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	<title>Studio Legale Squassoni</title>
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		<title>Soppalco abusivo in zona paesaggistica: il condono è possibile se l&#8217;opera è invisibile dall&#8217;esterno</title>
		<link>https://www.studiolegalesquassoni.it/2026/05/18/soppalco-abusivo-in-zona-paesaggistica-il-condono-e-possibile-se-lopera-e-invisibile-dallesterno/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fabio Squassoni]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2026 10:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Edilizia]]></category>
		<category><![CDATA[Edilizia e Urbanistica]]></category>
		<category><![CDATA[Paesaggio]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanistica e edilizia]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il Consiglio di Stato chiarisce quando il vincolo paesaggistico è concretamente violabile: proporzionalità e lesività effettiva come criteri interpretativi nel terzo condono Sommario 1. Il paradosso del vincolo che non può essere leso Se l&#8217;opera non si vede dall&#8217;esterno il valore paesaggistico non pùò essere violato. È quello che il Consiglio di Stato ha affermato [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.studiolegalesquassoni.it/2026/05/18/soppalco-abusivo-in-zona-paesaggistica-il-condono-e-possibile-se-lopera-e-invisibile-dallesterno/">Soppalco abusivo in zona paesaggistica: il condono è possibile se l&#8217;opera è invisibile dall&#8217;esterno</a> proviene da <a href="https://www.studiolegalesquassoni.it">Studio Legale Squassoni</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<h2 class="wp-block-heading" id="il-consiglio-di-stato-chiarisce-quando-il-vincolo-paesaggistico-e-concretamente-violabile-proporzionalita-e-lesivita-effettiva-come-criteri-interpretativi-nel-terzo-condono-f412f9e8-5340-4e07-be53-edf36b0f8881">Il Consiglio di Stato chiarisce quando il vincolo paesaggistico è concretamente violabile: proporzionalità e lesività effettiva come criteri interpretativi nel terzo condono</h2>



<h3 class="wp-block-heading" id="sommario-b52c18c4-085e-4a44-94c1-f3acce485f6b">Sommario</h3>



<ul class="wp-block-advgb-summary advgb-toc alignnone"><li class="toc-level-1"><a href="#il-consiglio-di-stato-chiarisce-quando-il-vincolo-paesaggistico-e-concretamente-violabile-proporzionalita-e-lesivita-effettiva-come-criteri-interpretativi-nel-terzo-condono-f412f9e8-5340-4e07-be53-edf36b0f8881">Il Consiglio di Stato chiarisce quando il vincolo paesaggistico è concretamente violabile: proporzionalità e lesività effettiva come criteri interpretativi nel terzo condono</a></li><li class="toc-level-2"><a href="#sommario-b52c18c4-085e-4a44-94c1-f3acce485f6b">Sommario</a></li><li class="toc-level-2"><a href="#sezione-1">1. Il paradosso del vincolo che non può essere leso</a></li><li class="toc-level-2"><a href="#sezione-2">2. Il terzo condono e le opere in area vincolata</a></li><li class="toc-level-3"><a href="#sezione-2-1">2.1 Il perimetro del condonabile: art. 32, comma 27, lett. d)</a></li><li class="toc-level-3"><a href="#sezione-2-2">2.2 La disciplina regionale laziale e la Riserva del Litorale Romano</a></li><li class="toc-level-2"><a href="#sezione-3">3. Il caso: il soppalco</a></li><li class="toc-level-2"><a href="#sezione-4">4. La qualificazione giuridica del soppalco: il criterio del carico urbanistico</a></li><li class="toc-level-2"><a href="#sezione-5">5. Il vincolo paesaggistico tra automatismo e lesività concreta</a></li><li class="toc-level-3"><a href="#sezione-5-1">5.1 La natura interna dell&#8217;opera come fattore dirimente</a></li><li class="toc-level-3"><a href="#sezione-5-2">5.2 Proporzionalità e ragionevolezza come argini dell&#8217;automatismo vincolistico</a></li><li class="toc-level-2"><a href="#sezione-6">6. Riflessioni critiche: luci e ombre della pronuncia</a></li><li class="toc-level-2"><a href="#note-e-fonti">Note e fonti</a></li></ul>



<h3 class="wp-block-heading" id="sezione-1">1. Il paradosso del vincolo che non può essere leso</h3>



<p class="wp-block-paragraph">Se l&#8217;opera non si vede dall&#8217;esterno il valore paesaggistico non pùò essere violato. È quello che il Consiglio di Stato ha affermato con una pronuncia che s&#8217;incastra nella prassi applicativa del <em>terzo condono edilizio</em> in zona vincolata.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Con il <a style="color: #2980b9;" href="https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&amp;schema=cds&amp;nrg=202401893&amp;nomeFile=202602993_11.pdf&amp;subDir=Provvedimenti">Cons. St., Sez. IV, n. 2993 del 15 aprile 2026</a>, il Supremo Collegio amministrativo afferma con chiarezza che, quando un&#8217;opera abusiva è strutturalmente inidonea a ledere il valore paesaggistico tutelato — perché interamente interna all&#8217;edificio e non visibile dall&#8217;esterno — la sola presenza di un vincolo paesaggistico sull&#8217;area non può costituire un ostacolo automatico al condono. Il criterio della <em>lesività concreta</em>, declinato alla luce dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, diventa così il nuovo banco di prova della legittimità dei dinieghi comunali in materia di sanatoria edilizia.</p>



<h3 class="wp-block-heading" id="sezione-2">2. Il terzo condono e le opere in area vincolata</h3>



<h4 class="wp-block-heading" id="sezione-2-1">2.1 Il perimetro del condonabile: art. 32, comma 27, lett. d)</h4>



<p class="wp-block-paragraph">La vicenda si colloca nel tormentato universo del <em>terzo condono edilizio</em>, disciplinato dall&#8217;art. 32, comma 27, del d.l. n. 269 del 30 settembre 2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326 del 24 novembre 2003. La lett. d) di tale comma stabilisce che le opere abusivamente realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli — fra cui quello ambientale e paesaggistico — sono <em>sanabili soltanto</em> se si tratta di opere minori senza aumento di volume e di superficie, riconducibili alle categorie della manutenzione straordinaria, del restauro e del risanamento conservativo.</p>



<p class="wp-block-paragraph">È un perimetro assai ristretto, esito di un bilanciamento legislativo che ha inteso contemperare l&#8217;esigenza — politicamente insopprimibile — di regolarizzare il patrimonio edilizio abusivo con la necessità di presidiare le aree di maggiore sensibilità ambientale e paesaggistica. Rimangono fuori dal condono, in zona vincolata, le ristrutturazioni, le nuove costruzioni e, più in generale, ogni opera che abbia determinato un incremento del carico urbanistico.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La giurisprudenza del Consiglio di Stato — come ricorda la pronuncia in commento, citando Cons. St., Sez. VII, n. 3550/2025 — ha già avuto modo di chiarire questa perimetrazione: ai sensi dell&#8217;art. 32, comma 27, lett. d), le opere abusive in area vincolata sono sanabili <em>solo</em> se minori, senza aumento di volume e superficie, quali restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria.</p>



<h4 class="wp-block-heading" id="sezione-2-2">2.2 La disciplina regionale laziale e la Riserva del Litorale Romano</h4>



<p class="wp-block-paragraph">Nel caso di specie, il diniego del Comune di Roma trovava ulteriore fondamento nell&#8217;art. 3, comma 1, lett. b), della legge regionale del Lazio n. 12/2004, che pone limitazioni specifiche alla condonabilità delle opere realizzate in aree vincolate. Non era contestata la collocazione dell&#8217;immobile nell&#8217;orbita della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Vale la pena segnalare un passaggio processuale di rilievo pratico: il Ministero dell&#8217;Ambiente e della Sicurezza Energetica aveva eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo di essere stato erroneamente qualificato come rappresentante legale della Riserva. Il Consiglio di Stato ha disatteso l&#8217;eccezione, ribadendo che il Ministero è certamente legittimato — anche attraverso poteri di controllo sostitutivo — a perseguire i valori di tutela ambientale che hanno motivato l&#8217;istituzione della Riserva, la cui gestione operativa è affidata ai Comuni di Roma e Fiumicino ai sensi del Decreto del Ministro dell&#8217;ambiente del 29 marzo 1996 (G.U.R.I., Serie generale n. 101 del 2 maggio 1996).</p>



<h3 class="wp-block-heading" id="sezione-3">3. Il caso: il soppalco</h3>



<p class="wp-block-paragraph">La società ricorrente aveva eseguito, in un immobile sito in Roma interventi di manutenzione straordinaria. Per una delle unità immobiliari aveva presentato un&#8217;istanza di sanatoria edilizia straordinaria (condono) avente ad oggetto lavori esclusivamente interni: in particolare, la realizzazione di un soppalco con <strong>superficie non residenziale</strong> (<em>s.n.r.</em>) e <strong>non praticabile</strong>, di circa 36 mq.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Le caratteristiche concrete dell&#8217;opera, descritte dalla stessa società in giudizio, meritano di essere riportate perché, come si vedrà, risulteranno decisive nell&#8217;economia della decisione. Il soppalco non era finestrato; aveva un&#8217;altezza limitata, tale da escluderne la fruizione residenziale; era privo di qualsiasi impianto tecnologico — nessun servizio igienico, nessun collegamento idraulico o elettrico autonomo. Le sue dimensioni erano strettamente legate all&#8217;altezza dei soffitti dell&#8217;appartamento — generosa, a fronte di una superficie utile lorda (<em>SUL</em>) residenziale limitata — e la sua funzione era quella di ricavare spazi di deposito per oggetti non di uso quotidiano, migliorando la fruibilità degli ambienti sottostanti.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Roma Capitale aveva respinto l&#8217;istanza di condono, adducendo il contrasto con il vincolo paesaggistico insistente sull&#8217;area. Il TAR del Lazio, Sez. IV Ter, con sentenza n. 12153 del 19 luglio 2023, aveva confermato il diniego. Davanti al Consiglio di Stato, la società ha articolato un unico motivo di appello, incentrato sull&#8217;errata qualificazione dell&#8217;intervento e, sotto altro profilo, sull&#8217;applicazione — a suo avviso illegittima — del principio <em>tempus regit actum</em>, senza tener conto della sopravvenuta disciplina del d.P.R. n. 31/2017 che prevede l&#8217;esonero di alcune categorie di interventi dall&#8217;autorizzazione paesaggistica ai sensi dell&#8217;art. 149 del D.Lgs. n. 42/2004.</p>



<h3 class="wp-block-heading" id="sezione-4">4. La qualificazione giuridica del soppalco: il criterio del carico urbanistico</h3>



<p class="wp-block-paragraph">Prima di affrontare il tema del vincolo paesaggistico, il Consiglio di Stato risolve una questione pregiudiziale: come si qualifica, ai fini edilizi, la realizzazione di un soppalco?</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Non esiste una risposta valida in assoluto.</strong> Il Collegio — richiamando C.d.S., Sez. II, n. 2373 del 21 marzo 2025 — enuncia il principio con nettezza: la realizzazione di un soppalco costituisce un intervento da valutarsi <em>caso per caso</em>, e il discrimine è il <strong>carico urbanistico</strong>:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>se il soppalco è <strong>idoneo a generare un maggiore carico urbanistico</strong>, rientra nell&#8217;ambito della <em>ristrutturazione edilizia</em>, con tutte le conseguenze che ne derivano in termini di titolo abilitativo e, nel contesto del terzo condono, di insanabilità in area vincolata;</li>



<li>se il soppalco dà vita a una <strong>superficie meramente accessoria</strong>, può essere qualificato come intervento minore di <em>manutenzione straordinaria</em> o di <em>risanamento conservativo</em>, rientrando così nel perimetro del condonabile ai sensi dell&#8217;art. 32, comma 27, lett. d).</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Nel caso di specie, le caratteristiche concrete dell&#8217;opera — assenza di finestre, altezza limitata, assenza di impianti, destinazione esclusiva a deposito — depongono decisamente a favore della seconda ipotesi. Il soppalco non ha generato né avrebbe potuto generare un nuovo spazio residenziale o comunque abitativo. Di conseguenza, il Consiglio di Stato riconosce la <em>teorica possibilità</em> della sanatoria, anche in presenza del vincolo paesaggistico. Il percorso argomentativo, tuttavia, non è ancora concluso.</p>



<h3 class="wp-block-heading" id="sezione-5">5. Il vincolo paesaggistico tra automatismo e lesività concreta</h3>



<h4 class="wp-block-heading" id="sezione-5-1">5.1 La natura interna dell&#8217;opera come fattore dirimente</h4>



<p class="wp-block-paragraph">È qui che la sentenza compie il passo decisivo — e, a mio avviso, giuridicamente più significativo.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il vincolo paesaggistico, per sua natura, è un vincolo che attiene all&#8217;<em>inquadramento visivo</em> dell&#8217;intervento nel contesto tutelato. La sua <em>ratio</em> — lo dice la norma e lo conferma la giurisprudenza costante — è preservare la percezione estetica e la qualità del paesaggio. Non è un vincolo di destinazione, né un vincolo strutturale, né un vincolo igienico-sanitario: è un vincolo che reagisce all&#8217;impatto <em>visuale</em> dell&#8217;opera sul contesto protetto.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Questo ha una conseguenza logicamente inevitabile: se l&#8217;opera è <strong>interamente interna</strong> all&#8217;edificio, <strong>non visibile dall&#8217;esterno</strong>, e dagli atti allegati alla domanda di condono tale circostanza risulta <em>attestata e non controversa</em>, non vi è nemmeno la possibilità teorica di un pregiudizio concreto per i valori paesaggistici tutelati. Lo afferma il Collegio con una motivazione non priva di lucidità:</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p class="wp-block-paragraph"><em>«ove dagli atti allegati alla domanda risulti attestata e non controversa una tale circostanza e la stessa non sia espressamente revocata in dubbio dal Comune, alcun rilievo può essere attribuito alla presenza del vincolo, in quanto lo stesso, alla stregua di un criterio di ragionevolezza e proporzionalità, non è comunque suscettibile di poter essere leso dall&#8217;opera considerata».</em></p>
</blockquote>



<p class="wp-block-paragraph">Roma Capitale, nel caso di specie, non aveva contestato la natura interna e la non visibilità dall&#8217;esterno del soppalco: il diniego era stato fondato esclusivamente sulla presenza del vincolo sull&#8217;area, come se tale presenza operasse quale automatismo preclusivo, a prescindere dalla natura e dalle caratteristiche concrete dell&#8217;intervento. Il Consiglio di Stato rifiuta questo automatismo.</p>



<h4 class="wp-block-heading" id="sezione-5-2">5.2 Proporzionalità e ragionevolezza come argini dell&#8217;automatismo vincolistico</h4>



<p class="wp-block-paragraph">Il perno concettuale di questa parte della motivazione sono i principi di <strong>ragionevolezza</strong> e <strong>proporzionalità</strong>, qui proiettati direttamente sull&#8217;applicazione della normativa vincolistica. La sentenza afferma, in sostanza, che l&#8217;invocazione di un vincolo paesaggistico deve essere <em>proporzionata al rischio concreto di lesione del valore tutelato</em>. Se tale rischio è inesistente — perché l&#8217;opera non altera né potrebbe alterare la percezione visiva del paesaggio — il diniego di condono fondato esclusivamente sul vincolo non è giuridicamente sostenibile.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Non si tratta, beninteso, di una deroga al regime dei vincoli paesaggistici. Il Consiglio di Stato non afferma che costruire abusivamente in zona vincolata sia lecito, né che si possa puntare sulla non visibilità dell&#8217;opera per ottenere poi la sanatoria. Il ragionamento è più raffinato: se il <em>paesaggio</em> è un <em>valore percettivo</em>, il vincolo opera — e deve operare — in ragione della sua <em>ratio</em>, che è la tutela del paesaggio <em>percepibile</em>. Quando quella tutela è, strutturalmente e oggettivamente, incompatibile con la natura dell&#8217;opera, l&#8217;applicazione meccanica del vincolo produce un risultato sproporzionato e irragionevole.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Un principio che, come vedremo, potrebbe riverberarsi su altre <em>fattispecie</em>: si pensi agli interventi interni di ogni genere — rifacimento di impianti, modifiche distributive, consolidamenti strutturali non visibili dall&#8217;esterno — che insistano su edifici collocati in aree sottoposte a vincolo paesaggistico. La questione andrà naturalmente valutata caso per caso.</p>



<h3 class="wp-block-heading" id="sezione-6">6. Riflessioni critiche: luci e ombre della pronuncia</h3>



<p class="wp-block-paragraph">La pronuncia merita apprezzamento, ma anche qualche riflessione critica.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Sul lato positivo, il Consiglio di Stato compie un ragionamento pienamente coerente con i principi generali dell&#8217;ordinamento. Tutelare il paesaggio non significa applicare in modo meccanico una norma vincolistica ogni volta che un&#8217;opera insiste su un&#8217;area protetta, a prescindere da qualsiasi nesso di causalità tra l&#8217;opera stessa e il bene tutelato. Il diritto è uno strumento al servizio di valori, e quei valori devono orientarne l&#8217;interpretazione anche quando l&#8217;applicazione letterale della norma condurrebbe a un esito sproporzionato.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Sul lato critico, occorre tuttavia rilevare che la sentenza pone condizioni precise, la cui ricorrenza è decisiva per l&#8217;applicazione del principio enunciato. Il ragionamento funziona — come il Collegio stesso puntualizza — <em>«ove dagli atti allegati alla domanda risulti attestata e non controversa»</em> la non visibilità dell&#8217;opera dall&#8217;esterno, e <em>«la stessa non sia espressamente revocata in dubbio dal Comune»</em>. Non si introduce, dunque, un principio assoluto: non si afferma che tutte le opere interne in zona paesaggisticamente vincolata siano automaticamente condonabili. Si afferma, più precisamente, che se la documentazione allegata prova la natura interna e non visibile dell&#8217;opera, e il Comune non la contesta, il diniego fondato esclusivamente sul vincolo paesaggistico è illegittimo.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Vi è poi un profilo che la sentenza lascia in parte irrisolto. La società appellante aveva dedotto anche l&#8217;applicabilità del d.P.R. n. 31/2017 — e in particolare dell&#8217;Allegato A, lett. A1) — in chiave retroattiva, sostenendo che tale disposizione esonerava alcune categorie di interventi dall&#8217;autorizzazione paesaggistica ex art. 149 del D.Lgs. n. 42/2004, indipendentemente dal momento dell&#8217;adozione del provvedimento. Il Collegio non ha direttamente esaminato questo motivo, avendo risolto il caso sul piano della lesività concreta. La questione — certamente interessante e meritevole di approfondimento — rimane aperta per futuri sviluppi giurisprudenziali.</p>



<h3 class="wp-block-heading" id="note-e-fonti">Note e fonti</h3>



<ul class="wp-block-list">
<li><a style="color: #2980b9;" href="https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&amp;schema=cds&amp;nrg=202401893&amp;nomeFile=202602993_11.pdf&amp;subDir=Provvedimenti">Cons. St., Sez. IV, n. 2993 del 15 aprile 2026</a></li>



<li>Art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003, conv. con mod. con L. n. 326/2003</li>



<li>Art. 149, D.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio)</li>



<li>Art. 3, comma 1, lett. b), L.R. Lazio n. 12/2004</li>



<li>D.P.R. n. 31/2017, Allegato A, lett. A1)</li>



<li>Decreto del Ministro dell&#8217;ambiente del 29 marzo 1996, G.U.R.I. Serie generale n. 101 del 2 maggio 1996 (Istituzione della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano)</li>



<li>Cons. St., Sez. VII, n. 3550/2025</li>



<li>C.d.S., Sez. II, n. 2373 del 21 marzo 2025</li>



<li>TAR Lazio, Sez. IV Ter, n. 12153 del 19 luglio 2023</li>
</ul>
<p>L'articolo <a href="https://www.studiolegalesquassoni.it/2026/05/18/soppalco-abusivo-in-zona-paesaggistica-il-condono-e-possibile-se-lopera-e-invisibile-dallesterno/">Soppalco abusivo in zona paesaggistica: il condono è possibile se l&#8217;opera è invisibile dall&#8217;esterno</a> proviene da <a href="https://www.studiolegalesquassoni.it">Studio Legale Squassoni</a>.</p>
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		<title>Cambio di destinazione d&#8217;uso: quando la &#8220;semplificazione&#8221; regionale complica le cose</title>
		<link>https://www.studiolegalesquassoni.it/2026/05/11/cambio-di-destinazione-duso-quando-la-semplificazione-regionale-complica-le-cose/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fabio Squassoni]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 16:47:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto amministrativo]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 61/2026, esamina le norme toscane di adeguamento al Decreto Salva Casa e le loro divergenze dall&#8217;art. 23-ter TUEd&#8230; e inesorabilmente sforbicia. Una regione promulga una legge nell&#8217;ambito della sua competenza legislativa concorrente dichiarando espressamente di voler &#8220;adeguare&#8221; la propria normativa alle nuove disposizioni statali in materia edilizia, ma [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.studiolegalesquassoni.it/2026/05/11/cambio-di-destinazione-duso-quando-la-semplificazione-regionale-complica-le-cose/">Cambio di destinazione d&#8217;uso: quando la &#8220;semplificazione&#8221; regionale complica le cose</a> proviene da <a href="https://www.studiolegalesquassoni.it">Studio Legale Squassoni</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<h2 class="wp-block-heading" id="la-corte-costituzionale-con-la-sentenza-n-612026-esamina-le-norme-toscane-di-adeguamento-al-decreto-salva-casa-e-le-loro-divergenze-dallart-23ter-tued-e-inesorabilmente-sforbicia--5e68c924-d9cd-44d1-88e4-39c164929a33">La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 61/2026, esamina le norme toscane di adeguamento al Decreto Salva Casa e le loro divergenze dall&#8217;art. 23-ter TUEd&#8230; e inesorabilmente sforbicia.</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Una regione promulga una legge nell&#8217;ambito della sua competenza legislativa concorrente dichiarando espressamente di voler &#8220;adeguare&#8221; la propria normativa alle nuove disposizioni statali in materia edilizia, ma quando si passa a leggere il testo articolo per articolo, ci si accorge che quella stessa legge – in più punti, e su profili tutt&#8217;altro che marginali – sta in realtà cercando di &#8220;adeguare&#8221; la normativa nazionale ai suoi &#8220;indirizzi&#8221; e &#8220;ideolog..&#8221;, <em>pardon</em>, &#8220;visioni&#8221; locali.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Non si tratta di un errore redazionale né di una sfumatura interpretativa: si tratta di disposizioni che vanno nella direzione opposta a quella prescritta dal legislatore nazionale nella definizione dei principi generali da applicare in modo uniforme in tutta la Nazione.</p>



<p class="wp-block-paragraph">È questo il paradosso – tutto italiano, figlio della riforma senza cervello e senza vergogna del titolo V della Costituzione, attuata nell&#8217;ormai lontano 2001,&nbsp; ormai da un quarto di secolo regolarmente reiterato – che porta puntualmente la Presidenza del Consiglio dei ministri a impugnare davanti alla Corte Costituzionale le norme regionali di &#8220;adeguamento&#8221;, intasando così le stanze della Consulta, ormai passata definitivamente da giudice dei principi e dei diritti a giudice dei conflitti tra stato&nbsp; regioni.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Questa volta ad essere stati impugnati sono gli artt. 3, commi 1 e 2, e 36 della legge della Regione Toscana 20 agosto 2025, n. 51 (<em>Semplificazioni in materia edilizia. Adeguamento alla normativa statale di riferimento. Modifiche alla l.r. 65/2014</em>).</p>



<p class="wp-block-paragraph">La sentenza C. Cost. n. 61/2026, deliberata il 24 marzo 2026, ci offre lo spunto, oltre che per un po&#8217; della mia solita polemica, per capire fino a dove può spingersi il legislatore regionale nel disciplinare i mutamenti di destinazione d&#8217;uso degli immobili, alla luce della riforma introdotta dall&#8217;art. 23-ter del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (TUEd), come modificato dal D.L. 29 maggio 2024, n. 69 (il cosiddetto Decreto Salva Casa), convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 2024, n. 105.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Cominciamo.</p>



<h3 class="wp-block-heading" id="sommario-530d3f86-bd11-4ebd-a9e2-1c66bd415f46">Sommario</h3>



<ul class="wp-block-advgb-summary advgb-toc alignnone"><li class="toc-level-1"><a href="#la-corte-costituzionale-con-la-sentenza-n-612026-esamina-le-norme-toscane-di-adeguamento-al-decreto-salva-casa-e-le-loro-divergenze-dallart-23ter-tued-e-inesorabilmente-sforbicia--5e68c924-d9cd-44d1-88e4-39c164929a33">La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 61/2026, esamina le norme toscane di adeguamento al Decreto Salva Casa e le loro divergenze dall&#8217;art. 23-ter TUEd&#8230; e inesorabilmente sforbicia.</a></li><li class="toc-level-2"><a href="#sommario-530d3f86-bd11-4ebd-a9e2-1c66bd415f46">Sommario</a></li><li class="toc-level-2"><a href="#il-quadro-statale-lart-23ter-tued-e-il-decreto-salva-casa-cb2264c4-5eeb-409a-a361-e7c8af56fd3b">Il quadro statale: l&#8217;art. 23-ter TUEd e il Decreto Salva Casa</a></li><li class="toc-level-3"><a href="#cambi-orizzontali-e-verticali-una-distinzione-fondamentale-4468e073-a97f-473a-9a34-c9f3b83eb024">Cambi orizzontali e verticali: una distinzione fondamentale</a></li><li class="toc-level-3"><a href="#oneri-di-urbanizzazione-la-logica-antiduplicazione-40087f94-ea42-4218-b948-4a783126f79a">Oneri di urbanizzazione: la logica anti-duplicazione</a></li><li class="toc-level-2"><a href="#la-legge-regionale-toscana-n-512025-adeguamento-solo-dichiarato-09750a3b-3088-49e3-9cdc-58492fab4d57">La legge regionale toscana n. 51/2025: adeguamento solo dichiarato</a></li><li class="toc-level-2"><a href="#le-tre-censure-di-incostituzionalita-cd9a67db-4bfd-4224-bf45-b3ac0385928c">Le tre censure di incostituzionalità</a></li><li class="toc-level-3"><a href="#prima-censura-gli-oneri-di-urbanizzazione-primaria-792219b6-9c05-48ac-8ec9-ed9b746975cd">Prima censura: gli oneri di urbanizzazione primaria</a></li><li class="toc-level-3"><a href="#seconda-censura-condizioni-o-limitazioni-15430282-bfb2-4dd4-baa6-2a3b4951df52">Seconda censura: condizioni o limitazioni?</a></li><li class="toc-level-3"><a href="#terza-censura-il-regime-transitorio-differito-e871e6b8-4b42-4ac6-937d-42f01fc4fafb">Terza censura: il regime transitorio differito</a></li><li class="toc-level-2"><a href="#la-difesa-della-regione-toscana-5cebdde3-e7fc-498a-9fcd-bcad9210c414">La difesa della Regione Toscana</a></li><li class="toc-level-2"><a href="#riflessioni-critiche-018f034f-2b33-4d03-bd98-20fec52587cf">Riflessioni critiche, alla luce delle decisioni della Corte</a></li><li class="toc-level-3"><a href="#primo-capo-gli-oneri-di-urbanizzazione-primaria-78429484-fd68-4d85-aa19-6b021d1616bc">Primo capo: gli oneri di urbanizzazione primaria</a></li><li class="toc-level-3"><a href="#secondo-capo-la-differenza-tra-condizioni-e-limitazioni-041b935e-ae7b-4c63-85cc-1a04c9465a89">Secondo capo: la differenza tra &#8220;condizioni&#8221; e &#8220;limitazioni&#8221;</a></li><li class="toc-level-3"><a href="#terzo-capo-la-moratoria-biennale-62feaa86-2339-48c0-887d-b99162ab3d95">Terzo capo: la moratoria biennale</a></li><li class="toc-level-3"><a href="#alcune-riflessioni-personali-b9a5f77d-2f0a-45d9-86c7-1810ee11c1e2">Alcune riflessioni personali</a></li><li class="toc-level-2"><a href="#conclusioni-pratiche-ebf8549c-9c05-40d5-82b6-86883fc5b887">Conclusioni pratiche</a></li><li class="toc-level-2"><a href="#note-e-fonti-391e86de-112c-450b-b9ad-d1307bc4c9a6">Note e fonti</a></li></ul>



<h3 class="wp-block-heading" id="il-quadro-statale-lart-23ter-tued-e-il-decreto-salva-casa-cb2264c4-5eeb-409a-a361-e7c8af56fd3b">Il quadro statale: l&#8217;art. 23-ter TUEd e il Decreto Salva Casa</h3>



<p class="wp-block-paragraph">Per misurare la portata del conflitto normativo è necessario muovere dalla disciplina statale e capirne la <em>ratio</em>. Il Decreto Salva Casa ha riformato in modo incisivo la disciplina dei mutamenti di destinazione d&#8217;uso degli immobili, inserendo l&#8217;art. 23-ter nel TUEd con l&#8217;obiettivo dichiarato di semplificare tanto i procedimenti quanto i costi connessi a tali operazioni.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La logica di fondo è chiara: in un mercato immobiliare in cui la rigidità delle destinazioni urbanistiche costituisce spesso un freno alla valorizzazione del patrimonio edilizio esistente, il legislatore statale ha inteso abbassare le barriere normative. L&#8217;obiettivo è consentire un più agevole riutilizzo degli immobili in funzione delle effettive esigenze del mercato, del tessuto urbano e delle persone che vi abitano e vi lavorano. Una filosofia di fondo — semplificare anziché ostacolare — che impone di leggere le singole disposizioni alla luce di questa cornice interpretativa.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Precisazione: non si vuole dare un giudizio di valore, non si vuol sposare gli intenti del legislatore, né si pretende che il lettore li ritenga validi, ma questi, giusti o sbagliati, sono gli obiettivi dichiarati che hanno portato all&#8217;emanazione del decreto Salva Casa e che ne hanno &#8220;giustificato&#8221; l'&#8221;urgenza&#8221; d&#8217;emanazione.</p>



<h4 class="wp-block-heading" id="cambi-orizzontali-e-verticali-una-distinzione-fondamentale-4468e073-a97f-473a-9a34-c9f3b83eb024">Cambi orizzontali e verticali: una distinzione fondamentale</h4>



<p class="wp-block-paragraph">L&#8217;art. 23-ter TUEd introduce e disciplina due tipologie di mutamento di destinazione d&#8217;uso, che conviene tenere distinte:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>i <strong>cambi &#8220;orizzontali&#8221;</strong>, interni alla stessa categoria funzionale — residenziale, turistico-ricettiva, produttiva e direzionale, commerciale, rurale, secondo le lettere dell&#8217;art. 23-ter, comma 1, TUEd — che sono <em>sempre ammessi</em>, ferma restando la facoltà dei comuni di prevedere particolari condizioni nei propri strumenti di pianificazione urbanistica;</li>



