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	<title>oblazione Archivi - Studio Legale Squassoni</title>
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	<description>Supporto professionale alle scelte di aziende, professionisti e privati cittadini</description>
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	<title>oblazione Archivi - Studio Legale Squassoni</title>
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	<item>
		<title>La natura dell’”oblazione” nelle sanatorie edilizie</title>
		<link>https://www.studiolegalesquassoni.it/2025/04/09/la-natura-delloblazione-nelle-sanatorie-edilizie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fabio Squassoni]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2025 18:08:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto amministrativo]]></category>
		<category><![CDATA[Edilizia]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanistica e edilizia]]></category>
		<category><![CDATA[edilizia]]></category>
		<category><![CDATA[oblazione]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>L'articolo analizza la vera natura dell'oblazione nelle sanatorie edilizie, evidenziando le differenze strutturali con l'oblazione penale classica. Mentre quest'ultima estingue il reato col solo pagamento, nella sanatoria edilizia l'effetto estintivo deriva dal rilascio del permesso in sanatoria, condizionato al pagamento. La Corte Costituzionale ha confermato questa distinzione, qualificandola come "adempimento del procedimento amministrativo" con funzione ripristinatoria e sanzionatoria.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.studiolegalesquassoni.it/2025/04/09/la-natura-delloblazione-nelle-sanatorie-edilizie/">La natura dell’”oblazione” nelle sanatorie edilizie</a> proviene da <a href="https://www.studiolegalesquassoni.it">Studio Legale Squassoni</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<h2 class="wp-block-heading">Ma è davvero un’oblazione o è qualcos’altro?</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Negli articoli 36 e 36 bis del Testo Unico dell’Edilizia, per la sanatoria di opere realizzate senza titolo o in difformità dal titolo, è previsto il pagamento di una somma, espressamente qualificata “<em>a titolo di oblazione</em>”, variamente commisurata al doppio dell’aumento di valore dell’immobile a seguito dell’abuso (entro limiti) o al doppio del contributo di costruzione, salvo varianti regionali.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Ora, nonostante il testo unico qualifichi questa somma come oblazione, ci sono importanti differenze &#8211;  strutturali &#8211; tra <em>questa</em> oblazione e quella prevista dall’art. 162 e 162 bis del codice penale, tant’è che ogni volta mi sforzo di spiegare che si tratta in realtà, quantomeno, di una “<em>oblazione spuria</em>”, in quanto l’effetto estintivo del reato non si ha con il solo pagamento della somma stabilita &#8211; come prevede invece l’oblazione pura, l’archetipo disegnato dai citati articoli del codice penale &#8211; ma con l’ottenimento del permesso in sanatoria &#8211; un atto amministrativo &#8211;&nbsp; la cui efficacia è condizionata al pagamento della somma di danaro nella misura prevista.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Non digerendo bene il fatto che a volte (…) il legislatore nell’utilizzare la terminologia giuridica si prenda, come dire, qualche libertà, qualcuno a volte mi chiede se si tratta di una mia polemica oppure se questa opinione sia in qualche modo accreditata.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La risposta è che, ovviamente, non si tratta di mera polemica.</p>



<p class="wp-block-paragraph">In questi termini – e con rigore maggiore del mio &#8211; si sono espresse infatti la Corte Costituzionale e la Corte di Cassazione in diverse pronunce, tra le quali significative sono C. Cost. n. 370/1988, Cass. Pen. n. 26123/2005 e, da ultimo, C. Cost. n. 2/2019, pronuncia quest’ultima in cui si fa una sintesi aggiornata e completa della questione (trovate i link alla fine dell’articolo).</p>



<p class="wp-block-paragraph">Ma partiamo dall’inizio.</p>



<h3 class="wp-block-heading">Sommario</h3>



<p class="wp-block-paragraph"><a href="#L’oblazione-pura">L’oblazione <em>pura</em></a></p>



<p class="wp-block-paragraph"><a href="#Oblazione-spuria">Oblazione <em>spuria</em>?</a></p>



<p class="wp-block-paragraph"><a href="#causa-estintiva">La vera causa estintiva del reato edilizio nell’ambito della sanatoria</a></p>



<p class="wp-block-paragraph"><a href="#oblazione-condono">L’oblazione nel condono edilizio</a></p>



<p class="wp-block-paragraph"><a href="#In-conclusione">In conclusione<br></a></p>



<h3 class="wp-block-heading" id="L’oblazione-pura">L’oblazione <em>pura</em></h3>



<p class="wp-block-paragraph">L’oblazione, nella sua forma classica (che qui voglio chiamare <em>pura</em>) è definita dagli artt. 162 e 162 bis del Codice penale.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Si tratta di due specie dello stesso genere, che è d’uso distinguere in oblazione <em>obbligatoria </em>(quella prevista dall’art. 162) e <em>discrezionale </em>o <em>facoltativa </em>(quella prevista dall’art. 162 bis).</p>



