La Cassazione civile fa il punto sulla natura di nullità testuale della norma che impone la dichiarazione di conformità catastale negli atti notarili
La Cassazione civile, con la sentenza n. 27531/2025, interviene su una questione di grande rilevanza nell’ambito delle compravendite immobiliari, facendo il punto sulla natura e chiarendo i confini della nullità prevista dall’art. 29, comma 1-bis, della legge 52/1985 in materia di conformità catastale degli immobili.
La norma ha creato non pochi problemi fin dalla sua introduzione con il D.L. 78/2010 in quanto pretende che, ai fini della validità degli atti tra vivi, la dichiarazione in contratto della corrispondenza dell’immobile ai dati e alle planimetrie catastali e si è prestata fin da subito a suscitare dubbi interpretativi riguardo la sua effettiva portata ed ha dato luogo ad un ampio confronto giurisprudenziale.
E il perché è chiaro: la conformità catastale, e in particolare la corrispondenza della planimetria allo stato dell’immobile, se intesa in senso rigoroso, costituisce un ostacolo importante alla circolazione degli immobili parzialmente irregolari, che costituiscono la maggioranza del patrimonio edilizio italiano.
La pronuncia ci permette di trarre le fila sulla linea interpretativa che si è via via consolidata sull’interpretazione di questa particolare disposizione e circoscrivere il perimetro dell’effettiva incommerciabilità degli immobili con abusi edilizi, chiarendo anche cosa avviene nel caso in cui il trasferimento non avvenga di fronte al notaio ma venga ordinato dal giudice ai sensi dell’art. 2932 c.c.
Ma vediamo il caso.
Sommario
- La Cassazione civile fa il punto sulla natura di nullità testuale della norma che impone la dichiarazione di conformità catastale negli atti notarili
- Sommario
- La vicenda processuale
- Il quadro normativo di riferimento
- Il Comma 1 ter
- L’evoluzione giurisprudenziale sulla natura della nullità
- Il contenuto della dichiarazione di conformità
- Le conseguenze della dichiarazione difforme o mendace
- L’applicazione alle azioni di esecuzione specifica
- I principi di diritto affermati dalla Cassazione
- Riflessioni conclusive
La vicenda processuale
La controversia origina da un’azione di esecuzione specifica ai sensi dell’art. 2932 c.c. di un contratto preliminare di vendita immobiliare. Il Tribunale di Verona aveva accolto la domanda disponendo il trasferimento della proprietà. La Corte d’appello di Venezia aveva invece riformato la sentenza, rigettando la domanda per mancanza di conformità catastale, rilevando che le difformità tra lo stato di fatto dell’immobile e le planimetrie catastali, accertate mediante consulenza tecnica d’ufficio, impedivano l’emanazione della sentenza di trasferimento coattivo.
Il promissario acquirente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo che la nullità prevista dalla norma avrebbe carattere formale e testuale, essendo sufficiente la presenza nell’atto della dichiarazione di conformità o dell’attestazione del tecnico, senza che fosse necessaria la verifica dell’effettiva corrispondenza allo stato di fatto.
La Cassazione, con ordinanza interlocutoria 364/2025, aveva rimesso la causa alla pubblica udienza per l’esame di una questione nomofilattica di particolare rilevanza, individuando il nodo problematico nella seguente formulazione: se il sindacato rimesso al giudice di merito in materia di accertamento della coerenza catastale sia limitato alla sola verifica della presenza delle dichiarazioni attestanti la conformità ovvero se esso si estenda al controllo del contenuto delle stesse, soprattutto in presenza di un compendio istruttorio dal quale emergano risultanze contraddittorie.
Il quadro normativo di riferimento
L’art. 29, comma 1-bis, della legge 52/1985, introdotto dall’art. 19, comma 14, del D.L. 78/2010, conv. con modificazioni dalla L. 122/2010, stabilisce che “gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all’identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. La predetta dichiarazione può essere sostituita da un’attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale. Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari.”
Sulla portata di tale norma si è espressa, all’indomani della sua promulgazione, l’Agenzia del Territorio (oggi Agenzia delle Entrate) è intervenuta con la circolare n. 2/2010 del 9.7.2010, con la quale si sono forniti agli uffici gli indirizzi interpretativi necessari per l’applicazione della norma. Nonostante si tratti di una circolare indirizzata ai catasti, e quindi, in quanto tale, non abbia valore cogente rispetto alle linee interpretative che sovrintendono l’applicazione della normativa nell’ordinamento, contiene soluzioni particolarmente ponderate, che non collidono con i canoni interpretativi della materia ed è da tenersi in alta considerazione.
