Un inquadramento della disciplina e della questione referendaria

Nei giorni 8 e 9 giugno 2025 saremo chiamati ad esprimere il nostro voto in una serie di cinque referendum abrogativi. Quattro quesiti ineriscono la materia lavoro, mentre l’ultimo riguarda i diritti di cittadinanza.

Dei cinque quesiti, il quarto in particolare riguarda la materia degli appalti e dal suo esito possono derivare conseguenze importanti, in particolare per il settore immobiliare, pertanto abbiamo deciso di parlarne in questo blog, anche per chiarire alcuni aspetti della normativa e fugare qualche pregiudizio o notizia falsa che ha cominciato a girare sul web.

Dato che questo contenuto viene pubblicato a fini meramente informativi prima del Referendum e non abbiamo la minima intenzione (o pretesa) di entrare nella discussione politica, rimarremo il più asettici possibile, illustrando la normativa attuale e le conseguenze del suo mantenimento o della sua abrogazione, rimandando ogni critica a consultazioni chiuse.

Potete trovare un’analisi più approfondita della normativa attuale sul tema a questo link.

Sommario

Il contesto del referendum

Tra i quesiti referendari sottoposti al voto popolare, il quarto riguarda la responsabilità solidale del committente nei contratti di appalto, con implicazioni dirette in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il referendum propone l’abrogazione dell’inciso finale del comma 4 dell’articolo 26 del D.Lgs. 81/2008, precisamente le parole: “Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici”.

L’iniziativa si inserisce in un dibattito complesso che coinvolge tematiche quali l’efficacia della tutela dei lavoratori, la razionalità del sistema di imputazione della responsabilità civile e il ruolo dei diversi attori nella filiera dell’appalto.

Il significato del comma 4 dell’art. 26 D.Lgs. 81/2008

Il comma 4 dell’art. 26 prevede che l’imprenditore committente sia responsabile in solido con l’appaltatore e gli eventuali subappaltatori per i danni che non siano stati integralmente coperti da INAIL o IPSEMA, derivanti da infortuni subiti dai lavoratori dipendenti di queste imprese. Tuttavia, la norma introduce una significativa eccezione: essa esclude la responsabilità solidale del committente quando l’evento lesivo derivi da rischi specifici propri dell’attività dell’appaltatore o del subappaltatore.

Tale norma, è bene sottolinearlo, risale alla prima versione del D.Lgs 81/08 e non è stata toccata dai vari interventi di modifica, che hanno interessato ad ampio spettro sia l’articolo 26 che il resto del decreto: è dunque priva di fondamento la notizia, apparsa su alcuni siti di informazione e blog aziendali, che la vorrebbe introdotta dall’attuale governo in sede di conversione del DL 48/2023 (Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro).

Il referendum chiede di cancellare questa parte finale del comma, ampliando così la portata della responsabilità solidale.

La nozione di “rischio specifico” e le problematiche interpretative

Il concetto di “rischio specifico” si riferisce a quei rischi che sono strettamente legati all’attività propria e ordinaria dell’impresa appaltatrice e che, in linea teorica, questa dovrebbe essere in grado di prevenire e gestire autonomamente. Tali rischi si contrappongono a quelli “interferenziali”, cioè derivanti dall’interazione tra più soggetti o attività in un medesimo luogo di lavoro.

La giurisprudenza e la dottrina hanno segnalato (in proposito vedansi Cass. pen. n. 44360/2023 e n. 375/2023), come la distinzione tra rischio specifico e rischio interferenziale sia tutt’altro che chiara, lasciando spesso spazio a una valutazione caso per caso e generando incertezza giuridica.

Prospettive sulla normativa vigente

Argomenti a favore del mantenimento della deroga:

  • consente una ripartizione della responsabilità coerente con la disponibilità del potere organizzativo e di controllo;
  • limita la responsabilità del committente a casi in cui vi sia una concreta ingerenza o colpa;
  • evita una responsabilità oggettiva che potrebbe scoraggiare il ricorso all’appalto.

Critiche alla deroga vigente:

  • introduce una zona grigia che può ridurre l’effettività della tutela del lavoratore;
  • genera contenzioso per la difficoltà nel qualificare il tipo di rischio;
  • può incentivare pratiche di delega non responsabile da parte del committente.