<p class="wp-block-paragraph">Riporto di seguito le norme.</p>



<div class="wp-block-group is-layout-constrained wp-block-group-is-layout-constrained">
<div class="wp-block-group is-vertical is-layout-flex wp-container-core-group-is-layout-4fc3f8e1 wp-block-group-is-layout-flex">
<p class="wp-block-paragraph"><em>Art. 162 &#8211; Oblazione nelle contravvenzioni</em></p>



<p class="wp-block-paragraph"><em>1. Nelle contravvenzioni, per le quali la legge stabilisce la sola pena dell&#8217;ammenda, il contravventore è ammesso a pagare, prima dell&#8217;apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla terza parte del massimo della pena stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento.</em></p>



<p class="wp-block-paragraph"><em>2. Il pagamento estingue il reato.</em></p>



<p class="wp-block-paragraph"></p>
</div>
</div>



<div class="wp-block-group is-layout-constrained wp-block-group-is-layout-constrained">
<div class="wp-block-group is-vertical is-layout-flex wp-container-core-group-is-layout-4fc3f8e1 wp-block-group-is-layout-flex">
<p class="wp-block-paragraph"><em>Art. 162 bis &#8211; Oblazione nelle contravvenzioni punite con pene alternative</em></p>



<p class="wp-block-paragraph"><em>1. Nelle contravvenzioni per le quali la legge stabilisce la pena alternativa dell&#8217;arresto o dell&#8217;ammenda, il contravventore può essere ammesso a pagare, prima dell&#8217;apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della ammenda stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento.</em></p>



<p class="wp-block-paragraph"><em>2. Con la domanda di oblazione il contravventore deve depositare la somma corrispondente alla metà del massimo della ammenda.</em></p>



<p class="wp-block-paragraph"><em>3. L&#8217;oblazione non è ammessa quando ricorrono i casi previsti dal terzo capoverso dell&#8217;articolo 99, dall&#8217;articolo 104 o dall&#8217;articolo 105, né quando permangono conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del contravventore.</em></p>



<p class="wp-block-paragraph"><em>4. In ogni altro caso il giudice può respingere con ordinanza la domanda di oblazione, avuto riguardo alla gravità del fatto.</em></p>



<p class="wp-block-paragraph"><em>5. La domanda può essere riproposta sino all&#8217;inizio della discussione finale del dibattimento di primo grado.</em></p>



<p class="wp-block-paragraph"><em>6. Il pagamento delle somme indicate nella prima parte del presente articolo estingue il reato.</em></p>
</div>
</div>



<p class="wp-block-paragraph">Le due forme di oblazione appena viste si distinguono per il fatto che nella prima, valevole solo per le contravvenzioni punite con la pena dell’ammenda, quando il contravventore paga la somma stabilita il giudice <em>è tenuto</em> a dichiarare l’avvenuta estinzione del reato (la causa estintiva opera quindi di diritto, <em>ipso facto</em>), mentre nella seconda vi è una valutazione del giudice riguardo l’ammissibilità del contravventore a beneficiare della forma estintiva, secondo il caso.</p>



<p class="wp-block-paragraph">A parte queste differenze, le due specie di oblazione rispondono allo schema comune secondo cui l’evento che determina l’estinzione del reato è <em>il pagamento </em>soltanto.</p>



<p class="wp-block-paragraph">In altre parole, la contravvenzione si estingue nel momento in cui avviene il pagamento.</p>



<h3 class="wp-block-heading" id="Oblazione-spuria">Oblazione <em>spuria</em>?</h3>



<p class="wp-block-paragraph">Le norme sulla “oblazione” in materia di sanatoria sono state introdotte dalla L. 47/1985, in particolare, per quel che concerne l’accertamento di conformità, dagli artt. 13 e 22, che si riportano di seguito:</p>



<div class="wp-block-group is-vertical is-layout-flex wp-container-core-group-is-layout-4fc3f8e1 wp-block-group-is-layout-flex">
<p class="wp-block-paragraph"><em>Art. 13 Accertamento di conformità</em></p>



<p class="wp-block-paragraph"><em>1. Fino alla scadenza del termine di cui all&#8217;articolo 7, terzo comma, per i casi di opere eseguite in assenza di concessione o in totale difformità o con variazioni essenziali, o dei termini stabiliti nell&#8217;ordinanza del sindaco di cui al primo comma dell&#8217;articolo 9, nonché, nei casi di parziale difformità, nel termine di cui al primo comma dell&#8217;articolo 12, ovvero nel caso di opere eseguite in assenza di autorizzazione ai sensi dell&#8217;articolo 10 e comunque fino alla irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell&#8217;abuso può ottenere la concessione o l&#8217;autorizzazione in sanatoria quando l&#8217;opera eseguita in assenza della concessione o autorizzazione è conforme agli strumenti urbanistici generali e di attuazione approvati e non in contrasto con quelli adottati sia al momento della realizzazione dell&#8217;opera, sia al momento della presentazione della domanda.</em></p>