<li>i <strong>cambi &#8220;verticali&#8221;</strong>, intervenienti tra categorie funzionali diverse, anch&#8217;essi <em>sempre ammessi</em>, purché ricadenti nelle zone A), B) e C) di cui all&#8217;art. 2, D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, e senza obbligo di reperimento di ulteriori aree per servizi di interesse generale previsto dal medesimo decreto ministeriale né di rispetto della dotazione minima obbligatoria di parcheggi prevista dalla LUF (attenzione, non la dotazione prevista dalla Legge Tognoli NdR), ferma restando la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni, inclusa la finalizzazione del mutamento alla forma di utilizzo dell&#8217;unità immobiliare conforme a quella prevalente nelle altre unità immobiliari presenti nell&#8217;immobile.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">L&#8217;avverbio «<em>sempre</em>» non è casuale: ricorre più volte nel testo dell&#8217;art. 23-ter TUEd, segnalando la volontà del legislatore di fissare standard uniformi sull&#8217;intero territorio nazionale. L&#8217;intenzione è garantire al titolare dell&#8217;immobile un diritto minimo alla trasformazione che i livelli di governo inferiori non possono comprimere se non entro i limiti espressamente consentiti dalla norma statale.</p>



<h4 class="wp-block-heading" id="oneri-di-urbanizzazione-la-logica-antiduplicazione-40087f94-ea42-4218-b948-4a783126f79a">Oneri di urbanizzazione: la logica anti-duplicazione</h4>



<p class="wp-block-paragraph">Sul versante economico, la riforma incide in modo altrettanto significativo. Per i mutamenti di destinazione d&#8217;uso verticali, l&#8217;art. 23-ter TUEd prevede il pagamento dei soli <strong>oneri di urbanizzazione secondaria</strong>, escludendo quelli di urbanizzazione primaria.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La logica è, a ben vedere, abbastanza lineare. I mutamenti verticali riguardano immobili situati in zone già urbanizzate — le zone A, B e C del D.M. n. 1444 del 1968 — già servite, cioè, dalle infrastrutture primarie: strade, fognature, rete idrica ed elettrica, distribuzione del gas. Porre a carico del richiedente gli oneri di urbanizzazione primaria significherebbe fargli pagare per opere che esistono già: una duplicazione di costi priva di giustificazione razionale e, soprattutto, contraria alla <em>ratio</em> semplificatrice della riforma.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Diverso il discorso per gli oneri di urbanizzazione secondaria — scuole, verde pubblico, parcheggi, strutture sociali — che si giustificano perché riflettono l&#8217;<em>impatto sociale</em> della nuova destinazione d&#8217;uso: ogni cambio di funzione può modificare la domanda di servizi collettivi, e in tal senso il contributo rimane dovuto.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Su questo punto le «Linee di indirizzo e criteri interpretativi sull&#8217;attuazione del D.L. n. 69 del 2024», pubblicate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il 30 gennaio 2025, sono esplicite: nei mutamenti di destinazione d&#8217;uso verticali non è dovuto il pagamento degli oneri di urbanizzazione primaria (punto 2.1). Si tratta, com&#8217;è noto, di un atto privo di forza di legge, ma che costituisce un autorevole ausilio interpretativo della volontà del legislatore statale, considerato che è stato proprio il ministro delle infrastrutture e dei trasporti a spingere per la promanazione del decreto</p>



<p class="wp-block-paragraph">Fin qui il ragionamento pare filare liscio, anche se sorge una domanda, che lasciamo volutamente aperta: siamo sicuri che strade, fognature, rete idrica ed elettrica, distribuzione del gas pensate per un quartiere di soli residenti continuino ad essere adeguate se, per effetto dei cambi d&#8217;uso, ci si trovi ad avere, poniamo il caso, un forte aumento di uffici? Ai pianificatori (con le &#8220;specifiche condizioni&#8221;) l&#8217;ardua sentenza. Ma andiamo avanti.</p>



<h3 class="wp-block-heading" id="la-legge-regionale-toscana-n-512025-adeguamento-solo-dichiarato-09750a3b-3088-49e3-9cdc-58492fab4d57">La legge regionale toscana n. 51/2025: adeguamento solo dichiarato</h3>



<p class="wp-block-paragraph">Come si colloca in questo quadro la legge della Regione Toscana n. 51 del 2025?</p>



<p class="wp-block-paragraph">La legge regionale va a modificare la l.r. Toscana 10 novembre 2014, n. 65 (<em>Norme per il governo del territorio</em>) e in particolare il suo art. 99. Le innovazioni introdotte sono molteplici. Ma è sulle omissioni che si concentrano le censure sollevate dal Governo.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Da un lato, la legge toscana esclude — conformemente alla previsione dell&#8217;art. 23-ter TUEd — l&#8217;obbligo di reperimento di aree per servizi di interesse generale e per parcheggi: fin qui, nessuna dissonanza. Dall&#8217;altro, però, introduce un comma 2-bis all&#8217;art. 99 della l.r. n. 65/2014 che, all&#8217;ultimo periodo, mantiene ferma l&#8217;applicazione delle disposizioni del Titolo VII, Capo I, della medesima legge regionale senza nulla specificare: menzione apparentemente innocua, che però si traduce, in concreto, nel mantenimento dell&#8217;obbligo di pagare <strong>entrambi</strong> gli oneri di urbanizzazione, sia primaria sia secondaria, per i mutamenti verticali.</p>



<p class="wp-block-paragraph">A ciò si aggiungono: il nuovo comma 2-ter dell&#8217;art. 99 della l.r. n. 65/2014, che consente ai comuni di apportare non solo <em>condizioni</em> ma anche <em>limitazioni</em> ai mutamenti di destinazione d&#8217;uso, sia verticali che orizzontali &#8220;<em>atte a garantire la coerenza con la disciplina per la qualità degli insediamenti di cui all’articolo 62</em>&#8220;; e l&#8217;art. 36, che inserisce l&#8217;art. 252-septies nella l.r. n. 65/2014, disponendo che la nuova disciplina trovi applicazione soltanto <em>dopo</em> che i comuni abbiano approvato apposita variante di adeguamento dei propri strumenti urbanistici, concedendo loro fino a due anni di tempo per provvedervi.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Evidentemente la domanda che abbiamo lasciato aperta al paragrafo precedente la regione se l&#8217;è posta, ma con altrettanta evidenza ha scelto la modalità sbagliata di cercare la risposta.</p>



<h3 class="wp-block-heading" id="le-tre-censure-di-incostituzionalita-cd9a67db-4bfd-4224-bf45-b3ac0385928c">Le tre censure di incostituzionalità</h3>



<p class="wp-block-paragraph">Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato le disposizioni sopra richiamate deducendo la violazione dell&#8217;art. 117, commi secondo, lettera m), e terzo, della Costituzione, quest&#8217;ultimo in relazione alla norma interposta di cui all&#8217;art. 23-ter TUEd. Le materie evocate sono la «<em>determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali</em>» — riservata alla competenza statale esclusiva — e il «<em>governo del territorio</em>», oggetto di legislazione concorrente.</p>



<h4 class="wp-block-heading" id="prima-censura-gli-oneri-di-urbanizzazione-primaria-792219b6-9c05-48ac-8ec9-ed9b746975cd">Prima censura: gli oneri di urbanizzazione primaria</h4>



<p class="wp-block-paragraph">La prima censura investe il mantenimento, nella disciplina toscana, degli oneri di urbanizzazione primaria per i mutamenti di destinazione d&#8217;uso verticali.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Secondo il Governo, il legislatore statale ha inteso precludere la debenza di tali oneri in quanto le zone interessate dai cambi verticali sono già urbanizzate: le infrastrutture primarie esistono e il loro costo è già stato — almeno in linea di principio — sostenuto. Imporre al privato di pagare nuovamente per opere già realizzate si tradurrebbe in una duplicazione ingiustificata, in contrasto con la finalità agevolativa della riforma.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La conferma di questa lettura si ricaverebbe, secondo la difesa del Governo, come già accennato, dalle Linee guida del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 30 gennaio 2025, che escludono espressamente la debenza degli oneri primari. La Regione Toscana, non adeguandosi a questo schema, mantiene in capo ai richiedenti toscani un onere economico che la disciplina statale intendeva sopprimere — con ciò operando un trattamento deteriore rispetto ai cittadini di altre regioni, in contrasto con la logica di uniformità nazionale perseguita dall&#8217;art. 23-ter TUEd.</p>



<h4 class="wp-block-heading" id="seconda-censura-condizioni-o-limitazioni-15430282-bfb2-4dd4-baa6-2a3b4951df52">Seconda censura: condizioni o limitazioni?</h4>



<p class="wp-block-paragraph">La seconda censura investe una distinzione che, a prima vista, potrebbe sembrare nominalistica ma che, sul piano pratico, è tutt&#8217;altro che trascurabile: quella tra «condizioni» e «limitazioni» ai mutamenti di destinazione d&#8217;uso.</p>



<p class="wp-block-paragraph">L&#8217;art. 23-ter TUEd consente ai comuni di prevedere, nell&#8217;ambito dei propri strumenti di pianificazione urbanistica, mere <em>condizioni</em> ai mutamenti di destinazione d&#8217;uso. Si tratta — precisa la difesa statale — di misure di contingentamento delle relative richieste, finalizzate a preservare l&#8217;assetto e lo sviluppo armonico del territorio e una distribuzione equilibrata dei carichi insediativi.</p>



<p class="wp-block-paragraph">L&#8217;impugnato comma 2-ter dell&#8217;art. 99 della l.r. n. 65/2014 va oltre: legittima i comuni ad apporre anche <em>limitazioni</em>, una categoria ben più ampia e potenzialmente idonea a svuotare di contenuto il principio statale per cui i mutamenti di destinazione d&#8217;uso sono «<em>sempre ammessi</em>». Il rischio — ad avviso dell&#8217;Avvocatura generale — è che tali limitazioni si traducano in preclusioni discriminatorie, stravolgendo la ratio della riforma che mira a garantire standard comuni sul territorio nazionale nel bilanciamento tra il diritto di proprietà del singolo e gli interessi pubblici legati al governo del territorio.</p>



<h4 class="wp-block-heading" id="terza-censura-il-regime-transitorio-differito-e871e6b8-4b42-4ac6-937d-42f01fc4fafb">Terza censura: il regime transitorio differito</h4>



<p class="wp-block-paragraph">La terza censura colpisce il meccanismo transitorio disegnato dagli artt. 3, comma 1, e 36 della legge regionale, e rappresenta il punctum dolens più netto dell&#8217;intera vicenda.</p>



<p class="wp-block-paragraph">In base all&#8217;art. 252-septies, introdotto nella l.r. n. 65/2014 dall&#8217;art. 36 della legge regionale impugnata, la nuova disciplina sui mutamenti di destinazione d&#8217;uso verticali non trova applicazione immediata. Essa entra in vigore solo <em>dopo</em> che il singolo comune abbia approvato un&#8217;apposita variante di adeguamento del proprio strumento urbanistico, e i comuni hanno fino a due anni per farlo.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il contrasto con l&#8217;art. 23-ter, comma 3, TUEd è, in questo caso, diretto e difficilmente suscettibile di interpretazioni alternative. La norma statale stabilisce che:</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p class="wp-block-paragraph">«[L]e regioni adeguano la propria legislazione ai principi di cui al presente articolo, che trovano in ogni caso <strong>applicazione diretta</strong>, fatta salva la possibilità per le regioni medesime di prevedere ulteriori livelli di semplificazione.»</p>
</blockquote>



<p class="wp-block-paragraph">L&#8217;espressione «applicazione diretta» non lascia adito a dubbi: le semplificazioni introdotte dalla riforma operano nell&#8217;immediato, senza che sia necessario attendere l&#8217;adeguamento della normativa regionale, e a maggior ragione senza che occorra attendere il completamento dell&#8217;iter di revisione degli strumenti urbanistici comunali. Il privato cittadino può invocare la disciplina statale qui ed ora.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il differimento biennale imposto dalla Toscana, condizionando l&#8217;efficacia pratica della riforma all&#8217;approvazione delle varianti comunali, configura una moratoria di fatto che priva di effetto concreto, per un tempo non trascurabile, le semplificazioni che il legislatore statale intendeva rendere immediatamente operative.</p>



<h3 class="wp-block-heading" id="la-difesa-della-regione-toscana-5cebdde3-e7fc-498a-9fcd-bcad9210c414">La difesa della Regione Toscana</h3>



<p class="wp-block-paragraph">La Regione Toscana si è costituita in giudizio contestando tutte le censure con argomenti che vale la pena riportare compiutamente, perché in realtà non sono privi di una loro logica interna.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Sul punto degli oneri di urbanizzazione, la difesa regionale muove da una premessa ermeneutica precisa: l&#8217;art. 23-ter TUEd si limiterebbe a confermare la debenza degli oneri di urbanizzazione secondaria e nulla direbbe espressamente sugli oneri primari, escludendo soltanto due voci specifiche — il reperimento di aree per servizi di interesse generale e la dotazione di parcheggi. Secondo la Regione, se il legislatore statale avesse voluto esentare il richiedente anche dagli oneri primari tout court, lo avrebbe esplicitato, così come ha fatto per quelle due voci determinate.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La Regione aggiunge un ulteriore argomento: gli oneri di urbanizzazione non andrebbero confusi con le opere di urbanizzazione stesse. Costituendo un corrispettivo che il concessionario deve pagare anche indipendentemente dalle spese effettivamente occorrenti per la realizzazione delle opere, tali oneri possono essere destinati — anche — a interventi di manutenzione, adeguamento e potenziamento di infrastrutture già esistenti. Non ogni pagamento di oneri primari sarebbe dunque, per ciò solo, una duplicazione. Peraltro, nonostante il legislatore statale abbia premesso che la disciplina riguarda cambi «senza opere», dunque senza aumento del carico urbanistico, non può escludersi in radice che alcuni incrementi si verifichino comunque, come riconosceva l&#8217;intesa sancita dalla Conferenza unificata nella seduta del 20 ottobre 2016 (Allegato A, voce 5, «Carico urbanistico»): in tali eventualità, sarebbe illogico sottrarre ai comuni gli introiti derivanti dagli oneri primari.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Quanto alla distinzione tra condizioni e limitazioni, la Regione Toscana propone una lettura sistematica delle Linee guida ministeriali del 30 gennaio 2025, rilevando che le stesse, nell&#8217;individuare le finalità delle «condizioni» che i comuni possono apporre, vi ricomprenderebbero anche quella di limitare, in relazione a specifiche e motivate esigenze, l&#8217;operatività della legge statale: il che indicherebbe che il legislatore statale intendeva con «condizioni» ricomprendere, in realtà, anche le «limitazioni».</p>



<p class="wp-block-paragraph">Vediamo che entrambe le difese, alla fine, hanno argomentato non sulla lettera della legge, ma sulle linee guida ministeriali.</p>



<h3 class="wp-block-heading" id="riflessioni-critiche-018f034f-2b33-4d03-bd98-20fec52587cf">Riflessioni critiche, alla luce delle decisioni della Corte</h3>



<p class="wp-block-paragraph">Alla fine il contenzioso si è concluso a favore del governo, le cui ragioni sono state pienamente riconosciute.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La Corte Costituzionale ha infatti dichiarato l&#8217;illegittimità costituzionale:</p>



<p class="wp-block-paragraph">1) dell’art. 3, comma 2, della legge della Regione Toscana 20 agosto 2025, n. 51 (Semplificazioni in materia edilizia. Adeguamento alla normativa statale di riferimento. Modifiche alla l.r. 65/2014), nella parte in cui ha introdotto il  comma 2-bis all’art. 99 della legge della Regione Toscana 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), limitatamente alle parole «Resta ferma l’applicazione delle disposizioni di cui al titolo VII, capo I di cui alla presente legge.»;</p>



<p class="wp-block-paragraph">2) dell’art. 3, comma 2, della legge reg. Toscana n. 51 del 2025, nella parte in cui ha introdotto il comma 2-ter dell’art. 99 della legge reg. Toscana n. 65 del 2014, limitatamente alle parole «e limitazioni»;</p>



<p class="wp-block-paragraph">3)  degli artt. 3, comma 1, che ha sostituito il comma 2 dell’art. 99 della legge reg. Toscana n. 65 del 2014, limitatamente alle parole «dall’articolo 252 septies e», e 36, della legge reg. Toscana n. 51 del 2025.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Insomma: addio oneri per l&#8217;urbanizzazione primaria in caso di cambi d&#8217;uso verticali, addio facoltà di limitare i cambi d&#8217;uso da parte del pianificatore, addio moratoria biennale.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Interessante l&#8217;iter logico seguito dalla Corte Costituzionale</p>



<h4 class="wp-block-heading" id="primo-capo-gli-oneri-di-urbanizzazione-primaria-78429484-fd68-4d85-aa19-6b021d1616bc">Primo capo: gli oneri di urbanizzazione primaria</h4>



<p class="wp-block-paragraph">Nell&#8217;argomentare sul primo motivo di censura la Corte inizia offrendoci una perla sulla qualificazione degli oneri di urbanizzazione, che vale la pena di riportare.</p>



<p class="wp-block-paragraph">«<em>Occorre ricordare che – secondo la giurisprudenza costituzionale – gli oneri di urbanizzazione sono corrispettivi di diritto pubblico volti a compensare la collettività del nuovo carico urbanistico, quale maggiore dotazione di servizi che l’opera assentita andrà a generare (sentenza n. 247 del 2020). Il principio di onerosità del titolo abilitativo è stato introdotto dalla legge 6 agosto 1967, n. 765 (Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150) e più diffusamente è stato disciplinato dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per edificabilità dei suoli). Si è imposto, a carico di chi richiede il permesso di costruire, un costo di costruzione e, appunto, gli oneri di urbanizzazione, distinti in oneri di urbanizzazione primaria (strade, fognature, rete di distribuzione di energia elettrica e gas, ecc.) e in oneri di urbanizzazione secondaria (servizi per la collettività, asili nido e scuole per l’infanzia, mercati, chiese, impianti sportivi, strutture sanitarie, ecc.).</em></p>



<p class="wp-block-paragraph"><em>I primi sono dovuti in ragione di un aumento del carico urbanistico che deriva dalla edificazione di una nuova costruzione o da una modifica di destinazione d’uso di un immobile preesistente e possono corrispondere anche a una maggiore intensità del carico urbanistico apportato dalla nuova edificazione sui servizi preesistenti. I secondi costituiscono, invece, il costo “sociale” del nuovo insediamento sul territorio, corrispondente all’aumento dei servizi secondari resi indefettibili dalla nuova edificazione e dal presumibile aumento della domanda di quei servizi nel territorio di riferimento.</em></p>



<p class="wp-block-paragraph"><em>La determinazione degli oneri, anche in quanto correlata alla misura degli standard, non può che essere regolata da un criterio di uniformità sull’intero territorio nazionale, così come non può che essere disciplinata in modo uniforme la deroga o la riduzione dell’importo previsto, anch’essa in forza di una norma di principio che si impone alla legislazione regionale di dettaglio (sentenze n. 247 del 2020, n. 231 del 2016 e n. 13 del 1980) o con la previsione della realizzazione delle opere di urbanizzazione in luogo del versamento dei relativi oneri</em>».</p>



<p class="wp-block-paragraph">In parole povere: è principio consolidato che gli oneri primari non costituiscono un mero contributo, ma sono collegati al concetto di aumento del carico urbanistico, quindi non sono dovuti a prescindere, come vorrebbe la Regione Toscana, ma nel momento in cui vi sia, appunto, un aggravio di tale carico (questo comporta tuttavia che essi  sono volti a finanziare interventi di manutenzione, adeguamento e potenziamento di infrastrutture già esistenti qualora l&#8217;incremento vi sia e in questo la regione non sbaglia NdR).</p>



<p class="wp-block-paragraph">Tuttavia, e questo è il punto cardine su cui crolla il costrutto regionale, la loro misura necessita di essere regolata uniformemente a livello nazionale, quindi esorbita dall&#8217;ambito di competenza regionale.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Dopo questa disamina, la Corte avalla dunque la tesi del Governo, affermando che «<em>è evidente che la norma impugnata, nel disciplinare i soli oneri di urbanizzazione secondaria, esclude implicitamente quelli primari</em>» e richiamando a &#8220;conforto&#8221;, a sua volta, le linee guida del MIT.</p>



<h4 class="wp-block-heading" id="secondo-capo-la-differenza-tra-condizioni-e-limitazioni-041b935e-ae7b-4c63-85cc-1a04c9465a89">Secondo capo: la differenza tra &#8220;condizioni&#8221; e &#8220;limitazioni&#8221;</h4>



<p class="wp-block-paragraph">Il riferimento alle &#8220;limitazioni&#8221; affiancato dal legislatore regionale alle &#8220;condizioni&#8221;, che il pianificatore avrebbe facoltà di apporre ai cambi d&#8217;uso, secondo la Corte non costituisce una mera endiadi neutra rispetto al significato della norma, ma un vero e proprio aggravamento del potere pianificatorio dei comuni.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Sempre citando le linee guida ministeriali, la Corte precisa che il potere pianificatorio dei comuni si articola tra «condizioni,<br>limitazioni o divieti», concetti che, pur se parzialmente sovrapponibili, esprimono tre gradi progressivi d&#8217;intensità del potere<br>dell’amministrazione comunale di incidere sul diritto di proprietà.</p>



<p class="wp-block-paragraph">In quest&#8217;ottica, le &#8220;condizioni&#8221; fanno riferimento a misure di carattere non ostativo, che riguardano in modo indifferenziato l&#8217;intero territorio comunale ed esprimono lun meccanismo di flessibilità utile per consentire all&#8217;ente di perseguire le esigenze dell&#8217;ordinato assetto del territorio, mentre le &#8220;limitazioni&#8221; si riferiscono a misure dotate di una connotazione direttamente preclusiva, meno generale ed indistinta e più legata alla discrezionalità delle scelte dell&#8217;ente, maggiormente invasiva per la proprietà privata.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Un esempio di &#8220;condizione&#8221; è la necessità di adeguamento alla forma di utilizzo prevalente dell&#8217;immobile, dichiarata nella stessa lettera della legge, mentre un esempio di &#8220;limitazione&#8221; può essere la norma di piano che impedisce il mutamento di destinazione d’uso di interi immobili in relazione a frazioni di territorio, selezionate con criterio discrezionale.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Alla luce di questa riflessione, aggiungere il termine &#8220;limitazioni&#8221; significa aggiungere sulla possibilità del pianificatore di sindacare sull&#8217;ammissibilità dei cambi d&#8217;uso un livello di discrezionalità maggiore rispetto a quello stabilito dal legislatore nazionale, inammissibile in quanto lesiva di un principio fondamentale della materia &#8220;governo del territorio&#8221;, espresso dal legislatore nazionale.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Non ci si dilunga tuttavia a sindacare sul se e sul perché di questo principio fondamentale.</p>



<h4 class="wp-block-heading" id="terzo-capo-la-moratoria-biennale-62feaa86-2339-48c0-887d-b99162ab3d95">Terzo capo: la moratoria biennale</h4>



<p class="wp-block-paragraph">La regione, nell&#8217;inserire l&#8217;articolo 252-septies nella LR 65/2014 ha tentato palesemente di disattivare surrettiziamente l&#8217;efficacia della norma nazionale che prevede l&#8217;applicabilità diretta e immediata dell&#8217;art. 23 ter TUEd. La Corte, avvedutasene, ha ribadito che &#8220;applicazione diretta&#8221; significa proprio &#8220;applicazione diretta&#8221; e che la norma statale ha indubbiamente carattere di principio fondamentale della materia (glissando provvidamente la questione dei livelli essenziali, pur sollevata dalla difesa governativa) e disinnescato lo stratagemma.    </p>



<h4 class="wp-block-heading" id="alcune-riflessioni-personali-b9a5f77d-2f0a-45d9-86c7-1810ee11c1e2">Alcune riflessioni personali</h4>



<p class="wp-block-paragraph">Leggendo la sentenza mi è sembrato di percepire la fatica del giudice costituzionale, nel decidere l&#8217;ennesimo conflitto in cui la regione tenta di giocare sull&#8217;equivoco o sul ventaglio semantico, a fil di spada, si direbbe, per ritagliarsi un piccolo spazio in più di fronte alle statuizioni del legislatore nazionale.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Credo che anche i riferimenti alle linee guida ministeriali, nella bocca dei giudici della Consulta, siano serviti più che a fornire supporto argomentativo vero e proprio (cosa di cui la Consulta non ha il minimo bisogno), a sottolineare la chiarezza degli intenti del legislatore nazionale e la velleità del tentativo regionale di racimolare qualche briciola in più di regolazione.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Si tratta purtroppo di un pattern ormai ricorrente, un esercizio distorto della potestà concorrente regionale — che consentirebbe alla Regione di integrare e specificare i principi statali — in cui si vuole arrivare alla disapplicazione surrettizia di norme statali di principio.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Bene che la Consulta prenda posizione, bene che lo faccia con decisioni anche sbrigative, come quella che oggi stiamo commentando.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Credo tuttavia che non si tratti solo di un gioco di potere, ma anche di qualcosa di diverso.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Prendiamo la posizione della regione, partengo dal nodo degli oneri di urbanizzazione primaria, il più tecnico e quello con le maggiori ricadute economiche dirette per i privati, che si estende fino ad intrecciarsi con le altre questioni.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Scordiamoci il meccanismo della competenza concorrente e ragioniamo in termini assoluti: la posizione della Regione in realtà non è priva di una sua logica. </p>



<p class="wp-block-paragraph">Il ragionamento fatto dal legislatore nazionale circa la duplicazione degli oneri è debole e parziale e resta il problema oggettivo di stabilire quale sia il peso in termini di carico urbanistico ove i cambiamenti di destinazione avvengano, all&#8217;interno di uno specifico contesto, rapidamente e in quantità massiva, senza un quadro pianificatorio di riferimento che stabilisca, se non delle direttrici (che sarebbe un termine più gentile per dire &#8220;limitazioni&#8221;), quantomeno delle condizioni a cui attenersi. E in questo panorama è tutt&#8217;altro che illogico prevedere che i comuni abbiano il tempo di attrezzarsi adeguatamente per gestire un regime di maggiore libertà (e qui la questione della norma transitoria).</p>



<p class="wp-block-paragraph">Da un certo punto di vista le questioni operative inerenti il governo del territorio e l&#8217;edilizia gravano in misura molto maggiore sulla regione che sullo Stato, che non è dotato, a livello governativo, neppure di un dicastero specifico per la materia. È naturale che alcuni aspetti operativi ed alcune esigenze pratiche siano le regioni a vederle prima.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Se la sostenza può avere il suo perché, la forma è comunque gravemente sbagliata: certi temi dovrebbero essere materia di confronto interistituzionale nelle apposite sedi, <em>prima </em>della emanazione della normativa di principio, non oggetto di cavilli e sopracciò da commedia degli equivoci. </p>



<h3 class="wp-block-heading" id="conclusioni-pratiche-ebf8549c-9c05-40d5-82b6-86883fc5b887">Conclusioni pratiche</h3>



<p class="wp-block-paragraph">Per chi opera nel settore — professionisti, imprese, privati cittadini — la  sentenza n. 61/2026 ha implicazioni concrete e immediate.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Innanzitutto occorre tenere ben presente che l&#8217;art. 23-ter, comma 3, TUEd prevede l&#8217;applicazione diretta della disciplina statale: indipendentemente dall&#8217;adeguamento regionale e dagli strumenti pianificatori comunali, il privato che intenda procedere a un mutamento di destinazione d&#8217;uso verticale in zone A, B o C ai sensi del D.M. n. 1444 del 1968 può invocare la disciplina statale di semplificazione. Qualsiasi ente locale che opponga la mancata approvazione della variante di adeguamento si pone in contrasto con la norma statale.</p>



<p class="wp-block-paragraph">In secondo luogo, sul versante degli oneri, la posizione dello Stato indica chiaramente che i cambi di destinazione verticali nelle zone già urbanizzate non comportano il pagamento degli oneri di urbanizzazione primaria, punto da presidiare con decisione nei confronti degli uffici tecnici comunali recalcitranti.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Infine, dovremo stare ad osservare cosa accadrà ai nostri centri abitati e valutare se sarebbe stato necessario prevedere un passaggio pianificatorio a priori, o se, alla fine, va bene così.</p>



<h3 class="wp-block-heading" id="note-e-fonti-391e86de-112c-450b-b9ad-d1307bc4c9a6">Note e fonti</h3>



<ul class="wp-block-list">
<li><a href="https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2026/61">C. Cost., n. 61/2026</a>, deliberata il 24 marzo 2026</li>



<li>Art. 23-ter, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (TUEd), come modificato dall&#8217;art. 1, D.L. 29 maggio 2024, n. 69, conv. con mod. con L. 24 luglio 2024, n. 105 (Decreto Salva Casa)</li>



<li>Art. 117, commi secondo, lettera m), e terzo, della Costituzione</li>



<li>Legge della Regione Toscana 20 agosto 2025, n. 51 (<em>Semplificazioni in materia edilizia. Adeguamento alla normativa statale di riferimento. Modifiche alla l.r. 65/2014</em>)</li>



<li>Legge della Regione Toscana 10 novembre 2014, n. 65 (<em>Norme per il governo del territorio</em>)</li>



<li>D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 (<em>Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi</em>)</li>



<li>Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, <em>Linee di indirizzo e criteri interpretativi sull&#8217;attuazione del D.L. 29 maggio 2024, n. 69, conv. con mod. con L. 24 luglio 2024, n. 105 (DL Salva Casa)</em>, 30 gennaio 2025</li>



<li>Conferenza unificata, intesa del 20 ottobre 2016, Allegato A, voce 5 («Carico urbanistico»)</li>
</ul>
<p>L'articolo <a href="https://www.studiolegalesquassoni.it/2026/05/11/cambio-di-destinazione-duso-quando-la-semplificazione-regionale-complica-le-cose/">Cambio di destinazione d&#8217;uso: quando la &#8220;semplificazione&#8221; regionale complica le cose</a> proviene da <a href="https://www.studiolegalesquassoni.it">Studio Legale Squassoni</a>.</p>
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		<title>Il condono non è un titolo di serie B?</title>
		<link>https://www.studiolegalesquassoni.it/2026/05/04/il-condono-non-e-un-titolo-di-serie-b/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fabio Squassoni]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2026 10:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Edilizia]]></category>
		<category><![CDATA[Sanatoria]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanistica e edilizia]]></category>
		<category><![CDATA[art. 9-bis]]></category>
		<category><![CDATA[condono edilizio]]></category>
		<category><![CDATA[Consiglio di Stato]]></category>
		<category><![CDATA[diritto urbanistico]]></category>
		<category><![CDATA[edilizia]]></category>
		<category><![CDATA[ristrutturazione edilizia]]></category>
		<category><![CDATA[sanatoria]]></category>
		<category><![CDATA[sentenza 2848/2026]]></category>
		<category><![CDATA[Stato legittimo]]></category>
		<category><![CDATA[TUEd]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>L&#8217;immobile condonato acquisisce piena legittimità urbanistica: la svolta del Consiglio di Stato con la sentenza n. 2848/2026&#8230; o forse no&#8230; Avete ottenuto il condono edilizio. Avete atteso anni, a volte decenni. Avete pagato le oblazioni, presentato la documentazione, visto il titolo finalmente arrivare. E adesso? Secondo un orientamento giurisprudenziale radicato — risalente, ma ribadito dalla [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.studiolegalesquassoni.it/2026/05/04/il-condono-non-e-un-titolo-di-serie-b/">Il condono non è un titolo di serie B?</a> proviene da <a href="https://www.studiolegalesquassoni.it">Studio Legale Squassoni</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<h2 class="wp-block-heading" id="limmobile-condonato-acquisisce-piena-legittimita-urbanistica-la-svolta-del-consiglio-di-stato-con-la-sentenza-n-28482026-o-forse-no--406ad3aa-6601-47fa-8456-bd05f7b09019">L&#8217;immobile condonato acquisisce piena legittimità urbanistica: la svolta del Consiglio di Stato con la sentenza n. 2848/2026&#8230; o forse no&#8230;</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Avete ottenuto il condono edilizio. Avete atteso anni, a volte decenni. Avete pagato le oblazioni, presentato la documentazione, visto il titolo finalmente arrivare. E adesso? Secondo un orientamento giurisprudenziale radicato — risalente, ma ribadito dalla sezione VI del Consiglio di Stato nella sentenza n. 482/2025 — il vostro immobile condonato potrebbe essere oggetto soltanto di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Niente ristrutturazione, niente adeguamento funzionale, niente valorizzazione. Il condono quindi sarebbe una sanatoria mutilata: sufficiente a evitare la demolizione, insufficiente a conferire all&#8217;immobile la stessa dignità giuridica di qualunque fabbricato regolarmente assentito.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Se usciamo dalla torre d&#8217;avorio del diritto teorico e ci caliamo nella realtà materiale in cui il diritto deve esercitare una funzione reale, si tratta di una situazione paradossale.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Ebbene, il Consiglio di Stato — con la sentenza della Sezione IV n. 2848/2026, depositata il 9 aprile 2026 — pare aver mutato avviso: l&#8217;immobile condonato acquisisce <strong>piena legittimità urbanistica</strong> e può essere oggetto degli stessi interventi consentiti a qualsiasi altro immobile legittimamente assentito, ivi inclusa la ristrutturazione edilizia.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Pronuncia sicuramente rilevante, destinata a incidere su un numero elevatissimo di situazioni pratiche — vista la mole di immobili condonati nel nostro Paese &#8211; ma da guardare con occhio critico.</p>