L’abrogazione proposta: effetti e scenari

Con l’abrogazione della clausola derogatoria, il committente risponderebbe in via solidale anche per i danni derivanti dai rischi specifici delle imprese appaltatrici. Si tratterebbe, dunque, di un’estensione della responsabilità del committente, che non sarebbe più subordinata alla qualificazione della natura del rischio.

Tale mutamento avrebbe l’effetto di rafforzare la posizione del lavoratore, imponendo al committente l’adozione di strumenti organizzativi e contrattuali più stringenti, come un controllo più sistematico sulla documentazione in materia di sicurezza dell’appaltatore, l’integrazione dei protocolli di coordinamento e la stipula di polizze assicurative dedicate a copertura dei rischi solidali emergenti, ma al contempo determinerebbe un innalzamento degli obblighi di vigilanza, selezione e controllo da parte del committente.

Analisi delle conseguenze sistemiche

Vantaggi potenziali dell’abrogazione:

  • rende uniforme la responsabilità del committente a prescindere dalla tipologia del rischio;
  • aumenta le garanzie risarcitorie per il lavoratore;
  • stimola un controllo più rigoroso nella scelta dei contraenti da parte del committente.

Rischi e criticità:

  • potrebbe determinare un’interpretazione troppo ampia della responsabilità solidale;
  • accresce l’onere economico e assicurativo per i committenti;
  • rende meno attrattivo il ricorso all’esternalizzazione, specialmente nei settori a rischio elevato.

Orientamenti giurisprudenziali rilevanti

Le pronunce giurisprudenziali degli ultimi anni evidenziano come, anche nel quadro normativo attuale, la responsabilità del committente possa comunque configurarsi ove sia dimostrata un’ingerenza o una conoscibilità del rischio. La giurisprudenza tende ad attribuire rilievo alla concretezza del comportamento del committente, piuttosto che a meri automatismi normativi.

La soppressione della deroga sui rischi specifici potrebbe spostare l’asse del giudizio verso una responsabilità presunta, con rilevanti implicazioni anche sul piano della gestione contrattuale dei rapporti di appalto.

Sintesi comparativa delle posizioni

Motivazioni per il voto favorevole all’abrogazione (“Sì”):

  • ampliamento della tutela del lavoratore in chiave solidaristica;
  • semplificazione normativa e riduzione del contenzioso sull’inquadramento dei rischi;
  • maggiore responsabilizzazione del committente nel controllo dei contratti di appalto.

Motivazioni per il mantenimento dell’attuale normativa (“No”):

  • tutela della responsabilità in base a criteri di colpa e controllo effettivo;
  • contenimento dei costi e dei rischi legali per i soggetti affidatari;
  • salvaguardia dell’equilibrio contrattuale tra le parti e della libertà d’impresa.

Conclusioni

Il quarto quesito referendario chiama a una riflessione attenta sull’equilibrio tra sicurezza del lavoro e distribuzione della responsabilità civile nei contratti di appalto. L’eliminazione della clausola escludente i rischi specifici potrebbe rafforzare l’efficacia del sistema protettivo in favore dei lavoratori, ma al contempo introdurre elementi di rigidità e incremento dei costi per il committente.

L’esito del referendum avrà dunque implicazioni rilevanti non solo sul piano normativo, ma anche sul terreno dell’organizzazione imprenditoriale, della gestione del rischio contrattuale e della cultura della prevenzione nei contesti lavorativi. In un’ottica propositiva, sarebbe auspicabile che, indipendentemente dall’esito referendario, il legislatore avvii una revisione organica dell’art. 26, chiarendo il perimetro applicativo della responsabilità solidale e rafforzando gli strumenti di prevenzione condivisa tra committenti e appaltatori, anche attraverso linee guida tecniche e prassi amministrative uniformi. 

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Il Decreto Legge n. 18/2020, cd “Cura Italia”, emanato dal Governo il 17 marzo scorso, ha previste numerose temporanee deroghe all’ordinamento amministrativo nazionale, sia di natura procedurale che sostanziale.

Una deroga tra le più rilevanti si trova all’art. 103, dove, al comma 1, si prevede una sospensione fino al 15 aprile 2020, poi prorogata al 15 maggio 2020 dall’art. 37 D.L. 23/2020, di tutti i termini siano essi ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi a procedimenti amministrativi, sia su istanza di parte che d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio o iniziati successivamente alla data stessa.