Non è un caso se anche la Cassazione, in questa e in altre pronunce, la cita più volte e non per smontarla.
Tornando alla norma, essa indica le formalità da osservarsi in ordine alla conformità (o coerenza, riprendendo la terminologia della circolare, o allineamento) catastale degli immobili e si suddivide in due periodi, che disciplinano due distinte forme di tale conformità.
La prima attiene alla “conformità oggettiva” degli immobili esistenti alle risultanze del catasto, per cui è richiesto che gli “atti pubblici” e le “scritture private autenticate” tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento della comunione di diritti reali (ad esclusione dei diritti reali di garanzia) devono contenere l’identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione di conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie “sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale” (oppure una attestazione sostitutiva rilasciata da un tecnico abilitato).
La seconda attiene alla “conformità soggettiva” e concerne la corrispondenza tra le risultanze del catasto e quelle dei registri immobiliari, quindi sostanzialmente la corrispondenza delle ditte con le intestazioni.
Nel caso in cui difetti la dichiarazione o attestazione circa la conformità catastale oggettiva, che deve essere effettuata dal privato (o dal suo tecnico), è comminata la nullità dell’atto.
Per contro, la norma non detta alcuna sanzione per il caso di inadempimento dell’obbligo di verifica soggettiva, che attiene alle incombenze del notaio.
Il Comma 1 ter
Nella formulazione originaria la norma non prevedeva nessuna possibilità di sanatoria dell’atto nel caso di nullità per mancanza della dichiarazione / attestazione.
La possibilità di regolarizzazione è stata introdotta in un secondo momento, con l’art. 8, comma 1-bis, del DL n. 50/2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96/2017, con cui è stato introdotto nell’art. 29 il comma 1 ter, secondo cui “se la mancanza del riferimento alle planimetrie depositate in catasto o della dichiarazione, resa dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, ovvero dell’attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato non siano dipese dall’inesistenza delle planimetrie o dalla loro difformità dallo stato di fatto, l’atto può essere confermato anche da una sola delle parti mediante atto successivo, redatto nella stessa forma del precedente, che contenga gli elementi omessi. L’atto di conferma costituisce atto direttamente conseguente a quello cui si riferisce, ai sensi dell’art. 10, terzo comma, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23”.
È possibile pertanto, in caso di mancanza della dichiarazione o dei dati catastali, la “confermazione dell’atto” mediante un atto successivo, anche formato da una sola della parti, redatto con la stessa forma del primo, che contenga la dichiarazione o i dati originariamente omessi.
L’evoluzione giurisprudenziale sulla natura della nullità
Riguardo la natura delle nullità comminata dalla disposizione in esame, la giurisprudenza ha progressivamente chiarito che si tratta di una nullità di carattere formale e testuale ai sensi del terzo comma dell’art. 1418, C.C., non quindi una nullità virtuale ai sensi del primo comma, né una nullità strutturale ai sensi del secondo comma.
Questo principio è stato espresso, oltre che dalla pronuncia in commento, da un nutrito novero di pronunce di Cassazione, in particolare, ma non solo, della sezione seconda, tanto da potersi dire ormai stabilizzato: Cass. Sez. 2, Ord. n. 8989/2024, Cass. Sez. 2 n. 641/2023, Cass. Sez. 2 n. 4216/2022, Cass. n. 39403/2021, Cass. n. 16519/2020, Cass. Sez. 2 n. 14765/2016, Cass. Sez. 2 n. 11507/2016, Cass. Sez. 2 n. 8611/2014, Cass. Sez. 6-3 n. 5913/2011.
La qualificazione in questi termini, che si pone in continuità con la qualificazione come testuali delle nullità per mancanza delle menzioni urbanistiche in atti (art. 46 TUE e artt. 17 e 40 L. 47/1985, secondo la nota sentenza Cass. S.U. n. 8230/2019) non è priva di conseguenze pratiche rilevanti.
Secondo questo orientamento giurisprudenziale, infatti, non potendo le nullità di tipo “testuale” prescindere dai limiti inerenti la formulazione letterale della norma che le commina, alla pari con quanto prescritto per la mancanza delle menzioni urbanistiche, la nullità colpisce solo gli atti in cui manchi la dichiarazione di parte disponente o l’attestazione sostitutiva del tecnico circa la conformità catastale oggettiva del cespite.