<h3 class="wp-block-heading" id="sommario-6ee4ce72-12e2-4bd8-9378-6c23a6ee5c38">Sommario</h3>



<ul class="wp-block-advgb-summary advgb-toc alignnone"><li class="toc-level-1"><a href="#limmobile-condonato-acquisisce-piena-legittimita-urbanistica-la-svolta-del-consiglio-di-stato-con-la-sentenza-n-28482026-o-forse-no--406ad3aa-6601-47fa-8456-bd05f7b09019">L&#8217;immobile condonato acquisisce piena legittimità urbanistica: la svolta del Consiglio di Stato con la sentenza n. 2848/2026&#8230; o forse no&#8230;</a></li><li class="toc-level-2"><a href="#sommario-6ee4ce72-12e2-4bd8-9378-6c23a6ee5c38">Sommario</a></li><li class="toc-level-2"><a href="#1-il-paradosso-del-condonato-monco-4d4e5674-ee76-4dd6-bef6-baa2ac5f9571">1. Il paradosso del condonato &#8220;monco&#8221;</a></li><li class="toc-level-2"><a href="#2-la-tesi-tradizionale-e-i-suoi-limiti-fc4c1a5d-ea4f-4e20-b68f-cb0d9982ed4c">2. La tesi tradizionale e i suoi limiti</a></li><li class="toc-level-2"><a href="#3-lart-9bis-c-1bis-tued-lo-stato-legittimo-come-chiave-di-volta-39c09669-79f4-47c4-aa8d-11795fbd0f72">3. L&#8217;art. 9-bis, c. 1-bis TUEd: lo stato legittimo come chiave di volta</a></li><li class="toc-level-2"><a href="#4-il-caso-castellammare-di-stabia-e-il-locale-quasi-chiuso-aeedfe1d-42a0-405e-97be-a47e2043e4a1">4. Il caso: Castellammare di Stabia e il locale &#8220;quasi chiuso&#8221;</a></li><li class="toc-level-3"><a href="#4-1-le-opere-contestate-e-il-diniego-comunale-1670a0a3-6edb-4015-9c72-bfb6a59a02d3">4.1 Le opere contestate e il diniego comunale</a></li><li class="toc-level-3"><a href="#4-2-la-decisione-del-tar-campania-7b6075a3-81f9-403c-bd44-b66d2c366815">4.2 La decisione del TAR Campania</a></li><li class="toc-level-2"><a href="#5-la-sentenza-del-consiglio-di-stato-la-motivazione-3b4277d9-d070-406c-a7b8-03d96e1dffaf">5. La sentenza del Consiglio di Stato: la motivazione</a></li><li class="toc-level-3"><a href="#5-1-piena-legittimita-dellimmobile-condonato-58eb0f5a-0f24-4322-b2e9-713bb716dd9a">5.1 Piena legittimità dell&#8217;immobile condonato</a></li><li class="toc-level-3"><a href="#5-2-la-ristrutturazione-edilizia-art-3-c-1-lett-d-tued-4768c4bc-e2c2-4d9f-93da-bba0afff6aae">5.2 La ristrutturazione edilizia: art. 3, c. 1, lett. d) TUEd</a></li><li class="toc-level-3"><a href="#5-3-il-profilo-paesaggistico-art-167-codice-dei-beni-culturali-e-d-p-r-312017-2cb05ebe-0eaf-44d1-aa6d-084d32231564">5.3 Il profilo paesaggistico: art. 167 Codice dei beni culturali e d.P.R. 31/2017</a></li><li class="toc-level-2"><a href="#6-ricadute-pratiche-e-implicazioni-operative-64ac1411-d754-489f-b56d-c1106c9192fc">6. Ricadute pratiche e implicazioni operative</a></li><li class="toc-level-2"><a href="#7-conclusioni-6785718f-6521-4bfa-8219-86e38c7e2953">7. Conclusioni</a></li><li class="toc-level-2"><a href="#note-e-fonti-8436f039-a58a-4e85-8525-147863871c1e">Note e fonti</a></li></ul>



<h3 class="wp-block-heading" id="1-il-paradosso-del-condonato-monco-4d4e5674-ee76-4dd6-bef6-baa2ac5f9571">1. Il paradosso del condonato &#8220;monco&#8221;</h3>



<p class="wp-block-paragraph">La questione dello <em>stato legittimo</em> degli immobili condonati è una di quelle in cui il diritto dell&#8217;edilizia ha prodotto per anni esiti irragionevoli — non per malizia del legislatore, ma per una stratificazione giurisprudenziale che, nel tempo, ha amplificato una tesi nata in un contesto storico ben preciso e l&#8217;ha poi trasformata in dogma.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il ragionamento di partenza era, in fondo, comprensibile (che non è sinonimo di ragionevole, né di opportuno NdR): il condono edilizio è uno strumento eccezionale, deroga al principio di legalità urbanistica, e quindi non può produrre gli stessi effetti del titolo ordinario. Di qui la tesi — consolidata in numerose pronunce di TAR e Consiglio di Stato, tra cui la &#8220;famosa&#8221; 482/2025 — secondo cui l&#8217;immobile condonato, pur non più demolibile, rimane soggetto a un regime edilizio &#8220;ridotto&#8221;: nessuna ristrutturazione, nessun adeguamento funzionale, solo la conservazione dell&#8217;esistente.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Quello condonato, nella lettura tradizionale, rimane in una <em>zona grigia</em> permanente, destinata a non chiudersi mai — quasi che il condono fosse una pena accessoria travestita da sanatoria.</p>



<h3 class="wp-block-heading" id="2-la-tesi-tradizionale-e-i-suoi-limiti-fc4c1a5d-ea4f-4e20-b68f-cb0d9982ed4c">2. La tesi tradizionale e i suoi limiti</h3>



<p class="wp-block-paragraph">La giurisprudenza che ha sostenuto la tesi restrittiva muoveva da una considerazione di fondo: il condono edilizio, in quanto strumento di sanatoria straordinaria, non può essere equiparato al permesso di costruire ordinario. Il titolo in sanatoria sanava l&#8217;abuso originario, ma non conferiva all&#8217;immobile una piena cittadinanza urbanistica.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Questa impostazione aveva una sua coerenza interna, e non mancavano argomenti a suo sostegno: la specialità del condono rispetto alla sanatoria ordinaria, la natura eccezionale delle leggi condonistiche (L. 28 febbraio 1985, n. 47; L. 23 dicembre 1994, n. 724; L. 24 novembre 2003, n. 326), l&#8217;esigenza di non &#8220;premiare&#8221; chi aveva costruito in violazione delle norme urbanistiche.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Sennonché, con il passare degli anni e con l&#8217;evoluzione della normativa, questa tesi ha mostrato crepe sempre più evidenti. In primo luogo, per ragioni pratiche: un patrimonio edilizio condonato che non può essere adeguato, ristrutturato, messo in sicurezza, è un patrimonio edilizio che degrada. In secondo luogo, e soprattutto, per ragioni sistematiche: il legislatore ha introdotto, con la L. 11 settembre 2020, n. 120 (c.d. decreto Semplificazioni), la nozione di <strong>stato legittimo</strong> dell&#8217;immobile, normativamente codificata nell&#8217;art. 9-bis, c. 1-bis, d.P.R. 380/2001 (TUEd). Si tratta di una norma che, come mi sono già soffermato in questo blog trattando dell&#8217;evoluzione del TUEd post-decreto Semplificazioni, pur consistendo sostanzialmente nel recepimento di un&#8217;evoluzione giurisprudenziale stratificatasi negli anni, ha mutato  i termini del problema.</p>



<h3 class="wp-block-heading" id="3-lart-9bis-c-1bis-tued-lo-stato-legittimo-come-chiave-di-volta-39c09669-79f4-47c4-aa8d-11795fbd0f72">3. L&#8217;art. 9-bis, c. 1-bis TUEd: lo stato legittimo come chiave di volta</h3>



<p class="wp-block-paragraph">L&#8217;art. 9-bis, c. 1-bis, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 — inserito dall&#8217;art. 10, c. 1, lett. a), D.L. 16 luglio 2020, n. 76, conv. con mod. con L. 11 settembre 2020, n. 120 — ha introdotto una definizione normativa di <strong>stato legittimo</strong> dell&#8217;immobile, stabilendo che:</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p class="wp-block-paragraph">«Lo stato legittimo dell&#8217;immobile o dell&#8217;unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa e da quello che ha disciplinato l&#8217;ultimo intervento edilizio che ha interessato l&#8217;intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali.»</p>
</blockquote>



<p class="wp-block-paragraph">La norma è esplicita nella sua costruzione: la legittimità dello stato dell&#8217;immobile si ricava dal <strong>titolo abilitativo</strong>, senza distinzione alcuna tra titolo originario e titolo in sanatoria. Il condono — che si formalizza in un provvedimento avente natura di titolo abilitativo a tutti gli effetti — è dunque idoneo a definire lo stato legittimo dell&#8217;immobile tanto quanto un permesso di costruire ordinario.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Questa lettura, indubbiamente coerente con il dato sistematico della norma e con la formulazione sopra riportata, è quella espressamente confermata dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 2848/2026. Il Collegio sottolinea che il rilascio del titolo in sanatoria, «<em>pur costituendo una fattispecie eccezionale di legge</em>», deve «necessariamente conferire al bene una piena legittimità giuridica sotto il profilo edilizio, ai fini di un suo godimento e di un suo commercio giuridico», in conformità al principio di certezza del diritto — riconosciuto come bene munito di tutela costituzionale dalla stessa Corte Costituzionale — e agli artt. 41 e 42 Cost., che tutelano rispettivamente l&#8217;iniziativa economica privata e il diritto di proprietà.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Non è privo di rilievo il fatto che il Consiglio di Stato non si limiti ad un&#8217;affermazione di principio: richiama espressamente il fondamento normativo (art. 9-bis, c. 1-bis, TUEd), i principi costituzionali (artt. 41 e 42 Cost.) e la copertura eurounitaria (il principio di certezza del diritto come <em>acquis</em> comunitario). La triplice base argomentativa rende la pronuncia particolarmente solida nel quadro di riferimento illustrato.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Si deve però considerare che, per effetto del decreto &#8220;Salva Casa&#8221; e della successiva legge di conversione (D.L. 69/2024 conv. con mod. con L. 105/2024), i primi periodi del comma 1 bis dell&#8217;art. 9 bis sono stati riformulati in questo modo: «<em>Lo stato legittimo dell&#8217;immobile o dell&#8217;unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa o da quello, rilasciato o assentito, che ha disciplinato l&#8217;ultimo intervento edilizio che ha interessato l&#8217;intero immobile o l&#8217;intera unità immobiliare, a condizione che l&#8217;amministrazione competente, in sede di rilascio del medesimo, abbia verificato la legittimità dei titoli pregressi, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Sono ricompresi tra i titoli di cui al primo periodo i titoli rilasciati o formati in applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 34-ter, 36, 36-bis e 38, previo pagamento delle relative sanzioni o oblazioni. Alla determinazione dello stato legittimo dell&#8217;immobile o dell&#8217;unità immobiliare concorrono, altresì, il pagamento delle sanzioni previste dagli articoli 33, 34, 37, commi 1, 3, 5 e 6, e 38, e la dichiarazione di cui all&#8217;articolo 34-bis</em>».</p>



<p class="wp-block-paragraph">Nell&#8217;introdurre maggior precisione in realtà il legislatore complica le cose: dal novero dei titoli che compongono lo stato legittimo non sono infatti contemplati i condoni, il che ci porta a non poter più affermare, sul piano letterale, in modo così granitico, che tutti i titoli sono uguali. </p>



<h3 class="wp-block-heading" id="4-il-caso-castellammare-di-stabia-e-il-locale-quasi-chiuso-aeedfe1d-42a0-405e-97be-a47e2043e4a1">4. Il caso: Castellammare di Stabia e il locale &#8220;quasi chiuso&#8221;</h3>



<h4 class="wp-block-heading" id="4-1-le-opere-contestate-e-il-diniego-comunale-1670a0a3-6edb-4015-9c72-bfb6a59a02d3">4.1 Le opere contestate e il diniego comunale</h4>



<p class="wp-block-paragraph">La vicenda da cui origina la sentenza in commento riguarda un opificio classificato in categoria catastale D/1 che era stato oggetto di un permesso di costruire in sanatoria del 2006, che ne aveva definito lo stato legittimo ai sensi della normativa vigente.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Successivamente, il proprietario aveva eseguito una serie di opere interne: la chiusura del fronte di una struttura in lamiera (che già risultava chiusa su tre lati), la realizzazione di una camera d&#8217;aria, la demolizione di celle frigorifere e la creazione di nuovi spogliatoi e servizi igienici. Tutti interventi che, nella prospettazione del ricorrente, rientravano nella categoria delle opere interne senza alcun aumento di volumetria.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Per sanare queste opere, il proprietario aveva presentato istanza di accertamento di conformità ex artt. 36 e 37, d.P.R. 380/2001 (TUEd), nonché di compatibilità paesaggistica ex art. 167, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), trattandosi di immobile ubicato in area soggetta a vincolo paesaggistico.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il Comune di Castellammare di Stabia aveva rigettato la domanda, qualificando le opere come «nuova opera» non sanabile tramite SCIA in sanatoria ex art. 37 TUEd, bensì soggetta alla più onerosa procedura dell&#8217;art. 36 TUEd, e affermando che la creazione di un locale completamente chiuso destinato ad attività commerciale aveva comportato un incremento di superficie utile in area paesaggisticamente vincolata.</p>



<h4 class="wp-block-heading" id="4-2-la-decisione-del-tar-campania-7b6075a3-81f9-403c-bd44-b66d2c366815">4.2 La decisione del TAR Campania</h4>



<p class="wp-block-paragraph">Il TAR per la Campania, Sezione Settima, con la sentenza n. 3958/2023, aveva rigettato il ricorso del proprietario, condividendo la ricostruzione comunale e aggiungendo un elemento di rilevanza dirompente: secondo il Tribunale, un <strong>immobile già condonato non acquisisce una legittimazione urbanistica piena</strong>, posto che «il condono sana solo l&#8217;abuso originario senza consentire ulteriori interventi diversi dalla manutenzione ordinaria o straordinaria».</p>



<p class="wp-block-paragraph">Questa affermazione — che riprende e amplifica la tesi tradizionale sopra descritta — era la pietra angolare della decisione di primo grado. Il TAR rigettava il ricorso senza nemmeno esaminare la qualificazione degli interventi come <em>ristrutturazione edilizia</em>, nonostante tale censura fosse stata puntualmente dedotta nel ricorso di primo grado e documentata nella relazione tecnica allegata agli atti.</p>



<h3 class="wp-block-heading" id="5-la-sentenza-del-consiglio-di-stato-la-motivazione-3b4277d9-d070-406c-a7b8-03d96e1dffaf">5. La sentenza del Consiglio di Stato: la motivazione</h3>



<p class="wp-block-paragraph">Il Consiglio di Stato, Sezione Quarta, nella sentenza n. 2848/2026 dell&#8217;11 marzo 2026, ha accolto l&#8217;appello in tutti i suoi punti essenziali, riformando integralmente la sentenza del TAR Campania.</p>



<h4 class="wp-block-heading" id="5-1-piena-legittimita-dellimmobile-condonato-58eb0f5a-0f24-4322-b2e9-713bb716dd9a">5.1 Piena legittimità dell&#8217;immobile condonato</h4>



<p class="wp-block-paragraph">Il cuore della decisione è al punto 7.1 della motivazione, laddove il Collegio afferma che «<em>appare preferibile ritenere, sulla base dell&#8217;art. 9-bis, comma 1-bis, del d.P.R. n. 380/2001, che un immobile condonato acquisisce piena legittimità urbanistica e può essere oggetto degli stessi interventi consentiti a un immobile legittimamente assentito, ivi inclusa la ristrutturazione edilizia</em>».</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il Consiglio di Stato àncora questa conclusione a tre pilastri argomentativi:</p>



<ol class="wp-block-list">
<li><strong>Il principio di certezza del diritto</strong> — riconosciuto dall&#8217;ordinamento eurounitario e confermato dalla Corte Costituzionale come bene munito di tutela costituzionale — che «<em>non ammette zone grigie</em>»: una volta rilasciato il titolo in sanatoria, non è giuridicamente sostenibile che l&#8217;immobile rimanga in uno stato di indeterminazione permanente.</li>



<li><strong>Gli artt. 41 e 42 Cost.</strong> — che tutelano rispettivamente l&#8217;iniziativa economica privata e il diritto di proprietà: un regime che impedisce qualsiasi intervento di valorizzazione sull&#8217;immobile condonato comprime irragionevolmente questi diritti fondamentali, senza che a tale compressione corrisponda alcun legittimo interesse pubblico.</li>



<li><strong>L&#8217;art. 9-bis, c. 1-bis, TUEd</strong> — che definisce lo stato legittimo dell&#8217;immobile per riferimento al titolo abilitativo, senza distinzione alcuna tra titolo ordinario e titolo in sanatoria.</li>
</ol>



<h4 class="wp-block-heading" id="5-2-la-ristrutturazione-edilizia-art-3-c-1-lett-d-tued-4768c4bc-e2c2-4d9f-93da-bba0afff6aae">5.2 La ristrutturazione edilizia: art. 3, c. 1, lett. d) TUEd</h4>



<p class="wp-block-paragraph">Acclarata la piena legittimità urbanistica dell&#8217;immobile condonato, il Collegio procede a verificare se gli interventi realizzati rientrassero nella categoria della ristrutturazione edilizia ex art. 3, c. 1, lett. d), d.P.R. 380/2001 (TUEd).</p>



<p class="wp-block-paragraph">Sul punto, il Consiglio di Stato conclude che le opere contestate — la chiusura del fronte della struttura (già chiusa su tre lati), la camera d&#8217;aria, la demolizione delle celle frigorifere, i nuovi spogliatoi e servizi — «<em>non hanno manifestamente comportato alcun aumento di superficie utile o di volume, collocandosi all&#8217;interno della preesistente consistenza dell&#8217;immobile</em>», già legittimato con permesso di costruire in sanatoria del 2006 come opificio produttivo (cat. D/1).</p>



<p class="wp-block-paragraph">La norma applicabile è, dunque, l&#8217;art. 3, c. 1, lett. d), TUEd, che definisce come <em>ristrutturazione edilizia</em> gli «<em>interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere</em>», senza comportare — nel caso di specie — alcun incremento del carico urbanistico. Il Collegio richiama espressamente la normativa urbanistica di zona (B3/P.U.T. 7), che consente interventi di ristrutturazione sull&#8217;edilizia esistente, e la relazione tecnica depositata in giudizio e — censurata la lacuna motivazionale del TAR — del tutto ignorata in primo grado.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Particolarmente significativa è la notazione del Collegio secondo cui l&#8217;affermazione del Comune (e del TAR) circa la sussistenza di una &#8220;nuova opera&#8221; risulta «<em>priva di motivazione e in contrasto con la reale situazione di fatto</em>»: doppia critica — al difetto di istruttoria e al travisamento della natura dell&#8217;intervento — che colpisce tanto il provvedimento comunale quanto la sentenza di primo grado.</p>



<h4 class="wp-block-heading" id="5-3-il-profilo-paesaggistico-art-167-codice-dei-beni-culturali-e-d-p-r-312017-2cb05ebe-0eaf-44d1-aa6d-084d32231564">5.3 Il profilo paesaggistico: art. 167 Codice dei beni culturali e d.P.R. 31/2017</h4>



<p class="wp-block-paragraph">La sentenza si occupa anche del profilo paesaggistico, affrontando la pretesa violazione dell&#8217;art. 167, d.lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il ragionamento del Collegio è lineare: poiché non vi è stato alcun aumento di superfici o volumi, viene meno il presupposto applicativo dell&#8217;art. 167 del Codice. Il Comune, anziché arrestare il procedimento sul rilievo della presunta incompatibilità paesaggistica, avrebbe dovuto procedere alla valutazione paesaggistica nel merito, concludendo per la sua non necessità.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il fondamento normativo di questa conclusione è l&#8217;art. 2 e l&#8217;Allegato A del d.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall&#8217;autorizzazione paesaggistica ordinaria e semplificata), che annovera tra gli interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica le opere minori interne che non alterano l&#8217;aspetto esteriore dell&#8217;edificio.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Nel caso di specie, gli interventi erano tutti interni — ad eccezione della chiusura di un ambiente che già risultava chiuso su tre lati — e non modificavano l&#8217;aspetto esteriore del fabbricato: condizioni che avrebbero dovuto condurre il Comune a un diverso esito del procedimento. La logica è impeccabile: se non c&#8217;è aumento volumetrico e le opere non alterano l&#8217;esterno, il vincolo paesaggistico non può costituire un ostacolo preclusivo senza una valutazione concreta dell&#8217;impatto visivo delle opere.</p>



<h3 class="wp-block-heading" id="6-ricadute-pratiche-e-implicazioni-operative-64ac1411-d754-489f-b56d-c1106c9192fc">6. Ricadute pratiche e implicazioni operative</h3>



<p class="wp-block-paragraph">La sentenza n. 2848/2026 ha implicazioni operative di ampia portata. Vale la pena sintetizzarle per punti, con un occhio alla pratica professionale quotidiana.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Immobile condonato e stato legittimo:</strong> se a seguito di questa pronuncia consideriamo superato l&#8217;orientamento secondo cui l&#8217;immobile condonato sarebbe soggetto a un regime edilizio &#8220;ridotto&#8221;, dobbiamo considerare che il titolo in sanatoria — sia esso un condono straordinario ex L. 47/1985, L. 724/1994 o L. 326/2003, sia una sanatoria ordinaria ex art. 36 TUEd — definisce lo stato legittimo dell&#8217;immobile ai sensi dell&#8217;art. 9-bis, c. 1-bis, TUEd, con tutte le conseguenze in termini di titoli edilizi richiedibili per interventi successivi.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Ristrutturazione edilizia su condonato:</strong> se vale il presupposto di cui sopra, l&#8217;immobile condonato può essere oggetto di ristrutturazione edilizia ex art. 3, c. 1, lett. d), TUEd, nel rispetto delle previsioni dello strumento urbanistico vigente. Non è sufficiente che l&#8217;immobile sia condonato per escludere questa possibilità: ciò che conta è la compatibilità dell&#8217;intervento con la normativa urbanistica di zona.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Accertamento di conformità:</strong> ne consegue che la doppia conformità richiesta dagli artt. 36 e 37 TUEd va verificata in concreto — rispetto alla normativa vigente all&#8217;epoca dell&#8217;abuso e a quella vigente al momento della domanda — senza che il carattere condonato dell&#8217;immobile possa costituire, di per sé, un ostacolo alla sanatoria degli interventi successivi.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Profilo paesaggistico:</strong> in caso di interventi che non comportano aumento di superfici o volumi, l&#8217;amministrazione non può invocare <em>tout court</em> l&#8217;art. 167 del Codice dei beni culturali per rigettare la domanda, ma deve procedere alla verifica sostanziale della compatibilità paesaggistica, tenendo conto delle esclusioni previste dall&#8217;Allegato A al d.P.R. 31/2017.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Onere motivazionale:</strong> la sentenza ribadisce, peraltro, che il diniego dell&#8217;accertamento di conformità deve essere adeguatamente motivato, con specifico riferimento alla natura e alle caratteristiche delle opere contestate. Un rigetto fondato su mere affermazioni di principio — senza un esame concreto degli interventi e della loro compatibilità con la disciplina di zona — non supera il vaglio di legittimità. E ciò vale, <em>a fortiori</em>, quando si tratta di opere interne che documentalmente non modificano il volume preesistente.</p>



<h3 class="wp-block-heading" id="7-conclusioni-6785718f-6521-4bfa-8219-86e38c7e2953">7. Conclusioni</h3>



<p class="wp-block-paragraph">Il paradosso con cui ho aperto questo scritto — il proprietario che, dopo aver ottenuto il condono, si vede negare qualunque possibilità di valorizzare il proprio immobile — sembrerebbe trovare una risposta nella sentenza Cons. St., Sez. IV, n. 2848/2026.</p>



<p class="wp-block-paragraph">L&#8217;art. 9-bis, c. 1-bis, TUEd e i principi di certezza del diritto, di tutela della proprietà e dell&#8217;iniziativa economica convergono nell&#8217;affermazione secondo cui il condono, una volta rilasciato, conferisce all&#8217;immobile piena legittimità giuridica sotto il profilo edilizio. Il titolo in sanatoria non è un titolo &#8220;dimezzato&#8221;, ma un titolo a tutti gli effetti — con le conseguenti possibilità di intervento che ne derivano.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Tutto giusto e perfetto&#8230; ma fino a un certo punto.</p>



<p class="wp-block-paragraph">In primo luogo bisogna considerare che la condizione legittimante qualsiasi intervento edilizio, oggi, è la possibilità di definire positivamente lo stato legittimo dell&#8217;immobile e di verificarlo in concreto e, in proposito, l&#8217;attuale formulazione del comma 1 bis dell&#8217;art. 9 bis TUEd non comprende in modo esplicito tra i titoli che compongono lo stato legittimo amministrativo i tre condoni. Vi è chi ritiene (e il sottoscritto è tra questi) che i titoli condonatori rientrino <em>implicitamente</em> nel novero dei titoli legittimanti, in ragione di uno schema sistematico e logico su cui si fonda la normativa nel suo complesso, ma come in ogni questione interpretativa, l&#8217;ultima parola spetta alla magistratura.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Dove non è possibile dichiarare la corrispondenza dello stato di fatto dell&#8217;immobile con lo stato legittimo amministrativo non vi è alcun intervento, a prescindere dal fatto che l&#8217;immobile nel suo complesso sia abusivo o meno.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il problema, peraltro, si è già posto per le fiscalizzazioni, che, per lungo tempo sono state considerate escluse dallo stato legittimo amministrativo e per questo ostative all&#8217;esecuzione di interventi edilizi &#8211; il che ha innescato l&#8217;avvio di un numero massivo di battaglie legali tra privati e amministrazioni.</p>



<p class="wp-block-paragraph">In seconda battuta, anche a voler dimenticare ogni critica all&#8217;orientamento che pare aprirsi, non si deve dimenticare che seppur il condono legittimi l&#8217;esistenza di una costruzione, l&#8217;esecuzione degli interventi successivi è subordinata alla conformità alla normativa edilizia e di piano, che non è scontato vi sia su un immobile condonato ma contrario alle scelte pianificatorie. Brutalmente: o è cambiato il piano regolatore e quindi certi interventi, prima preclusi, sono oggi ammissibili o l&#8217;immobile non si tocca.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Come detto, la sentenza è utile e farà scalpore, ma ho il presentimento che, a breve, il tema verrà di nuovo dibattuto e il quadro si arricchirà di nuove pronunce, di segno non scontato.</p>



<h3 class="wp-block-heading" id="note-e-fonti-8436f039-a58a-4e85-8525-147863871c1e">Note e fonti</h3>



<ul class="wp-block-list">
<li><a href="https://mdp.giustizia-amministrativa.it/visualizza/?nodeRef=&amp;schema=cds&amp;nrg=202401712&amp;nomeFile=202602848_11.pdf&amp;subDir=Provvedimenti">Cons. St., Sez. IV, n. 2848/2026, 11 marzo 2026 (pubbl. 9 aprile 2026), rel. Cons. Raffaello Sestini, pres. ff. Fabio Franconiero</a></li>



<li><a href="https://mdp.giustizia-amministrativa.it/visualizza/?nodeRef=&amp;schema=cds&amp;nrg=202103227&amp;nomeFile=202500482_11.html&amp;subDir=Provvedimenti">Cons. St., Sez. VI, n. 482/2025</a></li>



<li><a href="https://mdp.giustizia-amministrativa.it/visualizza/?nodeRef=&amp;schema=tar_na&amp;nrg=201704211&amp;nomeFile=202303958_01.html&amp;subDir=Provvedimenti">TAR Campania, Sez. VII, n. 3958/2023</a> — sentenza di primo grado riformata</li>



<li><a style="color: #2980b9;" href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-06-06;380">Art. 9-bis, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (TUEd)</a> — testo vigente su normattiva.it</li>



<li><a style="color: #2980b9;" href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2017-02-13;31">D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31</a> — Regolamento interventi esclusi da autorizzazione paesaggistica (con Allegato A) — testo vigente su normattiva.it</li>



<li><a style="color: #2980b9;" href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42">D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 167</a> — Codice dei beni culturali e del paesaggio — testo vigente su normattiva.it</li>



<li><a style="color: #2980b9;" href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-07-16;76">D.L. 16 luglio 2020, n. 76, conv. con mod. con L. 11 settembre 2020, n. 120</a> — Decreto Semplificazioni, art. 10 c. 1 lett. a) (modifica art. 9-bis TUEd) — testo vigente su normattiva.it</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph"></p>



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		<title>Lastrico solare condominiale: uso legittimo o abuso?</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Fabio Squassoni]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2026 10:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto civile e commerciale]]></category>
		<category><![CDATA[art 1102 cc uso parti comuni condominio]]></category>
		<category><![CDATA[delibera assembleare impianto fotovoltaico]]></category>
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		<category><![CDATA[installazione pannelli solari condominio senza delibera]]></category>
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		<category><![CDATA[parti comuni condominio diritto d'uso]]></category>
		<category><![CDATA[riforma condominio L 220 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Tribunale Venezia 703 2026]]></category>
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		<guid isPermaLink="false">https://www.studiolegalesquassoni.it/?p=2414</guid>