La disposizione in analisi ha sollevato dubbi tra gli operatori in merito alla possibilità o meno di applicare la sospensione prevista anche alle procedure di appalto o concessione della P.A., dubbi originati dalla mancanza di esplicita previsione normativa e fondati sul fatto che le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, nonché di concessioni costituiscono a tutti gli effetti procedimenti amministrativi, al termine dei quali si ha la formazione della volontà conclusiva della P.A., caratterizzati da una molteplicità di fasi e termini previsti dal vigente Codice dei contratti pubblici. Dunque, seppur non citati, i procedimenti di affidamento della P.A. sarebbero pienamente rispondenti alle esigenze di applicazione della disposizione.

A fugare ogni dubbio è intervenuto il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti il quale, con apposita Circolare in data 24.03.2020, reperibile sulla pagina istituzionale del Dicastero, ha specificato che la sospensione dei termini relativi a procedimenti amministrativi disposta dall’art. 103 del d.L. 18/2020 si applica, ad eccezione dei casi per cui lo stesso prevede l’esclusione, a tutti i procedimenti amministrativi e, dunque, anche alle procedure di appalto e concessione disciplinate dal decreto legislativo 30 aprile 2016, n. 50.

E le motivazioni sono molteplici.

Secondo la circolare, in primis, la disposizione non potrebbe non applicarsi anche a tali procedure in virtù del fatto che esse rappresentano strutturalmente la sedes materiae d’elezione, in quanto, si afferma, “in esse la fase di formazione del vincolo contrattuale è retta da regole di diritto pubblico e si sviluppa in una sequenza procedimentale che culmina nell’adozione di un provvedimento di aggiudicazione” e nella successiva stipula del contratto.

Inoltre, anche dal punto di vista della finalità normativa, questa interpretazione risulta calzante in quanto coerente con la ratio legis sottesa alla disposizione da individuarsi, da un lato, nella necessità di assicurare massima partecipazione dei soggetti interessati nonostante la situazione emergenziale in atto, e dall’altro, nella necessità di “…evitare che la P.A., nel periodo di riorganizzazione dell’attività lavorativa in ragione dello stato emergenziale, incorra in eventuali ritardi”.

Dunque, di fatto, per tutte le procedure di affidamento pendenti al 23 febbraio o iniziate successivamente, i termini stabiliti dalle singole disposizioni stabilite dal codice dei contratti pubblici, nonché quelli eventualmente stabiliti nelle singole procedure dalle commissioni di gara relativamente alle loro attività devono ritenersi sospesi per un periodo di 82 giorni, cioè dal 23 febbraio al 15 maggio.

Ma questo non significa che le pubbliche amministrazioni si fermano, anzi!

L’applicazione della sospensione di cui sopra non deve comunque far rilassare le stazioni appaltanti, le quali, seppur in regime di sospensione, hanno l’obbligo, espresso al secondo periodo del 1 comma dello stesso art. 103, di “adottare ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti“. Questo in virtù della necessità di conclusione in tempi certi e celeri che caratterizza il settore degli appalti pubblici.

Da ciò l’ovvia considerazione che la sospensione è una “agevolazione” che il Governo offre alle amministrazioni pubbliche, fondata sulle motivazioni appena viste, che restano comunque libere di porre in essere validamente l’attività prevista entro il termine originario ovvero in un termine inferiore a quello risultante dalla sospensione. In tale caso rimane comunque ferma l’applicazione della sospensione anche ai termini relativi alle attività conseguenti.

Conclude, quindi, il Ministero delle infrastrutture e trasporti, invitando le stazioni appaltanti dipendenti a porre in essere, durante il periodo di sospensione, tutte le misure necessarie affinché possa pervenire ad una rapida conclusione dei procedimenti al termine del periodo emergenziale.

Da ultimo, si sottolinea come anche il comma 2 dello stesso articolo abbia notevole importanza nella prassi operativa delle Stazioni Appaltanti le quali spesso, chiamate a verificare la sussistenza di presupposti o di verificare la veridicità di quanto dichiarato dalle ditte in sede di gara, attingono a banche dati condivise tra le varie amministrazioni, le quali rilasciano certificazioni o attestati “a scadenza” quali ad esempio il DURC o la verifica degli adempimenti tributari presso l’Agenzia delle entrate.