<p class="wp-block-paragraph"><em>2. Sulla richiesta di concessione o di autorizzazione in sanatoria il sindaco si pronuncia entro sessanta giorni, trascorsi i quali la richiesta si intende respinta.</em></p>



<p class="wp-block-paragraph"><em>3<strong>. Il rilascio della concessione in sanatoria è subordinato al</strong> <strong>pagamento, a titolo di oblazione</strong>, del contributo di concessione in misura doppia, ovvero, nei soli casi di gratuità della concessione a norma di legge, in misura pari a quella prevista dagli articoli 3, 5, 6 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.</em></p>



<p class="wp-block-paragraph"><em>4. Per i casi di parziale difformità l&#8217;oblazione è calcolata con riferimento alla parte di opera difforme dalla concessione.</em></p>



<p class="wp-block-paragraph"><em>5. L&#8217;autorizzazione in sanatoria è subordinata al pagamento di una somma determinata dal sindaco nella misura da lire cinquecentomila a lire due milioni.</em></p>



<p class="wp-block-paragraph"></p>
</div>



<div class="wp-block-group is-vertical is-layout-flex wp-container-core-group-is-layout-4fc3f8e1 wp-block-group-is-layout-flex">
<p class="wp-block-paragraph"><em>Art. 22 Norme relative all&#8217;azione penale</em></p>



<p class="wp-block-paragraph"><em>1. L&#8217;azione penale relativa alle violazioni edilizie rimane sospesa finché non siano stati esauriti i procedimenti amministrativi di sanatoria di cui al presente capo.</em></p>



<p class="wp-block-paragraph"><em>2. Nel caso di ricorso giurisdizionale avverso il diniego della concessione in sanatoria di cui all&#8217;articolo 13, l&#8217;udienza viene fissata d&#8217;ufficio dal presidente del tribunale amministrativo regionale per una data compresa entro il terzo mese dalla presentazione del ricorso.</em></p>



<p class="wp-block-paragraph"><em>3. Il rilascio in sanatoria delle concessioni estingue i reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti.</em></p>
</div>



<p class="wp-block-paragraph">Le disposizioni di questi due articoli sono state poi traslate all’interno del Testo Unico dell’Edilizia (DPR 380/2001) e sono oggi riprodotte, dopo alcune modifiche introdotte negli anni, dagli artt. 36, 36 bis e 45, che hanno, attualmente, la seguente fisionomia:</p>



<div class="wp-block-group is-vertical is-layout-flex wp-container-core-group-is-layout-4fc3f8e1 wp-block-group-is-layout-flex">
<p class="wp-block-paragraph"><em>Art. 36 Accertamento di conformità nelle ipotesi di assenza di titolo o totale difformità (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 13)</em></p>



<p class="wp-block-paragraph"><em>1. In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire o in totale difformità nelle ipotesi di cui all&#8217;articolo 31 ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all&#8217;articolo 23, comma 01, o in totale difformità da essa, fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 31, comma 3, 33, comma 1, e comunque fino all&#8217;irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell&#8217;abuso, o l&#8217;attuale proprietario dell&#8217;immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l&#8217;intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.</em></p>



<p class="wp-block-paragraph"><em>2. <strong>Il rilascio del permesso in sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione</strong>, del contributo di costruzione in misura doppia, ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, in misura pari a quella prevista dall&#8217;articolo 16.</em></p>



<p class="wp-block-paragraph"><em>3. Sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con adeguata motivazione, entro sessanta giorni decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata.</em></p>
</div>



<div class="wp-block-group is-vertical is-layout-flex wp-container-core-group-is-layout-4fc3f8e1 wp-block-group-is-layout-flex">
<p class="wp-block-paragraph"><em>Art. 36-bis Accertamento di conformità nelle ipotesi di parziali difformità e di variazioni essenziali</em></p>



<p class="wp-block-paragraph"><em>1. In caso di interventi realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire o dalla segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all&#8217;articolo 34 ovvero in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all&#8217;articolo 37, fino alla scadenza dei termini di cui all&#8217;articolo 34, comma 1 e comunque fino all&#8217;irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell&#8217;abuso&nbsp; o l&#8217;attuale proprietario dell&#8217;immobile&nbsp; possono ottenere il permesso di costruire e presentare la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria se l&#8217;intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda, nonché ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione.&nbsp; Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle variazioni essenziali di cui all&#8217;articolo 32 .</em></p>



<p class="wp-block-paragraph"><em>2. Il permesso presentato ai sensi del comma 1 può essere rilasciato dallo sportello unico per l&#8217;edilizia di cui all&#8217;articolo 5, comma 4-bis, subordinatamente alla preventiva attuazione, entro il termine assegnato dallo sportello unico, degli interventi di cui al secondo periodo&nbsp; del presente comma . In sede di esame delle richieste di permesso in sanatoria lo sportello unico può condizionare il rilascio del provvedimento alla realizzazione, da parte del richiedente, degli interventi edilizi, anche strutturali, necessari per assicurare l&#8217;osservanza della normativa tecnica di settore relativa ai requisiti di sicurezza&nbsp; &#8230;&nbsp; e alla rimozione delle opere che non possono essere sanate ai sensi del presente articolo. Per le segnalazioni certificate di inizio attività presentate ai sensi del comma 1, lo sportello unico individua tra gli interventi di cui al secondo periodo&nbsp; del presente comma&nbsp; le misure da prescrivere ai sensi dell&#8217;articolo 19, comma 3, secondo, terzo e quarto periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, che costituiscono condizioni per la formazione del titolo.</em></p>



