Lo stato dell’arte della Zona Logistica Semplificata che ruota attorno ai porti di Livorno, Piombino, Portoferraio e Marina di Carrara, agli interporti di Guasticce e Prato, e all’aeroporto di Pisa.

La Zona Logistica Semplificata della Toscana è uno degli strumenti di politica industriale più articolati attivati negli ultimi anni nel sistema portuale e logistico del Centro-Nord. In questi giorni il quadro istituzionale di riferimento registra due aggiornamenti di rilievo: il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha trasmesso al Parlamento gli esiti delle ispezioni alle Autorità di Sistema Portuale, e sono state indette tre gare europee per la continuità marittima con la Sardegna. Entrambi gli sviluppi meritano attenzione da parte degli operatori che lavorano nell’ecosistema logistico toscano.

Sommario

1. La ZLS: un istituto nato per semplificare

La Zona Logistica Semplificata nasce con la legge di bilancio 2018 — L. 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, commi 61–65 — per estendere alle regioni del Centro-Nord una logica di vantaggio competitivo analoga a quella già prevista per il Mezzogiorno con le Zone Economiche Speciali introdotte dal D.L. 20 giugno 2017, n. 91, conv. con L. 3 agosto 2017, n. 123.

Le due tipologie di zone si distinguono per contesto di riferimento: le ZES meridionali nascono come strumenti di politica industriale straordinaria, con risorse dedicate e una governance in parte commissariale; le ZLS si innestano invece su realtà già strutturate — i sistemi portuali e interportuali delle regioni “non convergenza” — puntando su due leve principali: la semplificazione procedimentale e il credito d’imposta per gli investimenti.

La struttura normativa originaria è stata successivamente integrata. Il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (cd. Decreto Semplificazioni), conv. con L. 11 settembre 2020, n. 120, ha rafforzato il ruolo del commissario straordinario e snellito le procedure autorizzative interne alla zona. Con il D.L. 19 settembre 2023, n. 124 (cd. Decreto Sud, conv. con L. 13 novembre 2023, n. 162) si è avviato un processo di razionalizzazione del sistema ZES/ZLS, che ha favorito una progressiva convergenza normativa tra le due tipologie, pur mantenendone la distinzione geografica e fiscale.

Il punto di arrivo operativo per ciascuna ZLS è il DPCM istitutivo, che ne delimita il perimetro, individua le infrastrutture di ancoraggio e stabilisce le condizioni per l’accesso ai benefici.

2. Il perimetro della ZLS Toscana: una struttura policentrica e multipolare

A differenza di quanto potrebbe suggerire una lettura semplificata, la ZLS Toscana non ruota attorno a un unico polo portuale, ma è stata concepita fin dall’origine come una struttura policentrica e multipolare, distribuita sul territorio regionale in coerenza con la vision del Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità (PRIIM).

Il nucleo portante è costituito da quattro scali portuali dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale: Livorno (primo porto commerciale della costa tirrenica centro-settentrionale e primo porto italiano per movimentazione di auto nuove), Piombino (principale scalo siderurgico e industriale), Marina di Carrara e Portoferraio. A questi si aggiungono, come nodi logistici complementari, l’Interporto Toscano Amerigo Vespucci di Guasticce, l’Interporto Toscana Centrale di Prato — quale nodo di collegamento modale verso le filiere manifatturiere dell’interno — e l’Aeroporto Internazionale Galileo Galilei di Pisa.

La logica di questo disegno risponde a un’esigenza concreta: la logistica moderna opera su piattaforme multimodali, e la sinergia tra trasporto marittimo, ferroviario, stradale e aereo è condizione necessaria per attrarre quegli investimenti produttivi che le ZLS si propongono di catalizzare. Il collegamento ferroviario Livorno-Pisa, i raccordi di ultimo miglio verso l’Interporto Vespucci e l’Autoparco “Il Faldo”, e le infrastrutture viarie di accesso alle banchine portuali costituiscono le nervature fisiche su cui l’istituto giuridico fa leva.

Vale la pena ricordare che il credito d’imposta per gli investimenti si applica solo alle aree della ZLS ricadenti nelle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale ai sensi dell’art. 107, par. 3, lett. c), TFUE — ossia, per la Toscana, le zone C TOS1 (comuni di Massa e Carrara), TOS4 (comune di Livorno parzialmente e comune di Collesalvetti interamente) e TOS6 (comune di Piombino). Le altre aree della ZLS beneficiano del solo regime di semplificazione procedimentale.

3. Le agevolazioni per le imprese: credito d’imposta e procedimento unico

Le imprese che si insediano o ampliano le proprie attività all’interno del perimetro ZLS beneficiano, ai sensi dell’art. 1, comma 64, L. 205/2017, di un insieme coordinato di strumenti:

il procedimento unico — un canale autorizzatorio semplificato, coordinato da uno sportello dedicato, che integra i procedimenti edilizi, ambientali, paesaggistici e demaniali in un’istruttoria unitaria, con la partecipazione di Comune, Regione, AdSP, Soprintendenza (quando rilevante) e Agenzia delle Dogane;

il credito d’imposta sugli investimenti — a favore delle imprese che acquistano beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive localizzate nelle aree ammissibili, nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa europea sugli aiuti di Stato (Regolamento UE n. 651/2014 cd. GBER, aggiornato con il Regolamento UE n. 2021/1237);

la riduzione degli oneri burocratici per l’avvio di attività imprenditoriali, con termini procedimentali ridotti e silenzio-assenso accelerato.