					<description><![CDATA[<p>Fotovoltaico sulla copertura comune: dove la giurisprudenza fissa il confine Immaginate questo scenario: il condomino dell&#8217;ultimo piano installa, di propria iniziativa, un impianto fotovoltaico sul lastrico solare condominiale, occupandone stabilmente una porzione significativa. Il tutto senza informare l&#8217;assemblea, senza delibera, senza nemmeno avvisare gli altri condomini. Quando questi ultimi protestano, lui risponde che il lastrico [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.studiolegalesquassoni.it/2026/05/04/lastrico-solare-condominiale-uso-legittimo-o-abuso/">Lastrico solare condominiale: uso legittimo o abuso?</a> proviene da <a href="https://www.studiolegalesquassoni.it">Studio Legale Squassoni</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<h2 class="wp-block-heading" id="fotovoltaico-sulla-copertura-comune-e-trasformazioni-strutturali-dove-la-giurisprudenza-fissa-il-confine-5f3538df-0c8d-42a5-a59f-dffa74eeac09">Fotovoltaico sulla copertura comune: dove la giurisprudenza fissa il confine</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Immaginate questo scenario: il condomino dell&#8217;ultimo piano installa, di propria iniziativa, un impianto fotovoltaico sul lastrico solare condominiale, occupandone stabilmente una porzione significativa. Il tutto senza informare l&#8217;assemblea, senza delibera, senza nemmeno avvisare gli altri condomini. Quando questi ultimi protestano, lui risponde che il lastrico è parte comune e che ciascuno ha il diritto di usarlo. Ha torto? Ha ragione? La risposta è meno lineare di quanto si potrebbe pensare.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Una recentissima decisione del Tribunale di Venezia, la n. 703 del 23 gennaio 2026, si confronta direttamente con questo problema e ci permette di approfondire il tema di quando l&#8217;uso di un bene comune da parte di un singolo condomino cessa di essere legittimo esercizio di un diritto e diventa invece abuso che lede i diritti degli altri.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Per rispondere, occorre ripercorrere il quadro normativo e giurisprudenziale che governa la materia — che è, lo anticipo, più articolato di quanto la pratica quotidiana a volte faccia supporre.</p>



<h3 class="wp-block-heading" id="sommario-791925a8-cbbe-477b-8530-2731deff74a8">Sommario</h3>



<ul class="wp-block-advgb-summary advgb-toc alignnone advgb-dyn-ec1e32e6"><li class="toc-level-1"><a href="#fotovoltaico-sulla-copertura-comune-e-trasformazioni-strutturali-dove-la-giurisprudenza-fissa-il-confine-5f3538df-0c8d-42a5-a59f-dffa74eeac09">Fotovoltaico sulla copertura comune: dove la giurisprudenza fissa il confine</a></li><li class="toc-level-2"><a href="#sommario-791925a8-cbbe-477b-8530-2731deff74a8">Sommario</a></li><li class="toc-level-2"><a href="#1-il-lastrico-solare-come-parte-comune-del-condominio-241f839b-ef80-4e4a-904f-51ce4e6832e7">1. Il lastrico solare come parte comune del condominio</a></li><li class="toc-level-2"><a href="#2-il-diritto-duso-delle-parti-comuni-lart-1102-c-c-e-i-suoi-limiti-d296db37-32ff-442a-b21a-cf9ec9c9257d">2. Il diritto d&#8217;uso delle parti comuni: l&#8217;art. 1102 c.c. e i suoi limiti</a></li><li class="toc-level-3"><a href="#2-1-parita-di-godimento-e-alterazione-della-destinazione-b10df47f-c3d3-49da-b573-ed96edb53856">2.1 Parità di godimento e alterazione della destinazione</a></li><li class="toc-level-3"><a href="#2-2-luso-esclusivo-da-parte-di-un-solo-condomino-b10a5d56-268d-42be-baed-efa841f00b09">2.2 L&#8217;uso esclusivo da parte di un solo condomino</a></li><li class="toc-level-2"><a href="#3-innovazioni-e-modifiche-quando-serve-lassemblea-eb945a3f-6507-4e72-936c-e5eb39947ad9">3. Innovazioni e modifiche: quando serve l&#8217;assemblea</a></li><li class="toc-level-3"><a href="#3-1-innovazioni-lecite-e-innovazioni-vietate-be04688d-9ae8-4e5c-a9ba-3bb008bfc448">3.1 Innovazioni lecite e innovazioni vietate</a></li><li class="toc-level-3"><a href="#3-2-i-quorum-deliberativi-e-il-regime-del-fotovoltaico-3aa3a663-0168-4a9d-a990-18a5dfdd2473">3.2 I quorum deliberativi e il regime del fotovoltaico</a></li><li class="toc-level-2"><a href="#4-il-fotovoltaico-sul-lastrico-solare-condominiale-90622cef-d4fd-4bf6-b3ff-20219b487048">4. Il fotovoltaico sul lastrico solare condominiale</a></li><li class="toc-level-3"><a href="#4-1-il-singolo-condomino-puo-agire-da-solo-85dc6d4c-e665-4fd9-8369-c8a01baa0391">4.1 Il singolo condomino può agire da solo?</a></li><li class="toc-level-3"><a href="#4-2-il-ruolo-dellassemblea-condominiale-50391367-0b61-475d-88c1-750e01c66057">4.2 Il ruolo dell&#8217;assemblea condominiale</a></li><li class="toc-level-2"><a href="#6-riflessioni-conclusive-d95e218a-0489-432e-b150-4fc725ddd6e8">5. Riflessioni conclusive</a></li></ul>



<h3 class="wp-block-heading" id="1-il-lastrico-solare-come-parte-comune-del-condominio-241f839b-ef80-4e4a-904f-51ce4e6832e7">1. Il lastrico solare come parte comune del condominio</h3>



<p class="wp-block-paragraph">Il punto di partenza è necessariamente normativo. L&#8217;art. 1117, n. 1, c.c. — nella versione vigente dopo la riforma del condominio introdotta dalla L. 11 dicembre 2012, n. 220 — include espressamente tra le parti comuni degli edifici «il suolo su cui sorge l&#8217;edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari».</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il lastrico solare è quindi, per definizione di legge, una parte comune. Ciò vale a meno che il contrario non risulti dal <em>titolo</em> — ossia dall&#8217;atto di compravendita, dal regolamento condominiale di natura contrattuale, o da un altro atto avente data certa anteriore alla costituzione del condominio. In assenza di tali eccezioni, la presunzione di comunione è assoluta.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Questa qualificazione ha conseguenze molto concrete: il lastrico solare appartiene a tutti i condomini, in proporzione al valore delle rispettive unità immobiliari ai sensi dell&#8217;art. 1118, c. 1, c.c., e a tutti i condomini competono i diritti e gli obblighi che derivano da tale comproprietà. Tra questi, il diritto d&#8217;uso — che però non è illimitato.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Vale peraltro ricordare una distinzione che non di rado crea confusione nella pratica: il <em>lastrico solare di copertura</em> — che copre l&#8217;intero edificio o una sua parte — è diverso dalla <em>terrazza a livello</em>, che svolge la stessa funzione di copertura ma è accessibile dall&#8217;unità immobiliare sottostante e di questa costituisce, almeno parzialmente, pertinenza. La distinzione non è meramente accademica: incide sulle spese di manutenzione, disciplinate dall&#8217;art. 1126 c.c. secondo il noto criterio del riparto per terzi e due terzi, e sui diritti d&#8217;uso dei singoli condomini. Nel presente contributo ci riferiamo prevalentemente al lastrico solare inteso in senso proprio.</p>



<h3 class="wp-block-heading" id="2-il-diritto-duso-delle-parti-comuni-lart-1102-c-c-e-i-suoi-limiti-d296db37-32ff-442a-b21a-cf9ec9c9257d">2. Il diritto d&#8217;uso delle parti comuni: l&#8217;art. 1102 c.c. e i suoi limiti</h3>



<p class="wp-block-paragraph">Il diritto di ciascun condomino di usare le parti comuni  in condominio, declinato dalle norme specifiche promulgate in quest&#8217;ambito, trae la sua origine dai principi sanciti, in materia di comunione dall&#8217;art. 1102, c. 1, c.c., secondo cui «<em>ciascun partecipante </em>[appunto alla comunione NdR] <em>può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto</em>».</p>



<p class="wp-block-paragraph">Questa norma è la chiave di lettura dell&#8217;intera problematica. Il diritto d&#8217;uso delle parti comuni esiste ed è garantito dalla legge, ma è temperato da due condizioni fondamentali:</p>



<ol class="wp-block-list">
<li>il <strong>divieto di alterare la destinazione</strong> della parte comune;</li>



<li>il <strong>divieto di impedire il pari uso</strong> agli altri condomini.</li>
</ol>



<p class="wp-block-paragraph">Queste due condizioni sembrano semplici, ma nella pratica danno luogo a un contenzioso considerevole — specie quando l&#8217;uso che un condomino intende fare della parte comune è particolarmente intenso, esclusivo o trasformativo.</p>



<h4 class="wp-block-heading" id="2-1-parita-di-godimento-e-alterazione-della-destinazione-b10df47f-c3d3-49da-b573-ed96edb53856">2.1 Parità di godimento e alterazione della destinazione</h4>



<p class="wp-block-paragraph">La <em>parità di godimento</em> non significa che tutti debbano usare la cosa comune allo stesso modo o nella stessa misura: significa che l&#8217;uso di uno non deve <em>precludere</em> il pari diritto degli altri. Un condomino che occupi stabilmente e in via esclusiva l&#8217;intera superficie del lastrico solare — per esempio con pannelli fotovoltaici che ne occupino tutta l&#8217;estensione praticabile — impedisce agli altri condomini di esercitare il loro diritto d&#8217;uso: questo è il primo campanello d&#8217;allarme sotto il profilo dell&#8217;art. 1102 c.c.</p>



<p class="wp-block-paragraph">L&#8217;<em>alterazione della destinazione</em>, invece, riguarda la <em>funzione</em> della parte comune. Il lastrico solare ha una funzione precipua di copertura e protezione dell&#8217;edificio. Un uso che pregiudichi questa funzione — per esempio attraverso perforazioni strutturali, modifiche alla tenuta idrica, o trasformazioni permanenti della superficie — può integrare gli estremi dell&#8217;alterazione della destinazione, con le conseguenze che ne derivano.</p>



<h4 class="wp-block-heading" id="2-2-luso-esclusivo-da-parte-di-un-solo-condomino-b10a5d56-268d-42be-baed-efa841f00b09">2.2 L&#8217;uso esclusivo da parte di un solo condomino</h4>



<p class="wp-block-paragraph">Un profilo particolarmente delicato riguarda l&#8217;ipotesi in cui l&#8217;uso del lastrico solare sia di fatto appannaggio di un unico condomino — tipicamente quello dell&#8217;ultimo piano, che vi accede direttamente dalla propria unità immobiliare. In questi casi, la giurisprudenza ha elaborato una distinzione tra:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>uso esclusivo <em>convenzionale</em></strong>: il condomino è titolare di un diritto di uso esclusivo riconosciuto dal regolamento contrattuale o dall&#8217;atto di acquisto; in questo caso, le spese di manutenzione e riparazione del lastrico sono disciplinate dall&#8217;art. 1126 c.c. (un terzo a carico del condomino con uso esclusivo, due terzi a carico degli altri);</li>



<li><strong>uso esclusivo <em>di fatto</em></strong>: il condomino usa il lastrico come se fosse suo, ma senza un titolo che lo legittimi; in questo caso, gli altri condomini possono contestarne l&#8217;uso e richiedere la restituzione alla destinazione comune.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">La distinzione è fondamentale per valutare la legittimità delle installazioni e trasformazioni che un condomino intenda realizzare sul lastrico.</p>



<h3 class="wp-block-heading" id="3-innovazioni-e-modifiche-quando-serve-lassemblea-eb945a3f-6507-4e72-936c-e5eb39947ad9">3. Innovazioni e modifiche: quando serve l&#8217;assemblea</h3>



<p class="wp-block-paragraph">L&#8217;art. 1102 c.c. disciplina l&#8217;uso della cosa comune <em>così com&#8217;è</em>. Ma cosa accade quando un condomino vuole <em>modificarla</em>? Qui entra in gioco la disciplina delle <em>innovazioni</em>, regolata dagli artt. 1120 e 1121 c.c.</p>



<p class="wp-block-paragraph">L&#8217;art. 1120, c. 1, c.c. definisce le innovazioni come le opere di miglioramento o, più in generale, di modificazione delle parti comuni dell&#8217;edificio. Per essere approvate validamente, le innovazioni richiedono la delibera dell&#8217;assemblea con una maggioranza qualificata.</p>



<h4 class="wp-block-heading" id="3-1-innovazioni-lecite-e-innovazioni-vietate-be04688d-9ae8-4e5c-a9ba-3bb008bfc448">3.1 Innovazioni lecite e innovazioni vietate</h4>



<p class="wp-block-paragraph">Non tutte le innovazioni sono ammissibili. L&#8217;art. 1120, c. 2, c.c. vieta le innovazioni che:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>«possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato»;</li>



<li>«ne alterino il decoro architettonico»;</li>



<li>«rendano talune parti comuni dell&#8217;edificio inservibili all&#8217;uso o al godimento anche di un solo condomino».</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Quest&#8217;ultima condizione è di particolare rilievo per il tema che stiamo analizzando: un&#8217;innovazione che trasformi il lastrico solare in modo da renderlo inaccessibile o inutilizzabile per gli altri condomini è vietata a prescindere dalla volontà della maggioranza assembleare. Il divieto, in questo caso, opera come un limite assoluto che nemmeno l&#8217;unanimità assembleare potrebbe superare.</p>



<h4 class="wp-block-heading" id="3-2-i-quorum-deliberativi-e-il-regime-del-fotovoltaico-3aa3a663-0168-4a9d-a990-18a5dfdd2473">3.2 I quorum deliberativi e il regime del fotovoltaico</h4>



<p class="wp-block-paragraph">Per le innovazioni lecite, l&#8217;art. 1120, c. 1, c.c. richiede la maggioranza dei partecipanti al condominio che rappresenti almeno i due terzi del valore dell&#8217;edificio. Una maggioranza rafforzata, dunque, che riflette la rilevanza delle modifiche sulle parti comuni.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Per le innovazioni specificamente destinate alla realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, la L. 220/2012 ha introdotto una disciplina di favore: l&#8217;art. 1120, c. 2, c.c. include tra le innovazioni ordinariamente ammissibili quelle aventi ad oggetto la realizzazione di opere e interventi in materia energetica, con delibera adottabile dalla maggioranza degli intervenuti in assemblea che rappresenti almeno la metà del valore dell&#8217;edificio. Ma — e qui è il punto — questa facilitazione riguarda le <em>delibere assembleari</em>, non certo il potere del singolo condomino di agire autonomamente e unilateralmente.</p>



<h3 class="wp-block-heading" id="4-il-fotovoltaico-sul-lastrico-solare-condominiale-90622cef-d4fd-4bf6-b3ff-20219b487048">4. Il fotovoltaico sul lastrico solare condominiale</h3>



<p class="wp-block-paragraph">Una delle due decisioni in commento riguarda proprio l&#8217;installazione di pannelli fotovoltaici sul lastrico solare condominiale. È una questione di bruciante attualità nel Paese del Sole, considerato il boom del fotovoltaico degli ultimi anni e le numerose agevolazioni fiscali che ne hanno incentivato la diffusione, oltre alle esigenze di potenziamento della produzione di energia da fonti rinnovabili indotte dal cambiamento climatico e dalle a dir poco precarie condizioni geopolitiche degli ultimi tempi.</p>



<h4 class="wp-block-heading" id="4-1-il-singolo-condomino-puo-agire-da-solo-85dc6d4c-e665-4fd9-8369-c8a01baa0391">4.1 Il singolo condomino può agire da solo?</h4>



<p class="wp-block-paragraph">La risposta della giurisprudenza è tendenzialmente negativa, salvo condizioni molto specifiche. Un condomino che voglia installare pannelli fotovoltaici sul lastrico solare comune non può farlo unilateralmente, per almeno tre ordini di ragioni.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>In primo luogo</strong>, l&#8217;installazione di pannelli fotovoltaici occupa una porzione della superficie comune in modo stabile e duraturo: questo <em>potenzialmente</em> impedisce o limita il pari uso degli altri condomini, integrando la fattispecie vietata dall&#8217;art. 1102, c. 1, c.c. L&#8217;entità dell&#8217;occupazione è rilevante: una piccola installazione su una superficie molto estesa potrebbe essere tollerata; un impianto che copra la quasi totalità della falda disponibile non lo è.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>In secondo luogo</strong>, l&#8217;installazione di impianti fotovoltaici può comportare modificazioni strutturali della copertura — perforazioni, ancoraggio di strutture portanti, passaggi di cavi — che rientrano nella categoria delle <em>innovazioni</em> e richiedono pertanto delibera assembleare ai sensi dell&#8217;art. 1120 c.c.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>In terzo luogo</strong>, se l&#8217;impianto è destinato a servire esclusivamente l&#8217;unità privata del condomino che lo installa — e non le parti comuni o l&#8217;intero condominio — vi è un evidente squilibrio: un bene di tutti viene utilizzato per produrre un beneficio privato. Questo profilo è oggetto di un vivace dibattito, e la tendenza più recente della giurisprudenza è nel senso di richiedere comunque un&#8217;autorizzazione assembleare, anche quando l&#8217;installazione non comporti modifiche strutturali.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Va detto che la situazione è parzialmente diversa se il condomino installa i pannelli su una <em>porzione del lastrico di sua pertinenza esclusiva</em> — per esempio, una terrazza a livello privata accessibile solo dalla propria unità: in quel caso, trattandosi di una modifica all&#8217;interno della sfera di disponibilità del singolo, le restrizioni di cui all&#8217;art. 1120 c.c. non trovano direttamente applicazione, fermo restando il rispetto delle norme urbanistico-edilizie e paesaggistiche applicabili.</p>



<h4 class="wp-block-heading" id="4-2-il-ruolo-dellassemblea-condominiale-50391367-0b61-475d-88c1-750e01c66057">4.2 Il ruolo dell&#8217;assemblea condominiale</h4>



<p class="wp-block-paragraph">La via maestra per l&#8217;installazione di impianti fotovoltaici sul lastrico solare comune è quella della delibera assembleare, con le maggioranze previste dall&#8217;art. 1120 c.c. La delibera può autorizzare:</p>



<ol class="wp-block-list">
<li><strong>un impianto condominiale</strong>, a beneficio di tutti i condomini, con ripartizione delle spese e dei proventi secondo le tabelle millesimali;</li>



<li><strong>un impianto privato</strong>, a beneficio del singolo richiedente, a condizione che l&#8217;assemblea autorizzi tale uso — in parte esclusivo — della parte comune, prevedendo le adeguate compensazioni nei confronti degli altri condomini.</li>
</ol>



<p class="wp-block-paragraph">In entrambi i casi, la delibera deve rispettare i requisiti formali e sostanziali previsti dalla legge e non può approvare innovazioni vietate ai sensi dell&#8217;art. 1120, c. 2, c.c. Un impianto che pregiudichi la stabilità del fabbricato o alteri il decoro architettonico non è approvabile nemmeno con voto unanime.</p>



<h3 class="wp-block-heading" id="6-riflessioni-conclusive-d95e218a-0489-432e-b150-4fc725ddd6e8">5. Riflessioni conclusive</h3>



<p class="wp-block-paragraph">Il lastrico solare condominiale è un terreno fertile per i conflitti, e non è difficile capirne il motivo: è una superficie potenzialmente preziosa — per il fotovoltaico, per l&#8217;abitabilità, per la vista — è di proprietà comune ma spesso accessibile di fatto a pochi, ed è soggetta a una disciplina che molti condomini, e non pochi operatori del settore, ignorano o sottovalutano.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La pronuncia in commentoconferma una linea giurisprudenziale consolidata da decenni: il diritto d&#8217;uso delle parti comuni non è assoluto e non comprende il potere di trasformarle, di occuparle in via esclusiva, o di destinarle a usi privati che escludano gli altri condomini. La risposta al quesito posto nell&#8217;incipit — ha ragione il condomino che installa pannelli senza delibera assembleare? — è, in linea di principio, negativa. Ma i margini di incertezza applicativa non mancano.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Ci sono alcune domande che nella prartica rimangono spesso aperte.</p>



<ol class="wp-block-list">
<li><strong>Fino a che punto</strong> un&#8217;installazione fotovoltaica può essere considerata &#8220;uso&#8221; e non &#8220;innovazione&#8221;? Il confine non è sempre nitido, e dipende dall&#8217;entità dell&#8217;occupazione, dalla reversibilità dell&#8217;installazione e dall&#8217;impatto sulle parti strutturali.</li>



<li><strong>Cosa accade</strong> se l&#8217;assemblea condominiale approva un&#8217;installazione privata su un bene comune? La delibera è valida? Può essere impugnata dai condomini dissenzienti? L&#8217;art. 1137 c.c. prevede il termine di trenta giorni per l&#8217;impugnazione, ma la validità della delibera dipende comunque dal rispetto dei limiti imperativi posti dalla legge.</li>



<li><strong>Quale tutela</strong> hanno i condomini danneggiati da una trasformazione non autorizzata? La risposta è: piena. Possono agire in sede civile per l&#8217;accertamento dell&#8217;illecito e il ripristino dello stato anteriore, e possono denunciare l&#8217;abuso edilizio all&#8217;autorità amministrativa competente.</li>
</ol>



<p class="wp-block-paragraph">In definitiva, il messaggio che emerge — e che è opportuno tenere bene a mente, sia nella consulenza ai privati sia nella gestione condominiale — è che il lastrico solare è un bene comune nel senso più pieno del termine: non un corridoio di pertinenza dell&#8217;ultimo piano, non una proprietà privata mascherata, ma una parte dell&#8217;edificio che appartiene a tutti e che tutti hanno il diritto di usare, nei limiti e con il rispetto che la legge impone. L&#8217;assemblea condominiale rimane lo strumento ordinario e insostituibile per governare le trasformazioni delle parti comuni: chi la scavalca, agendo unilateralmente, si espone a conseguenze che possono essere ben più serie di quanto la facilità apparente dell&#8217;azione iniziale potesse far presagire.</p>



<p class="wp-block-paragraph"></p>



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		<title>Il Comune può demolire nelle aree paesaggisticamente vincolate: sì, ma deve coordinarsi</title>
		<link>https://www.studiolegalesquassoni.it/2026/04/27/il-comune-puo-demolire-nelle-aree-paesaggisticamente-vincolate-si-ma-deve-coordinarsi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fabio Squassoni]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 10:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Edilizia]]></category>
		<category><![CDATA[Paesaggio]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanistica e edilizia]]></category>
		<category><![CDATA[art 27 TUEd aree vincolate]]></category>
		<category><![CDATA[autorizzazione paesaggistica art 149 Codice BCP]]></category>
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		<category><![CDATA[Consiglio di Stato 2395 2026]]></category>
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		<category><![CDATA[vigilanza edilizia comunale vincolo paesaggistico]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il Consiglio di Stato chiarisce il concorso di poteri tra ente locale e Autorità di tutela Con la Sez. II, n. 2395/2026 del 20 marzo 2026, il Consiglio di Stato mette in chiaro i termini della questione: il potere di ripristino del Comune non si eclissa per effetto del vincolo paesaggistico. I due sistemi sanzionatori [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<h2 class="wp-block-heading" id="il-consiglio-di-stato-chiarisce-il-concorso-di-poteri-tra-ente-locale-e-autorita-di-tutela-d5d70ff2-594f-4f70-8f72-681bc46fa732">Il Consiglio di Stato chiarisce il concorso di poteri tra ente locale e Autorità di tutela</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Con la <a style="color: #2980b9;" href="https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/105486-1702">Sez. II, n. 2395/2026</a> del 20 marzo 2026, il Consiglio di Stato mette in chiaro i termini della questione: il potere di ripristino del Comune non si eclissa per effetto del vincolo paesaggistico. I due sistemi sanzionatori — quello comunale e quello dell&#8217;Autorità preposta alla tutela del vincolo — operano in <em>concorso</em>, non in alternativa. Ma c&#8217;è una condizione procedurale che il Comune non può ignorare. E, sempre nella stessa settimana, un&#8217;ulteriore pronuncia del Collegio si incarica di ricordare che il permesso di costruire in deroga ha confini precisi che non possono essere valicati nemmeno dal Consiglio comunale.</p>



<h3 class="wp-block-heading" id="sommario-d8105a99-c7ca-4073-8998-8bea7f1bb25b">Sommario</h3>



<ul class="wp-block-advgb-summary advgb-toc alignnone"><li class="toc-level-1"><a href="#il-consiglio-di-stato-chiarisce-il-concorso-di-poteri-tra-ente-locale-e-autorita-di-tutela-d5d70ff2-594f-4f70-8f72-681bc46fa732">Il Consiglio di Stato chiarisce il concorso di poteri tra ente locale e Autorità di tutela</a></li><li class="toc-level-2"><a href="#sommario-d8105a99-c7ca-4073-8998-8bea7f1bb25b">Sommario</a></li><li class="toc-level-2"><a href="#1-il-quadro-normativo-due-poteri-un-territorio-e5f0b3a6-7653-4ee3-b83e-0eec1452d851">1. Il quadro normativo: due poteri, un territorio</a></li><li class="toc-level-3"><a href="#1-1-lart-27-del-tued-vigilanza-senza-eccezioni-geografiche-30ff7b3f-db19-437b-b2de-4d569dad008d">1.1 L&#8217;art. 27 del TUEd: vigilanza senza eccezioni geografiche</a></li><li class="toc-level-3"><a href="#1-2-lart-155-del-codice-bcp-il-potere-dellautorita-di-tutela-paesaggistica-94710324-5575-4442-a4f5-0598882c4fda">1.2 L&#8217;art. 155 del Codice BCP: il potere dell&#8217;Autorità di tutela paesaggistica</a></li><li class="toc-level-2"><a href="#2-il-concorso-di-poteri-sanzionatori-la-lettura-del-consiglio-di-stato-16f015d7-78d9-445b-951a-b04026be0431">2. Il concorso di poteri sanzionatori: la lettura del Consiglio di Stato</a></li><li class="toc-level-3"><a href="#2-1-la-comunicazione-preventiva-coordinamento-non-autorizzazione-ecd1abaa-5e60-4a8c-8142-0087474df4fa">2.1 La comunicazione preventiva: coordinamento, non autorizzazione</a></li><li class="toc-level-3"><a href="#2-2-le-esclusioni-dallautorizzazione-paesaggistica-un-elenco-aperto-e9f4a5fa-d166-456d-9df7-ccad46203307">2.2 Le esclusioni dall&#8217;autorizzazione paesaggistica: un elenco aperto</a></li><li class="toc-level-2"><a href="#3-riflessioni-critiche-un-sistema-a-geometria-variabile-631f523e-b209-4200-98df-ae0b56ebd54e">3. Riflessioni critiche: un sistema a geometria variabile</a></li><li class="toc-level-2"><a href="#4-conclusioni-pratiche-31e26c2a-d0e8-488d-80a1-64c98c02c605">4. Conclusioni pratiche</a></li><li class="toc-level-2"><a href="#note-e-fonti-6047ec7b-2038-4892-b33a-a2547538164e">Note e fonti</a></li></ul>



<h3 class="wp-block-heading" id="1-il-quadro-normativo-due-poteri-un-territorio-e5f0b3a6-7653-4ee3-b83e-0eec1452d851">1. Il quadro normativo: due poteri, un territorio</h3>



<h4 class="wp-block-heading" id="1-1-lart-27-del-tued-vigilanza-senza-eccezioni-geografiche-30ff7b3f-db19-437b-b2de-4d569dad008d">1.1 L&#8217;art. 27 del TUEd: vigilanza senza eccezioni geografiche</h4>



<p class="wp-block-paragraph">Il d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 — Testo Unico dell&#8217;Edilizia (TUEd) — costruisce il sistema della vigilanza edilizia intorno alla figura del dirigente o responsabile dell&#8217;ufficio comunale preposto alla gestione del territorio. L&#8217;art. 27, comma 1, del TUEd gli attribuisce il potere e il dovere di vigilanza sull&#8217;attività urbanistico-edilizia svolta nell&#8217;intero territorio comunale: in caso di opere eseguite senza titolo o in totale difformità da esso, il dirigente è tenuto a ordinare l&#8217;immediata sospensione dei lavori e, ove necessario, il ripristino dello stato dei luoghi.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La norma non conosce eccezioni di carattere geografico o zonale. Non distingue tra aree libere da vincoli e aree paesaggisticamente tutelate ai sensi del d.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, d&#8217;ora in poi «Codice BCP»). Non prevede che, in presenza di un vincolo paesaggistico, il potere di vigilanza comunale si sospenda, si riduca o si trasferisca altrove.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Eppure, questa lettura — errata ma diffusa — continua a condizionare la prassi. Il sillogismo implicito è il seguente: nelle aree vincolate la Soprintendenza è competente in materia di paesaggio; la Soprintendenza ha il potere di sanzionare le violazioni paesaggistiche; dunque il Comune non deve intervenire. È un ragionamento suggestivo ma sbagliato, perché confonde il riparto di competenze in materia di <em>tutela paesaggistica</em> con il diverso e autonomo piano della <em>vigilanza edilizia</em>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Nei casi di opere realizzate o iniziate senza titolo nelle aree soggette al Codice BCP, il potere di ripristino ex art. 27 TUEd permane in capo al dirigente o responsabile dell&#8217;ufficio comunale. Lo afferma con nettezza il Consiglio di Stato nella <a style="color: #2980b9;" href="https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/105486-1702">Sez. II, n. 2395/2026</a> del 20 marzo 2026, precisando altresì che il riferimento normativo storico al d.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 — il previgente Testo Unico dei beni culturali, ormai abrogato — deve essere «riportato <em>dinamicamente</em>» al vigente d.Lgs. n. 42/2004, senza che questo aggiornamento lessicale alteri la sostanza del principio affermato.</p>



<h4 class="wp-block-heading" id="1-2-lart-155-del-codice-bcp-il-potere-dellautorita-di-tutela-paesaggistica-94710324-5575-4442-a4f5-0598882c4fda">1.2 L&#8217;art. 155 del Codice BCP: il potere dell&#8217;Autorità di tutela paesaggistica</h4>



<p class="wp-block-paragraph">Su un piano distinto — ma non alternativo — opera il potere sanzionatorio dell&#8217;Autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico, vale a dire la Soprintendenza territorialmente competente. Il fondamento normativo è l&#8217;art. 155 del Codice BCP, che attribuisce all&#8217;Autorità di tutela un generale potere repressivo delle violazioni paesaggistiche.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Questo potere ha una propria autonomia logica e teleologica: il suo oggetto non è la mancanza del titolo edilizio come tale, bensì la violazione del vincolo paesaggistico in quanto tale. Si pensi all&#8217;intervento che — pur dotato di regolare permesso di costruire — alteri in modo non autorizzato l&#8217;aspetto esteriore di un bene paesaggisticamente tutelato: il potere sanzionatorio paesaggistico opera anche in questo caso, mentre il potere comunale di cui all&#8217;art. 27 TUEd non avrebbe ragion d&#8217;essere.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il fatto che i due poteri abbiano fondamenti normativi e finalità distinte non li rende però incompatibili. Tutt&#8217;altro: la coesistenza di una vigilanza edilizia comunale e di una vigilanza paesaggistica soprintendentizia riflette la struttura <em>duale</em> del sistema di protezione del territorio italiano, fondato sulla separazione — ma non sull&#8217;incomunicabilità — tra governo del territorio e tutela del paesaggio.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il tema della separazione delle funzioni paesaggistiche ed edilizie all&#8217;interno degli enti locali è stato già approfondito in questo sito con riflessioni a margine della sentenza del Consiglio di Stato n. 5539/2025, nell&#8217;articolo dedicato alla <a style="color: #2980b9;" href="https://www.studiolegalesquassoni.it/2025/09/29/la-separazione-delle-funzioni-paesaggistiche-ed-edilizie-nei-piccoli-comuni-riflessioni-a-margine-della-sentenza-del-consiglio-di-stato-n-5539-2025/">separazione delle funzioni paesaggistiche ed edilizie nei piccoli comuni</a>. Le considerazioni svolte in quella sede sull&#8217;organizzazione interna degli uffici comunali rimangono pienamente attuali.</p>