Pertanto, in presenza nell’atto della dichiarazione dell’alienante o dell’attestazione del tecnico, il contratto è valido a prescindere dalla veridicità della conformità dichiarata o attestata.
Questo tuttavia, esattamente come prescritto per le nullità relative alla mancanza delle menzioni urbanistiche, a condizione che la dichiarazione (o attestazione sostitutiva) sia riferibile a quell’immobile.
La conseguenza è che, ai fini della validità dell’atto è sufficiente vi siano le menzioni e dichiarazioni prescritte dalla legge, anche se, in ipotesi, non veritiere.
Quindi anche una dichiarazione o un’attestazione inesatta, se non addirittura falsa, sarebbe idonea a evitare la nullità dell’atto, salvo, e questo la sentenza in commento lo precisa molto chiaramente, che si tratti di una falsità conclamata e rilevabile anche a prima vista da un soggetto inesperto, nel qual caso la dichiarazione (o l’attestazione) sarebbe da ritenersi inesistente e l’atto nullo.
Il contenuto della dichiarazione di conformità
La pronuncia offre diversi chiarimenti che permettono di definire in modo chiaro l’ambito operativo delle condizioni indispensabili per l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 29, commi 1-bis e 1-ter, della legge n. 52/1985 sul c.d. allineamento.
Andiamo per ordine.
In primo luogo deve trattarsi di atti tra vivi, il che esclude i trasferimenti per causa di morte (successioni e legati testamentari).
Deve poi trattarsi di atti che dispongono di diritti reali esclusi i diritti reali di garanzia.
Deve trattarsi di atti che dispongono il trasferimento (o costituzione / scioglimento di comunione) attuale dei diritti reali, non il loro trasferimento futuro, quindi restano esclusi i contratti preliminari (in proposito vedasi Cass. Ord. n. 19897/2024 e Cass. Ord. n. 7521/2022).
Deve trattarsi di atti atti pubblici o scritture private autenticatequindi rogati da notaio o altro pubblico ufficiale abilitato.
Deve trattarsi di atti riguardanti fabbricati già esistenti, quindi, in termini catastali, di unità immobiliari urbane già censite o comunque censibili nel catasto fabbricati e non nel catasto terreni (Cass. Ord. n. 20666/2025).
Quale requisito legittimante, la norma richiede la dichiarazione di parte di conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, quali elementi oggettivi di riscontro delle caratteristiche patrimoniali del bene rilevanti ai fini fiscali, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale (sull’estensione della dichiarazione anche ai dati catastali vedasi Cass. n. 27181/2022; Cass. Ord. n. 21828/2019; Cass. n. 29894/2018; Cass. n. 20465/2016; Cass. n. 8611/2014), ovvero, in sua sostituzione, ad un’attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale, ovverosia un geometra, un architetto, un ingegnere civile o un perito industriale per le attività di competenza.
La norma, nel richiedere che la dichiarazione sia resa dagli intestatari degli immobili negoziati, intende riferirsi a coloro i quali dispongono del diritto (alienanti, costituenti di diritti reali, condividenti, ecc., ossia dai disponenti), anche se diversi dagli intestatari catastali.
Detta asserzione deve essere rilasciata da coloro che dispongono del diritto, ossia dai disponenti, anche se diversi dagli intestatari catastali.
La norma non esige un’attestazione giurata, né prescrive altre specifiche formalità redazionali, quali la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, né per la dichiarazione diretta, né per l’attestazione sostitutiva da parte del tecnico.
Per quanto riguarda il contenuto, l’inciso “sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale” sta a significare che gli adempimenti imposti dalla normativa debbono essere espletati tenendo conto delle prescrizioni desumibili dalla disciplina vigente in materia catastale. In sostanza, la conformità o meno dei dati catastali e delle planimetrie catastali allo stato di fatto deve essere valutata alla luce delle disposizioni vigenti in materia catastale, relative alle difformità che rendono obbligatorio procedere all’aggiornamento catastale.