Sul versante fiscale, le aliquote e i massimali applicabili alla ZLS Toscana sono stati ridefiniti dalla L. 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022) e aggiornati dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023). È utile ricordare che il beneficio fiscale non è automatico: richiede che l’impresa operi effettivamente all’interno del perimetro ZLS delimitato dal DPCM e che l’investimento sia documentato nei termini richiesti dall’Agenzia delle Entrate. Un’attenta verifica della collocazione geografica rispetto al perimetro agevolato rimane, quindi, un passaggio preliminare imprescindibile per le imprese interessate.

4. La vigilanza ministeriale sulle Autorità di Sistema Portuale

Il 1° aprile 2026 il MIT ha trasmesso alle Camere le relazioni sugli esiti delle attività ispettive svolte presso le Autorità di Sistema Portuale italiane. Si tratta di un passaggio istituzionale che si colloca nel quadro dell’ordinaria attività di vigilanza ministeriale attribuita al MIT dall’art. 6 della L. 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale), rafforzata nell’ambito della riforma della governance portuale introdotta dal D.Lgs. 4 agosto 2016, n. 169.

Le Autorità di Sistema Portuale rivestono un ruolo centrale nell’architettura istituzionale delle ZLS: l’AdSP non si limita a gestire le infrastrutture portuali, ma svolge anche funzioni di coordinamento del procedimento unico, di interfaccia con le imprese insediate e di raccordo con le amministrazioni centrali. La regolarità e la trasparenza della gestione portuale sono quindi condizioni che incidono direttamente sulla qualità dell’ambiente in cui operano le imprese della ZLS.

Per gli operatori toscani, questo segnale di attenzione ministeriale si traduce in una considerazione pratica: la solidità della governance portuale — bilanci in ordine, procedure trasparenti, capacità progettuale — è un asset che favorisce l’attrattività degli investimenti e la funzionalità del procedimento unico.

5. Prospettive e priorità operative

A quasi un decennio dall’introduzione delle ZLS nell’ordinamento italiano, il sistema toscano presenta una base strutturale solida su cui lavorare. La configurazione policentrica della ZLS — che integra porti, interporti e aeroporto in un’unica piattaforma logistica regionale — risponde a una logica di sistema che pochi altri contesti italiani possono vantare.

Alcune aree di lavoro rimangono aperte e meritano attenzione coordinata. Sul piano della certezza giuridica, la sovrapposizione tra il regime ZLS, le norme ambientali e paesaggistiche, le regole demaniali e quelle urbanistiche comunali richiede un’attività di orientamento costante verso le imprese, per ridurre l’incertezza applicativa che può rallentare i processi decisionali di investimento. Sul piano degli strumenti incentivanti, il credito d’imposta si conferma la misura più rilevante, ma il Piano strategico individua nella complementarità con altri strumenti — agevolazioni sui costi del lavoro, accesso facilitato al credito, cofinanziamento di infrastrutture di connessione — la condizione per massimizzarne l’impatto. Sul piano della governance, il coordinamento tra Stato, Regione, enti locali e AdSP è una risorsa preziosa che la struttura della ZLS — con il Comitato di Indirizzo e il Comitato di Gestione previsti dal Piano — è chiamata a rendere stabile e operativa.

La posizione geografica della Toscana, la qualità delle infrastrutture portuali e aeroportuali, la profondità del tessuto industriale regionale — dalle filiere del legno e della carta alla logistica automotive, dalle produzioni del distretto pratese alle lavorazioni siderurgiche di Piombino — sono asset strutturali che la ZLS può valorizzare concretamente, a condizione di tradurre la complessità normativa in procedure accessibili per gli investitori. I segnali istituzionali di questo inizio 2026 indicano un’attenzione crescente del governo centrale al sistema logistico portuale: un’occasione da cogliere con strumenti e interlocuzioni adeguati.

Fonti e riferimenti

  • MIT — Porti: trasmessi al Parlamento gli esiti delle ispezioni alle Autorità di Sistema Portuale (1 aprile 2026)
  • MIT — Trasporto marittimo: continuità territoriale con la Sardegna, indette le nuove gare europee (31 marzo 2026)
  • Proposta per l’istituzione della Zona Logistica Semplificata della Regione Toscana, novembre 2024 (Piano di sviluppo strategico allegato al DPCM istitutivo)
  • L. 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), art. 1, commi 61–65
  • D.L. 20 giugno 2017, n. 91, conv. con L. 3 agosto 2017, n. 123 (istituzione ZES)
  • D.L. 16 luglio 2020, n. 76, conv. con L. 11 settembre 2020, n. 120 (Decreto Semplificazioni)
  • D.L. 19 settembre 2023, n. 124, conv. con L. 13 novembre 2023, n. 162 (Decreto Sud)
  • L. 28 gennaio 1994, n. 84; D.Lgs. 4 agosto 2016, n. 169 (governance portuale)
  • Regolamento UE n. 651/2014 (GBER), agg. con Reg. UE n. 2021/1237
  • Regolamento CE n. 3577/1992; Direttiva 2014/23/UE

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