<h3 class="wp-block-heading" id="2-il-concorso-di-poteri-sanzionatori-la-lettura-del-consiglio-di-stato-16f015d7-78d9-445b-951a-b04026be0431">2. Il concorso di poteri sanzionatori: la lettura del Consiglio di Stato</h3>



<p class="wp-block-paragraph">Il cuore della <a style="color: #2980b9;" href="https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/105486-1702">Sez. II, n. 2395/2026</a> del 20 marzo 2026 sta nell&#8217;affermazione — esplicita e senza margini di ambiguità — del <strong>concorso</strong> tra i due poteri sanzionatori. Il potere comunale di ripristino ex art. 27 TUEd <em>«concorre»</em> con l&#8217;omologo potere sanzionatorio dell&#8217;Autorità preposta alla tutela del vincolo previsto in via generale dall&#8217;art. 155 del d.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il termine «concorso» è scelto con precisione tecnica: non indica subordinazione (il Comune dovrebbe attendere la Soprintendenza) né esclusività (solo uno dei due potrebbe agire). Indica coesistenza parallela di due poteri che operano su piani normativi distinti ma non incompatibili, entrambi azionabili in presenza delle rispettive condizioni.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Questa impostazione ha implicazioni operative concrete e immediate:</p>



<ol class="wp-block-list">
<li><strong>Il Comune non deve attendere</strong> che la Soprintendenza si attivi prima di emettere l&#8217;ordine di ripristino.</li>



<li><strong>La Soprintendenza non è esautorata</strong> dall&#8217;eventuale precedente intervento comunale: il suo potere sanzionatorio rimane intatto.</li>



<li><strong>Il privato non può opporre</strong> l&#8217;intervento di uno dei due enti come ragione per eccepire l&#8217;incompetenza dell&#8217;altro.</li>
</ol>



<h4 class="wp-block-heading" id="2-1-la-comunicazione-preventiva-coordinamento-non-autorizzazione-ecd1abaa-5e60-4a8c-8142-0087474df4fa">2.1 La comunicazione preventiva: coordinamento, non autorizzazione</h4>



<p class="wp-block-paragraph">Il concorso di poteri non è però incondizionato. Il Consiglio di Stato introduce — o meglio, ribadisce con forza — una condizione procedurale essenziale: il Comune può disporre il ripristino <strong>solo previa comunicazione alle amministrazioni competenti</strong>. Il riferimento è alla Soprintendenza e, più in generale, agli organi preposti alla tutela del vincolo paesaggistico.</p>



<p class="wp-block-paragraph">È importante qualificare correttamente la natura giuridica di questo adempimento. Non si tratta di una richiesta di autorizzazione: il Comune non deve attendere il beneplacito della Soprintendenza per emettere l&#8217;ordine di demolizione. Si tratta di un <em>atto di coordinamento interamministrativo</em> che garantisce la coerenza dell&#8217;azione pubblica complessiva e consente all&#8217;Autorità di tutela di essere informata dell&#8217;intervento repressivo in corso, eventualmente coordinando il proprio.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Resta aperto — e la sentenza non lo risolve esplicitamente — il tema delle conseguenze giuridiche dell&#8217;omessa comunicazione preventiva. Nella mia lettura, si tratterebbe di un vizio procedimentale non invalidante ai sensi dell&#8217;art. 21-octies, comma 2, della L. 7 agosto 1990, n. 241, qualora sia evidente che il contenuto dispositivo del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso: se l&#8217;opera è abusiva e il ripristino è doveroso, la mancata comunicazione non dovrebbe da sola inficiare la legittimità dell&#8217;ordine. È tuttavia una posizione che merita prudenza: non è escluso che la giurisprudenza futura scelga letture più rigorose, soprattutto ove la comunicazione sia strutturalmente finalizzata a consentire alla Soprintendenza di esprimere una valutazione di merito prima che il potere comunale si consolidi nel provvedimento.</p>



<h4 class="wp-block-heading" id="2-2-le-esclusioni-dallautorizzazione-paesaggistica-un-elenco-aperto-e9f4a5fa-d166-456d-9df7-ccad46203307">2.2 Le esclusioni dall&#8217;autorizzazione paesaggistica: un elenco aperto</h4>



<p class="wp-block-paragraph">La pronuncia n. 2395/2026 affronta anche un ulteriore profilo, concernente la natura dell&#8217;elenco delle fattispecie escluse dall&#8217;obbligo di autorizzazione paesaggistica. L&#8217;art. 149 del Codice BCP individua alcune categorie di interventi per i quali l&#8217;autorizzazione paesaggistica non è necessaria — tra cui, a titolo esemplificativo, gli interventi di manutenzione ordinaria, quelli conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistici e le opere di consolidamento che non alterino l&#8217;aspetto del bene.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il Consiglio di Stato precisa che tale elenco ha carattere <strong>esemplificativo</strong> e non tassativo. La valenza «esemplificativa» dei casi di esclusione significa che l&#8217;Autorità preposta alla vigilanza paesaggistica — sia il Comune sia la Soprintendenza — non è vincolata a una lettura formalistica dell&#8217;elenco normativo, ma è chiamata ad apprezzare, caso per caso, la rilevanza paesaggistica concreta dell&#8217;intervento.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Questa impostazione ermeneutica ha una duplice valenza operativa:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>sul versante repressivo</strong>: un intervento formalmente non ricompreso tra le esclusioni può comunque essere ritenuto privo di rilevanza paesaggistica effettiva, se le sue caratteristiche concrete non incidono sull&#8217;aspetto del luogo vincolato;</li>



<li><strong>sul versante autorizzatorio</strong>: un intervento assimilabile in astratto a una delle categorie escluse può essere attratto nell&#8217;ambito dell&#8217;obbligo autorizzatorio, se la sua concreta incidenza paesaggistica lo giustifica.</li>
</ul>



<h3 class="wp-block-heading" id="3-riflessioni-critiche-un-sistema-a-geometria-variabile-631f523e-b209-4200-98df-ae0b56ebd54e">3. Riflessioni critiche: un sistema a geometria variabile</h3>



<p class="wp-block-paragraph">La pronuncia in esame restituisce, nel suo insieme, un quadro coerente del ruolo del Comune nel sistema di governo del territorio. Il Comune <em>può</em> fare più di quanto spesso si creda — ordinare la demolizione anche nelle aree paesaggisticamente vincolate, senza dover attendere la Soprintendenza — ma <em>non può</em> arrogarsi poteri che la legge riserva ad altri strumenti e procedure.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Tuttavia, il fatto che&nbsp; questa doppia indicazione debba ancora essere ricavata dalla giurisprudenza anziché essere chiaramente leggibile nelle norme, rivela la criticità strutturale del sistema. La normativa italiana sull&#8217;edilizia e il paesaggio è così stratificata — TUEd, Codice BCP, legislazione regionale, regolamenti edilizi locali, piani paesaggistici regionali, strumenti urbanistici comunali — che l&#8217;interprete medio, anche quello istituzionale ed esperto, fatica a ricavarne un quadro operativo chiaro senza il soccorso della giurisprudenza.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il problema della comunicazione preventiva è emblematico di questa criticità. Il Consiglio di Stato la evoca come condizione dell&#8217;esercizio del potere comunale nelle aree vincolate, ma senza specificarne forma, contenuto, termine e — soprattutto — conseguenze dell&#8217;inadempimento. Un Comune che voglia agire in modo corretto si trova davanti a una lacuna operativa che potrebbe essere risolta con un semplice chiarimento normativo (o, se avessimo un ministero dell&#8217;urbanistica quantomeno con una circolare ministeriale condivisa), ma che, in sua assenza, apre varchi per contestazioni strumentali da parte dei privati interessati a differire o paralizzare il procedimento sanzionatorio.</p>



<h3 class="wp-block-heading" id="4-conclusioni-pratiche-31e26c2a-d0e8-488d-80a1-64c98c02c605">4. Conclusioni pratiche</h3>



<p class="wp-block-paragraph">La pronuncia del Consiglio di Stato offre indicazioni operative che meritano di essere recepite nella prassi degli uffici comunali.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Per i dirigenti e i responsabili degli uffici tecnici:</strong></p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Il potere di vigilanza edilizia ex art. 27 TUEd si applica anche nelle aree paesaggisticamente vincolate. La presenza del vincolo non costituisce motivo per rinviare o omettere l&#8217;intervento repressivo.</li>



<li>Prima di emettere l&#8217;ordine di ripristino in area vincolata, il Comune deve effettuare la comunicazione preventiva alla Soprintendenza e alle amministrazioni competenti. Non è una richiesta di autorizzazione, ma un atto di coordinamento interamministrativo che non sospende il potere comunale.</li>



<li>Le esclusioni dall&#8217;autorizzazione paesaggistica elencate dall&#8217;art. 149 del Codice BCP hanno carattere esemplificativo: la valutazione va condotta caso per caso sulla rilevanza paesaggistica concreta dell&#8217;intervento, non sulla sua astratta riconducibilità a una categoria normativa tipizzata.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Il sistema funziona solo se ciascun soggetto istituzionale agisce nei limiti del proprio perimetro, né ritraendosi per deferenza verso altri enti né espandendosi verso competenze che la legge riserva ad altri strumenti e ad altri livelli di governo.</p>



<h3 class="wp-block-heading" id="note-e-fonti-6047ec7b-2038-4892-b33a-a2547538164e">Note e fonti</h3>



<ul class="wp-block-list">
<li><a style="color: #2980b9;" href="https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/105486-1702">Cons. St., Sez. II, n. 2395/2026 del 20.03.2026 — Vigilanza in ambito paesaggistico e valenza esemplificativa dei casi di esclusione dall&#8217;autorizzazione paesaggistica</a></li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph"></p>



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		<title>La Regione non può reinventare l&#8217;edilizia libera</title>
		<link>https://www.studiolegalesquassoni.it/2026/04/20/la-regione-non-puo-reinventare-ledilizia-libera/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fabio Squassoni]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 10:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Urbanistica e edilizia]]></category>
		<category><![CDATA[distanze tra edifici deroga regionale]]></category>
		<category><![CDATA[governo del territorio competenza concorrente]]></category>
		<category><![CDATA[limiti legislazione regionale edilizia]]></category>
		<category><![CDATA[manutenzione ordinaria impianti tecnologici]]></category>
		<category><![CDATA[ristrutturazione edilizia cambio destinazione d'uso]]></category>
		<category><![CDATA[SCIA permesso di costruire regioni]]></category>
		<category><![CDATA[sentenza 231 2016 Corte Costituzionale]]></category>
		<category><![CDATA[Testo Unico Edilizia principi fondamentali]]></category>
		<category><![CDATA[titoli abilitativi regioni]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Rispolveriamo la Sentenza n. 231/2016 in cui la Corte Costituzionale traccia i confini invalicabili del potere legislativo regionale in materia di titoli abilitativi, distanze tra edifici e impianti tecnologici Richiamare di tanto in tanto i &#8220;fondamentali&#8221; e le sentenze storiche non fa mai male. La competenza concorrente in materia di governo del territorio sembrava aver [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.studiolegalesquassoni.it/2026/04/20/la-regione-non-puo-reinventare-ledilizia-libera/">La Regione non può reinventare l&#8217;edilizia libera</a> proviene da <a href="https://www.studiolegalesquassoni.it">Studio Legale Squassoni</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<h2 class="wp-block-heading" id="la-corte-costituzionale-traccia-i-confini-invalicabili-del-potere-legislativo-regionale-in-materia-di-titoli-abilitativi-distanze-tra-edifici-e-impianti-tecnologici-337f0e37-2950-4866-afb8-f279ccc24024"><em>Rispolveriamo la Sentenza n. 231/2016 in cui la Corte Costituzionale traccia i confini invalicabili del potere legislativo regionale in materia di titoli abilitativi, distanze tra edifici e impianti tecnologici</em></h2>



<p class="wp-block-paragraph">Richiamare di tanto in tanto i &#8220;fondamentali&#8221; e le sentenze storiche non fa mai male. La competenza concorrente in materia di governo del territorio sembrava aver aperto alle Regioni un varco quasi illimitato nella disciplina dell&#8217;attività edilizia. La storica <a style="color: #2980b9;" href="https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2016&amp;numero=231">sentenza n. 231/2016 della Corte Costituzionale</a>, depositata il 3 novembre 2016 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 9 novembre 2016, ci ricorda — con insolita fermezza — che quel varco ha muri ben precisi. Muri che la Regione Liguria, con la legge regionale 7 aprile 2015, n. 12, aveva tentato di abbattere su più fronti contemporaneamente: dagli impianti tecnologici all&#8217;edilizia libera, dalle distanze tra fabbricati ai titoli abilitativi per la ristrutturazione edilizia. Il risultato è una declaratoria di incostituzionalità multipla, che merita un&#8217;analisi sistematica.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Una nota preliminare: la sentenza è del 2016, prima di una serie massiva di modifiche al testo unico: un tutto l&#8217;articolo i riferimenti alle norme sono contestualizzati all&#8217;epoca (si noti in particolare come al tempo coesistessero DIA e SCIA).</p>



<h3 class="wp-block-heading" id="sommario-46b3f95c-cf68-40a4-8591-c02077423750">Sommario</h3>



<ul class="wp-block-advgb-summary advgb-toc alignnone"><li class="toc-level-1"><a href="#la-corte-costituzionale-traccia-i-confini-invalicabili-del-potere-legislativo-regionale-in-materia-di-titoli-abilitativi-distanze-tra-edifici-e-impianti-tecnologici-337f0e37-2950-4866-afb8-f279ccc24024">La Corte Costituzionale traccia i confini invalicabili del potere legislativo regionale in materia di titoli abilitativi, distanze tra edifici e impianti tecnologici</a></li><li class="toc-level-2"><a href="#sommario-46b3f95c-cf68-40a4-8591-c02077423750">Sommario</a></li><li class="toc-level-2"><a href="#1-il-contesto-competenza-concorrente-e-principi-fondamentali-statali-f9a77546-4605-4af2-b887-2a8e7b98fd33">1. Il contesto: competenza concorrente e principi fondamentali statali</a></li><li class="toc-level-2"><a href="#2-impianti-tecnologici-e-manutenzione-ordinaria-la-liguria-va-troppo-lontano-133679c7-4cf5-4e87-9d9d-693bb384138a">2. Impianti tecnologici e manutenzione ordinaria: la Liguria va troppo lontano</a></li><li class="toc-level-2"><a href="#3-opere-di-arredo-e-comunicazione-preventiva-un-esonero-non-consentito-1fe4b44d-ded9-4576-86a2-84313fd77a24">3. Opere di arredo e comunicazione preventiva: un esonero non consentito</a></li><li class="toc-level-2"><a href="#4-distanze-tra-edifici-quando-la-deroga-regionale-non-puo-prescindere-dagli-strumenti-urbanistici-a98d8805-2e54-442c-8b6a-8181880a422b">4. Distanze tra edifici: quando la deroga regionale non può prescindere dagli strumenti urbanistici</a></li><li class="toc-level-2"><a href="#5-modifiche-ai-prospetti-e-scia-il-regime-abilitativo-non-si-semplifica-per-via-regionale-0e4f7229-f1f6-41bd-9f9b-9903255dac5f">5. Modifiche ai prospetti e SCIA: il regime abilitativo non si semplifica per via regionale</a></li><li class="toc-level-2"><a href="#6-ristrutturazione-edilizia-con-cambio-di-destinazione-duso-nelle-zone-a-la-dia-obbligatoria-cade-2255834a-81ca-4494-b409-3e7362a1d755">6. Ristrutturazione edilizia con cambio di destinazione d&#8217;uso nelle zone A: la DIA obbligatoria cade</a></li><li class="toc-level-2"><a href="#7-conclusioni-i-principi-fondamentali-statali-come-limite-invalicabile-78c55d19-b33c-4be1-97fa-12076d28413b">7. Conclusioni: i principi fondamentali statali come limite invalicabile</a></li><li class="toc-level-2"><a href="#note-e-fonti-192c6a36-3b5a-409e-bbef-a8e9a3f4f0b7">Note e fonti</a></li></ul>



<h3 class="wp-block-heading" id="1-il-contesto-competenza-concorrente-e-principi-fondamentali-statali-f9a77546-4605-4af2-b887-2a8e7b98fd33">1. Il contesto: competenza concorrente e principi fondamentali statali</h3>



<p class="wp-block-paragraph">L&#8217;art. 117, terzo comma, della Costituzione assegna al «governo del territorio» la natura di materia di legislazione concorrente: allo Stato spetta determinare i principi fondamentali; alle Regioni, la legislazione di dettaglio. Sembra semplice, ma la linea di confine tra principi fondamentali e dettaglio è terreno di contenzioso pressoché permanente davanti alla Corte Costituzionale.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Nel settore edilizio, come sappiamo, il DPR 6 giugno 2001, n. 380 (d&#8217;ora in avanti, come di consueto, TUEd) costituisce il testo di riferimento statale. La Corte, sin dalla sentenza n. 303 del 2003, ha chiarito che le disposizioni del TUEd relative alle definizioni delle categorie di interventi edilizi e ai corrispondenti regimi abilitativi costituiscono principi fondamentali della materia concorrente «governo del territorio». Di conseguenza, le Regioni a statuto ordinario possono legiferare <em>in dettaglio</em>, ampliando eventualmente l&#8217;ambito dell&#8217;attività edilizia libera, ma non possono sovvertire le definizioni e i regimi stabiliti a livello statale.</p>



<p class="wp-block-paragraph">È proprio in questo solco che si è inserito il giudizio di legittimità costituzionale in via principale promosso dal Governo avverso la legge della Regione Liguria n. 12/2015, che aveva modificato la previgente legge reg. Liguria 6 giugno 2008, n. 16, su molteplici aspetti della disciplina edilizia.</p>



<h3 class="wp-block-heading" id="2-impianti-tecnologici-e-manutenzione-ordinaria-la-liguria-va-troppo-lontano-133679c7-4cf5-4e87-9d9d-693bb384138a">2. Impianti tecnologici e manutenzione ordinaria: la Liguria va troppo lontano</h3>



<p class="wp-block-paragraph">Il primo nodo riguarda l&#8217;installazione di impianti tecnologici all&#8217;esterno degli edifici. La legge reg. Liguria n. 12/2015, all&#8217;art. 6, comma 3, modificava l&#8217;art. 6, comma 2, secondo trattino, lett. i), della legge reg. n. 16/2008, includendo tale tipologia di intervento nella <strong>nozione di manutenzione ordinaria</strong>, senza alcun onere di comunicazione preventiva.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La scelta regionale è apparsa alla Corte manifestamente eccedente rispetto all&#8217;ambito della competenza concorrente. Il ragionamento della Corte è lineare:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>l&#8217;art. 3, comma 1, lett. a), del TUEd definisce la manutenzione ordinaria circoscrivendo le opere ammesse a quelle dirette a <strong>riparare, rinnovare e sostituire le finiture degli edifici</strong> e a <strong>integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti</strong>; la parola chiave è «esistenti»: la manutenzione ordinaria riguarda gli impianti già in opera, non la realizzazione di impianti nuovi;</li>



<li>l&#8217;art. 6 del TUEd, per le nuove installazioni, prevede regimi diversi a seconda della consistenza dell&#8217;intervento: la <strong>CILA</strong> (comunicazione di inizio lavori asseverata) o la <strong>SCIA</strong> (segnalazione certificata di inizio attività), sempre con un onere comunicativo verso l&#8217;amministrazione.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Estendere la nozione di manutenzione ordinaria fino a ricomprendervi l&#8217;installazione di impianti tecnologici nuovi — pur non comportanti la creazione di volumetria — significa sottrarre quegli interventi a <em>qualsiasi</em> forma di controllo edilizio, anche solo indiretto. La Corte lo qualifica come violazione dei principi fondamentali della legislazione statale e, dunque, come eccesso di competenza regionale ai sensi dell&#8217;art. 117, terzo comma, Cost.</p>



<p class="wp-block-paragraph">L&#8217;art. 6, comma 3, della legge reg. Liguria n. 12/2015 è dichiarato <strong>costituzionalmente illegittimo</strong>.</p>



<h3 class="wp-block-heading" id="3-opere-di-arredo-e-comunicazione-preventiva-un-esonero-non-consentito-1fe4b44d-ded9-4576-86a2-84313fd77a24">3. Opere di arredo e comunicazione preventiva: un esonero non consentito</h3>



<p class="wp-block-paragraph">Distinto, ma connesso, è il profilo relativo alle <strong>opere di arredo pubblico e privato</strong>, anche di natura pertinenziale, non comportanti la creazione di nuove volumetrie anche interrate. La legge reg. Liguria n. 12/2015, all&#8217;art. 6, commi 8, secondo trattino, e 11, terzo trattino, aveva esteso il regime di edilizia libera anche a tali opere, sottraendole alla comunicazione di inizio lavori che il TUEd impone.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Su questo punto la Corte opera una distinzione metodologicamente rilevante. L&#8217;art. 6, comma 6, del TUEd attribuisce alle Regioni a statuto ordinario il potere di estendere l&#8217;ambito dell&#8217;attività edilizia libera ad <strong>«interventi ulteriori»</strong> rispetto a quelli elencati nei commi 1 e 2 del medesimo articolo, purché si tratti di interventi <em>coerenti e logicamente assimilabili</em> a quelli già disciplinati.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La Liguria, in questo senso, si collocava entro i limiti del potere regionale di ampliamento — le opere di arredo pertinenziale non costituiscono un&#8217;ipotesi integralmente nuova. Tuttavia, il legislatore regionale aveva fatto un passo ulteriore, esonerando tali opere dalla <strong>comunicazione preventiva</strong> prevista dall&#8217;art. 6, comma 2, lett. e), del TUEd per gli «elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici».</p>



<p class="wp-block-paragraph">La Corte afferma con chiarezza:</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p class="wp-block-paragraph">La comunicazione preventiva (asseverata o meno) è funzionalmente omogenea rispetto alle altre forme di controllo delle costruzioni — permesso di costruire, DIA, SCIA — e costituisce pertanto principio fondamentale della materia «governo del territorio».</p>
</blockquote>



<p class="wp-block-paragraph">In altri termini: la Regione può ampliare il <em>catalogo</em> degli interventi in edilizia libera, ma non può eliminare per questi la comunicazione preventiva prevista dalla norma statale. L&#8217;esonero totale dalla comunicazione non rientra nel potere di «estensione» concesso dall&#8217;art. 6, comma 6, TUEd.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Anche l&#8217;art. 6, commi 8, secondo trattino, e 11, terzo trattino, della legge reg. Liguria n. 12/2015 è dichiarato, così, <strong>costituzionalmente illegittimo</strong>.</p>



<h3 class="wp-block-heading" id="4-distanze-tra-edifici-quando-la-deroga-regionale-non-puo-prescindere-dagli-strumenti-urbanistici-a98d8805-2e54-442c-8b6a-8181880a422b">4. Distanze tra edifici: quando la deroga regionale non può prescindere dagli strumenti urbanistici</h3>



<p class="wp-block-paragraph">Il secondo macrotema della sentenza riguarda le <strong>distanze tra fabbricati</strong>. L&#8217;art. 6, comma 6, della legge reg. Liguria n. 12/2015 aveva modificato l&#8217;art. 18, comma 1, della legge reg. n. 16/2008, prevedendo la possibilità di derogare alla normativa statale in tema di distanze per <strong>qualsiasi ipotesi di intervento edilizio</strong>, ivi compreso l&#8217;intervento su singoli edifici.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La Corte ricorda che la disciplina delle distanze minime tra costruzioni rientra nella <strong>competenza legislativa statale esclusiva</strong> in materia di «ordinamento civile» (art. 117, secondo comma, lett. l, Cost.), in quanto attiene ai rapporti tra privati e alla tutela della proprietà privata. Il punto di equilibrio tra competenza statale e potere regionale di deroga va rinvenuto nell&#8217;art. 9, ultimo comma, del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444, il quale consente deroghe alle distanze minime <strong>soltanto</strong> quando esse siano inserite in <strong>strumenti urbanistici</strong> che conformino un assetto complessivo e unitario di determinate zone del territorio.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il principio, già affermato nelle sentenze n. 134/2014, n. 6/2013, n. 114/2012 e n. 232/2005, è <em>tranchant</em>: la deroga è legittima solo se funzionale a conformare un assetto organico del territorio, e dunque solo se operante attraverso gli strumenti urbanistici. Una disposizione regionale che estenda la possibilità di deroga a <em>qualsiasi</em> intervento — compresi quelli su singoli edifici, al di fuori di qualsiasi piano urbanistico — travalica sia la competenza concorrente in materia di governo del territorio sia il limite dell&#8217;«ordinamento civile» di esclusiva competenza statale.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Vale la pena di notare anche il richiamo all&#8217;art. 2-bis del TUEd, che aveva recepito questo principio in sede legislativa, ulteriore conferma che il binomio «deroga-strumento urbanistico» costituisce principio fondamentale invalicabile.</p>



<p class="wp-block-paragraph">L&#8217;art. 6, comma 6, della legge reg. Liguria n. 12/2015 è quindi dichiarato <strong>costituzionalmente illegittimo</strong> per violazione dell&#8217;art. 117, commi secondo, lett. l), e terzo, Cost.</p>



<h3 class="wp-block-heading" id="5-modifiche-ai-prospetti-e-scia-il-regime-abilitativo-non-si-semplifica-per-via-regionale-0e4f7229-f1f6-41bd-9f9b-9903255dac5f">5. Modifiche ai prospetti e SCIA: il regime abilitativo non si semplifica per via regionale</h3>



<p class="wp-block-paragraph">Il terzo fronte riguarda il regime abilitativo per la <strong>ristrutturazione edilizia con modifiche esterne</strong>. L&#8217;art. 6, comma 11, secondo trattino, della legge reg. Liguria n. 12/2015 aveva sostituito la lett. e) dell&#8217;art. 21-bis, comma 1, della legge reg. n. 16/2008, assoggettando a <strong>SCIA</strong> gli interventi di ristrutturazione edilizia comportanti incrementi della superficie all&#8217;interno delle singole unità immobiliari o dell&#8217;edificio «con contestuali modifiche all&#8217;esterno».</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il contrasto con il TUEd è lampante. L&#8217;art. 10, comma 1, lett. c), del TUEd assoggetta a <strong>permesso di costruire</strong> — o, in alternativa, a DIA (ex art. 22, comma 3, lett. a) — gli interventi di ristrutturazione edilizia comportanti modifiche «dei prospetti». Per «prospetti» si intendono il fronte e le facciate dell&#8217;edificio, ossia le modifiche «all&#8217;esterno» dell&#8217;edificio.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La Regione aveva tentato una lettura riduttiva, sostenendo che la disposizione assoggettasse alla SCIA solo le modifiche <em>di dettaglio</em> alle facciate esistenti. La Corte ha respinto questa interpretazione perché non corrispondente al tenore letterale della norma: il testo parla di «contestuali modifiche all&#8217;esterno» senza alcuna limitazione quantitativa o qualitativa. Una norma regionale che abbassa il regime abilitativo da permesso di costruire / DIA alternativa a SCIA per interventi che incidono sull&#8217;aspetto esteriore dell&#8217;edificio viola i principi fondamentali statali.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La declaratoria di incostituzionalità dell&#8217;art. 6, comma 11, secondo trattino, per violazione dell&#8217;art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all&#8217;art. 10, comma 1, lett. c), del TUEd, assorbe il concorrente profilo di contrasto con l&#8217;art. 117, secondo comma, lett. m), Cost. (potestà esclusiva statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni), che il Governo aveva prospettato sul rilievo che la disciplina della SCIA dovesse ricondursi alla suddetta competenza statale esclusiva.</p>



<h3 class="wp-block-heading" id="6-ristrutturazione-edilizia-con-cambio-di-destinazione-duso-nelle-zone-a-la-dia-obbligatoria-cade-2255834a-81ca-4494-b409-3e7362a1d755">6. Ristrutturazione edilizia con cambio di destinazione d&#8217;uso nelle zone A: la DIA obbligatoria cade</h3>



<p class="wp-block-paragraph">L&#8217;ultimo tema affrontato dalla sentenza riguarda il regime degli interventi di <strong>ristrutturazione edilizia comportanti mutamento della destinazione d&#8217;uso</strong> su immobili compresi nelle <strong>zone omogenee A</strong> (centri storici) o assimilabili. L&#8217;art. 6, comma 15, della legge reg. Liguria n. 12/2015 aveva modificato l&#8217;art. 23, comma 1, lett. b), della legge reg. n. 16/2008, assoggettando obbligatoriamente tali interventi a <strong>DIA</strong> (dichiarazione di inizio di attività).</p>



<p class="wp-block-paragraph">Anche in questo caso la Corte riscontra un contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di governo del territorio: il TUEd assoggetta questo tipo di intervento a permesso di costruire, non a DIA. La previsione regionale di una DIA <em>obbligatoria</em> — sottraendo l&#8217;intervento al permesso di costruire — viola il riparto di competenze sancito dall&#8217;art. 117, terzo comma, Cost.</p>



<p class="wp-block-paragraph">L&#8217;art. 6, comma 15, della legge reg. Liguria n. 12/2015 è dichiarato <strong>costituzionalmente illegittimo</strong>.</p>



<h3 class="wp-block-heading" id="7-conclusioni-i-principi-fondamentali-statali-come-limite-invalicabile-78c55d19-b33c-4be1-97fa-12076d28413b">7. Conclusioni: i principi fondamentali statali come limite invalicabile</h3>



<p class="wp-block-paragraph">La sentenza C. Cost. n. 231/2016 non è una pronuncia isolata: si inscrive in una giurisprudenza costituzionale costante — sin dalle sentenze n. 303/2003, n. 171/2012, n. 259/2014 — che delimita con precisione il potere regionale in materia edilizia.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Ciò che emerge, sistematizzando le declaratorie di incostituzionalità, è un quadro di principi fondamentali che le Regioni non possono toccare:</p>



<ol class="wp-block-list">
<li><strong>la nozione di manutenzione ordinaria</strong>: non può essere estesa fino a ricomprendere la realizzazione di impianti tecnologici nuovi. La manutenzione ordinaria opera sugli impianti <em>esistenti</em> (art. 3, comma 1, lett. a), TUEd);</li>



<li><strong>l&#8217;onere di comunicazione preventiva</strong>: può essere declinato diversamente dalle Regioni nelle fattispecie di edilizia libera, ma non può essere eliminato laddove il TUEd lo prevede come standard minimo (art. 6, comma 2, TUEd);</li>



<li><strong>le distanze tra edifici</strong>: la deroga è consentita solo se veicolata attraverso strumenti urbanistici che conformino un assetto complessivo del territorio, non attraverso previsioni generali applicabili a singoli edifici (art. 9 d.m. n. 1444/1968; art. 2-bis TUEd);</li>



<li><strong>il regime abilitativo degli interventi incidenti sui prospetti</strong>: le modifiche esterne comportanti ristrutturazione richiedono permesso di costruire o DIA alternativa, non SCIA (art. 10, comma 1, lett. c), TUEd);</li>



<li><strong>il regime degli interventi con cambio di destinazione d&#8217;uso nelle zone A</strong>: il permesso di costruire non è sostituibile con DIA su iniziativa regionale.</li>
</ol>