<p class="wp-block-paragraph"><em>3. La richiesta del permesso di costruire o la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria sono accompagnate dalla dichiarazione del professionista abilitato che&nbsp; attesta&nbsp; le necessarie conformità. Per la conformità edilizia, la dichiarazione è resa con riferimento alle norme tecniche vigenti al momento della realizzazione dell&#8217;intervento. L&#8217;epoca di realizzazione dell&#8217;intervento è provata mediante la documentazione di cui all&#8217;articolo 9-bis, comma 1-bis,&nbsp; quarto e quinto&nbsp; periodo. Nei casi in cui sia impossibile accertare l&#8217;epoca di realizzazione dell&#8217;intervento mediante la documentazione indicata nel terzo periodo&nbsp; del presente comma , il tecnico incaricato attesta la data di realizzazione con propria dichiarazione e sotto&nbsp; la propria responsabilità . In caso di dichiarazione falsa o mendace si applicano le sanzioni penali, comprese quelle previste dal capo VI del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.</em></p>



<p class="wp-block-paragraph"><em>&nbsp;3-bis. Per gli immobili ubicati nelle zone sismiche di cui all&#8217;articolo 83, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all&#8217;uopo indicate nei decreti di cui al medesimo articolo 83, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell&#8217;articolo 34-bis, comma 3-bis</em></p>



<p class="wp-block-paragraph"><em>4. Qualora gli interventi di cui al comma 1 siano eseguiti in assenza o difformità dall&#8217;autorizzazione paesaggistica, il dirigente o il responsabile dell&#8217;ufficio richiede all&#8217;autorità preposta alla gestione del vincolo apposito parere vincolante in merito all&#8217;accertamento della compatibilità paesaggistica dell&#8217;intervento&nbsp; , anche in caso di lavori che abbiano determinato la creazione di superfici utili o volumi ovvero l&#8217;aumento di quelli legittimamente realizzati . L&#8217;autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni. Se i pareri non sono resi entro i termini di cui al secondo periodo,&nbsp; si intende formato il silenzio-assenso e&nbsp; il dirigente o responsabile dell&#8217;ufficio provvede autonomamente.&nbsp; Le disposizioni del presente comma si applicano anche nei casi in cui gli interventi di cui al comma 1 risultino incompatibili con il vincolo paesaggistico apposto in data successiva alla loro realizzazione .</em></p>



<p class="wp-block-paragraph"><em>5. <strong>Il rilascio del permesso e la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria sono subordinati al pagamento, a titolo di oblazione, di&nbsp; un importo</strong>:&nbsp;&nbsp;</em></p>



<p class="wp-block-paragraph"><em>a) pari al doppio del contributo di costruzione ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, determinato in misura pari a quella prevista dall&#8217;articolo 16, incrementato del 20 per cento in caso di interventi realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire, nelle ipotesi di cui all&#8217;articolo 34, e in caso di variazioni essenziali ai sensi dell&#8217;articolo 32. Non si applica l&#8217;incremento del 20 per cento nei casi in cui l&#8217;intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda;</em></p>



<p class="wp-block-paragraph"><em>b) pari al doppio dell&#8217;aumento del valore venale dell&#8217;immobile valutato dai competenti uffici dell&#8217;Agenzia delle entrate, in una misura, determinata dal responsabile del procedimento, non inferiore a 1.032 euro e non superiore a 10.328 euro ove l&#8217;intervento sia eseguito in assenza della segnalazione certificata di inizio attività o in difformità da essa, nei casi di cui all&#8217;articolo 37, e in misura non inferiore a 516 euro e non superiore a 5.164 euro ove l&#8217;intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda .</em></p>



<p class="wp-block-paragraph"><em>&nbsp;5-bis. Nelle ipotesi di cui al comma 4, qualora sia accertata la compatibilità paesaggistica, si applica altresì una sanzione determinata previa perizia di stima ed equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione; in caso di rigetto della domanda si applica la sanzione demolitoria di cui all&#8217;articolo 167, comma 1, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42</em></p>



