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Quattro anni per liberare un immobile occupato abusivamente determinano l’obbligo per il Ministero dell’Interno di risarcire il danno al proprietario

La vicenda processuale decisa dalla Terza Sezione Civile della Cassazione con la sentenza n. 24053 del 28 agosto 2025 offre l’occasione per riflettere su un tema: il bilanciamento tra il diritto di proprietà e le esigenze abitative dei soggetti deboli, nel contesto dell’esecuzione dei provvedimenti giudiziari di sgombero.

Il caso trae origine dall’occupazione abusiva, avvenuta nel novembre 2013, di un capannone industriale di circa 700 mq sito in Firenze, di proprietà di una privata cittadina. L’immobile venne occupato da una trentina di persone che vi si introdussero forzando le serrature.

La proprietaria, dopo aver sporto denuncia, avviò un procedimento possessorio ed ottenne nell’agosto 2014 un’ordinanza di reintegra nel possesso ex art. 1168 c.c.

Se fosse finita qui tutto sarebbe regolare.

Il problema si è presentato nell’esecuzione: la proprietaria dovette infatti attendere fino all’aprile 2018 – ben quattro anni dopo – per vedere finalmente eseguito il provvedimento giudiziario.

Durante questo lungo periodo, nonostante la presenza dell’Ufficiale Giudiziario e della Forza Pubblica, l’esecuzione venne ripetutamente rinviata per diverse ragioni: la presenza di minori e disabili tra gli occupanti, l’assenza di servizi sociali, la mancanza di soluzioni abitative alternative.

La proprietaria si vide così costretta ad agire in giudizio contro i Ministeri dell’Interno e della Giustizia per ottenere il risarcimento dei danni subiti dal prolungato inadempimento.

Il problema purtroppo è comune a moltissimi cittadini. In questo articolo commentiamo la pronuncia emessa in quest’ultimo contenzioso.

Sommario

I principi ribaditi dalla Suprema Corte: l’esecuzione dei provvedimenti giudiziari come espressione dello Stato di diritto

La pronuncia della Cassazione si inserisce in un consolidato filone giurisprudenziale che, a partire dalla storica sentenza delle Sezioni Unite n. 2299/1962, ha costantemente affermato che nell’ordinamento di uno Stato di diritto l’obbligo di dare esecuzione ai provvedimenti giurisdizionali è incondizionato.

Come chiaramente enunciato nella sentenza in commento, il rifiuto di assistenza della Forza pubblica all’esecuzione dei provvedimenti del giudice, quando sia determinato da valutazioni sull’opportunità dell’esecuzione medesima, costituisce un comportamento illecito lesivo del diritto alla prestazione e come tale generatore di responsabilità della pubblica amministrazione.

L’unica eccezione ammessa è l’assoluta impossibilità per forza maggiore, che però deve essere valutata con particolare rigore e non può identificarsi nelle difficoltà intrinseche dell’esecuzione forzata né nella scelta discrezionale di posporre l’interesse all’esecuzione del provvedimento giurisdizionale ad altri interessi, pur legittimi, che la P.A. è tenuta a garantire.

La Corte ha precisato che quando l’autorità amministrativa è richiesta di concorrere con la Forza pubblica all’esecuzione del comando contenuto nel titolo esecutivo, essa non è chiamata ad esercitare una potestà amministrativa discrezionale, bensì a prestare i mezzi per l’attuazione in concreto della sanzione.

Si tratta di una prestazione di servizio che consente di realizzare il fine ultimo della funzione sovrana della giurisdizione. Se l’autorità amministrativa compie una valutazione di opportunità dell’esecuzione cui è chiamata a concorrere, esercita una potestà che non ha e agisce illecitamente.

Il bilanciamento impossibile: emergenza abitativa e diritto di proprietà

In questi casi però il punto critico – in termini non solo giuridici, ma anche etici – non è tanto la doverosità dello sgombero in sé, quanto il rapporto tra l’emergenza abitativa e il diritto di proprietà.

La Corte in proposito offre la sua visione.