<p class="wp-block-paragraph">Vale infine annotare un passaggio processuale rilevante: il Governo aveva impugnato la legge reg. n. 12/2015 nella parte in cui modificava disposizioni che, nel testo originario, presentavano già profili di dubbia legittimità costituzionale. La Regione aveva eccepito l&#8217;inammissibilità del ricorso, sostenendo che la mancata impugnazione del testo originario equivalesse a un&#8217;acquiescenza. La Corte respinge fermamente questa tesi: <strong>l&#8217;acquiescenza non è applicabile nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale</strong>. Ogni disposizione modificatrice, in quanto rinnova la lesione, radica autonomamente l&#8217;interesse del Governo a ricorrere.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Questa pronuncia, ormai datata e pur riguardando la specifica legislazione ligure del 2015, mantiene una valenza sistematica che va ben oltre il caso concreto. Ogni volta che un legislatore regionale è tentato di alleggerire il regime dei titoli abilitativi — per ridurre gli oneri sui cittadini o per stimolare l&#8217;attività edilizia — deve misurarsi con i paletti fissati dal TUEd come principi fondamentali. Non si tratta di un dato contingente, ma della struttura costituzionale del governo del territorio nel nostro ordinamento: lo Stato definisce il telaio, le Regioni tessono il tessuto, ma non possono sostituire il telaio con uno di propria fattura.</p>



<h3 class="wp-block-heading" id="note-e-fonti-192c6a36-3b5a-409e-bbef-a8e9a3f4f0b7">Note e fonti</h3>



<ul class="wp-block-list">
<li><a style="color: #2980b9;" href="https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2016&amp;numero=231">C. Cost., n. 231/2016, 20 settembre 2016 (dep. 3 novembre 2016)</a></li>



<li><a style="color: #2980b9;" href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-06-06;380">DPR 6 giugno 2001, n. 380 — Testo Unico Edilizia (TUEd)</a></li>



<li><a style="color: #2980b9;" href="https://www.regione.liguria.it">Legge Regione Liguria 6 giugno 2008, n. 16</a></li>



<li><a style="color: #2980b9;" href="https://www.regione.liguria.it">Legge Regione Liguria 7 aprile 2015, n. 12</a></li>



<li><a style="color: #2980b9;" href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.lavori.pubblici:decreto:1968-04-02;1444">D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 — Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati</a></li>



<li><a style="color: #2980b9;" href="https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2003&amp;numero=303">C. Cost., n. 303/2003</a></li>



<li><a style="color: #2980b9;" href="https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2012&amp;numero=171">C. Cost., n. 171/2012</a></li>



<li><a style="color: #2980b9;" href="https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2014&amp;numero=259">C. Cost., n. 259/2014</a></li>



<li><a style="color: #2980b9;" href="https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2014&amp;numero=134">C. Cost., n. 134/2014</a></li>



<li><a style="color: #2980b9;" href="https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2005&amp;numero=232">C. Cost., n. 232/2005</a></li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph"></p>



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		<title>La ZLS Toscana tra vigilanza portuale e aggiornamenti normativi: cosa cambia per le imprese</title>
		<link>https://www.studiolegalesquassoni.it/2026/04/14/la-zls-toscana-tra-vigilanza-portuale-e-aggiornamenti-normativi-cosa-cambia-per-le-imprese/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fabio Squassoni]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 10:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zona Logistica Semplificata]]></category>
		<category><![CDATA[Autorità di Sistema Portuale vigilanza MIT]]></category>
		<category><![CDATA[continuità marittima Sardegna gare europee 2026]]></category>
		<category><![CDATA[credito d'imposta ZLS investimenti]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Lo stato dell&#8217;arte della Zona Logistica Semplificata che ruota attorno ai porti di Livorno, Piombino, Portoferraio e Marina di Carrara, agli interporti di Guasticce e Prato, e all&#8217;aeroporto di Pisa. La Zona Logistica Semplificata della Toscana è uno degli strumenti di politica industriale più articolati attivati negli ultimi anni nel sistema portuale e logistico del [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<h2 class="wp-block-heading" id="lo-stato-dellarte-della-zona-logistica-semplificata-che-ruota-attorno-ai-porti-di-livorno-piombino-portoferraio-e-marina-di-carrara-agli-interporti-di-guasticce-e-prato-e-allaeroporto-di-pisa-alla-luce-delle-ultime-comunicazioni-del-ministero-delle-infrastrutture--47af743d-f98d-49c1-84e4-0e3364aeabb8"><em>Lo stato dell&#8217;arte della Zona Logistica Semplificata che ruota attorno ai porti di Livorno, Piombino, Portoferraio e Marina di Carrara, agli interporti di Guasticce e Prato, e all&#8217;aeroporto di Pisa.</em></h2>



<p class="wp-block-paragraph">La Zona Logistica Semplificata della Toscana è uno degli strumenti di politica industriale più articolati attivati negli ultimi anni nel sistema portuale e logistico del Centro-Nord. In questi giorni il quadro istituzionale di riferimento registra due aggiornamenti di rilievo: il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha trasmesso al Parlamento gli esiti delle ispezioni alle Autorità di Sistema Portuale, e sono state indette tre gare europee per la continuità marittima con la Sardegna. Entrambi gli sviluppi meritano attenzione da parte degli operatori che lavorano nell&#8217;ecosistema logistico toscano.</p>



<h3 class="wp-block-heading" id="sommario-67e771dd-ea10-4764-86e5-9e0242a45754"><strong>Sommari</strong>o</h3>



<ul class="wp-block-advgb-summary advgb-toc alignnone"><li class="toc-level-1"><a href="#lo-stato-dellarte-della-zona-logistica-semplificata-che-ruota-attorno-ai-porti-di-livorno-piombino-portoferraio-e-marina-di-carrara-agli-interporti-di-guasticce-e-prato-e-allaeroporto-di-pisa-alla-luce-delle-ultime-comunicazioni-del-ministero-delle-infrastrutture--47af743d-f98d-49c1-84e4-0e3364aeabb8">Lo stato dell&#8217;arte della Zona Logistica Semplificata che ruota attorno ai porti di Livorno, Piombino, Portoferraio e Marina di Carrara, agli interporti di Guasticce e Prato, e all&#8217;aeroporto di Pisa.</a></li><li class="toc-level-2"><a href="#sommario-67e771dd-ea10-4764-86e5-9e0242a45754">Sommario</a></li><li class="toc-level-2"><a href="#1-la-zls-un-istituto-nato-per-semplificare-df5890a4-f6dd-4792-830f-4b4a09272d7f">1. La ZLS: un istituto nato per semplificare</a></li><li class="toc-level-2"><a href="#2-il-perimetro-della-zls-toscana-una-struttura-policentrica-e-multipolare-804da7d8-cf97-4864-bf38-d403792e4f1c">2. Il perimetro della ZLS Toscana: una struttura policentrica e multipolare</a></li><li class="toc-level-2"><a href="#3-le-agevolazioni-per-le-imprese-credito-dimposta-e-procedimento-unico-12b0476b-69bd-49fc-833d-4ef81e68b772">3. Le agevolazioni per le imprese: credito d&#8217;imposta e procedimento unico</a></li><li class="toc-level-2"><a href="#4-la-vigilanza-ministeriale-sulle-autorita-di-sistema-portuale-14f5b1ce-5493-48f2-a1cf-2c032497aa0e">4. La vigilanza ministeriale sulle Autorità di Sistema Portuale</a></li><li class="toc-level-2"><a href="#6-prospettive-e-priorita-operative-61fbe13e-61f6-49e1-86fb-829b12bfe606">5. Prospettive e priorità operative</a></li><li class="toc-level-2"><a href="#fonti-e-riferimenti-0858b9a8-2ee3-4337-a3a9-fbdc0172ba04">Fonti e riferimenti</a></li></ul>



<h3 class="wp-block-heading" id="1-la-zls-un-istituto-nato-per-semplificare-df5890a4-f6dd-4792-830f-4b4a09272d7f"><strong>1. La ZLS: un istituto nato per semplificare</strong></h3>



<p class="wp-block-paragraph">La Zona Logistica Semplificata nasce con la legge di bilancio 2018 — L. 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, commi 61–65 — per estendere alle regioni del Centro-Nord una logica di vantaggio competitivo analoga a quella già prevista per il Mezzogiorno con le Zone Economiche Speciali introdotte dal D.L. 20 giugno 2017, n. 91, conv. con L. 3 agosto 2017, n. 123.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Le due tipologie di zone si distinguono per contesto di riferimento: le ZES meridionali nascono come strumenti di politica industriale straordinaria, con risorse dedicate e una governance in parte commissariale; le ZLS si innestano invece su realtà già strutturate — i sistemi portuali e interportuali delle regioni &#8220;non convergenza&#8221; — puntando su due leve principali: la semplificazione procedimentale e il credito d&#8217;imposta per gli investimenti.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La struttura normativa originaria è stata successivamente integrata. Il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (cd. Decreto Semplificazioni), conv. con L. 11 settembre 2020, n. 120, ha rafforzato il ruolo del commissario straordinario e snellito le procedure autorizzative interne alla zona. Con il D.L. 19 settembre 2023, n. 124 (cd. Decreto Sud, conv. con L. 13 novembre 2023, n. 162) si è avviato un processo di razionalizzazione del sistema ZES/ZLS, che ha favorito una progressiva convergenza normativa tra le due tipologie, pur mantenendone la distinzione geografica e fiscale.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il punto di arrivo operativo per ciascuna ZLS è il DPCM istitutivo, che ne delimita il perimetro, individua le infrastrutture di ancoraggio e stabilisce le condizioni per l&#8217;accesso ai benefici.</p>



<h3 class="wp-block-heading" id="2-il-perimetro-della-zls-toscana-una-struttura-policentrica-e-multipolare-804da7d8-cf97-4864-bf38-d403792e4f1c"><strong>2. Il perimetro della ZLS Toscana: una struttura policentrica e multipolare</strong></h3>



<p class="wp-block-paragraph">A differenza di quanto potrebbe suggerire una lettura semplificata, la ZLS Toscana non ruota attorno a un unico polo portuale, ma è stata concepita fin dall&#8217;origine come una <strong>struttura policentrica e multipolare</strong>, distribuita sul territorio regionale in coerenza con la vision del Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità (PRIIM).</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il nucleo portante è costituito da quattro scali portuali dell&#8217;Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale: <strong>Livorno</strong> (primo porto commerciale della costa tirrenica centro-settentrionale e primo porto italiano per movimentazione di auto nuove), <strong>Piombino</strong> (principale scalo siderurgico e industriale), <strong>Marina di Carrara</strong> e <strong>Portoferraio</strong>. A questi si aggiungono, come nodi logistici complementari, l&#8217;<strong>Interporto Toscano Amerigo Vespucci di Guasticce</strong>, l&#8217;<strong>Interporto Toscana Centrale di Prato</strong> — quale nodo di collegamento modale verso le filiere manifatturiere dell&#8217;interno — e l&#8217;<strong>Aeroporto Internazionale Galileo Galilei di Pisa</strong>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La logica di questo disegno risponde a un&#8217;esigenza concreta: la logistica moderna opera su piattaforme multimodali, e la sinergia tra trasporto marittimo, ferroviario, stradale e aereo è condizione necessaria per attrarre quegli investimenti produttivi che le ZLS si propongono di catalizzare. Il collegamento ferroviario Livorno-Pisa, i raccordi di ultimo miglio verso l&#8217;Interporto Vespucci e l&#8217;Autoparco &#8220;Il Faldo&#8221;, e le infrastrutture viarie di accesso alle banchine portuali costituiscono le nervature fisiche su cui l&#8217;istituto giuridico fa leva.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Vale la pena ricordare che il credito d&#8217;imposta per gli investimenti si applica solo alle aree della ZLS ricadenti nelle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale ai sensi dell&#8217;art. 107, par. 3, lett. c), TFUE — ossia, per la Toscana, le zone C TOS1 (comuni di Massa e Carrara), TOS4 (comune di Livorno parzialmente e comune di Collesalvetti interamente) e TOS6 (comune di Piombino). Le altre aree della ZLS beneficiano del solo regime di semplificazione procedimentale.</p>



<h3 class="wp-block-heading" id="3-le-agevolazioni-per-le-imprese-credito-dimposta-e-procedimento-unico-12b0476b-69bd-49fc-833d-4ef81e68b772"><strong>3. Le agevolazioni per le imprese: credito d&#8217;imposta e procedimento unico</strong></h3>



<p class="wp-block-paragraph">Le imprese che si insediano o ampliano le proprie attività all&#8217;interno del perimetro ZLS beneficiano, ai sensi dell&#8217;art. 1, comma 64, L. 205/2017, di un insieme coordinato di strumenti:</p>



<p class="wp-block-paragraph">il <strong>procedimento unico</strong> — un canale autorizzatorio semplificato, coordinato da uno sportello dedicato, che integra i procedimenti edilizi, ambientali, paesaggistici e demaniali in un&#8217;istruttoria unitaria, con la partecipazione di Comune, Regione, AdSP, Soprintendenza (quando rilevante) e Agenzia delle Dogane;</p>



<p class="wp-block-paragraph">il <strong>credito d&#8217;imposta sugli investimenti</strong> — a favore delle imprese che acquistano beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive localizzate nelle aree ammissibili, nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa europea sugli aiuti di Stato (Regolamento UE n. 651/2014 cd. GBER, aggiornato con il Regolamento UE n. 2021/1237);</p>



<p class="wp-block-paragraph">la <strong>riduzione degli oneri burocratici</strong> per l&#8217;avvio di attività imprenditoriali, con termini procedimentali ridotti e silenzio-assenso accelerato.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Sul versante fiscale, le aliquote e i massimali applicabili alla ZLS Toscana sono stati ridefiniti dalla L. 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022) e aggiornati dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023). È utile ricordare che il beneficio fiscale non è automatico: richiede che l&#8217;impresa operi effettivamente all&#8217;interno del perimetro ZLS delimitato dal DPCM e che l&#8217;investimento sia documentato nei termini richiesti dall&#8217;Agenzia delle Entrate. Un&#8217;attenta verifica della collocazione geografica rispetto al perimetro agevolato rimane, quindi, un passaggio preliminare imprescindibile per le imprese interessate.</p>



<h3 class="wp-block-heading" id="4-la-vigilanza-ministeriale-sulle-autorita-di-sistema-portuale-14f5b1ce-5493-48f2-a1cf-2c032497aa0e"><strong>4. La vigilanza ministeriale sulle Autorità di Sistema Portuale</strong></h3>



<p class="wp-block-paragraph">Il 1° aprile 2026 il MIT ha trasmesso alle Camere le relazioni sugli esiti delle attività ispettive svolte presso le Autorità di Sistema Portuale italiane. Si tratta di un passaggio istituzionale che si colloca nel quadro dell&#8217;ordinaria attività di vigilanza ministeriale attribuita al MIT dall&#8217;art. 6 della L. 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale), rafforzata nell&#8217;ambito della riforma della governance portuale introdotta dal D.Lgs. 4 agosto 2016, n. 169.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Le Autorità di Sistema Portuale rivestono un ruolo centrale nell&#8217;architettura istituzionale delle ZLS: l&#8217;AdSP non si limita a gestire le infrastrutture portuali, ma svolge anche funzioni di coordinamento del procedimento unico, di interfaccia con le imprese insediate e di raccordo con le amministrazioni centrali. La regolarità e la trasparenza della gestione portuale sono quindi condizioni che incidono direttamente sulla qualità dell&#8217;ambiente in cui operano le imprese della ZLS.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Per gli operatori toscani, questo segnale di attenzione ministeriale si traduce in una considerazione pratica: la solidità della governance portuale — bilanci in ordine, procedure trasparenti, capacità progettuale — è un asset che favorisce l&#8217;attrattività degli investimenti e la funzionalità del procedimento unico.</p>



<h3 class="wp-block-heading" id="6-prospettive-e-priorita-operative-61fbe13e-61f6-49e1-86fb-829b12bfe606"><strong>5. Prospettive e priorità operative</strong></h3>



<p class="wp-block-paragraph">A quasi un decennio dall&#8217;introduzione delle ZLS nell&#8217;ordinamento italiano, il sistema toscano presenta una base strutturale solida su cui lavorare. La configurazione policentrica della ZLS — che integra porti, interporti e aeroporto in un&#8217;unica piattaforma logistica regionale — risponde a una logica di sistema che pochi altri contesti italiani possono vantare.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Alcune aree di lavoro rimangono aperte e meritano attenzione coordinata. Sul piano della certezza giuridica, la sovrapposizione tra il regime ZLS, le norme ambientali e paesaggistiche, le regole demaniali e quelle urbanistiche comunali richiede un&#8217;attività di orientamento costante verso le imprese, per ridurre l&#8217;incertezza applicativa che può rallentare i processi decisionali di investimento. Sul piano degli strumenti incentivanti, il credito d&#8217;imposta si conferma la misura più rilevante, ma il Piano strategico individua nella complementarità con altri strumenti — agevolazioni sui costi del lavoro, accesso facilitato al credito, cofinanziamento di infrastrutture di connessione — la condizione per massimizzarne l&#8217;impatto. Sul piano della governance, il coordinamento tra Stato, Regione, enti locali e AdSP è una risorsa preziosa che la struttura della ZLS — con il Comitato di Indirizzo e il Comitato di Gestione previsti dal Piano — è chiamata a rendere stabile e operativa.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La posizione geografica della Toscana, la qualità delle infrastrutture portuali e aeroportuali, la profondità del tessuto industriale regionale — dalle filiere del legno e della carta alla logistica automotive, dalle produzioni del distretto pratese alle lavorazioni siderurgiche di Piombino — sono asset strutturali che la ZLS può valorizzare concretamente, a condizione di tradurre la complessità normativa in procedure accessibili per gli investitori. I segnali istituzionali di questo inizio 2026 indicano un&#8217;attenzione crescente del governo centrale al sistema logistico portuale: un&#8217;occasione da cogliere con strumenti e interlocuzioni adeguati.</p>



<h3 class="wp-block-heading" id="fonti-e-riferimenti-0858b9a8-2ee3-4337-a3a9-fbdc0172ba04"><strong>Fonti e riferimenti</strong></h3>



<ul class="wp-block-list">
<li>MIT — <em>Porti: trasmessi al Parlamento gli esiti delle ispezioni alle Autorità di Sistema Portuale</em> (1 aprile 2026)</li>



<li>MIT — <em>Trasporto marittimo: continuità territoriale con la Sardegna, indette le nuove gare europee</em> (31 marzo 2026)</li>



<li><em>Proposta per l&#8217;istituzione della Zona Logistica Semplificata della Regione Toscana</em>, novembre 2024 (Piano di sviluppo strategico allegato al DPCM istitutivo)</li>



<li>L. 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), art. 1, commi 61–65</li>



<li>D.L. 20 giugno 2017, n. 91, conv. con L. 3 agosto 2017, n. 123 (istituzione ZES)</li>



<li>D.L. 16 luglio 2020, n. 76, conv. con L. 11 settembre 2020, n. 120 (Decreto Semplificazioni)</li>



<li>D.L. 19 settembre 2023, n. 124, conv. con L. 13 novembre 2023, n. 162 (Decreto Sud)</li>



<li>L. 28 gennaio 1994, n. 84; D.Lgs. 4 agosto 2016, n. 169 (governance portuale)</li>



<li>Regolamento UE n. 651/2014 (GBER), agg. con Reg. UE n. 2021/1237</li>



<li>Regolamento CE n. 3577/1992; Direttiva 2014/23/UE</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph"></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.studiolegalesquassoni.it/2026/04/14/la-zls-toscana-tra-vigilanza-portuale-e-aggiornamenti-normativi-cosa-cambia-per-le-imprese/">La ZLS Toscana tra vigilanza portuale e aggiornamenti normativi: cosa cambia per le imprese</a> proviene da <a href="https://www.studiolegalesquassoni.it">Studio Legale Squassoni</a>.</p>
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		<title>Ante 1967 e stato legittimo: quando il titolo edilizio non è necessario non è neppure sufficiente</title>
		<link>https://www.studiolegalesquassoni.it/2026/04/13/ante-1967-e-stato-legittimo-quando-il-titolo-edilizio-non-e-necessario-non-e-neppure-sufficiente/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fabio Squassoni]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 10:35:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto amministrativo]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanistica e edilizia]]></category>
		<category><![CDATA[abuso edilizio]]></category>
		<category><![CDATA[accertamento di conformità]]></category>
		<category><![CDATA[ante 1967]]></category>
		<category><![CDATA[art. 9-bis TUE]]></category>
		<category><![CDATA[Consiglio di Stato 2044/2026]]></category>
		<category><![CDATA[diritto urbanistico]]></category>
		<category><![CDATA[DPR 380/2001]]></category>
		<category><![CDATA[legge ponte]]></category>
		<category><![CDATA[prova documentale]]></category>
		<category><![CDATA[Salva Casa]]></category>
		<category><![CDATA[sanatoria edilizia]]></category>
		<category><![CDATA[Stato legittimo]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La pronuncia del Consiglio di Stato n. 2044 del 12 marzo 2026 ridisegna i confini della prova per i manufatti risalenti, con immediate ricadute operative nelle pratiche di accertamento di conformità nell&#8217;era del Salva Casa C&#8217;è una domanda che capita di sentire dai clienti e che i professionisti del settore edilizio conoscono bene: «Ma se [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.studiolegalesquassoni.it/2026/04/13/ante-1967-e-stato-legittimo-quando-il-titolo-edilizio-non-e-necessario-non-e-neppure-sufficiente/">Ante 1967 e stato legittimo: quando il titolo edilizio non è necessario non è neppure sufficiente</a> proviene da <a href="https://www.studiolegalesquassoni.it">Studio Legale Squassoni</a>.</p>
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<h2 class="wp-block-heading" id="la-pronuncia-del-consiglio-di-stato-del-12-marzo-2026-ridisegna-i-confini-della-prova-per-i-manufatti-storici-con-immediate-ricadute-operative-nelle-pratiche-di-accertamento-di-conformita-nellera-del-salva-casa-0343196c-0324-4891-b875-8056f9915300">La pronuncia del Consiglio di Stato n. 2044 del 12 marzo 2026 ridisegna i confini della prova per i manufatti risalenti, con immediate ricadute operative nelle pratiche di accertamento di conformità nell&#8217;era del Salva Casa</h2>



<p class="wp-block-paragraph">C&#8217;è una domanda che capita di sentire dai clienti e che i professionisti del settore edilizio conoscono bene: «Ma se il fabbricato è stato costruito prima del 1967, non è tutto condonato automaticamente?». <strong>No. Non è così — e non è mai stato così</strong>. Eppure, l&#8217;equivoco persiste. Anzi, con l&#8217;entrata in vigore del Salva Casa e la riscrittura dello <em>stato legittimo</em> operata dall&#8217;art. 9-bis del DPR 380/2001 (TUEd), la questione si è fatta più intricata, non meno. La seconda sezione del Consiglio di Stato, con la setenza <a href="https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/105486-1686">n. 2044/2026</a>, pronunciata il 12 marzo 2026, offre un&#8217;occasione per mettere ordine: il titolo edilizio relativo a un manufatto ante 1967 non è necessario, ma quando esiste — e vale la pena sottolinearlo — deve essere preso sul serio. Anche contro il proprietario.</p>



<h3 class="wp-block-heading" id="sommario-014e2aa0-6aed-4e4d-8415-b0240c938935">Sommario</h3>



<ul class="wp-block-advgb-summary advgb-toc alignnone"><li class="toc-level-1"><a href="#la-pronuncia-del-consiglio-di-stato-del-12-marzo-2026-ridisegna-i-confini-della-prova-per-i-manufatti-storici-con-immediate-ricadute-operative-nelle-pratiche-di-accertamento-di-conformita-nellera-del-salva-casa-0343196c-0324-4891-b875-8056f9915300">La pronuncia del Consiglio di Stato n. 2044 del 12 marzo 2026 ridisegna i confini della prova per i manufatti risalenti, con immediate ricadute operative nelle pratiche di accertamento di conformità nell&#8217;era del Salva Casa</a></li><li class="toc-level-2"><a href="#sommario-014e2aa0-6aed-4e4d-8415-b0240c938935">Sommario</a></li><li class="toc-level-2"><a href="#1-il-quadro-normativo-la-soglia-del-1-settembre-1967-e-il-suo-significato-giuridico-e8d423fa-76a2-4ccd-8e03-4624784c1222">1. Il quadro normativo: la soglia del 1° settembre 1967 e il suo significato giuridico</a></li><li class="toc-level-2"><a href="#2-lo-stato-legittimo-nel-diritto-vigente-cosa-ha-cambiato-il-salva-casa-67f47859-4fd1-42a3-b32f-a420314e0c49">2. Lo stato legittimo nel diritto vigente: cosa ha cambiato il Salva Casa</a></li><li class="toc-level-2"><a href="#3-la-pronuncia-del-consiglio-di-stato-il-titolo-che-esiste-non-puo-essere-ignorato-15041711-6e24-4e50-9006-87f7afae333f">3. La pronuncia del Consiglio di Stato: il titolo che esiste non può essere ignorato</a></li><li class="toc-level-2"><a href="#4-la-prova-della-diversa-consistenza-originaria-quando-leccezione-regge-9f855180-f1eb-4042-8940-e942f83e1829">4. La prova della diversa consistenza originaria: quando l&#8217;eccezione regge</a></li><li class="toc-level-2"><a href="#5-ricadute-operative-cosa-cambia-nelle-pratiche-di-accertamento-di-conformita-9a1d1cf2-81cc-46b0-b05e-6afb4182d9e0">5. Ricadute operative: cosa cambia nelle pratiche di accertamento di conformità</a></li><li class="toc-level-2"><a href="#6-conclusioni-certezza-del-diritto-vs-flessibilita-probatoria-35d20781-faeb-4243-8792-370014864030">6. Conclusioni: certezza del diritto contro flessibilità probatoria</a></li><li class="toc-level-2"><a href="#note-e-fonti-e3e60fee-f168-4e91-ae00-4028aca4a29f">Note e fonti</a></li></ul>



<h3 class="wp-block-heading" id="1-il-quadro-normativo-la-soglia-del-1-settembre-1967-e-il-suo-significato-giuridico-e8d423fa-76a2-4ccd-8e03-4624784c1222">1. Il quadro normativo: la soglia del 1° settembre 1967 e il suo significato giuridico</h3>



<p class="wp-block-paragraph">La data del 1° settembre 1967 non è arbitraria. È la data di entrata in vigore della <em>legge Ponte</em> — L. 6 agosto 1967, n. 765 — che ha esteso l&#8217;obbligo di licenza edilizia a tutto il territorio comunale, in tutti i Comuni sul territorio nazionale, indipendentemente dalla dotazione di uno strumento urbanistico. Prima di quella data ai sensi della versione originaria della L. 17 agosto 1942, n. 1150, l&#8217;obbligo sussisteva nel centro abitato e, soltanto nei Comuni dotati di piano regolatore generale, nelle zone di espansione. Fuori da quei perimetri — e si trattava di una larga fetta dell&#8217;Italia rurale e periurbana — si costruiva liberamente, o quasi.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Da questa circostanza storica deriva una conseguenza pratica che ha prodotto decenni di contenzioso: per i manufatti realizzati prima del 1° settembre 1967, il titolo abilitativo semplicemente potrebbe non esistere, non perché sia stato perso o distrutto, ma perché non era richiesto. Il fatto tuttavia che un manufatto edilizio sia sorto prima del 1967, proprio per effetto dei principi sopra richiamati, non implica di per sé sempre che esso sia legittimo se non assistito da titolo. Anzi, se vogliamo spingerci più in là, neppure l&#8217;edificazione <em>ante </em>31 ottobre 1942 &#8211; prima cioè dell&#8217;entrata in vigore della Legge Urbanistica Fondamentale &#8211; salva in tutti i casi gli immobili edificati senza titolo, visto e considerato che, sebbene non ovunque, le autorizzazioni edilizie, i nulla osta, le licenze, sono previste, qua e là, fin grossomodo dall&#8217;unità d&#8217;Italia da norme regolamentari o da norme di legge specie in materia antisismica o paesistico &#8211; ambientale (si veda quanto in proposito statuito da C. Cost. 217/2022).</p>



<p class="wp-block-paragraph">Da dove nasce quindi l&#8217;equivoco? Un po&#8217; dalle norme della prima legge sul &#8220;condono&#8221; (L. 47/1985) che, nella sua formulazione disgraziata, ha posto una deroga alle menzioni urbanistiche da inserire negli atti di trasferimento di beni immobili edificati <em>ante </em>&#8217;67 senza coordinarla con le conseguenze amministrative dell&#8217;edificazione (articoli 40 e 17, oggi trasfuso nell&#8217;art. 46 TUEd), un po&#8217; dal <em>bias</em> della conferma che affligge tutti coloro che rischiano di dover demolire casa propria, che li porta a riempire quelle norme del significato più confacente &#8211; anche se totalmente errato &#8211; con il proprio bisogno di rassicurazione.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Tornando alla necessità o meno di titolo edilizio per l&#8217;edificazione, l&#8217;ordinamento ha preso atto della variabilità della casistica: la normativa vigente infatti, come vedremo, non impone &#8211; o, meglio, non impone <em>solo</em> &#8211; di dimostrare l&#8217;esistenza di un titolo per quei fabbricati. Impone di dimostrare lo <em>stato legittimo</em>, che è un&#8217;altra cosa.</p>



<h3 class="wp-block-heading" id="2-lo-stato-legittimo-nel-diritto-vigente-cosa-ha-cambiato-il-salva-casa-67f47859-4fd1-42a3-b32f-a420314e0c49">2. Lo stato legittimo nel diritto vigente: cosa ha cambiato il Salva Casa</h3>



<p class="wp-block-paragraph">L&#8217;art. 9-bis del DPR 380/2001 è la norma cardine. Introdotto originariamente dal D.L. 76/2020, è stato riscritto in profondità dal D.L. 69/2024, convertito con modificazioni dalla L. 105/2024 — il cosiddetto <strong>Salva Casa</strong> — che ha portato una delle revisioni più significative del testo unico in materia edilizia degli ultimi anni.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Nella formulazione attuale, l&#8217;art. 9-bis, comma 1-bis, TUEd stabilisce che per gli immobili realizzati in un&#8217;epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo <em>stato legittimo</em> è dimostrato mediante la documentazione storica disponibile, ivi compresa la cartografia, le riprese fotografiche, i catastali storici, le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del DPR 445/2000. Il titolo, quindi, non è l&#8217;unica condizione necessaria per certificare la legittimità ante 1967, coerentemente con la circostanza secondo cui non sempre, prima di quell&#8217;epoca, il titolo era necessario.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Questo quando il titolo non c&#8217;è e, fin qui, nulla di nuovo. Quello che la giurisprudenza ha però chiarito — e la pronuncia in commento lo ribadisce con lucidità — è che il fatto che il titolo non sia necessario <strong>non significa che possa essere ignorato quando esiste</strong>. Il silenzio normativo sull&#8217;obbligatorietà del titolo edilizio ante 1967 non crea un regime di irrilevanza probatoria dello stesso: al contrario, se il titolo esiste, esso entra nel computo delle prove disponibili e, come tale, deve essere valutato — <em>in bonam partem</em>, ma anche <em>in malam partem</em>.</p>



<h3 class="wp-block-heading" id="3-la-pronuncia-del-consiglio-di-stato-il-titolo-che-esiste-non-puo-essere-ignorato-15041711-6e24-4e50-9006-87f7afae333f">3. La pronuncia del Consiglio di Stato: il titolo che esiste non può essere ignorato</h3>