<p class="wp-block-paragraph"><em>6. Sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con provvedimento motivato entro quarantacinque giorni, decorsi i quali la richiesta si intende accolta. Alle segnalazioni di inizio attività presentate ai sensi&nbsp; del comma 1 si applica&nbsp; il termine di cui all&#8217;articolo 19, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Nelle ipotesi di cui al comma 4, i termini di cui al primo e secondo periodo&nbsp; del presente comma&nbsp; sono sospesi fino alla definizione del procedimento di compatibilità paesaggistica. Decorsi i termini di cui al primo, secondo e terzo periodo, eventuali successive determinazioni del competente ufficio comunale sono inefficaci. Il termine è interrotto qualora l&#8217;ufficio rappresenti esigenze istruttorie, motivate e formulate in modo puntuale nei termini stessi, e ricomincia a decorrere dalla ricezione degli elementi istruttori.&nbsp; Nei casi di cui al presente comma, l&#8217;amministrazione è tenuta a rilasciare, in via telematica, su richiesta del privato, un&#8217;attestazione circa il decorso dei termini del procedimento e dell&#8217;intervenuta formazione dei titoli abilitativi. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, l&#8217;istante può esercitare l&#8217;azione prevista dall&#8217;articolo 31 del codice del processo amministrativo, di cui all&#8217;allegato 1 annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 . In caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per la sanatoria, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale applica le sanzioni&nbsp; previste&nbsp; dal presente testo unico.</em></p>
</div>



<div class="wp-block-group is-vertical is-layout-flex wp-container-core-group-is-layout-4fc3f8e1 wp-block-group-is-layout-flex">
<p class="wp-block-paragraph"><em>Art. 45 Norme relative all&#8217;azione penale (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 22)</em></p>



<p class="wp-block-paragraph"><em>1. L&#8217;azione penale relativa alle violazioni edilizie rimane sospesa finché non siano stati esauriti i procedimenti amministrativi di sanatoria di cui all&#8217;articolo 36.</em></p>



<p class="wp-block-paragraph"><em>2. (abrogato)</em></p>



<p class="wp-block-paragraph"><em>3. <strong>Il rilascio in sanatoria del permesso di costruire estingue i reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti</strong>.</em></p>
</div>



<p class="wp-block-paragraph">Come si vede, il combinato disposto degli artt. 13, co. 3 e 22, co. 3 della L. 47/1985, nella sostanza omologo alla combinazione data dagli artt. 36, co. 2, 36 bis, co. 5 e 45, co. 3 del Testo Unico, prevede che la sanatoria sia condizionata al pagamento dell’”oblazione” e che il rilascio del titolo in sanatoria estingua i reati.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il pagamento della somma di danaro quindi opera, rispetto all’estinzione dei reati edilizi, non come un presupposto immediato, ma come il presupposto del presupposto, la condizione che deve realizzarsi affinché si realizzi il fatto che determina l’estinzione del reato.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Sulla base di questo assunto, la Corte costituzionale, nella sentenza n. 370/1988, ha affermato che “<em>la fattispecie prevista dal capo I della legge e che, ai sensi del terzo comma dell&#8217;art. 22, estingue i reati contravvenzionali urbanistici, deve, invece, necessariamente contenere, oltre alla richiesta ed oltre al procedimento in sanatoria (che non a caso è, nella rubrica dell&#8217;art. 13, definita &#8220;Accertamento in conformità&#8221;) ed oltre alla dimostrazione dell&#8217;avvenuto versamento dell&#8217;oblazione, anche l&#8217;effetto, già amministrativamente conseguito, del rilascio della concessione in sanatoria … insomma, l&#8217;effetto estintivo dei reati di cui al terzo comma dell&#8217;art. 22 si produce solo e soltanto allorché è già stata rilasciata la concessione in sanatoria ai sensi dell&#8217;art. 13 della legge in esame.</em>”</p>



<p class="wp-block-paragraph">Secondo la Corte Costituzionale del 1988 il punto fondamentale è che “<em>l&#8217;esame della particolare natura della sanatoria ex mostra che l&#8217;intera fattispecie estintiva degli illeciti penali ha una particolare natura, risolvendosi essa in un accertamento dell&#8217;inesistenza del danno urbanistico, e cioè dell&#8217;inesistenza ex tunc dell&#8217;antigiuridicità sostanziale del fatto di reato… quel che viene in rilievo, nella causa estintiva di cui all&#8217;art. 22 della legge in esame, non è la posizione dei singoli ma la mancanza d&#8217;un disvalore oggettivo del fatto</em>”.</p>



