. 879 secondo comma c.c., una strada privata può</em> <em>ritenersi legittimamente asservita ad uso pubblico qualora l&#8217;uso</em> <em>predetto trovi titolo in una convenzione tra i proprietari del</em> <em>suolo stradale e l&#8217;ente pubblico, ovvero si sia protratto per il tempo</em> <em>necessario all&#8217;usucapione” </em>(Cass. 10825/2025, Cass. 9077/2007; conf. Cass. 6401/2005; Cass. 8619/1998).</p>



<p class="wp-block-paragraph">Secondo la giurisprudenza quindi non basta che esista una qualsiasi strada, ma occorre che questa, se di natura privata, sia asservita all’uso pubblico, e dunque destinata al passaggio di una collettività indistinta di persone, alternativamente o per titolo – in virtù di convenzione tra il proprietario o i proprietari del suolo sul quale insiste e l’ente pubblico di riferimento (comune, provincia, ecc.) – o per maturata usucapione.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Quello che caratterizza la “via pubblica” ai fini dell’operatività della deroga alla normativa sulle distanze prevista dall’art. 879 c.c. non è tanto il profilo proprietario – nel senso che non è necessario che il suolo su cui la strada si snoda sia di proprietà pubblica, potendo ben essere privato – quanto la sua effettiva destinazione a transito pubblico.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Infatti, secondo la Cassazione <em>“l&#8217;esonero</em> <em>dal rispetto delle distanze legali previsto dall&#8217;articolo 879, comma</em> <em>secondo, c.c. per le costruzioni a confine con piazze e vie pubbliche, va</em> <em>riferito anche alle costruzioni a confine delle strade di proprietà privata</em> <em>gravate da servitù pubbliche di passaggio, giacché il carattere pubblico</em> <em>della strada, rilevante ai fini dell&#8217;applicazione della norma citata,</em> <em>attiene più che alla proprietà del bene, piuttosto all&#8217;uso concreto di esso</em> <em>da parte della collettività” </em>(Cass. 6006/2008; conf. Cass. Ord. 27364/2018).</p>



<p class="wp-block-paragraph">L’effettiva destinazione della strada al transito pubblico, dunque, costituisce la condizione <em>necessaria</em> per la deroga alla normativa sulle distanze legali.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Tale regola è intesa, peraltro, in modo rigoroso, tanto che la Cassazione ha escluso che una convenzione, tra un privato e un ente pubblico per la costruzione di un parcheggio in una determinata area sia, di per sé, elemento sufficiente a conferire natura pubblica alla costruzione, ai fini dell&#8217;inapplicabilità della disciplina di cui agli artt. 873 e ss. c.c. quando non ci sia effettiva destinazione dell’area a pubblico transito (Cass. 5258/2011).</p>



<p class="wp-block-paragraph">Secondo queste statuizioni quindi la stradella da cui siamo partiti sarà da considerarsi tecnicamente “pubblica via” solo se, in mancanza di una convenzione tra pubblico e privato che così la caratterizzi, sia &nbsp;effettivamente ed incontrovertibilmente utilizzata per il transito pubblico e lo sia stata per un periodo superiore al decorso del termine per l’usucapione.</p>



<p class="wp-block-paragraph"></p>



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