Pur riconoscendo che l’esigenza di una dignitosa sistemazione abitativa per chiunque legittimamente viva ed operi sul territorio nazionale ha assunto carattere di ampio rilievo ed è strettamente legata al principio della pari dignità di ogni persona umana, i giudici hanno però chiarito che la sussistenza di problematiche sociali connesse con l’emergenza abitativa non può farsi pesare su un soggetto proprietario di un immobile.

La soluzione di tali problematiche è infatti demandata agli organi dello Stato a cui i cittadini contribuiscono attraverso il sistema fiscale.

La Forza pubblica, quando chiamata a dare esecuzione a un provvedimento giurisdizionale, non può operare una previa ponderazione o bilanciamento dei diversi interessi in gioco, neppure quando questi riguardino persone prive di abitazione.

Il principio affermato è netto: gli organi esecutivi dipendenti dal Ministero non possono sindacare l’opportunità di dare esecuzione al provvedimento, pena la violazione del principio costituzionale della tutela giurisdizionale effettiva e del diritto sancito dall’art. 6 CEDU.

La politica del welfare compete certamente all’Amministrazione pubblica nel suo complesso, ma resta estranea all’agire della Forza pubblica nell’esecuzione dei provvedimenti giudiziari.

Le conseguenze: responsabilità della P.A. e risarcimento del danno

Nel caso concreto, la Cassazione ha confermato la condanna del Ministero dell’Interno al risarcimento del danno patrimoniale, quantificato in via equitativa in € 183.383,51.

La Corte ha ritenuto che il ritardo di quattro anni nell’esecuzione dello sgombero, protrattosi oltre il tempo ragionevolmente necessario ad approntare i mezzi richiesti, costituisse di per sé fonte di responsabilità della P.A., senza necessità per il soggetto danneggiato di provare il dolo o la colpa del personale intervenuto.

Particolarmente interessante è il richiamo operato dalla Corte ai principi enunciati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 33645/2022 in tema di occupazione sine titulo.

Nel caso di occupazione abusiva, il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta.

Se tale danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso può essere liquidato dal giudice con valutazione equitativa, utilizzando come parametro il canone locativo di mercato.

Il monito per il futuro: tempi ragionevoli e collaborazione interistituzionale

La sentenza in esame costituisce un importante monito per le amministrazioni pubbliche coinvolte nell’esecuzione dei provvedimenti di sgombero. Se da un lato resta fermo il dovere dei servizi sociali comunali di attivarsi per dare risposta alle esigenze abitative dei soggetti deboli, dall’altro è altrettanto indubitabile che la Forza pubblica, quando chiamata a dare esecuzione a un provvedimento giurisdizionale, deve limitarsi a prestare il servizio richiesto nei tempi previsti o, in loro assenza, in tempi ragionevoli.

La pronuncia sottolinea come, dopo il primo accesso in cui poteva non essere prevedibile la presenza di soggetti fragili, nelle successive sessioni era onere delle Forze dell’Ordine fornire all’Ufficiale giudiziario un supporto esecutivo adeguato, commisurato alla delicatezza della situazione ma al contempo idoneo ad ottenere, con tutte le dovute cautele, la restituzione dell’immobile al legittimo proprietario.

Conclusioni: lo Stato di diritto non ammette eccezioni

Cassazione n. 24053/2025 ribadisce con forza un principio cardine del nostro ordinamento: in uno Stato di diritto, l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali non è materia di valutazioni discrezionali o di bilanciamenti di opportunità da parte della pubblica amministrazione.

Il diritto alla tutela giurisdizionale effettiva, garantito sia dalla Costituzione che dalla CEDU, diverrebbe illusorio se gli Stati permettessero che una decisione giudiziaria definitiva e vincolante restasse lettera morta.

La strada per conciliare le legittime esigenze di protezione dei soggetti deboli con il rispetto dei diritti dei proprietari non passa attraverso l’inerzia o il rinvio sine die dell’esecuzione dei provvedimenti giudiziari, ma attraverso politiche pubbliche efficaci di welfare abitativo e un coordinamento tempestivo tra i diversi livelli istituzionali coinvolti. Solo così si potrà evitare che situazioni tristemente frequenti come quella descritta nella sentenza si ripetano, con grave pregiudizio sia per i diritti dei singoli che per la credibilità stessa delle istituzioni.

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