La sentenza conferma quanto chiarito dalla circolare dell’Agenzia del Territorio 2/2010, secondo cui l’obbligo della denuncia di variazione sussiste nei casi in cui la variazione incide sullo stato, sulla consistenza, sull’attribuzione della categoria e della classe, a seguito di interventi edilizi di ristrutturazione, ampliamento, frazionamento, oppure per effetto di annessioni, cessioni o acquisizioni di dipendenze esclusive o comuni, cambio di destinazione d’uso.
Non assumono invece rilievo le variazioni dei toponimi, dei nomi dei confinanti e di ogni altro elemento, anche di carattere grafico-convenzionale, non influente sulla corretta determinazione della rendita.
Nel giudizio di conformità richiesto dalla normativa debbono essere presi in considerazione solo gli aspetti che influiscono sulla consistenza ovvero sull’attribuzione della classe e della categoria, ossia la classe, la categoria, la consistenza e la rendita catastale.
L’attestazione del tecnico non costituisce un atto di parte, bensì di un terzo abilitato, sicché l’iniziativa per la sua redazione – e il relativo conferimento incarico e conseguente obbligo di pagamento – può essere assunta da ognuna delle parti che partecipano all’atto.
Dovendo sostituire la dichiarazione di parte che, altrimenti, dovrebbe essere riportata in atto, detta attestazione scritta deve essere allegata all’atto, su richiesta del disponente stesso oppure dell’acquirente del diritto. Non è esclusa la possibilità di una costituzione in atto del tecnico (che, pertanto, dovrà sottoscrivere l’atto traslativo o divisionale), che a quel punto attesterà la conformità con dichiarazione resa nell’atto medesimo.
Le conseguenze della dichiarazione difforme o mendace
Seppur non determina la nullità dell’atto, la dichiarazione mendace non è scevra di conseguenze per chi l’ha pronunciata: espone infatti chi l’ha resa a responsabilità civile per i danni cagionati alla controparte, nonché a responsabilità penale, qualora fosse ravvisabile il reato di falso ideologico commesso da privato in atto pubblico ex art. 483 C.P. Si vedano in proposito Cass. pen. n. 5178 del 12/12/2017, depositata il 02/02/2018; Cass. pen n. 11628 del 30/11/2011, depositata il 26/03/2012; Cass. pen. n. 35999 del 03/06/2008, depositata il 19/09/2008.
Inoltre, la non conformità sul piano sostanziale espone le parti al rischio di accertamento e qualora dovesse riscontrarsi, successivamente alla stipulazione, resterebbero operanti le conseguenze di carattere tributario derivanti dalla difformità.
L’applicazione alle azioni di esecuzione specifica
Allorché l’effetto traslativo sia invocato a mezzo dell’azione giudiziale di esecuzione specifica ex art. 2932 c.c., gli elementi di cui all’art. 29, comma 1-bis, della legge 52/1985, secondo la pronuncia in commento, costituiscono una condizione, e non già un presupposto, di detta azione. Questo allo scopo di omologare i requisiti prescritti, a pena di nullità, per la produzione dell’effetto traslativo in via negoziale a quelli esigibili per la produzione del medesimo effetto per via giudiziale.
Non è richiesto che il giudice dell’azione di esecuzione specifica esplichi un’indagine tecnica allo scopo di verificare che la dichiarazione o l’attestazione siano veritiere. È sufficiente, al fine di garantire la possibilità della produzione dell’effetto traslativo, che nel giudizio sia allegata la dichiarazione di conformità dell’intestatario promittente venditore o l’attestazione sostitutiva di un tecnico. Tali adempimenti costituiscono ragione satisfattiva atta a permettere la disposizione della traslazione per via giudiziale, sempre che l’incoerenza non risulti dagli atti.
La Cassazione ha avuto modo di affermare questo principio in numerose pronunce. Già con la sentenza 12654/2020 si era precisato che per la disposizione dell’effetto traslativo è sufficiente che vi sia la dichiarazione dell’intestatario o l’attestazione del tecnico incaricato circa la conformità catastale, senza alcun onere di verifica dell’effettività di tale coerenza. La sentenza 20526/2020 aveva poi chiarito che nel giudizio di esecuzione in forma specifica la conformità catastale oggettiva costituisce una condizione dell’azione e deve formare oggetto di accertamento da parte del giudice, che non può accogliere la domanda ove la presenza delle menzioni catastali difetti al momento della decisione.
I principi di diritto affermati dalla Cassazione
Nella sentenza in commento, la Cassazione, accogliendo il ricorso e cassando la sentenza impugnata con rinvio, ha enunciato due principi di diritto che portano a stabilizzare gli orientamenti interpretativi dell’art. 29 comma 1 bus L. 52/1985.
