Un inquadramento della disciplina e della questione referendaria

Nei giorni 8 e 9 giugno 2025 saremo chiamati ad esprimere il nostro voto in una serie di cinque referendum abrogativi. Quattro quesiti ineriscono la materia lavoro, mentre l’ultimo riguarda i diritti di cittadinanza.

Dei cinque quesiti, il quarto in particolare riguarda la materia degli appalti e dal suo esito possono derivare conseguenze importanti, in particolare per il settore immobiliare, pertanto abbiamo deciso di parlarne in questo blog, anche per chiarire alcuni aspetti della normativa e fugare qualche pregiudizio o notizia falsa che ha cominciato a girare sul web.

Dato che questo contenuto viene pubblicato a fini meramente informativi prima del Referendum e non abbiamo la minima intenzione (o pretesa) di entrare nella discussione politica, rimarremo il più asettici possibile, illustrando la normativa attuale e le conseguenze del suo mantenimento o della sua abrogazione, rimandando ogni critica a consultazioni chiuse.

Potete trovare un’analisi più approfondita della normativa attuale sul tema a questo link.

Sommario

Il contesto del referendum

Tra i quesiti referendari sottoposti al voto popolare, il quarto riguarda la responsabilità solidale del committente nei contratti di appalto, con implicazioni dirette in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il referendum propone l’abrogazione dell’inciso finale del comma 4 dell’articolo 26 del D.Lgs. 81/2008, precisamente le parole: “Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici”.

L’iniziativa si inserisce in un dibattito complesso che coinvolge tematiche quali l’efficacia della tutela dei lavoratori, la razionalità del sistema di imputazione della responsabilità civile e il ruolo dei diversi attori nella filiera dell’appalto.

Il significato del comma 4 dell’art. 26 D.Lgs. 81/2008

Il comma 4 dell’art. 26 prevede che l’imprenditore committente sia responsabile in solido con l’appaltatore e gli eventuali subappaltatori per i danni che non siano stati integralmente coperti da INAIL o IPSEMA, derivanti da infortuni subiti dai lavoratori dipendenti di queste imprese. Tuttavia, la norma introduce una significativa eccezione: essa esclude la responsabilità solidale del committente quando l’evento lesivo derivi da rischi specifici propri dell’attività dell’appaltatore o del subappaltatore.

Tale norma, è bene sottolinearlo, risale alla prima versione del D.Lgs 81/08 e non è stata toccata dai vari interventi di modifica, che hanno interessato ad ampio spettro sia l’articolo 26 che il resto del decreto: è dunque priva di fondamento la notizia, apparsa su alcuni siti di informazione e blog aziendali, che la vorrebbe introdotta dall’attuale governo in sede di conversione del DL 48/2023 (Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro).

Il referendum chiede di cancellare questa parte finale del comma, ampliando così la portata della responsabilità solidale.

La nozione di “rischio specifico” e le problematiche interpretative

Il concetto di “rischio specifico” si riferisce a quei rischi che sono strettamente legati all’attività propria e ordinaria dell’impresa appaltatrice e che, in linea teorica, questa dovrebbe essere in grado di prevenire e gestire autonomamente. Tali rischi si contrappongono a quelli “interferenziali”, cioè derivanti dall’interazione tra più soggetti o attività in un medesimo luogo di lavoro.

La giurisprudenza e la dottrina hanno segnalato (in proposito vedansi Cass. pen. n. 44360/2023 e n. 375/2023), come la distinzione tra rischio specifico e rischio interferenziale sia tutt’altro che chiara, lasciando spesso spazio a una valutazione caso per caso e generando incertezza giuridica.

Prospettive sulla normativa vigente

Argomenti a favore del mantenimento della deroga:

  • consente una ripartizione della responsabilità coerente con la disponibilità del potere organizzativo e di controllo;
  • limita la responsabilità del committente a casi in cui vi sia una concreta ingerenza o colpa;
  • evita una responsabilità oggettiva che potrebbe scoraggiare il ricorso all’appalto.

Critiche alla deroga vigente:

  • introduce una zona grigia che può ridurre l’effettività della tutela del lavoratore;
  • genera contenzioso per la difficoltà nel qualificare il tipo di rischio;
  • può incentivare pratiche di delega non responsabile da parte del committente.

L’abrogazione proposta: effetti e scenari

Con l’abrogazione della clausola derogatoria, il committente risponderebbe in via solidale anche per i danni derivanti dai rischi specifici delle imprese appaltatrici. Si tratterebbe, dunque, di un’estensione della responsabilità del committente, che non sarebbe più subordinata alla qualificazione della natura del rischio.

