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Dopo due anni dal varo della riforma Cartabia (decreto legislativo n. 149/2022) che per la mediazione civile e commerciale – ma lo stesso discorso può valere per la riforma del processo civile – ha segnato il passaggio verso un modello rinnovato, ma per diversi profili anomalo, è approdato in Gazzetta Ufficiale (n. 7 del 10 gennaio 2025) il correttivo adottato con il decreto legislativo del 27 dicembre 2024 n. 216, che entrerà in vigore il 25 gennaio 2025.

Il Dlgs 216/2024 reca “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, in materia di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita”. La legge delega (n. 216/2021) aveva previsto infatti la possibilità per il Governo di adottare disposizioni integrative e correttive entro due anni dall’entrata in vigore dell’ultimo dei decreti attuativi.

All’indomani dell’entrata in vigore della riforma della mediazione, erano emerse talune criticità segnalate dagli operatori che avevano stimolato una riflessione approfondita volta a rivedere la formulazione di alcune disposizioni per evitare dubbi interpretativi emersi anche nelle prime pronunce dei giudici di merito.

Le novità introdotte dal correttivo

Dall’esame del decreto legislativo n. 216/2024 traspare come l’obiettivo principale sia quello di chiarire talune norme anche mediante un più puntuale coordinamento tra le stesse, con interventi a volte “chirurgici”, altre volte più ampi.

Tra le novità più rilevanti si segnalano:

  1. Mediazione telematica (art. 8-bis d.lgs. 28/2010): viene riscritta la disciplina della mediazione telematica, chiarendo che gli atti del procedimento sono formati dal mediatore e sottoscritti in conformità al CAD. A conclusione del procedimento il mediatore forma un documento informatico contenente il verbale e l’eventuale accordo, immediatamente firmato e restituito dalle parti. Il mediatore, verificate le firme, appone la propria e deposita il documento presso la segreteria dell’organismo che lo invia alle parti. Con la normativa attualmente vigente invece, a conclusione, il mediatore forma un unico documento informatico contenente verbale e accordo inviato alle parti per la sottoscrizione con firma digitale o elettronica qualificata. Il documento sottoscritto è poi inviato al mediatore che lo firma e trasmette a parti, avvocati e segreteria. Il correttivo supera quindi le criticità applicative legate alla sottoscrizione digitale delle parti che ha fatto penare non poco gli operatori.
  2. Incontri di mediazione a distanza (art. 8-ter d.lgs. 28/2010): ciascuna parte può sempre chiedere di partecipare agli incontri con collegamento audiovisivo da remoto che assicuri la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità. Quando il mediatore deve acquisire le firme dei partecipanti a distanza, con il consenso di tutti, le firme sono apposte digitalmente, altrimenti in modalità analogica avanti al mediatore. Le parti cooperano affinché gli atti siano firmati senza indugio. La norma integra quanto già previsto sull’utilizzo di modalità telematiche e chiarisce le modalità di partecipazione e sottoscrizione.
  3. Durata della procedura (art. 6 d.lgs. 28/2010): il procedimento di mediazione dura 6 mesi prorogabili di ulteriori 3 mesi, una sola volta se demandata dal giudice, fermo il dies a quo di decorrenza del termine. Attualmente invece il termine è di 3 mesi prorogabili di ulteriori 3, senza differenze tra mediazione ordinaria e demandata.
  4. Procura per partecipare (art. 8 co. 4-bis d.lgs. 28/2010): la procura per la partecipazione all’incontro è conferita con atto sottoscritto senza autentica e contiene gli estremi del documento del delegante che è presentato dal delegato con il proprio all’organismo. Nei casi di cui all’art. 11 co. 7 (trascrizione di accordi ex art. 2643 c.c.), il delegante può conferire procura con firma autenticata. Si chiarisce così il regime semplificato della procura rispetto all’attuale incertezza.
  5. Effetti sostanziali domanda (art. 11 co. 4-bis d.lgs. 28/2010): quando la mediazione si conclude senza accordo, la domanda giudiziale va proposta nel termine di decadenza di cui all’art. 8 co. 2 decorrente dal deposito del verbale conclusivo. La norma coordina gli effetti della domanda di mediazione con la previsione sulla durata del procedimento (6 mesi prorogabili).
  6. Verbale e accordo (artt. 11 co. 4 e 5, 12 d.lgs. 28/2010): il verbale conclusivo e l’accordo di conciliazione sono atti distinti ma collegati, in quanto l’accordo è allegato al verbale (non “contenuto”). In formato analogico, verbale e accordo sono redatti in tanti originali quante sono le parti oltre uno per il deposito. Diventa così chiaro il rapporto giuridico tra i due atti e la loro autonoma valenza e sottoscrizione.
  7. Esenzione d’imposta (art. 17 co. 2 d.lgs. 28/2010): sia il verbale sia l’accordo sono esenti da imposta di registro entro il limite di 100.000 euro, non solo il verbale come ora previsto.

Conclusioni

Nel complesso, le previsioni correttive introdotte dal d.lgs. 216/2024 appaiono coerenti con l’impianto della riforma e rispondono all’esigenza, avvertita come urgente, di chiarire alcune disposizioni della normativa attuale, coordinandole con il rinnovato quadro regolatorio, con l’obiettivo di superare le criticità applicative sinora riscontrate consolidando le scelte di fondo della legge delega. Se le modifiche, in vigore dal 25 gennaio 2025, contribuiranno ad assicurare maggiore certezza agli operatori e all’utenza lo vedremo comunque alla prova dei fatti.

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