Nel vigente regime in deroga, devono considerarsi a scadenza prorogata al 15 giugno tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi in scadenza tra il 31 gennaio ed il 15 aprile.

L’art. 29 comma 2 del D.Lgs 276/2003, fin dalla versione originaria, sancisce nel nostro ordinamento il principio della responsabilità solidale fra committente e appaltatore in ordine alla corresponsione ai lavoratori di quest’ultimo dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali, solidarietà che la Legge Finanziaria 2007, articolo 1, comma 911, ha esteso, ai trattamenti retributivi e previdenziali dovuti ai dipendenti anche di ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori, cosi’ ulteriormente rafforzando la tutela dei lavoratori.

La norma, dettata in tema di impiego privato, è stata estesa dalla giurisprudenza all’ambito pubblico, con la conseguenza che, per lungo tempo, il filone giurisprudenziale prevalente ha considerato la norma sulla solidarietà di cui all’art. 29 sopra citato operativa in ambito di appalti pubblici.

Questo orientamento è stato completamente ribaltato dalla sezione Lavoro della Cassazione con la sentenza n. 15432 del 7 luglio 2014.

La Cassazione (che si pronuncia prima della promulgazione del nuovo codice degli appalti di cui al D.Lgs. 50/2016) rileva infatti che la normativa sugli appalti pubblici contiene una serie di previsioni specifiche volte a garantire l’osservanza della disciplina lavoristica e delle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali da parte dell’impresa esecutrice di contratti pubblici  e del subappaltatore, costituite segnatamente dalla disciplina dell’intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva  e retributiva, nonché la connessa disposizione sul documento unico di regolarità contributiva, contenute negli artt. 4, 5 e 6 del Regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici di cui al D.P.R. 207/2010.

Tali specifici strumenti, se attivati nei tempi e nei modi prescritti, consentono ai lavoratori impiegati negli appalti pubblici di ottenere direttamente dall’amministrazione committente il pagamento delle retribuzioni dovute dal loro datore di lavoro anche in corso d’opera.

Sempre secondo la pronuncia in commento, qualora i lavoratori non utilizzino tali strumenti è inoltre sempre possibile far ricorso, in via residuale, alla tutela di cui all’articolo 1676 del codice civile, secondo cui i lavoratori dipendenti dell’appaltatore che abbiano prestato la loro opera per l’esecuzione dell’opera appaltata possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto loro dovuto fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l’appaltatore, norma che la Cassazione conferma applicabile anche ai contratti pubblici.

L’esistenza di questi specifici mezzi di tutela, dotati, peraltro, di maggior incisività rispetto agli strumenti predisposti dalla Legge Biagi, impedisce l’applicabilità in materia della disciplina della responsabilità solidale tra committente e appaltatore di cui all’articolo 29 del D.Lgs. 276/2003, che resta operativa per i soli rapporti di appalto tra soggetti privati.

I principi enunciati dalla sentenza in parola non perdono attualità a seguito della riforma dei contratti pubblici intervenuta con il D.Lgs. 50/2016: le norme di cui agli articoli 4, 5 e 6 del regolamento di attuazione del vecchio codice sono infatti state trasfuse, con alcuni rafforzamenti, all’interno dell’art. 30 del nuovo codice.

Testo integrale delle sentenza Cass. Civ. Lav. 15432/14

Analisi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008

Vigendo una disciplina organica sulla responsabilità solidale negli appalti, accade di doversi interrogare sulla portata e sui limiti di tale responsabilità.

La solidarietà committente – appaltatore è tema vasto e coinvolge aspetti di natura retributiva e contributiva, fiscale e infortunistica.

In questo scritto ci soffermeremo unicamente sugli aspetti relativi alle questioni infortunistiche, secondo la disciplina delineata dall’art. 26 del D.Lgs. 81/2008.

Il tema è di particolare interesse in quanto l’imprenditore-committente, secondo il decreto 81/2008 è il soggetto che si suppone conosca non solo il progetto nel suo insieme ed i rischi  propri (specifici) della sua attività, ma che dovrebbe essere in grado di conoscere anche i rischi specifici dell’appaltatore, quelli di eventuali attività svolte in subappalto, nonché di valutare le interferenze, in somma, di coordinare il costrutto della sicurezza sul lavoro a trecentosessanta gradi all’interno del suo progetto.