<p class="wp-block-paragraph">L’accento non va posto quindi sulla posizione del singolo che provveda o meno al pagamento della somma di danaro, ma sulla mancanza del disvalore oggettivo del fatto, e quindi sul procedimento (amministrativo) studiato per acclararlo.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Proprio perché l’accertamento di conformità risponde a questa natura “<em>la sospensione del processo penale e l&#8217;estinzione del reato, chiesta da uno dei corresponsabili, giova anche agli altri</em>”.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La Corte di Cassazione, in sede penale, riprendendo i principi emersi dalla sentenza costituzionale del 1988, nella pronuncia n. 26123/2005 ha affermato quindi che “<em>il meccanismo di estinzione ‘dei reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti’, fissato dagli artt. 36 e 45 in esame</em> (nel frattempo era entrato in vigore il Testo Unico dell’Edilizia NdR), <em>non si fonda su un effetto estintivo proprio connesso al pagamento di una somma a titolo di oblazione, bensì sul fatto diverso integrato dall&#8217;effettivo rilascio del permesso di costruire sanante previa verifica sostanziale della conformità delle opere abusive alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia nel momento della realizzazione sia in quello della richiesta</em>”.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Su questa base, la Cassazione prosegue nella propria argomentazione concludendo che, nel 2° comma dell&#8217;art. 36 (allora l’unica norma vigente sulla sanatoria ordinaria) l&#8217;inciso &#8220;a titolo di oblazione&#8221; usato per qualificare il prescritto pagamento del contributo di costruzione in misura doppia, sarebbe stato utilizzato dal legislatore “<em>in modo improprio</em>” considerato che l&#8217;oblazione è un istituto che determina in via immediata e diretta l&#8217;eﬀetto estintivo del reato, risultato che, nella sanatoria, è ottenuto con il rilascio del titolo, pur condizionato al pagamento della somma prescritta.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il fatto che il pagamento previsto dall’art. 36 TUE non costituisca una vera e propria oblazione è comprovato anche dall’assunto, confermato dalla Consulta nella pronuncia del 1988, che esso può essere chiesto una sola volta, anche nel caso di più soggetti autori – che invece sarebbero tutti soggetti al pagamento dell’oblazione, ciascuno per estinguere il <em>proprio </em>reato, se davvero di oblazione si trattasse – e questo proprio perché si tratta “<em>di un adempimento della procedura amministrativa che resta al di fuori dello schema penalistico. La correlazione al contributo di costruzione del computo delle somme da versare (in misura doppia a quella dovuta per il rilascio del permesso di costruire in via ordinaria) rende evidente, infatti, l&#8217;intento del legislatore di aggravare la misura di detto contributo con un importo che ha una duplice finalità di partecipazione agli oneri urbanistici e di riparazione pecuniaria sia pure parziale.</em>”</p>



<h3 class="wp-block-heading" id="causa-estintiva">La vera causa estintiva del reato edilizio nell’ambito della sanatoria</h3>



<p class="wp-block-paragraph">Riprendendo questo schema e ampliandolo, la Corte Costituzionale, nella pronuncia n. 2/2019 conclude il ragionamento, argomentando in questi termini: “<em>rilevanti e numerose sono le differenze fra l’oblazione di cui all’art. 36 TUE e l’istituto previsto dal codice penale: l’art. 162 cod. pen., pur limitato alle sole contravvenzioni sanzionate con la pena dell’ammenda, non pone alcun limite al potere del contravventore di estinguere il reato attraverso il pagamento dell’oblazione, mentre il ricorso all’oblazione in materia edilizia e urbanistica è esperibile solo in presenza del requisito della “doppia conformità”; l’art. 162-bis cod. pen., d’altro canto, sancisce soglie per il pagamento differenti da quelle previste dall’art. 36 TUE, prevedendo «una somma corrispondente alla metà del massimo dell’ammenda stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento»; infine, ed è ciò che più rileva, il pagamento dell’oblazione nelle contravvenzioni viene richiesto a ciascun responsabile, mentre quello di cui all’art. 36 TUE può essere richiesto una solta volta, e l’effetto estintivo opera oggettivamente nei confronti di tutti gli autori del reato.</em></p>



<p class="wp-block-paragraph"><em>L’oblazione di cui all’art. 36 TUE appare pertanto meglio qualificabile come un adempimento del procedimento amministrativo, estraneo allo schema penalistico, che assolve ad una funzione in parte ripristinatoria (laddove consente all’amministrazione di ottenere ora per allora l’importo corrispondente agli oneri concessori) ed in parte sanzionatoria (laddove si compone anche di una somma ulteriore rispetto a quanto originariamente dovuto).</em>”</p>



<p class="wp-block-paragraph">L’effetto estintivo del reato edilizio è dunque determinato da un atto amministrativo incardinato sulla verifica della doppia conformità dell’intervento, che prevede, nel suo ambito, il pagamento di una somma di danaro, con valore in parte riparatorio e in parte sanzionatorio.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Si tratta quindi di una fattispecie complessa, non di una oblazione<em> tout court</em> e, se vogliamo essere rigorosi, anche la terminologia che io stesso uso, riferendomi all’istituto come una <em>oblazione spuria</em>, rispetto a quanto argomentato dalla Consulta non brilla per appropriatezza.</p>



<h3 class="wp-block-heading" id="oblazione-condono">L’oblazione nel condono edilizio</h3>



<p class="wp-block-paragraph">Per finire, analizziamo la natura dell’oblazione nella normativa sul condono, dove, forse, parlare di “oblazione spuria” potrebbe essere ritenuto più appropriato.</p>