<p class="wp-block-paragraph">Veniamo al cuore della questione. Con la sentenza <a href="https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/105486-1686">n. 2044/2026</a> i giudici di Palazzo Spada hanno enunciato un principio di diritto che merita di essere riportato nella sua essenzialità:</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p class="wp-block-paragraph">«Per i manufatti realizzati prima del 1° settembre 1967, l&#8217;eventuale titolo edilizio, sebbene non necessario, deve essere considerato ai fini di prova dello &#8220;stato legittimo&#8221; dell&#8217;immobile, anche per delimitare l&#8217;ambito delle opere legittime, non potendosi estendere gli effetti a manufatti non compresi nel suo oggetto.»</p>
</blockquote>



<p class="wp-block-paragraph">Il ragionamento è lineare, ma le sue implicazioni operative sono tutt&#8217;altro che banali.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Primo: il titolo edilizio — quando esistente — è un <em>atto amministrativo</em> che certifica la conformità di una determinata opera, con determinate caratteristiche dimensionali e costruttive, alla normativa vigente al momento del rilascio. La sua funzione è definitoria: stabilisce cosa è stato autorizzato. Che quell&#8217;autorizzazione fosse necessaria o meno in base al diritto dell&#8217;epoca è questione diversa e irrilevante rispetto al suo valore come elemento di prova.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Secondo: da questa premessa discende che il titolo non può essere utilizzato <em>selettivamente</em>, ossia considerato quando è favorevole al privato e ignorato quando non lo è. Se un proprietario produce in giudizio — o in una pratica edilizia — un vecchio titolo del 1955 che autorizzava la costruzione di un corpo di fabbrica di 200 metri quadri, non può poi sostenere che lo stato legittimo comprenda anche un&#8217;ala aggiunta di ulteriori 80 mq realizzata senza titolo. Quella porzione non è «ante 1967» nel senso giuridicamente rilevante: è semplicemente <em>abusiva</em>, e come tale va trattata.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Terzo: il principio vale anche per delimitare l&#8217;ambito spaziale delle opere. Non è possibile estendere gli effetti del titolo a «manufatti non compresi nel suo oggetto» — espressione che richiama la nozione di <em>variazione essenziale</em> oggi regolata dall&#8217;art. 32 TUE e, per le difformità parziali, dall&#8217;art. 34 TUE.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Questo orientamento non è isolato. Si inserisce in una linea giurisprudenziale ormai consolidata del Consiglio di Stato, che ha progressivamente corretto l&#8217;interpretazione — diffusa soprattutto nella prassi dei professionisti tecnici — secondo cui l&#8217;ante 1967 costituisce una sorta di <em>safe harbor</em> assoluto: un passato imperscrutabile che rende ogni contestazione impossibile. Non è così, e non lo è mai stato.</p>



<h3 class="wp-block-heading" id="4-la-prova-della-diversa-consistenza-originaria-quando-leccezione-regge-9f855180-f1eb-4042-8940-e942f83e1829">4. La prova della diversa consistenza originaria: quando l&#8217;eccezione regge</h3>



<p class="wp-block-paragraph">La pronuncia non è però unilateralmente restrittiva. Il Consiglio di Stato riconosce un&#8217;importante valvola di sicurezza:</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p class="wp-block-paragraph">«Rimane possibile provare una diversa consistenza originaria qualora il titolo edilizio sia così risalente nel tempo da presentarsi del tutto lacunoso, soprattutto in presenza di pratiche stratificate che riportino dati discordanti.»</p>
</blockquote>



<p class="wp-block-paragraph">Questa apertura è significativa per ragioni di ordine pratico. Chi ha mai visto un fascicolo edilizio degli anni Cinquanta sa di cosa si parla: planimetrie approssimative, a volte disegnate a mano libera su carta velina; misure indicate in modo generico; denominazioni degli ambienti prive di qualsiasi indicazione dimensionale. In questi casi — e questo è il passaggio chiave — il titolo esiste ma non è probatoriamente affidabile: è <em>lacunoso</em>, nel senso che non consente di ricavare con sufficiente certezza le caratteristiche originarie dell&#8217;immobile.</p>



<p class="wp-block-paragraph">In tale ipotesi, il privato può — e deve — produrre altri elementi di prova idonei a dimostrare la consistenza originaria del manufatto: cartografie d&#8217;epoca, foto storiche, catastali stratificati, documenti notarili, dichiarazioni di vecchi proprietari raccolte in forma di atto pubblico. Non è un onere leggero, ma è un onere che il sistema giuridico impone per bilanciare due esigenze contrapposte: da un lato, la tutela del legittimo affidamento di chi ha acquistato un immobile storico in buona fede; dall&#8217;altro, la necessità che lo <em>stato legittimo</em> non diventi un meccanismo per far rientrare dalla finestra ciò che è stato espulso dalla porta — ossia per legittimare l&#8217;abuso edilizio che non è stato mai sanato.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La locuzione «pratiche stratificate che riportino dati discordanti» usata nella massima è tecnica quanto evocativa: fa riferimento a quella situazione — non rara negli archivi comunali — in cui il fascicolo di un immobile antico contiene più pratiche successive, con rilievi non sempre concordanti tra loro, aggiornamenti catastali parziali, variazioni di destinazione d&#8217;uso mai formalizzate. In questi contesti, pretendere che il titolo edilizio più risalente sia la misura esatta dello stato legittimo sarebbe irragionevole. La giurisprudenza, sensatamente, lo riconosce.</p>



<h3 class="wp-block-heading" id="5-ricadute-operative-cosa-cambia-nelle-pratiche-di-accertamento-di-conformita-9a1d1cf2-81cc-46b0-b05e-6afb4182d9e0">5. Ricadute operative: cosa cambia nelle pratiche di accertamento di conformità</h3>



<p class="wp-block-paragraph">Detto del principio, veniamo alla parte che interessa di più: le conseguenze pratiche per chi si trova a dover istruire o difendere una pratica di accertamento di conformità riguardante un immobile ante 1967.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Quattro regole operative discendono dalla sentenza in commento:</strong></p>



<ol class="wp-block-list">
<li><strong>Raccogliere e produrre tutto il materiale storico disponibile</strong>, senza selezionare solo ciò che è favorevole. La logica della «<em>cherry selection</em>» documentale è pericolosa: se la PA (o il giudice) scopre che esisteva un titolo edilizio che il richiedente aveva omesso di produrre, la conseguenza non è solo processuale ma sostanziale — quella documentazione finisce per essere usata contro di lui.</li>



<li><strong>Verificare la coerenza tra il titolo e la consistenza attuale dell&#8217;immobile</strong>, prima di depositare qualsiasi istanza. Se vi è discordanza — e spesso vi è — occorre valutare se si tratta di difformità sanabile ai sensi dell&#8217;art. 36 o 36-bis TUE, o se si tratta di un abuso strutturale che rende l&#8217;accertamento di conformità non praticabile.</li>



<li><strong>Documentare le lacune del titolo storico</strong>, quando si intende sostenere che la consistenza originaria era diversa da quella risultante dal titolo. Non basta affermare che il titolo è antico e impreciso: occorre dimostrarlo con elementi concorrenti (foto, catastali d&#8217;epoca, atti notarili, perizie storiche).</li>



<li><strong>Attenzione alla stratificazione delle pratiche</strong>: come ricorda la Sezione II, la presenza di pratiche successive discordanti non è di per sé un problema — è anzi un contesto in cui la prova alternativa diventa più facilmente ammissibile. Ma ogni strato va ricostruito con rigore, perché la PA sarà (o dovrebbe essere) particolarmente attenta a verificare la coerenza diacronica del fascicolo.</li>
</ol>



<h3 class="wp-block-heading" id="6-conclusioni-certezza-del-diritto-vs-flessibilita-probatoria-35d20781-faeb-4243-8792-370014864030">6. Conclusioni: certezza del diritto contro flessibilità probatoria</h3>



<p class="wp-block-paragraph">La sentenza <a href="https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/105486-1686">n. 2044/2026</a> non rivoluziona il sistema, ma lo precisa in un punto nevralgico. Stabilisce, in sostanza, che il regime probatorio per gli immobili ante 1967 edificati in zone in cui non era obbligatoria la licenza non è un regime di favore assoluto, ma un regime di <em>flessibilità ragionata</em>: la documentazione d&#8217;epoca va prodotta e valutata con criteri adeguati alla sua natura storica, senza per questo diventare irrilevante o aggirantela per convenienza.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il principio della <em>certezza del diritto</em> — che nell&#8217;edilizia si traduce nella certezza dello stato dei luoghi come punto di partenza per qualsiasi intervento — è incompatibile con un&#8217;interpretazione che consenta di costruire artificialmente uno stato legittimo a tavolino, scegliendo la documentazione più comoda. Il Consiglio di Stato lo dice chiaramente: il titolo esistente — per quanto non necessario — non può essere ignorato. E non può essere usato per santificare anche ciò che non comprende.</p>



<p class="wp-block-paragraph">D&#8217;altro lato, sarebbe ugualmente ingiusto applicare ai manufatti storici gli stessi standard probatori richiesti per le costruzioni recenti. Pretendere una documentazione esaustiva e priva di lacune per un fabbricato rurale, diciamo, del 1952 significa, nella pratica, rendere impossibile qualsiasi accertamento. La Sezione II lo riconosce, aprendo la via alla prova alternativa nei casi di titoli lacunosi e pratiche stratificate discordanti.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il bilanciamento che emerge è ragionevole. Quello che manca — e che il legislatore dovrebbe prima o poi affrontare — è una disciplina organica del procedimento probatorio per gli immobili storici nell&#8217;ambito delle istanze di accertamento di conformità e di sanatoria. L&#8217;art. 9-bis TUE, anche nella versione riscritta dal Salva Casa, delinea soltanto i contorni dell&#8217;istituto, lasciando alla giurisprudenza il compito di definire i dettagli operativi. Un compito che il Consiglio di Stato sta svolgendo con crescente precisione, ma che sarebbe preferibile vedere codificato in norma primaria — con buona pace di quanti continuano a sperare che ante 1967 significhi «al riparo da tutto».</p>



<h3 class="wp-block-heading" id="note-e-fonti-e3e60fee-f168-4e91-ae00-4028aca4a29f">Note e fonti</h3>



<ul class="wp-block-list">
<li><a href="https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/105486-1686">Cons. St., Sez. II, n. 2044/2026, 12 marzo 2026 — Sulla prova dello stato legittimo dell&#8217;immobile realizzato ante 1967</a></li>



<li>DPR 6 giugno 2001, n. 380 (<em>Testo Unico Edilizia</em>), art. 9-bis, come modificato dall&#8217;art. 1, D.L. 69/2024, conv. con mod. con L. 105/2024</li>



<li>L. 6 agosto 1967, n. 765 (<em>Legge ponte</em>)</li>



<li>L. 17 agosto 1942, n. 1150 (<em>Legge urbanistica</em>)</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph"></p>



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		<title>La pergotenda che diventa abuso edilizio</title>
		<link>https://www.studiolegalesquassoni.it/2026/04/06/la-pergotenda-che-diventa-abuso-edilizio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fabio Squassoni]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 10:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto amministrativo]]></category>
		<category><![CDATA[Edilizia]]></category>
		<category><![CDATA[Paesaggio]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanistica e edilizia]]></category>
		<category><![CDATA[chiusura pergotenda vetrata permesso costruire]]></category>
		<category><![CDATA[Consiglio di Stato sentenza 2026]]></category>
		<category><![CDATA[manufatto precario nuova costruzione]]></category>
		<category><![CDATA[ordinanza demolizione pergotenda]]></category>
		<category><![CDATA[pergotenda abuso edilizio]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Tra manufatti precari e nuove costruzioni: due recenti pronunce del Consiglio di Stato ridisegnano i confini del titolo abilitativo e del potere sanzionatorio È possibile chiudere la pergotenda con una vetrata? La risposta — come quasi sempre in diritto — è: dipende. Ma dopo due recenti pronunce del Consiglio di Stato, i contorni del &#8220;dipende&#8221; [&#8230;]</p>
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<h2 class="wp-block-heading" id="tra-manufatti-precari-e-nuove-costruzioni-due-recenti-pronunce-del-consiglio-di-stato-ridisegnano-i-confini-del-titolo-abilitativo-e-del-potere-sanzionatorio-5a5367a9-9637-47f1-813c-1d740b70c222">Tra manufatti precari e nuove costruzioni: due recenti pronunce del Consiglio di Stato ridisegnano i confini del titolo abilitativo e del potere sanzionatorio</h2>



<p class="wp-block-paragraph">È possibile chiudere la pergotenda con una vetrata? </p>



<p class="wp-block-paragraph">La risposta — come quasi sempre in diritto — è: dipende.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Ma dopo due recenti pronunce del Consiglio di Stato, i contorni del &#8220;dipende&#8221; si sono fatti molto più nitidi, e non sempre a favore del proprietario.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il tema è quello della qualificazione delle opere edilizie: quando un&#8217;opera è davvero &#8220;precaria&#8221; — e quindi non necessita di titolo abilitativo, o al più di una comunicazione semplificata — e quando invece si trasforma in una &#8220;nuova costruzione&#8221;, con tutto ciò che ne consegue in termini di titolo richiesto e di regime sanzionatorio. Due decisioni della Seconda Sezione del Consiglio di Stato, emesse a distanza di poche settimane l&#8217;una dall&#8217;altra, affrontano la questione con una chiarezza che merita di essere analizzata nel dettaglio.</p>



<h3 class="wp-block-heading" id="sommario-5a205da2-50fb-4d0f-9b85-96d54b3d1bd4">Sommario</h3>



<ul class="wp-block-advgb-summary advgb-toc alignnone"><li class="toc-level-1"><a href="#tra-manufatti-precari-e-nuove-costruzioni-due-recenti-pronunce-del-consiglio-di-stato-ridisegnano-i-confini-del-titolo-abilitativo-e-del-potere-sanzionatorio-5a5367a9-9637-47f1-813c-1d740b70c222">Tra manufatti precari e nuove costruzioni: due recenti pronunce del Consiglio di Stato ridisegnano i confini del titolo abilitativo e del potere sanzionatorio</a></li><li class="toc-level-2"><a href="#sommario-5a205da2-50fb-4d0f-9b85-96d54b3d1bd4">Sommario</a></li><li class="toc-level-2"><a href="#1-il-caso-della-pergotenda-una-storia-che-si-ripete-6ae73073-2892-4266-aa00-f71ca91411f4">1. Il caso della pergotenda: una storia che si ripete</a></li><li class="toc-level-2"><a href="#2-la-nozione-di-manufatto-precario-struttura-e-funzione-entrambe-temporanee-ebb8bf1e-8be2-45b3-a8f4-0a7916565cc9">2. La nozione di manufatto precario: struttura e funzione, entrambe temporanee</a></li><li class="toc-level-2"><a href="#3-la-chiusura-della-pergotenda-con-vetrata-quando-scatta-labuso-83865e88-e35e-44a7-8c1f-29c6ae562f9f">3. La chiusura della pergotenda con vetrata: quando scatta l&#8217;abuso</a></li><li class="toc-level-2"><a href="#4-il-regime-sanzionatorio-demolizione-o-sanzione-pecuniaria-add27a28-4328-4e3d-ac24-43755a31fcbd">4. Il regime sanzionatorio: demolizione o sanzione pecuniaria?</a></li><li class="toc-level-2"><a href="#5-i-titoli-abilitativi-in-gioco-cila-scia-o-permesso-di-costruire-9087bdf2-1061-4136-aa38-35954aebb217">5. I titoli abilitativi in gioco: CILA, SCIA o permesso di costruire?</a></li><li class="toc-level-2"><a href="#6-riflessioni-pratiche-cosa-cambia-per-proprietari-e-progettisti-b3b73c57-b677-48cc-8539-4ab417a2cedc">6. Riflessioni pratiche: cosa significa per proprietari e progettisti</a></li><li class="toc-level-2"><a href="#conclusioni-19a906c9-b772-4498-a95b-8c9addbeee78">Conclusioni</a></li><li class="toc-level-2"><a href="#note-e-fonti-2f27c227-dbe4-4974-b291-79874556b548">Note e fonti</a></li></ul>



<h3 class="wp-block-heading" id="1-il-caso-della-pergotenda-una-storia-che-si-ripete-6ae73073-2892-4266-aa00-f71ca91411f4">1. Il caso della pergotenda: una storia che si ripete</h3>



<p class="wp-block-paragraph">La pergotenda è da anni al centro di un contenzioso seriale davanti ai TAR e al Consiglio di Stato. La sua natura giuridica è incerta per definizione: è una struttura leggera, spesso mobile, che serve a ombreggiare uno spazio aperto. Il Consiglio di Stato, nel corso degli anni, ha elaborato una distinzione ormai consolidata: la pergotenda è un&#8217;opera di arredo esterno, installabile in regime di attività libera ai sensi dell&#8217;art. 6 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (di seguito, <strong>TUEd</strong>), a condizione che la sua tenda rimanga l&#8217;elemento principale e la struttura di sostegno rimanga funzionalmente accessoria.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il problema sorge — e sorge spesso — quando attorno a quella pergotenda si comincia ad aggiungere qualcosa: prima una vetrata su un lato, poi un&#8217;altra, poi magari una parete fissa. Il risultato finale è uno spazio chiuso su tutti i lati, coperto, abitabile in ogni stagione. Una cosa che, chiamarla ancora &#8220;pergotenda&#8221;, è un eufemismo.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Con la <a href="https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/105486-1586">sentenza n. 1526 del 25.02.2026</a> (Cons. St., Sez. II, n. 1526/2026), il Consiglio di Stato ha affrontato esattamente questo scenario, riformando la pronuncia di primo grado che aveva annullato un&#8217;ordinanza di demolizione. La vicenda riguardava l&#8217;installazione <em>sine titulo</em> di una vetrata posta a chiusura di una pergotenda già insistente su uno spazio chiuso su tre lati. Il TAR aveva ritenuto che la vetrata, essendo scorrevole su binari e installata su un solo lato, non determinasse una chiusura permanente. Il Consiglio di Stato non è stato d&#8217;accordo.</p>



<h3 class="wp-block-heading" id="2-la-nozione-di-manufatto-precario-struttura-e-funzione-entrambe-temporanee-ebb8bf1e-8be2-45b3-a8f4-0a7916565cc9">2. La nozione di manufatto precario: struttura e funzione, entrambe temporanee</h3>



<p class="wp-block-paragraph">Prima di addentrarsi nel caso specifico della pergotenda, occorre fare un passo indietro e chiarire cosa si intende — o meglio, cosa non si intende più — per <strong>manufatto precario</strong>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La nozione di precarietà, nell&#8217;ordinamento edilizio, ha una storia travagliata. Per lungo tempo, una certa giurisprudenza tendeva a qualificare come precaria qualsiasi opera facilmente amovibile, valorizzando esclusivamente il profilo strutturale. Se la baracca di lamiera poteva essere smontata in un giorno, era precaria. Questa interpretazione, comoda per i proprietari e foriera di abusi, è stata progressivamente superata.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Con la <a href="https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/105486-1680">sentenza n. 2176 del 16.03.2026</a> (Cons. St., Sez. II, n. 2176/2026), il Consiglio di Stato ha ribadito con nettezza il principio già espresso in numerose pronunce precedenti:</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p class="wp-block-paragraph">«È qualificabile come manufatto precario soltanto quell&#8217;opera strutturalmente destinata alla rimozione, una volta cessata l&#8217;esigenza contingente che ne ha giustificato la realizzazione.»</p>
</blockquote>



<p class="wp-block-paragraph">Il punto chiave è <strong>duplice</strong>: l&#8217;opera deve essere sia <em>strutturalmente</em> destinata alla rimozione, sia <em>funzionalmente</em> legata a un&#8217;esigenza temporanea. Non basta l&#8217;uno senza l&#8217;altro. Non rientrano in tale categoria gli interventi di stabile trasformazione del territorio, qualificabili in termini di nuove costruzioni, che presentino caratteristiche costruttive stabili — nella fattispecie esaminata dalla pronuncia: basamento in calcestruzzo, pareti in legno, copertura a coppi con orditura primaria e secondaria, aperture finestrate — e siano destinati a soddisfare esigenze non temporanee.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Questo approccio — che possiamo definire &#8220;doppio criterio&#8221; — è ormai ius receptum nella giurisprudenza amministrativa, ed è fondamentale per comprendere il ragionamento che sorregge anche la decisione sulla pergotenda. La precarietà non è una qualità costruttiva: è una qualità funzionale. Un&#8217;opera può essere leggera, smontabile, priva di fondazioni, eppure non essere precaria, se è destinata a soddisfare un&#8217;esigenza stabile nel tempo.</p>



<h3 class="wp-block-heading" id="3-la-chiusura-della-pergotenda-con-vetrata-quando-scatta-labuso-83865e88-e35e-44a7-8c1f-29c6ae562f9f">3. La chiusura della pergotenda con vetrata: quando scatta l&#8217;abuso</h3>



<p class="wp-block-paragraph">Tornando al caso della pergotenda, il ragionamento del Consiglio di Stato nella <a href="https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/105486-1586">sentenza n. 1526/2026</a> è lineare ma dirompente nelle sue implicazioni pratiche.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il Collegio premette un principio metodologico importante:</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p class="wp-block-paragraph">«Per valutare il carattere abusivo di un&#8217;opera edilizia occorre porla in relazione con il contesto immobiliare in cui s&#8217;inserisce, in modo da apprezzarne l&#8217;impatto complessivo sul territorio.»</p>
</blockquote>



<p class="wp-block-paragraph">Non si valuta la singola opera in isolamento, ma nel suo contesto. La vetrata scorrevole, installata su un solo lato, sarebbe forse innocua se fosse l&#8217;unica chiusura. Ma qui la pergotenda insisteva già su uno spazio chiuso su <strong>tre lati</strong>. L&#8217;aggiunta della vetrata — anche se scorrevole, anche se tecnicamente rimovibile — determinava la <strong>chiusura totale</strong> dello spazio, con conseguente aumento di volumetria.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Questo passaggio merita attenzione. La mobilità scorrevole della vetrata è irrilevante ai fini della qualificazione dell&#8217;opera: ciò che conta è l&#8217;effetto prodotto, non la caratteristica tecnica del singolo elemento. Il ragionamento del TAR — che aveva valorizzato la mobilità della vetrata per escludere la chiusura permanente — viene dunque esplicitamente riformato.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il Consiglio di Stato ritiene legittima l&#8217;ordinanza di demolizione perché l&#8217;opera, nel suo insieme, comporta:<br>1. una chiusura totale di uno spazio in precedenza aperto su almeno un lato;<br>2. un conseguente <strong>aumento di volumetria</strong> — nozione quest&#8217;ultima di grande rilevanza pratica, cui torneremo;<br>3. l&#8217;assenza di qualsiasi titolo abilitativo.</p>



<p class="wp-block-paragraph">L&#8217;intervento, pertanto, non è qualificabile come manutenzione, né come intervento di arredo esterno in attività libera. È — nella sostanza — una <strong>nuova costruzione</strong>, soggetta a permesso di costruire ai sensi dell&#8217;art. 10, comma 1, lett. c), TUEd, che ricomprende tra gli interventi soggetti a tale titolo quelli «che comportano modificazioni della sagoma o della volumetria complessiva degli edifici».</p>



<h3 class="wp-block-heading" id="4-il-regime-sanzionatorio-demolizione-o-sanzione-pecuniaria-add27a28-4328-4e3d-ac24-43755a31fcbd">4. Il regime sanzionatorio: demolizione o sanzione pecuniaria?</h3>



<p class="wp-block-paragraph">A questo punto si pone la questione sanzionatoria. Il regime applicabile agli abusi edilizi nel TUE non è uniforme: dipende dalla tipologia dell&#8217;intervento abusivo e dal titolo che sarebbe stato necessario.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Per le <strong>nuove costruzioni eseguite in assenza di permesso di costruire</strong> — o in totale difformità dallo stesso — si applica l&#8217;art. 31 TUEd, che prevede l&#8217;ordine di demolizione e rimessa in pristino. Si tratta della sanzione più grave, tendenzialmente irrogabile anche a distanza di molti anni dall&#8217;abuso, data la sua natura reale e imprescrittibile, come ribadito dalla giurisprudenza consolidata (tra le molte, si veda la nota posizione della Corte Costituzionale, C. Cost. n. 140/2018, sulla non prescrittibilità dell&#8217;abuso edilizio).</p>



<p class="wp-block-paragraph">Per le <strong>parziali difformità</strong> rispetto al permesso di costruire, si applica invece l&#8217;art. 34 TUE, che consente — in determinati casi — la sostituzione della demolizione con una sanzione pecuniaria, quando la demolizione non possa avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il <strong>D.L. 69/2024, conv. con mod. con L. 105/2024</strong> (il cosiddetto <em>Salva Casa</em>) ha introdotto l&#8217;art. 36-bis TUE, che ha ampliato le possibilità di accertamento di conformità per le parziali difformità, introducendo la cd. <em>doppia conformità asincrona</em>: ai fini della sanatoria, è sufficiente che l&#8217;opera sia conforme alla disciplina urbanistica vigente al momento della domanda, anche se al tempo della realizzazione non lo era, a condizione che la difformità riguardi la sola normativa edilizia (e non anche quella urbanistica). Si tratta di una modifica significativa, su cui tornerò nelle conclusioni.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Nel caso della pergotenda abusiva, tuttavia, siamo di fronte non a una parziale difformità, ma a un&#8217;opera realizzata <em>sine titulo</em> e qualificata come nuova costruzione. Il regime applicabile è quello dell&#8217;art. 31 TUE, e l&#8217;ordinanza di demolizione risulta, secondo il Consiglio di Stato, pienamente legittima.</p>



<h3 class="wp-block-heading" id="5-i-titoli-abilitativi-in-gioco-cila-scia-o-permesso-di-costruire-9087bdf2-1061-4136-aa38-35954aebb217">5. I titoli abilitativi in gioco: CILA, SCIA o permesso di costruire?</h3>



<p class="wp-block-paragraph">Per inquadrare correttamente le implicazioni pratiche di queste pronunce, è utile ripercorrere brevemente il sistema dei titoli abilitativi edilizi vigente, tenendo conto delle modifiche apportate dal <em>Salva Casa</em>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Semplificando al massimo, il TUEd distingue tra:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Attività edilizia libera</strong> (art. 6 TUEd): interventi di manutenzione ordinaria, arredo esterno, installazione di pannelli solari, ecc. Non richiedono alcun titolo. La pergotenda &#8220;pura&#8221; — struttura leggera, tenda come elemento principale, nessuna chiusura dello spazio — vi rientra secondo l&#8217;orientamento prevalente.</li>



<li><strong>CILA — Comunicazione di inizio lavori asseverata</strong> (art. 6-bis TUEd): manutenzione straordinaria che non riguardi le parti strutturali, restauro e risanamento conservativo che non riguardi le parti strutturali. Interventi edilizi non riconducibili alle categorie superiori.</li>



<li><strong>SCIA — Segnalazione certificata di inizio attività</strong> (art. 22 TUEd): interventi di manutenzione straordinaria sulle parti strutturali, restauro e risanamento conservativo sulle parti strutturali, ristrutturazione edilizia <em>minore</em>. La SCIA alternativa al permesso di costruire (art. 23 TUEd) consente anche interventi di ristrutturazione edilizia <em>maggiore</em> e di nuova costruzione, ma solo nei casi previsti dallo strumento urbanistico.</li>



<li><strong>Permesso di costruire</strong> (art. 10 TUEd): interventi di nuova costruzione, ristrutturazione urbanistica, ristrutturazione edilizia che portino a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente con aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">La pergotenda con vetrata che crea volumetria si colloca inequivocabilmente nell&#8217;ultima categoria. Non v&#8217;è spazio per la CILA né per la SCIA, perché il risultato finale è — nella sostanza — una nuova costruzione che comporta creazione o aumento di volume, modifica della sagoma e trasformazione permanente del territorio.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Questo punto è ribadito anche nella <a href="https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/105486-1680">sentenza n. 2176/2026</a> sul manufatto precario che affronta anche il tema dei <strong>titoli edilizi semplificati e del potere sanzionatorio</strong>. Il Collegio chiarisce che le semplificazioni procedurali introdotte negli anni — CILA, SCIA, ecc. — non comportano una corrispondente attenuazione del potere sanzionatorio dell&#8217;amministrazione. L&#8217;eventuale carenza di titolo, anche laddove sarebbe sufficiente un titolo semplificato, espone l&#8217;opera alle sanzioni previste dalla norma, in proporzione alla tipologia dell&#8217;intervento realizzato (interessante notare che le nuove pronunce includono ormai la CILA tra i titoli edilizi, senza fare distinguo). </p>



<h3 class="wp-block-heading" id="6-riflessioni-pratiche-cosa-cambia-per-proprietari-e-progettisti-b3b73c57-b677-48cc-8539-4ab417a2cedc">6. Riflessioni pratiche: cosa significa per proprietari e progettisti</h3>



<p class="wp-block-paragraph">Queste due pronunce hanno implicazioni concrete che meritano di essere esplicitate con chiarezza.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Prima implicazione: il contesto conta</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">La valutazione della liceità di un&#8217;opera non può prescindere dal contesto in cui essa si inserisce. La stessa pergotenda può essere libera in un contesto e abusiva in un altro. Se lo spazio su cui insiste è già chiuso su tre lati, l&#8217;aggiunta di qualsiasi chiusura ulteriore — anche parziale, anche mobile — rischia di determinare la chiusura totale e il conseguente aumento di volumetria. I progettisti e i tecnici che assistono i propri clienti devono analizzare con attenzione il contesto preesistente prima di classificare un intervento.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Seconda implicazione: la mobilità non salva dall&#8217;abuso</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Uno dei luoghi comuni più diffusi — e più pericolosi — è che un&#8217;opera &#8220;smontabile&#8221; sia per definizione precaria e quindi libera da titolo. Le due sentenze in commento sgombrano definitivamente il campo da questa illusione. La precarietà richiede sia la temporaneità strutturale sia quella funzionale. Un gazebo in ferro, una veranda in vetro, una pergotenda con chiusure: nessuna di queste opere si salva dalla qualificazione come nuova costruzione solo perché in astratto potrebbe essere smontata.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Terza implicazione: il Salva Casa non è una soluzione universale</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Il D.L. 69/2024, conv. con L. 105/2024, ha introdotto importanti strumenti di sanatoria e di accertamento di conformità, ma non ha cambiato la qualificazione delle tipologie di abuso. L&#8217;art. 36-bis TUEd, con la doppia conformità asincrona, offre una via d&#8217;uscita per le parziali difformità rispetto al permesso di costruire, ma non per le opere realizzate <em>in assenza totale</em> di titolo che avrebbero richiesto il permesso di costruire. Per queste ultime, la strada dell&#8217;accertamento di conformità rimane percorribile solo in presenza della doppia conformità piena (urbanistica ed edilizia) al momento della domanda, ai sensi dell&#8217;art. 36 TUEd.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Quarta implicazione: il vincolo paesaggistico complica ulteriormente il quadro</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Non è un caso che, da qualche anno a questa parte e durante la gestazione dei procedimenti che hanno portato alla pronuncia di queste sentenze, il dibattito pubblico si stesse accendendo sul tema dei vincoli paesaggistici e del loro rapporto con le procedure di sanatoria. La questione se abbia più peso la sanatoria o il vincolo paesaggistico è tornata prepotentemente all&#8217;attenzione degli operatori del settore, anche per effetto dell&#8217;entrata in vigore del decreto Salva Casa. </p>