Posizione non facile – e la normativa di certo non aiuta – in cui proviamo a fare un po’ di chiarezza.

È doveroso, prima di iniziare, rivolgere un ringraziamento al collega Avv. Renzo Cunati, per la sua relazione su questo specifico tema intitolata “La responsabilità del committente per l’evento infortunistico occorso al dipendente dell’appaltatore/subappaltatore” al  convegno del COA Genova “La responsabilità solidale del committente nell’appalto privato – aspetti retributivi, fiscali e contributivi” del 18 aprile 2013, da cui ho attinto a piene mani per la redazione di questo piccolo lavoro.

Sommario

Il fondamento normativo della responsabilità solidale infortunistica

Come accennato, la norma cardine in materia di responsabilità solidale infortunistica è l’art. 26, comma 4, del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza, d’ora in avanti TUS), che dispone:

Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l’imprenditore committente risponde in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall’appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell’Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

L’obbligo della solidarietà: estensione e limiti

Occorre innanzitutto osservare che il committente, perché possa sorgere l’obbligo, deve rivestire la qualità di imprenditore: sono dunque esclusi dalla solidarietà i privati cittadini.

La lettera della norma pone la solidarietà per “tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall’appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato” da INAIL (IPSEMA oggi è incorporata in INAIL) per il settore marittimo, il che rende nebuloso l’oggetto della responsabilità: tutti i danni o solo quelli alla persona?

Notoriamente infatti l’INAIL non rimborsa danni alle cose e il riferimento al danno da questa non risarcito rende legittimo l’interrogativo.

Il fatto che la norma sia inserita all’interno del TUS, che mira a salvaguardare l’integrità psicofisica del lavoratore e non ad offrire strumenti di tutela per i danni a cose, l’espresso richiamo all’indennizzo corrisposto da INAIL (che non risarcisce tale tipo di danni), nonché la natura “speciale” della norma dovrebbero farci propendere per la tesi limitativa (solo danni alla persona).

D’altro canto, il riferimento al danno non indennizzato da INAIL potrebbe anche supportare l’ipotesi contraria.

La natura della responsabilità solidale

Coperto dalla norma è il risarcimento del danno del lavoratore causato dal “fatto illecito”, del datore di lavoro, la cui responsabilità civile si estende agli altri soggetti che precedono nella filiera l’effettivo responsabile, fino al committente.

Secondo lo schema della solidarietà passiva tutti sono responsabili per l’intero danno e il risarcimento ottenuto da uno libera tutti gli altri, salvi i diritti di recupero in capo a chi ha pagato nei confronti dei coobbligati solidali (cfr. art. 1292 c.c.).

È necessario sottolineare che nella responsabilità solidale prevista dall’art. 26 comma 4, il committente è responsabile del risarcimento in solido con l’appaltatore, per il solo fatto di essere legato dal rapporto di appalto, ma è totalmente estraneo all’evento infortunistico, imputabile a colpa dell’appaltatore e del subappaltatore: non si rientra quindi nelle fattispecie che possono ricondursi all’art. 2055 c.c., in cui sono legati dal vincolo della solidarietà i soggetti corresponsabili dell’evento dannoso.

Sulla base di questo schema la norma del quarto comma dell’art. 26 del TUS è stata vista come una presunzione assoluta di responsabilità in capo a tutti i soggetti che, nella filiera dell’appalto e subappalto, precedono l’effettivo responsabile dell’evento infortunistico.

Io sono invece convinto che il meccanismo della presunzione assoluta sia una mera finzione e che ci troviamo davanti ad una forma di responsabilità oggettiva, nascente dal fatto di occupare una posizione all’interno della filiera, tant’è che la norma, con la sua formulazione, vincola non solo il committente, ma “l’appaltatore, nonché … ciascuno degli eventuali subappaltatori”.

L’eccezione all’obbligo di solidarietà

L’ultima parte del comma 4 in esame ridimensiona l’estensione della responsabilità oggettiva escludendo la solidarietà per i danni conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

In somma: i rischi che lo specifico anello della filiera può prevedere e conoscere lo vincolano alla solidarietà con l’anello successivo, mentre quelli che sono correlati in modo specifico con l’attività di quest’ultimo, non essendo ragionevolmente conoscibili dall’anello precedente lo liberano. Logico no?