Tale mutamento avrebbe l’effetto di rafforzare la posizione del lavoratore, imponendo al committente l’adozione di strumenti organizzativi e contrattuali più stringenti, come un controllo più sistematico sulla documentazione in materia di sicurezza dell’appaltatore, l’integrazione dei protocolli di coordinamento e la stipula di polizze assicurative dedicate a copertura dei rischi solidali emergenti, ma al contempo determinerebbe un innalzamento degli obblighi di vigilanza, selezione e controllo da parte del committente.

Analisi delle conseguenze sistemiche

Vantaggi potenziali dell’abrogazione:

  • rende uniforme la responsabilità del committente a prescindere dalla tipologia del rischio;
  • aumenta le garanzie risarcitorie per il lavoratore;
  • stimola un controllo più rigoroso nella scelta dei contraenti da parte del committente.

Rischi e criticità:

  • potrebbe determinare un’interpretazione troppo ampia della responsabilità solidale;
  • accresce l’onere economico e assicurativo per i committenti;
  • rende meno attrattivo il ricorso all’esternalizzazione, specialmente nei settori a rischio elevato.

Orientamenti giurisprudenziali rilevanti

Le pronunce giurisprudenziali degli ultimi anni evidenziano come, anche nel quadro normativo attuale, la responsabilità del committente possa comunque configurarsi ove sia dimostrata un’ingerenza o una conoscibilità del rischio. La giurisprudenza tende ad attribuire rilievo alla concretezza del comportamento del committente, piuttosto che a meri automatismi normativi.

La soppressione della deroga sui rischi specifici potrebbe spostare l’asse del giudizio verso una responsabilità presunta, con rilevanti implicazioni anche sul piano della gestione contrattuale dei rapporti di appalto.

Sintesi comparativa delle posizioni

Motivazioni per il voto favorevole all’abrogazione (“Sì”):

  • ampliamento della tutela del lavoratore in chiave solidaristica;
  • semplificazione normativa e riduzione del contenzioso sull’inquadramento dei rischi;
  • maggiore responsabilizzazione del committente nel controllo dei contratti di appalto.

Motivazioni per il mantenimento dell’attuale normativa (“No”):

  • tutela della responsabilità in base a criteri di colpa e controllo effettivo;
  • contenimento dei costi e dei rischi legali per i soggetti affidatari;
  • salvaguardia dell’equilibrio contrattuale tra le parti e della libertà d’impresa.

Conclusioni

Il quarto quesito referendario chiama a una riflessione attenta sull’equilibrio tra sicurezza del lavoro e distribuzione della responsabilità civile nei contratti di appalto. L’eliminazione della clausola escludente i rischi specifici potrebbe rafforzare l’efficacia del sistema protettivo in favore dei lavoratori, ma al contempo introdurre elementi di rigidità e incremento dei costi per il committente.

L’esito del referendum avrà dunque implicazioni rilevanti non solo sul piano normativo, ma anche sul terreno dell’organizzazione imprenditoriale, della gestione del rischio contrattuale e della cultura della prevenzione nei contesti lavorativi. In un’ottica propositiva, sarebbe auspicabile che, indipendentemente dall’esito referendario, il legislatore avvii una revisione organica dell’art. 26, chiarendo il perimetro applicativo della responsabilità solidale e rafforzando gli strumenti di prevenzione condivisa tra committenti e appaltatori, anche attraverso linee guida tecniche e prassi amministrative uniformi. 

Hai un problema su questo argomento? Prenota ora un consulto!

Dopo due anni dal varo della riforma Cartabia (decreto legislativo n. 149/2022) che per la mediazione civile e commerciale – ma lo stesso discorso può valere per la riforma del processo civile – ha segnato il passaggio verso un modello rinnovato, ma per diversi profili anomalo, è approdato in Gazzetta Ufficiale (n. 7 del 10 gennaio 2025) il correttivo adottato con il decreto legislativo del 27 dicembre 2024 n. 216, che entrerà in vigore il 25 gennaio 2025.

Il Dlgs 216/2024 reca “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, in materia di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita”. La legge delega (n. 216/2021) aveva previsto infatti la possibilità per il Governo di adottare disposizioni integrative e correttive entro due anni dall’entrata in vigore dell’ultimo dei decreti attuativi.

All’indomani dell’entrata in vigore della riforma della mediazione, erano emerse talune criticità segnalate dagli operatori che avevano stimolato una riflessione approfondita volta a rivedere la formulazione di alcune disposizioni per evitare dubbi interpretativi emersi anche nelle prime pronunce dei giudici di merito.