Il primo principio conferma che la nullità comminata dall’art. 29, comma 1-bis, della legge 52/1985 va ricondotta nell’ambito dell’art. 1418, terzo comma, cod. civ., di cui costituisce una specifica declinazione, e deve qualificarsi come nullità formale e testuale. Con tale espressione deve intendersi, in stretta adesione al dato normativo, un’unica fattispecie di nullità che colpisce gli atti tra vivi ad effetti reali elencati nelle norme che la prevedono, volta a sanzionare la mancata inclusione in detti atti della dichiarazione di parte disponente o dell’attestazione sostitutiva del tecnico circa la conformità catastale oggettiva del cespite. Pertanto, in presenza nell’atto della dichiarazione dell’alienante o dell’attestazione del tecnico, il contratto è valido a prescindere dalla veridicità della conformità dichiarata o attestata, purché la difformità non emerga in modo palese allo stato degli atti.
Il secondo principio stabilisce che nel giudizio di esecuzione in forma specifica dell’obbligo di concludere un contratto di trasferimento immobiliare relativo ad un fabbricato già esistente, la conformità catastale oggettiva costituisce una condizione dell’azione e deve formare oggetto di accertamento da parte del giudice, che può accogliere la domanda in presenza della dichiarazione o attestazione di conformità al momento della decisione, senza alcun onere di verifica dell’effettività della coerenza catastale, salvo che si tratti di una falsità conclamata, cioè tale da essere rilevabile ictu oculi anche da un soggetto tecnicamente inesperto, caso nel quale la dichiarazione o attestazione può essere ritenuta inesistente e l’effetto traslativo è precluso.
Riflessioni conclusive
La pronuncia della Cassazione per i principi di diritto affermati e per la disamina giurisprudenziale condotta, assume, ad oggi, una valenza dirimente nel definire la portata della nullità prevista dall’art. 29, comma 1-bis, della legge 52/1985. La qualificazione in termini di nullità formale e testuale, con l’esclusione di ogni onere di verifica della veridicità della dichiarazione o attestazione, determina conseguenze pratiche di grande rilievo.
Dal punto di vista processuale, il giudice chiamato a pronunciare una sentenza di trasferimento coattivo ai sensi dell’art. 2932 cod. civ. non è tenuto a verificare l’effettiva conformità catastale dell’immobile, ma solo a riscontrare la presenza della dichiarazione o attestazione. E questo limita significativamente il carico istruttorio e teoricamente (molto teoricamente) dovrebbe accelerare i tempi della decisione.
Dal punto di vista sostanziale, la validità dell’atto negoziale non è condizionata alla veridicità della dichiarazione, ma solo alla sua presenza. Questo significa che anche in presenza di difformità catastali l’atto di trasferimento è valido, con le conseguenze sanzionatorie a carico del dichiarante mendace sul piano civile e penale, ma senza che ciò incida sulla circolazione del bene.
La soluzione adottata dalla Cassazione appare coerente con la ratio della norma, che ha finalità essenzialmente fiscali di contrasto all’evasione attraverso l’emersione dei fabbricati fantasma. La nullità è comminata per incentivare la presentazione delle dichiarazioni e attestazioni, non per impedire la circolazione degli immobili con difformità catastali.
Resta naturalmente ferma la possibilità di procedere all’aggiornamento catastale, che costituisce un obbligo per il proprietario qualora le difformità incidano su elementi rilevanti quali la rendita catastale. Ma tale obbligo opera sul piano amministrativo e fiscale, senza riflettersi sulla validità degli atti di trasferimento già perfezionati, purché contenenti le prescritte dichiarazioni o attestazioni.
Resta però un’unica, ultima riflessione.
Se davvero si tratta di nullità testuale – e personalmente sono fermamente d’accordo sul punto – che senso ha che il comma 1 ter dell’art. 29 in tema di confermazione si esprima in questi termini: “se la mancanza del riferimento alle planimetrie depositate in catasto o della dichiarazione, resa dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, ovvero dell’attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato non siano dipese dall’inesistenza delle planimetrie o dalla loro difformità dallo stato di fatto”.
Se davvero la difformità non conta niente ai fini della nullità, la frase “o dalla loro difformità allo stato di fatto” stona un po’ non trovate?