<p class="wp-block-paragraph">È importante marcare la distinzione perché qui le logiche sono diametralmente opposte rispetto a quelle vigenti per la sanatoria ordinaria e sopra illustrate.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La L. 47/1985 prevedeva (o forse meglio <em>prevede </em>dato il numero di pratiche di condono ancora aperte sparse per i comuni italiani) un meccanismo di estinzione dei reati edilizi anche per la sanatoria straordinaria, volgarmente detta “condono”, &nbsp;disegnato dalle disposizioni di cui agli artt. 34 e 38, che riportiamo subito di seguito.</p>



<div class="wp-block-group is-vertical is-layout-flex wp-container-core-group-is-layout-4fc3f8e1 wp-block-group-is-layout-flex">
<p class="wp-block-paragraph"><em>Art. 34 &nbsp;Somma da corrispondere a titolo di oblazione</em></p>



<p class="wp-block-paragraph"><em><strong>I soggetti di cui</strong> al primo e terzo comma dell&#8217;articolo 31 <strong>hanno titolo</strong>, fermo il disposto di cui all&#8217;articolo 37, <strong>a conseguire la concessione o l&#8217;autorizzazione in sanatoria delle opere abusive, previo versamento all&#8217;erario, a titolo di oblazione, di una somma determinata</strong>, con riferimento alla parte abusivamente realizzata, secondo le prescrizioni dell&#8217;allegata tabella, in relazione al tipo di abuso commesso e al tempo in cui l&#8217;opera abusiva è stata ultimata.</em></p>



<p class="wp-block-paragraph"><em>Salvo i casi di cui al quinto comma del presente articolo, la somma dovuta a titolo di oblazione di cui all&#8217;allegata tabella è moltiplicata per 1,2, per 2 o per 3, a seconda che le opere abusive abbiano una superficie complessiva superiore, rispettivamente, a 400, 800 o 1.200 metri quadrati.</em></p>



<p class="wp-block-paragraph"><em>Qualora l&#8217;opera abusiva sia stata eseguita od acquistata al solo scopo di essere destinata a prima abitazione del richiedente la sanatoria e questi vi risieda all&#8217;atto dell&#8217;entrata in vigore della presente legge, la somma dovuta a titolo di oblazione è ridotta di un terzo. Tale riduzione si applica anche ai casi in cui l&#8217;alloggio destinato a prima abitazione, ancorché ultimato ai sensi del secondo comma dell&#8217;articolo 31 della presente legge, non sia ancora abitabile. Sono escluse da tale agevolazione le abitazioni qualificate di lusso ai sensi del decreto ministeriale 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, nonché quelle classificate catastalmente nella categoria A/1. Tale agevolazione si applica per i primi 150 metri quadrati di superficie complessiva.</em></p>



<p class="wp-block-paragraph"><em>Qualora ricorrano le condizioni e non sussistano le esclusioni di cui al comma precedente, i soggetti che stipulino con il comune la convenzione o sottoscrivano l&#8217;atto unilaterale d&#8217;obbligo di cui agli articoli 7 e 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, sono tenuti alla corresponsione dell&#8217;oblazione nella misura del 50 per cento di quella determinata ai sensi del secondo comma del presente articolo.</em></p>



<p class="wp-block-paragraph"><em>Nei casi appresso indicati gli importi di cui all&#8217;allegata tabella sono ridotti del 50 per cento e l&#8217;oblazione è determinata come segue:</em></p>



<p class="wp-block-paragraph"><em>a) è ridotta di un terzo qualora le opere abusive riguardino costruzioni o impianti destinati all&#8217;attività industriale o artigianale con una superficie coperta complessiva inferiore a 3.000 metri quadrati; è invece moltiplicata per 1,5 qualora tale superficie sia superiore a 6.000 metri quadrati;</em></p>



<p class="wp-block-paragraph"><em>b) è ridotta di un terzo qualora le opere abusive riguardino costruzioni destinate ad attività di commercio con una superficie complessiva inferiore a 50 metri quadrati o con l&#8217;eventuale superficie minima prevista a norma di legge; è invece moltiplicata per 1,5 o per 2 qualora tale superficie sia superiore, rispettivamente, a 500 metri quadrati o a 1.500 metri quadrati;</em></p>



<p class="wp-block-paragraph"><em>c) è ridotta di un terzo qualora l&#8217;opera abusiva sia destinata ad attività sportiva, culturale o sanitaria, o ad opere religiose o a servizio di culto;</em></p>



<p class="wp-block-paragraph"><em>d) è ridotta di un terzo qualora l&#8217;opera abusiva sia destinata ad attività turistico-ricettiva o agri-turistica ed abbia una superficie utile complessiva non superiore a 500 metri quadrati; è invece moltiplicata per 1,5 qualora tale superficie sia superiore a 800 metri quadrati;</em></p>



<p class="wp-block-paragraph"><em>e) è ridotta del 50 per cento qualora l&#8217;opera abusiva sia realizzata nelle zone agricole in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze produttive dei coltivatori diretti o degli imprenditori agricoli a titolo principale.</em></p>
</div>