Le novità introdotte dal correttivo

Dall’esame del decreto legislativo n. 216/2024 traspare come l’obiettivo principale sia quello di chiarire talune norme anche mediante un più puntuale coordinamento tra le stesse, con interventi a volte “chirurgici”, altre volte più ampi.

Tra le novità più rilevanti si segnalano:

  1. Mediazione telematica (art. 8-bis d.lgs. 28/2010): viene riscritta la disciplina della mediazione telematica, chiarendo che gli atti del procedimento sono formati dal mediatore e sottoscritti in conformità al CAD. A conclusione del procedimento il mediatore forma un documento informatico contenente il verbale e l’eventuale accordo, immediatamente firmato e restituito dalle parti. Il mediatore, verificate le firme, appone la propria e deposita il documento presso la segreteria dell’organismo che lo invia alle parti. Con la normativa attualmente vigente invece, a conclusione, il mediatore forma un unico documento informatico contenente verbale e accordo inviato alle parti per la sottoscrizione con firma digitale o elettronica qualificata. Il documento sottoscritto è poi inviato al mediatore che lo firma e trasmette a parti, avvocati e segreteria. Il correttivo supera quindi le criticità applicative legate alla sottoscrizione digitale delle parti che ha fatto penare non poco gli operatori.
  2. Incontri di mediazione a distanza (art. 8-ter d.lgs. 28/2010): ciascuna parte può sempre chiedere di partecipare agli incontri con collegamento audiovisivo da remoto che assicuri la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità. Quando il mediatore deve acquisire le firme dei partecipanti a distanza, con il consenso di tutti, le firme sono apposte digitalmente, altrimenti in modalità analogica avanti al mediatore. Le parti cooperano affinché gli atti siano firmati senza indugio. La norma integra quanto già previsto sull’utilizzo di modalità telematiche e chiarisce le modalità di partecipazione e sottoscrizione.
  3. Durata della procedura (art. 6 d.lgs. 28/2010): il procedimento di mediazione dura 6 mesi prorogabili di ulteriori 3 mesi, una sola volta se demandata dal giudice, fermo il dies a quo di decorrenza del termine. Attualmente invece il termine è di 3 mesi prorogabili di ulteriori 3, senza differenze tra mediazione ordinaria e demandata.
  4. Procura per partecipare (art. 8 co. 4-bis d.lgs. 28/2010): la procura per la partecipazione all’incontro è conferita con atto sottoscritto senza autentica e contiene gli estremi del documento del delegante che è presentato dal delegato con il proprio all’organismo. Nei casi di cui all’art. 11 co. 7 (trascrizione di accordi ex art. 2643 c.c.), il delegante può conferire procura con firma autenticata. Si chiarisce così il regime semplificato della procura rispetto all’attuale incertezza.
  5. Effetti sostanziali domanda (art. 11 co. 4-bis d.lgs. 28/2010): quando la mediazione si conclude senza accordo, la domanda giudiziale va proposta nel termine di decadenza di cui all’art. 8 co. 2 decorrente dal deposito del verbale conclusivo. La norma coordina gli effetti della domanda di mediazione con la previsione sulla durata del procedimento (6 mesi prorogabili).
  6. Verbale e accordo (artt. 11 co. 4 e 5, 12 d.lgs. 28/2010): il verbale conclusivo e l’accordo di conciliazione sono atti distinti ma collegati, in quanto l’accordo è allegato al verbale (non “contenuto”). In formato analogico, verbale e accordo sono redatti in tanti originali quante sono le parti oltre uno per il deposito. Diventa così chiaro il rapporto giuridico tra i due atti e la loro autonoma valenza e sottoscrizione.
  7. Esenzione d’imposta (art. 17 co. 2 d.lgs. 28/2010): sia il verbale sia l’accordo sono esenti da imposta di registro entro il limite di 100.000 euro, non solo il verbale come ora previsto.

Conclusioni

Nel complesso, le previsioni correttive introdotte dal d.lgs. 216/2024 appaiono coerenti con l’impianto della riforma e rispondono all’esigenza, avvertita come urgente, di chiarire alcune disposizioni della normativa attuale, coordinandole con il rinnovato quadro regolatorio, con l’obiettivo di superare le criticità applicative sinora riscontrate consolidando le scelte di fondo della legge delega. Se le modifiche, in vigore dal 25 gennaio 2025, contribuiranno ad assicurare maggiore certezza agli operatori e all’utenza lo vedremo comunque alla prova dei fatti.

Panoramica privacy

Questo sito web utilizza i cookie per poterti offrire la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni contenute nei cookie vengono memorizzate nel tuo browser e svolgono funzioni quali riconoscerti quando torni sul nostro sito web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito trovi più interessanti e utili.