Se approfondiamo ci rendiamo conto che la norma in realtà contiene in sé un enigma: quali sono i rischi specifici propri di un’attività?

E se l’attività è svolta in sinergia con altre, come e quanto incide l’interferenza sulla specificità del rischio?

Secondo le definizioni comuni i rischi specifici (o propri o esclusivi) sono quelli che derivano dalla natura dell’attività svolta dalla singola impresa e che ne rimangono esclusivi e totalmente governabili nonostante la sinergia lavorativa con altre imprese, mentre i rischi interferenziali (o diffusi) sono quelli nuovi e diversi rispetto ai rischi specifici che, operando in sinergia con gli stessi, li aumentano in apprezzabile misura, rendendoli non più totalmente governabili dalla singola impresa.

Il problema quindi è difficile da risolvere in quanto in realtà dall’interferenza, incidendo sulla combinazione dei rischi, ha in molti casi l’effetto di trasformare rischi originariamente specifici in interferenti, rendendoli così generali.

In definitiva la ripartizione rimane incerta e così l’estensione della solidarietà, che sarà definita di volta in volta dal giudice secondo il caso concreto: l’opposto della certezza del diritto.

L’oggetto dell’obbligazione: il danno “differenziale”

Per calcolare l’impegno economico del datore di lavoro danneggiante e degli altri soggetti solidalmente responsabili verso il lavoratore, il comma 4 dell’art. 26 impone il confronto tra le due entità economiche di danno (“civile” e “previdenziale”) in quanto resta a carico della “filiera” deve solo l’importo che non risulti indennizzato ad opera dell’INAIL.

Si tratta del danno “differenziale”, che ovviamente esiste solo se il danno civile concretamente risarcibile risulti di importo maggiore di quello “previdenziale”, che consiste nell'”indennizzo” (da tener men distinto dal risarcimento) al lavoratore per il danno biologico (menomazione dell’integrità psicofisica) e per il danno patrimoniale da riduzione della capacità lavorativa.

In particolare, l’Ente eroga:

  1. per inabilità temporanea assoluta (I.T.A.), un’indennità giornaliera per tutto il periodo di astensione totale dal lavoro a partire dal quarto successivo all’infortunio, in misura del 60% (75% a partire dal 91° giorno) della retribuzione giornaliera (art. 68 DPR 1124/1965);
  2. per postumi permanenti (I.P.) dal 6% al 15%, un indennizzo in unica soluzione (art. 13, comma 2, lett. a, D.Lgs 38/2000);
  3. per postumi permanenti (I.P.) dal 16% al 100%, una rendita vitalizia (art. 13, comma 2, lett. b, D.Lgs 38/2000);
  4. in caso di morte, una rendita vitalizia ai superstiti aventi diritto (art. 85 DPR 1124/1965).

Stabilito che oggetto dell’obbligazione è il danno differenziale sorge l’ulteriore problema di stabilire le modalità di confronto tra danno civile e previdenziale: se debbano, in altre parole, confrontarsi le due categorie generali di danno nel loro complesso, oppure le singole voci che le compongono.

I termini per l’esercizio del diritto

L’atto interruttivo della prescrizione del creditore contro uno dei debitori in solido ha efficacia anche contro gli altri debitori (art. 1310 c.c.) e per l’effetto della tempestiva e valida interruzione inizia a decorrere un nuovo periodo (art. 2945 c.c.).

Il termine di prescrizione è unico per tutti i responsabili solidali “secondari” e uguale a quello nei confronti del debitore “principale”, contro il quale l’azione viene proposta per violazione contrattuale (artt. 2087/1218 c.c.), con termine decennale, o, in diversi casi, extracontrattuale (art. 2043 c.c.), con termine quinquennale.

La normativa in materia “retributiva” e “contributiva” prevede inoltre un termine di decadenza di due anni  dalla cessazione dell’appalto per l’esercizio del diritto (art. 29, comma 2, del D.Lgs 276/2003) e il beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

È dubbio se il termine decadenziale biennale previsto dalla normativa citata sia applicabile anche alla solidarietà “infortunistica”.

La natura speciale delle diverse norme citate ritengo sia un ostacolo importante all’interpretazione estensiva o analogica, considerato anche l’effetto caducante, limitativo delle facoltà del cittadino di perseguire un proprio diritto, nonostante le menzioni e i “fatto salvo” compresi nell’incipit della disposizione in commento.