<p class="wp-block-paragraph">La risposta — che merita un approfondimento autonomo — è che in zona paesaggisticamente vincolata, il percorso sanzionatorio si complica ulteriormente: non solo l&#8217;art. 31 TUEd, ma anche l&#8217;art. 167 d.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) può trovare applicazione, con regimi sanzionatori specifici e con la necessità del previo parere vincolante della Soprintendenza ai fini di qualsiasi sanatoria paesaggistica.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Su questo fronte, peraltro, il dibattito politico e istituzionale è vivace. La Regione Lombardia ad esempio ha recentemente aperto la riflessione sulla necessità di rivedere alcuni vincoli paesaggistici — nel caso specifico quelli sui Navigli milanesi — alla luce dei cantieri di riqualificazione in corso (<a href="https://www.ilgiorno.it/milano/cronaca/navigli-vincolo-lmwo3uiv">Il Giorno</a> cronaca di Milano del 5.4.2025, &#8220;Cantieri, la Regione lancia la proposta: rivedere il vincolo sui navigli. Il caso impossibile della cascina Argelati&#8221;). È un segnale di come la tensione tra tutela del paesaggio e sviluppo edilizio rimanga irrisolta, e di come le Soprintendenze  continuino a svolgere un ruolo centrale, e politicamente contestato, nella gestione di queste tensioni (<a href="https://www.ilsole24ore.com/art/funzioni-e-poteri-soprintendenze-tutelare-e-valorizzare-patrimonio-culturale-e-paesaggistico-AGmNjxfC">Il Sole 24 Ore</a> 1.2.2025 &#8220;Funzioni e poteri delle Soprintendenze nel tutelare e valorizzare il patrimonio culturale e paesaggistico&#8221;).</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Quinta implicazione: il potere sanzionatorio non si attenua con i titoli semplificati</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">La sentenza n. 2176/2026 chiarisce che l&#8217;introduzione di titoli edilizi semplificati (CILA, SCIA) non ha attenuato il potere sanzionatorio dell&#8217;amministrazione per le opere prive del titolo necessario. Se un&#8217;opera avrebbe richiesto la SCIA e invece è stata realizzata senza alcun titolo, l&#8217;amministrazione può e deve sanzionarla. Se avrebbe richiesto il permesso di costruire, la sanzione è quella dell&#8217;art. 31 TUEd. La semplificazione dei procedimenti non equivale a una depenalizzazione degli abusi.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Questo ci riporta alla tendenza generale dell&#8217;appiattimento della CILA sulla disciplina della SCIA, cosa che rende di fatto i due istituti quasi (inutilmente) sovrapponibili.</p>



<h3 class="wp-block-heading" id="conclusioni-19a906c9-b772-4498-a95b-8c9addbeee78">Conclusioni</h3>



<p class="wp-block-paragraph">Torno alla domanda iniziale: si può chiudere la pergotenda con una vetrata? La risposta, alla luce di queste pronunce, è la seguente.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Se la pergotenda è installata su uno spazio aperto su tutti i lati, una vetrata su un lato potrebbe — <em>potrebbe</em> — rientrare in un regime di attività libera o CILA, a seconda delle caratteristiche specifiche e della disciplina locale. Ma se la pergotenda insiste già su uno spazio parzialmente chiuso, ogni ulteriore chiusura, anche mobile, deve essere attentamente valutata. Il rischio concreto è di realizzare — senza saperlo, o senza volerlo ammettere a se stessi — una nuova costruzione in assenza di permesso di costruire, con tutto il corredo sanzionatorio che ne deriva.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Le due sentenze della Seconda Sezione del Consiglio di Stato in commento non innovano l&#8217;ordinamento: applicano principi già consolidati a fattispecie molto comuni. Il loro valore è nella chiarezza con cui ribadiscono che la qualificazione edilizia di un&#8217;opera non è una questione di etichetta, ma di sostanza. Non conta come si chiama l&#8217;intervento — pergotenda, arredo esterno, struttura amovibile — conta cosa produce nel territorio: se crea volumetria, se trasforma stabilmente lo spazio, se soddisfa esigenze non temporanee, è una nuova costruzione.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il messaggio per proprietari, progettisti e tecnici è uno solo: prima di installare, consultare. E prima di consultare, leggere con attenzione cosa dice il Consiglio di Stato.</p>



<h3 class="wp-block-heading" id="note-e-fonti-2f27c227-dbe4-4974-b291-79874556b548">Note e fonti</h3>



<ul class="wp-block-list">
<li><a href="https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/105486-1586">Cons. St., Sez. II, n. 1526/2026, 25.02.2026 — Sulla natura abusiva della chiusura della pergotenda comportante aumento di volumetria</a></li>



<li><a href="https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/105486-1680">Cons. St., Sez. II, n. 2176/2026, 16.03.2026 — Distinzione tra manufatti precari e nuove costruzioni; titoli edilizi semplificati e potere sanzionatorio</a></li>



<li><a href="https://www.ilgiorno.it/milano/cronaca/navigli-vincolo-lmwo3uiv">Cantieri, la Regione lancia la proposta: rivedere il vincolo sui Navigli — Il Giorno</a><a href="https://www.ilsole24ore.com/art/funzioni-e-poteri-soprintendenze-tutelare-e-valorizzare-patrimonio-culturale-e-paesaggistico-AGmNjxfC">Funzioni e poteri delle Soprintendenze nel tutelare e valorizzare il patrimonio culturale e paesaggistico — Il Sole 24 Ore</a></li>



<li>D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 — Testo Unico dell&#8217;Edilizia (TUE)</li>



<li>D.L. 69/2024, conv. con mod. con L. 105/2024 — cd. Salva Casa</li>



<li>D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 — Codice dei beni culturali e del paesaggio</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph"></p>



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<p>L'articolo <a href="https://www.studiolegalesquassoni.it/2026/04/06/la-pergotenda-che-diventa-abuso-edilizio/">La pergotenda che diventa abuso edilizio</a> proviene da <a href="https://www.studiolegalesquassoni.it">Studio Legale Squassoni</a>.</p>
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		<title>Il silenzio assenso &#8220;impossibile&#8221;: quando manca l&#8217;APE il titolo edilizio non si forma mai</title>
		<link>https://www.studiolegalesquassoni.it/2026/03/30/il-silenzio-assenso-impossibile-quando-manca-lape-il-titolo-edilizio-non-si-forma-mai/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fabio Squassoni]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 10:32:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Urbanistica e edilizia]]></category>
		<category><![CDATA[autotutela art. 21-nonies]]></category>
		<category><![CDATA[Consiglio di Stato 1878/2026]]></category>
		<category><![CDATA[permesso di costruire]]></category>
		<category><![CDATA[silenzio assenso]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La pronuncia del Consiglio di Stato n. 1878/2026 ridisegna i confini dell&#8217;istituto e introduce una distinzione destinata a fare scuola tra &#8220;inconfigurabilità radicale&#8221; e mera non-conformità urbanistica Qualcuno a volte mi chiede se il silenzio assenso sul permesso di costruire sia davvero uno strumento affidabile, o se nasconda insidie che emergono solo al momento sbagliato [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.studiolegalesquassoni.it/2026/03/30/il-silenzio-assenso-impossibile-quando-manca-lape-il-titolo-edilizio-non-si-forma-mai/">Il silenzio assenso &#8220;impossibile&#8221;: quando manca l&#8217;APE il titolo edilizio non si forma mai</a> proviene da <a href="https://www.studiolegalesquassoni.it">Studio Legale Squassoni</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<h2 class="wp-block-heading" id="la-pronuncia-del-consiglio-di-stato-n-18782026-ridisegna-i-confini-dellistituto-e-introduce-una-distinzione-destinata-a-fare-scuola-tra-inconfigurabilita-radicale-e-mera-nonconformita-urbanistica-eb78331c-1c8f-42b1-9f96-7e7479fa37f6"><em>La pronuncia del Consiglio di Stato n. 1878/2026 ridisegna i confini dell&#8217;istituto e introduce una distinzione destinata a fare scuola tra &#8220;inconfigurabilità radicale&#8221; e mera non-conformità urbanistica</em></h2>



<p class="wp-block-paragraph">Qualcuno a volte mi chiede se il silenzio assenso sul permesso di costruire sia davvero uno strumento affidabile, o se nasconda insidie che emergono solo al momento sbagliato — quando il cantiere è già aperto, i soldi spesi, e l&#8217;amministrazione bussa alla porta. La risposta, a dire il vero, non è mai stata semplice. Ma una recente pronuncia del Consiglio di Stato contribuisce a fare chiarezza su uno dei punti più delicati: quando il silenzio assenso non si forma affatto.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La Sezione quarta del Consiglio di Stato, nella sentenza <a href="https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/105486-1641">n. 1878/2026</a>, del 9 marzo 2026, affronta con rigore la questione della <em>inconfigurabilità giuridica</em> dell&#8217;istanza di permesso di costruire e ne trae conseguenze pratiche dirompenti: in assenza dell&#8217;<strong>attestazione di prestazione energetica</strong> (APE), il silenzio assenso non si forma, perché l&#8217;istanza stessa è giuridicamente inconsistente rispetto al modello normativo di riferimento.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Una conclusione che, mi sforzo di spiegare nelle pagine che seguono, non è affatto ovvia e che si inserisce in un filone giurisprudenziale già consolidato, ma oggi finalmente chiarito con argomenti più sistematici.</p>



<h3 class="wp-block-heading" id="sommario-d3b16781-b759-45c0-8415-c335bbf9c0ff">Sommario</h3>



<ul class="wp-block-advgb-summary advgb-toc alignnone"><li class="toc-level-1"><a href="#la-pronuncia-del-consiglio-di-stato-n-18782026-ridisegna-i-confini-dellistituto-e-introduce-una-distinzione-destinata-a-fare-scuola-tra-inconfigurabilita-radicale-e-mera-nonconformita-urbanistica-eb78331c-1c8f-42b1-9f96-7e7479fa37f6">La pronuncia del Consiglio di Stato n. 1878/2026 ridisegna i confini dell&#8217;istituto e introduce una distinzione destinata a fare scuola tra &#8220;inconfigurabilità radicale&#8221; e mera non-conformità urbanistica</a></li><li class="toc-level-2"><a href="#sommario-d3b16781-b759-45c0-8415-c335bbf9c0ff">Sommario</a></li><li class="toc-level-2"><a href="#1-il-silenzio-assenso-sul-permesso-di-costruire-inquadramento-normativo-8819c702-b6b6-4064-bc29-803fcf4c59e0">1. Il silenzio assenso sul permesso di costruire: inquadramento normativo</a></li><li class="toc-level-2"><a href="#2-le-condizioni-per-la-formazione-del-silenzio-assenso-il-modello-normativo-astratto-72c45e99-6e74-4d14-bd9f-4014dfe0bab5">2. Le condizioni per la formazione del silenzio assenso: il &#8220;modello normativo astratto&#8221;</a></li><li class="toc-level-2"><a href="#3-il-caso-specifico-lassenza-dellape-come-causa-di-inconfigurabilita-d9809dae-21aa-453d-883c-879db0f9af94">3. Il caso specifico: l&#8217;assenza dell&#8217;APE come causa di inconfigurabilità</a></li><li class="toc-level-2"><a href="#4-la-distinzione-fondamentale-inconfigurabilita-vs-nonconformita-urbanistica-b8f95c69-d0ff-4755-9e7b-2fceca2567c3">4. La distinzione fondamentale: inconfigurabilità vs. non-conformità urbanistica</a></li><li class="toc-level-2"><a href="#5-riflessioni-critiche-un-istituto-da-maneggiare-con-cura-388ccc57-56c9-43ba-8297-4b80e1187580">5. Riflessioni critiche: un istituto da maneggiare con cura</a></li><li class="toc-level-2"><a href="#6-conseguenze-pratiche-per-i-professionisti-271a0196-8c15-401f-8829-be899511c473">6. Conseguenze pratiche per i professionisti</a></li><li class="toc-level-2"><a href="#conclusioni-06067d84-8ca0-41c1-8c05-b5a0b4b49938">Conclusioni</a></li><li class="toc-level-2"><a href="#note-e-fonti-68f84350-7ed2-4cb3-ad13-28e33c36feb3">Note e fonti</a></li></ul>



<h3 class="wp-block-heading" id="1-il-silenzio-assenso-sul-permesso-di-costruire-inquadramento-normativo-8819c702-b6b6-4064-bc29-803fcf4c59e0">1. Il silenzio assenso sul permesso di costruire: inquadramento normativo</h3>



<p class="wp-block-paragraph">Il <strong>silenzio assenso</strong> è un istituto che risponde a un&#8217;esigenza elementare: impedire che l&#8217;inerzia della pubblica amministrazione si traduca in un blocco <em>sine die</em> delle attività private. In materia edilizia, il punto di riferimento normativo è l&#8217;art. 20 del <strong>DPR 6 giugno 2001, n. 380</strong> — il Testo Unico dell&#8217;Edilizia (d&#8217;ora in avanti: TUE) — che disciplina il procedimento di rilascio del permesso di costruire e stabilisce i termini entro cui l&#8217;amministrazione è tenuta a pronunciarsi.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il meccanismo è noto: il responsabile del procedimento istruisce la pratica, forma la proposta di provvedimento e la trasmette al dirigente o al responsabile dell&#8217;ufficio competente. La scadenza dei termini perentori senza che sia intervenuto un provvedimento espresso apre la strada — in presenza di determinate condizioni — alla formazione del titolo <em>per silentium</em>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">L&#8217;istituto non è però applicabile in modo automatico e indiscriminato. La giurisprudenza amministrativa ha da tempo elaborato una serie di limiti e condizioni che il richiedente deve rispettare per potersi legittimamente avvalere del silenzio assenso. Il punto chiave — su cui si innesta la sentenza n. 1878/2026 — è proprio questo: <strong>quando l&#8217;istanza è <em>ab origine</em> priva dei requisiti minimi previsti dalla legge, il decorso del tempo non può sanare la lacuna</strong>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il silenzio dell&#8217;amministrazione, in questo caso, non produce alcun effetto giuridico favorevole. Non si tratta di un titolo annullabile: si tratta di un titolo che non è mai venuto ad esistenza.</p>



<h3 class="wp-block-heading" id="2-le-condizioni-per-la-formazione-del-silenzio-assenso-il-modello-normativo-astratto-72c45e99-6e74-4d14-bd9f-4014dfe0bab5">2. Le condizioni per la formazione del silenzio assenso: il &#8220;modello normativo astratto&#8221;</h3>



<p class="wp-block-paragraph">Nella <a href="https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/105486-1641">sentenza in commento</a>  il Consiglio di Stato fissa un principio che merita di essere riportato nella sua precisione tecnica:</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p class="wp-block-paragraph">«Il silenzio assenso sull&#8217;istanza di permesso di costruire non si forma in caso di radicale inconfigurabilità giuridica dell&#8217;istanza – ovvero nei casi di manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza ovvero nelle ipotesi di totale inconsistenza della stessa, sì da rendere impossibile l&#8217;individuazione a priori dello stesso oggetto dell&#8217;istanza – con la precisazione che l&#8217;istanza deve essere quantomeno aderente al modello normativo astratto prefigurato dal legislatore.»</p>
</blockquote>



<p class="wp-block-paragraph">Il concetto chiave è quello di <strong>&#8220;modello normativo astratto&#8221;</strong>. L&#8217;istanza di permesso di costruire non è un atto libero: il legislatore ne ha definito con precisione contenuto, forma e documentazione obbligatoria. Soltanto un&#8217;istanza che almeno <em>tenti</em> di conformarsi a quel modello — che sia, per così dire, giuridicamente riconoscibile come domanda di permesso di costruire — può aspirare alla formazione del silenzio assenso.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Qui si inserisce un&#8217;operazione interpretativa di notevole interesse sistematico. Il Collegio distingue nettamente tra due piani che la prassi degli uffici tecnici tende spesso a confondere:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>L&#8217;aderenza al modello normativo astratto</strong>: requisito minimo di <em>esistenza giuridica</em> dell&#8217;istanza, senza il quale la domanda non è neppure configurabile come tale. Se questo requisito manca, il silenzio non produce nulla.</li>



<li><strong>La conformità urbanistica ed edilizia</strong>: requisito di <em>merito</em> che attiene alla fondatezza della domanda. La sua assenza non impedisce la formazione del silenzio assenso, ma potrà dare luogo — una volta formatosi il titolo — all&#8217;esercizio del potere di autotutela da parte dell&#8217;amministrazione.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">La distinzione è di rilievo pratico notevole, come vedremo.</p>



<h3 class="wp-block-heading" id="3-il-caso-specifico-lassenza-dellape-come-causa-di-inconfigurabilita-d9809dae-21aa-453d-883c-879db0f9af94">3. Il caso specifico: l&#8217;assenza dell&#8217;APE come causa di inconfigurabilità</h3>



<p class="wp-block-paragraph">Veniamo al cuore della sentenza. Il Consiglio di Stato affronta il caso di un&#8217;istanza di permesso di costruire presentata senza allegare l&#8217;<strong>attestazione di prestazione energetica</strong> (APE), documento obbligatorio ai sensi della normativa vigente in materia di efficienza energetica degli edifici.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il riferimento normativo è il <strong>D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192</strong>, che ha recepito la direttiva europea sul rendimento energetico nell&#8217;edilizia e ha disciplinato l&#8217;APE come atto obbligatorio da produrre in una serie di procedimenti legati alla costruzione, alla ristrutturazione e alla cessione degli immobili. Il decreto è stato nel tempo significativamente integrato e modificato — da ultimo con il <strong>D.Lgs. 10 giugno 2020, n. 48</strong>, in recepimento della direttiva 2018/844/UE — fino a rendere l&#8217;APE un documento strutturalmente connesso al processo di realizzazione di nuovi edifici e di interventi su edifici esistenti che raggiungano determinate soglie di rilevanza energetica.</p>



<p class="wp-block-paragraph">In questo contesto, la presenza dell&#8217;APE in sede di domanda non è un semplice adempimento burocratico accessorio: è un <strong>elemento costitutivo dell&#8217;istanza</strong> nella sua conformazione normativa. Senza di esso, l&#8217;istanza non corrisponde al modello che il legislatore ha prefigurato per la domanda di permesso di costruire ai sensi dell&#8217;art. 20 TUE. Non si tratta, in altri termini, di un&#8217;istanza <em>difettosa</em> o <em>non conforme</em>: si tratta di un&#8217;istanza che non è, giuridicamente, ciò che pretende di essere.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La conseguenza è netta: <strong>il silenzio dell&#8217;amministrazione non equivale ad assenso</strong>. L&#8217;amministrazione che non si pronuncia entro i termini non &#8220;concede&#8221; implicitamente nulla. Il tempo passa, ma il silenzio rimane silenzio — non titolo abilitativo.</p>



<h3 class="wp-block-heading" id="4-la-distinzione-fondamentale-inconfigurabilita-vs-nonconformita-urbanistica-b8f95c69-d0ff-4755-9e7b-2fceca2567c3">4. La distinzione fondamentale: inconfigurabilità vs. non-conformità urbanistica</h3>



<p class="wp-block-paragraph">La sentenza n. 1878/2026 non si limita a stabilire il principio per il caso dell&#8217;APE mancante. Compie qualcosa di più sofisticato — e, a mio avviso, di più importante sul piano sistematico — tracciando una linea netta tra la <em>radicale inconfigurabilità</em> dell&#8217;istanza (che impedisce la formazione del silenzio assenso) e la mera <em>non-conformità urbanistica</em> (che invece non lo impedisce):</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p class="wp-block-paragraph">«Non osta per contro alla formazione del silenzio assenso la difformità urbanistica, o in generale una domanda non conforme a legge, anche se ciò potrebbe giustificare [l&#8217;annullamento in autotutela del titolo così formatosi].»</p>
</blockquote>



<p class="wp-block-paragraph">Questa precisazione è di straordinaria importanza operativa. In passato, una certa giurisprudenza aveva sostenuto posizioni più restrittive, ritenendo che qualsiasi vizio dell&#8217;istanza — compresa la difformità rispetto alle previsioni dello strumento urbanistico — potesse ostare alla formazione del silenzio assenso. Il Consiglio di Stato nel 2026 chiarisce invece che le <strong>difformità urbanistiche</strong> — il progetto che supera gli indici di edificabilità, l&#8217;intervento in zona non edificabile, la violazione di parametri volumetrici — non impediscono il formarsi del silenzio assenso. Semmai, una volta formatosi il titolo, l&#8217;amministrazione potrà procedere con l&#8217;autotutela ai sensi dell&#8217;art. 21-nonies, comma 1, L. 7 agosto 1990, n. 241.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il criterio di demarcazione è quello dell&#8217;<strong>individuabilità a priori dell&#8217;oggetto dell&#8217;istanza</strong>. Se dall&#8217;istanza è possibile comprendere che cosa si chiede — anche se ciò che si chiede non è ammissibile — allora il silenzio assenso può formarsi. Se invece l&#8217;istanza è talmente lacunosa da non consentire neppure di identificare l&#8217;oggetto della domanda, oppure manca di un elemento costitutivo che la legge qualifica come imprescindibile, allora il silenzio non produce nulla.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Potremmo schematizzare la distinzione come segue:</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Casi di inconfigurabilità radicale (silenzio assenso non si forma):</strong><br>&#8211; Mancanza dell&#8217;APE, ove obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 192/2005<br>&#8211; Mancanza di documentazione progettuale indispensabile a identificare l&#8217;opera<br>&#8211; Istanza presentata da soggetto privo di legittimazione attiva<br>&#8211; Manifesta irricevibilità formale tale da rendere impossibile identificare l&#8217;oggetto dell&#8217;istanza</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Casi di mera non-conformità (silenzio assenso si forma, ma il titolo è esposto ad autotutela):</strong><br>&#8211; Progetto che eccede indici edilizi o volumetrici previsti dallo strumento urbanistico<br>&#8211; Intervento in zona sottoposta a vincolo senza la necessaria autorizzazione paesaggistica<br>&#8211; Violazione di parametri delle Norme Tecniche di Attuazione<br>&#8211; Difformità rispetto al piano regolatore vigente</p>



<p class="wp-block-paragraph">Va da sé che questa distinzione vale <em>de iure condito</em> — nello stato attuale del diritto — e che rimane soggetta alle evoluzioni del quadro normativo e giurisprudenziale.</p>



<h3 class="wp-block-heading" id="5-riflessioni-critiche-un-istituto-da-maneggiare-con-cura-388ccc57-56c9-43ba-8297-4b80e1187580">5. Riflessioni critiche: un istituto da maneggiare con cura</h3>



<p class="wp-block-paragraph">Non digerendo bene il fatto che il silenzio assenso sia spesso invocato — da taluni operatori — come scorciatoia per aggirare i tempi della burocrazia senza preoccuparsi troppo della completezza della documentazione presentata, mi preme sottolineare che la pronuncia n. 1878/2026 offre uno strumento prezioso per smontare questa prassi distorta.</p>



<p class="wp-block-paragraph">L&#8217;APE non è l&#8217;unico elemento costitutivo che può difettare in un&#8217;istanza. Il ragionamento del Consiglio di Stato è potenzialmente applicabile a tutti quei documenti che la legge qualifica come <strong>requisiti intrinseci</strong> della domanda di permesso di costruire: relazioni geologiche, documentazione sismica, elaborati progettuali minimi previsti dalla normativa tecnica. Ogni volta che uno di questi elementi manca, l&#8217;istanza rischia di non essere neppure configurabile come tale — e il silenzio dell&#8217;amministrazione non produce alcun effetto abilitativo.</p>



<p class="wp-block-paragraph">C&#8217;è però un rovescio della medaglia che non va trascurato. Se da un lato questa impostazione tutela l&#8217;ordinamento da titoli abilitativi formatisi nel vuoto documentale, dall&#8217;altro rischia di ampliare eccessivamente la discrezionalità dell&#8217;amministrazione nel qualificare un&#8217;istanza come &#8220;radicalmente inconfigurabile&#8221;. Non è difficile immaginare uffici tecnici che — per evitare di pronunciarsi su pratiche complesse o politicamente scomode — invochino la &#8220;totale inconsistenza&#8221; dell&#8217;istanza per giustificare l&#8217;inerzia, trasformando di fatto il <em>silenzio-inadempimento</em> in <em>silenzio-rigetto</em> mascherato.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La magistratura dovrà dunque vigilare affinché il criterio dell&#8217;inconfigurabilità radicale rimanga una <strong>categoria eccezionale e rigorosamente delimitata</strong>, non un vettore di nuovi poteri ostativi in capo alle amministrazioni. Il principio, d&#8217;altro canto, è chiaro: la difformità urbanistica non basta. Serve qualcosa di strutturalmente più pregnante — la mancanza di un elemento che la legge espressamente qualifica come componente necessaria dell&#8217;istanza.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Vale la pena ricordare che il silenzio assenso sul permesso di costruire è uno degli istituti su cui la dialettica tra semplificazione amministrativa e garanzia sostanziale si è giocata con maggiore intensità negli ultimi anni. Le riforme introdotte dal <strong>D.L. 76/2020, conv. con mod. con L. 120/2020</strong> e poi dal <strong>D.L. 77/2021, conv. con mod. con L. 108/2021</strong> hanno complessivamente spinto verso un&#8217;accelerazione dei tempi procedimentali, ma senza risolvere le questioni di fondo relative ai presupposti e ai limiti dell&#8217;istituto. La pronuncia n. 1878/2026 si inserisce in questo contesto con un contributo di sistema che colma un vuoto interpretativo non trascurabile.</p>



<h3 class="wp-block-heading" id="6-conseguenze-pratiche-per-i-professionisti-271a0196-8c15-401f-8829-be899511c473">6. Conseguenze pratiche per i professionisti</h3>



<p class="wp-block-paragraph">Quali conseguenze concrete trae da questa pronuncia chi si occupa quotidianamente di pratiche edilizie — tecnici, architetti, ingegneri, avvocati?</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>A) Verificare la completezza documentale <em>prima</em> di invocare il silenzio assenso</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Il primo imperativo è un controllo rigoroso della documentazione allegata all&#8217;istanza originaria. Non basta verificare che i termini procedimentali siano scaduti: occorre accertarsi che l&#8217;istanza fosse <em>ab origine</em> completa di tutti gli elementi costitutivi previsti dalla legge, APE inclusa ove prescritta dal D.Lgs. 192/2005.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>B) Distinguere tra titolo formatosi per silenzio su istanza completa e titolo formatosi su istanza lacunosa</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Un titolo abilitativo formatosi per silenzio assenso su istanza priva di elementi costitutivi è, secondo questa impostazione, un titolo <strong>inesistente</strong> — non semplicemente annullabile. La differenza è rilevante: l&#8217;annullabilità è soggetta ai termini e alle condizioni dell&#8217;art. 21-nonies L. 241/1990 (ragionevole lasso di tempo, affidamento del privato, interesse pubblico prevalente), mentre l&#8217;inesistenza giuridica del titolo non è sanabile per mero decorso del tempo.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>C) Attenzione all&#8217;APE come requisito di rito</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">L&#8217;APE che rileva in sede di istanza per permesso di costruire non deve essere confusa con l&#8217;attestato energetico rilasciato a conclusione dei lavori. Ciò che conta ai fini della configurabilità dell&#8217;istanza è la <strong>documentazione progettuale energetica</strong> prevista dal D.Lgs. 192/2005 e dai relativi decreti attuativi. Tale documentazione deve essere allegata sin dal deposito originario: non è integrabile ex post ai fini del silenzio assenso già &#8220;maturato&#8221;.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>D) Verifica retroattiva sulle pratiche già avviate</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Per le pratiche in corso, in cui si stia facendo affidamento su un silenzio assenso già maturato, è opportuno verificare retroattivamente la completezza documentale dell&#8217;istanza originaria. Un titolo &#8220;formatosi&#8221; su istanza priva di APE espone chi vi fa affidamento ai rischi connessi all&#8217;avanzamento del cantiere in assenza di un titolo abilitativo giuridicamente valido — con tutte le conseguenze sul piano delle sanzioni edilizie e penali.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>E) Il caso della non-conformità urbanistica: il silenzio assenso si forma, ma con cautela</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Laddove invece il vizio dell&#8217;istanza attenga alla difformità rispetto alle previsioni urbanistiche — e non alla mancanza di elementi costitutivi — la pronuncia n. 1878/2026 conferma che il silenzio assenso si forma regolarmente. Ciò detto, la successiva esposizione al rischio di autotutela ai sensi dell&#8217;art. 21-nonies L. 241/1990 impone comunque di valutare con attenzione l&#8217;opportunità di procedere ai lavori in tale condizione, soprattutto nei casi in cui la difformità sia macroscopica e di facile rilevazione da parte dell&#8217;amministrazione.</p>



<h3 class="wp-block-heading" id="conclusioni-06067d84-8ca0-41c1-8c05-b5a0b4b49938">Conclusioni</h3>



<p class="wp-block-paragraph">La sentenza <a href="https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/105486-1641">Cons. St., Sez. IV, n. 1878/2026</a> del 9 marzo 2026 porta un contributo chiarificatore in un settore — quello del silenzio assenso sul permesso di costruire — che negli anni ha accumulato incertezze giurisprudenziali di non poco conto.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il principio che ne emerge è rigoroso ma sistematicamente coerente: il silenzio dell&#8217;amministrazione non produce un titolo abilitativo se l&#8217;istanza è priva di quegli elementi che la legge qualifica come costitutivi del modello normativo di riferimento. L&#8217;APE mancante è l&#8217;esempio paradigmatico — non un vizio formale, non una difformità sostanziale, ma una lacuna che rende l&#8217;istanza stessa giuridicamente inconsistente.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Al contempo, il Consiglio di Stato evita opportunamente di trasformare questo principio in uno strumento di blocco indiscriminato: la non-conformità urbanistica, per quanto grave, non impedisce la formazione del silenzio assenso. La dialettica tra certezza del diritto e semplificazione amministrativa trova qui un punto di equilibrio difficile ma, a mio avviso, condivisibile.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Rimane aperta la questione dei limiti applicativi del concetto di &#8220;inconfigurabilità radicale&#8221;: una categoria che — se non rigorosamente presidiata dalla giurisprudenza successiva — rischia di diventare un contenitore troppo ampio, alimentando nuove forme di inerzia amministrativa sotto mentite spoglie. Su questo punto, il dibattito è destinato a proseguire.</p>



<h3 class="wp-block-heading" id="note-e-fonti-68f84350-7ed2-4cb3-ad13-28e33c36feb3">Note e fonti</h3>



<ul class="wp-block-list">
<li><a href="https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/105486-1641">Cons. St., Sez. IV, n. 1878/2026, del 9 marzo 2026 — massima disponibile su Giustizia Amministrativa</a></li>



<li>DPR 6 giugno 2001, n. 380 — Testo Unico dell&#8217;Edilizia (art. 20 — procedimento permesso di costruire)</li>



<li>D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 — Attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell&#8217;edilizia</li>



<li>D.Lgs. 10 giugno 2020, n. 48 — Recepimento della direttiva 2018/844/UE sull&#8217;efficienza energetica degli edifici</li>



<li>L. 7 agosto 1990, n. 241 — Nuove norme in materia di procedimento amministrativo (art. 21-nonies — annullamento d&#8217;ufficio)</li>



<li>D.L. 76/2020, conv. con mod. con L. 120/2020 — Decreto Semplificazioni I</li>



<li>D.L. 77/2021, conv. con mod. con L. 108/2021 — Decreto Semplificazioni II</li>
</ul>
<p>L'articolo <a href="https://www.studiolegalesquassoni.it/2026/03/30/il-silenzio-assenso-impossibile-quando-manca-lape-il-titolo-edilizio-non-si-forma-mai/">Il silenzio assenso &#8220;impossibile&#8221;: quando manca l&#8217;APE il titolo edilizio non si forma mai</a> proviene da <a href="https://www.studiolegalesquassoni.it">Studio Legale Squassoni</a>.</p>
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