<div class="wp-block-group is-vertical is-layout-flex wp-container-core-group-is-layout-4fc3f8e1 wp-block-group-is-layout-flex">
<p class="wp-block-paragraph"><em>Art. 38 Effetti della oblazione e della concessione in sanatoria</em></p>



<p class="wp-block-paragraph"><em>La presentazione entro il termine perentorio della domanda di cui all&#8217;articolo 31, accompagnata dalla attestazione, del versamento della somma di cui al primo comma dell&#8217;articolo 35, sospende il procedimento penale e quello per le sanzioni amministrative.</em></p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong><em>L&#8217;oblazione interamente corrisposta estingue i reati di cui all&#8217;articolo 41 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche, e all&#8217;articolo 17 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, come modificato dall&#8217;articolo 20 della presente legge, nonché quelli di cui all&#8217;articolo 221 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.</em></strong></p>



<p class="wp-block-paragraph"><em>Ove nei confronti del richiedente la sanatoria sia intervenuta sentenza definitiva di condanna per i reati previsti dal comma precedente, viene fatta annotazione della oblazione nel casellario giudiziale. In tale caso non si tiene conto della condanna ai fini dell&#8217;applicazione della recidiva e del beneficio della sospensione condizionale della pena.</em></p>



<p class="wp-block-paragraph"><em>Concessa la sanatoria, non si applicano le sanzioni amministrative, ivi comprese le pene pecuniarie e le sovrattasse previste per le violazioni delle disposizioni in materia di imposte sui redditi relativamente ai fabbricati abusivamente eseguiti, sempre che le somme dovute a titolo di oblazione siano state corrisposte per intero.</em></p>



<p class="wp-block-paragraph"><em>I soggetti indicati all&#8217;articolo 6 della presente legge, diversi dal proprietario, che intendano fruire dei benefici penali di cui al presente articolo ovvero di quelli di cui al successivo articolo 39, devono presentare al comune autonoma domanda di oblazione, con le modalità di cui all&#8217;articolo 35.</em></p>



<p class="wp-block-paragraph"><em>La somma dovuta viene determinata nella misura del 30 per cento rispetto a quella applicabile al proprietario ai sensi dell&#8217;articolo 34.</em></p>



<p class="wp-block-paragraph"><em>Si applicano le procedure previste dagli articoli 35 e 36.</em></p>
</div>



<p class="wp-block-paragraph">Come si vede, la formulazione dell’art. 38 della L. 47/1985 è molto diversa da quella dell’art. 22: qui l’effetto estintivo dei reati edilizi (che vengono specificati e richiamati in modo preciso) è determinato effettivamente dal pagamento della somma di danaro, non rilevando, per tale profilo, che il permesso in sanatoria sia rilasciato o meno.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Gli effetti di questa diversa formulazione rispetto all’accertamento di conformità è rilevata anche da C. Cost. n. 370/1988, che la inquadra nei termini appena illustrati.</p>



<p class="wp-block-paragraph">In questo caso, dunque, a buon diritto si può parlare di oblazione e tale oblazione si può qualificare come spuria, considerato che la norma che lo prevede non collega l’effetto estintivo dei reati &nbsp;al pagamento di una somma di danaro <em>tout court </em>(il che la renderebbe una oblazione pura), ma il pagamento che interviene a seguito dell’avvio e nell’ambito di un procedimento amministrativo, un quid di anomalo rispetto all’archetipo classico.</p>



<h3 class="wp-block-heading" id="In-conclusione">In conclusione</h3>



<p class="wp-block-paragraph">In materia edilizia la terminologia utilizzata dal legislatore non sempre è tecnicamente appropriata e il caso dell’uso del termine “oblazione” nella sanatoria ordinaria è un po’ l’emblema di questo stato di cose. Purtroppo ai termini ci affezioniamo, sia noi professionisti, sia il legislatore che, ad ogni modifica o innovazione normativa, anziché correggere storture e imprecisioni, puntualmente ci ricasca, perpetuando l’uso di una terminologia che è un eufemismo qualificare come approssimativa.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><a href="https://www.studiolegalesquassoni.it/wp-content/uploads/2025/04/CCost_370_1988.pdf">Corte Costituzionale n. 370/1988</a></p>



<p class="wp-block-paragraph"><a href="https://www.studiolegalesquassoni.it/wp-content/uploads/2025/04/Cass_26123_2005.pdf">Cassazione Penale n. 26123/2005</a></p>



<p class="wp-block-paragraph"><a href="https://www.studiolegalesquassoni.it/wp-content/uploads/2025/04/CCost_2_2019.pdf">Corte Costituzionale n. 2/2019</a></p>



<p class="wp-block-paragraph"></p>



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<p>L'articolo <a href="https://www.studiolegalesquassoni.it/2025/04/09/la-natura-delloblazione-nelle-sanatorie-edilizie/">La natura dell’”oblazione” nelle sanatorie edilizie</a> proviene da <a href="https://www.studiolegalesquassoni.it">Studio Legale Squassoni</a>.</p>
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