Riflessioni conclusive

La responsabilità solidale del committente nell’appalto privato per gli eventi infortunistici rappresenta senza dubbio uno strumento di garanzia per i lavoratori, ma pone al contempo numerose questioni interpretative di non facile soluzione.

Certo, non è facile abbandonare i vecchi abiti mentali, specie se li abbiamo vestiti a lungo, ma bisogna prendere atto che l’ordinamento sta andando in una direzione diversa rispetto a quella a cui siamo abituati.

La giurisprudenza futura sarà chiamata a fornire risposte più definitive su alcune questioni ancora aperte, come l’esatta delimitazione dei “rischi specifici propri” che escludono la responsabilità solidale, le modalità di calcolo del danno differenziale e l’applicabilità del termine decadenziale biennale alla responsabilità solidale infortunistica.

In ogni caso, è necessario che tutti gli operatori del settore acquisiscano le logiche e le particolarità di questo istituto e comincino a concepirlo come un sistema a sé stante, valorizzandone appieno le potenzialità a tutela dei lavoratori, senza però gravare eccessivamente su soggetti estranei all’evento infortunistico.

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La materia degli appalti pubblici è caratterizzata da una certa complessità, dovuta soprattutto all’intrecciarsi, a diversi livelli, di norme di diversa promanazione.

Quello degli appalti non è un settore in cui ci si possa improvvisare: le procedure sono complesse e gli istituti e le logiche sono lontani dal senso comune.

Per chi vuol lavorare seriamente con il settore pubblico è assolutamente necessario disporre di un ufficio appalti dotato di risorse adeguate e personale altamente qualificato, sulla cui formazione è necessario investire, nonché del supporto tecnico specialistico di professionisti della materia che affianchino l’impresa fin dalla prima lettura del bando ed operino per evitare i disastri che ad ogni passo possono verificarsi.

Negli appalti pubblici bisogna agire in prevenzione: l’avvocato, anche se “specialista”, se contattato al ricevimento del provvedimento di esclusione o alla comunicazione di mancata aggiudicazione può fare poco o nulla, mentre se chiamato alla pubblicazione del bando e affiancato a personale aziendale competente può svolgere una funzione salvifica.

Per chi si trova a dover approcciare per la prima volta alle procedure, le difficoltà non sono poche e per crearsi delle solide basi, da qualche parte dovrà cominciare.

Per questo ho deciso di pubblicare la guida di base che trovate al link qui sotto, con cui offro, sottoforma di slide, una panoramica dei principali istituti e procedure relativi ai contratti pubblici di servizi e forniture, che credo possa essere utile come base di partenza per chi vuole accostarsi alla materia.

I contratti pubblici di servizi e forniture – Slides

Aggiornamento del 10 maggio 2016 – Promulgazione del nuovo codice degli appalti

Il 19 aprile scorso è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs n. 50 del 18.4.2016, recante il nuovo Codice dei contratti pubblici.

Il nuovo codice è entrato in vigore lo stesso giorno della pubblicazione (“brutalmente” dicono alcuni), senza periodo di vacatio legis, scelta che il legislatore ha operato per evitare le complicazioni conseguenti dell’entrata in vigore delle norme self executing delle direttive europee nn. 23, 24 e 25 del 2014, che avrebbero comportato la disapplicazione delle norme del vecchio D.Lgs. 163/2006 con esse contrastanti per gli appalti avviati nelle more della pubblicazione del nuovo codice (cosa che, in effetti si è verificata per un giorno, dato che sono entrate in vigore il 18.4.2016).

Per il regolamento di attuazione è previsto un meccanismo di ultravigenza fino all’emanazione dei vari provvedimenti attuativi (di c.d. “soft law”), soprattutto in materia di lavori pubblici, mentre è carente in toto la disciplina di dettaglio relativa a servizi e forniture.

Il nuovo codice rivisita la materia in modo organico, quindi la guida pubblicata deve essere rivista e adeguata al nuovo panorama normativo.

La versione pubblicata resta utile come riferimento alle procedure in corso e come strumento per comprendere le logiche dell’appalto, con l’ovvia riserva, per chi la legge, che la disciplina in parte non è più attuale.

Provvederò presto a pubblicare la nuova versione.

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