Fotovoltaico sulla copertura comune: dove la giurisprudenza fissa il confine
Immaginate questo scenario: il condomino dell’ultimo piano installa, di propria iniziativa, un impianto fotovoltaico sul lastrico solare condominiale, occupandone stabilmente una porzione significativa. Il tutto senza informare l’assemblea, senza delibera, senza nemmeno avvisare gli altri condomini. Quando questi ultimi protestano, lui risponde che il lastrico è parte comune e che ciascuno ha il diritto di usarlo. Ha torto? Ha ragione? La risposta è meno lineare di quanto si potrebbe pensare.
Una recentissima decisione del Tribunale di Venezia, la n. 703 del 23 gennaio 2026, si confronta direttamente con questo problema e ci permette di approfondire il tema di quando l’uso di un bene comune da parte di un singolo condomino cessa di essere legittimo esercizio di un diritto e diventa invece abuso che lede i diritti degli altri.
Per rispondere, occorre ripercorrere il quadro normativo e giurisprudenziale che governa la materia — che è, lo anticipo, più articolato di quanto la pratica quotidiana a volte faccia supporre.
Sommario
- Fotovoltaico sulla copertura comune: dove la giurisprudenza fissa il confine
- Sommario
- 1. Il lastrico solare come parte comune del condominio
- 2. Il diritto d’uso delle parti comuni: l’art. 1102 c.c. e i suoi limiti
- 2.1 Parità di godimento e alterazione della destinazione
- 2.2 L’uso esclusivo da parte di un solo condomino
- 3. Innovazioni e modifiche: quando serve l’assemblea
- 3.1 Innovazioni lecite e innovazioni vietate
- 3.2 I quorum deliberativi e il regime del fotovoltaico
- 4. Il fotovoltaico sul lastrico solare condominiale
- 4.1 Il singolo condomino può agire da solo?
- 4.2 Il ruolo dell’assemblea condominiale
- 5. Riflessioni conclusive
1. Il lastrico solare come parte comune del condominio
Il punto di partenza è necessariamente normativo. L’art. 1117, n. 1, c.c. — nella versione vigente dopo la riforma del condominio introdotta dalla L. 11 dicembre 2012, n. 220 — include espressamente tra le parti comuni degli edifici «il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari».
Il lastrico solare è quindi, per definizione di legge, una parte comune. Ciò vale a meno che il contrario non risulti dal titolo — ossia dall’atto di compravendita, dal regolamento condominiale di natura contrattuale, o da un altro atto avente data certa anteriore alla costituzione del condominio. In assenza di tali eccezioni, la presunzione di comunione è assoluta.
Questa qualificazione ha conseguenze molto concrete: il lastrico solare appartiene a tutti i condomini, in proporzione al valore delle rispettive unità immobiliari ai sensi dell’art. 1118, c. 1, c.c., e a tutti i condomini competono i diritti e gli obblighi che derivano da tale comproprietà. Tra questi, il diritto d’uso — che però non è illimitato.
Vale peraltro ricordare una distinzione che non di rado crea confusione nella pratica: il lastrico solare di copertura — che copre l’intero edificio o una sua parte — è diverso dalla terrazza a livello, che svolge la stessa funzione di copertura ma è accessibile dall’unità immobiliare sottostante e di questa costituisce, almeno parzialmente, pertinenza. La distinzione non è meramente accademica: incide sulle spese di manutenzione, disciplinate dall’art. 1126 c.c. secondo il noto criterio del riparto per terzi e due terzi, e sui diritti d’uso dei singoli condomini. Nel presente contributo ci riferiamo prevalentemente al lastrico solare inteso in senso proprio.
2. Il diritto d’uso delle parti comuni: l’art. 1102 c.c. e i suoi limiti
Il diritto di ciascun condomino di usare le parti comuni in condominio, declinato dalle norme specifiche promulgate in quest’ambito, trae la sua origine dai principi sanciti, in materia di comunione dall’art. 1102, c. 1, c.c., secondo cui «ciascun partecipante [appunto alla comunione NdR] può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto».
Questa norma è la chiave di lettura dell’intera problematica. Il diritto d’uso delle parti comuni esiste ed è garantito dalla legge, ma è temperato da due condizioni fondamentali:
- il divieto di alterare la destinazione della parte comune;
- il divieto di impedire il pari uso agli altri condomini.
Queste due condizioni sembrano semplici, ma nella pratica danno luogo a un contenzioso considerevole — specie quando l’uso che un condomino intende fare della parte comune è particolarmente intenso, esclusivo o trasformativo.
2.1 Parità di godimento e alterazione della destinazione
La parità di godimento non significa che tutti debbano usare la cosa comune allo stesso modo o nella stessa misura: significa che l’uso di uno non deve precludere il pari diritto degli altri. Un condomino che occupi stabilmente e in via esclusiva l’intera superficie del lastrico solare — per esempio con pannelli fotovoltaici che ne occupino tutta l’estensione praticabile — impedisce agli altri condomini di esercitare il loro diritto d’uso: questo è il primo campanello d’allarme sotto il profilo dell’art. 1102 c.c.
L’alterazione della destinazione, invece, riguarda la funzione della parte comune. Il lastrico solare ha una funzione precipua di copertura e protezione dell’edificio. Un uso che pregiudichi questa funzione — per esempio attraverso perforazioni strutturali, modifiche alla tenuta idrica, o trasformazioni permanenti della superficie — può integrare gli estremi dell’alterazione della destinazione, con le conseguenze che ne derivano.
2.2 L’uso esclusivo da parte di un solo condomino
Un profilo particolarmente delicato riguarda l’ipotesi in cui l’uso del lastrico solare sia di fatto appannaggio di un unico condomino — tipicamente quello dell’ultimo piano, che vi accede direttamente dalla propria unità immobiliare. In questi casi, la giurisprudenza ha elaborato una distinzione tra:
- uso esclusivo convenzionale: il condomino è titolare di un diritto di uso esclusivo riconosciuto dal regolamento contrattuale o dall’atto di acquisto; in questo caso, le spese di manutenzione e riparazione del lastrico sono disciplinate dall’art. 1126 c.c. (un terzo a carico del condomino con uso esclusivo, due terzi a carico degli altri);
- uso esclusivo di fatto: il condomino usa il lastrico come se fosse suo, ma senza un titolo che lo legittimi; in questo caso, gli altri condomini possono contestarne l’uso e richiedere la restituzione alla destinazione comune.
La distinzione è fondamentale per valutare la legittimità delle installazioni e trasformazioni che un condomino intenda realizzare sul lastrico.
3. Innovazioni e modifiche: quando serve l’assemblea
L’art. 1102 c.c. disciplina l’uso della cosa comune così com’è. Ma cosa accade quando un condomino vuole modificarla? Qui entra in gioco la disciplina delle innovazioni, regolata dagli artt. 1120 e 1121 c.c.
L’art. 1120, c. 1, c.c. definisce le innovazioni come le opere di miglioramento o, più in generale, di modificazione delle parti comuni dell’edificio. Per essere approvate validamente, le innovazioni richiedono la delibera dell’assemblea con una maggioranza qualificata.
3.1 Innovazioni lecite e innovazioni vietate
Non tutte le innovazioni sono ammissibili. L’art. 1120, c. 2, c.c. vieta le innovazioni che:
- «possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato»;
- «ne alterino il decoro architettonico»;
- «rendano talune parti comuni dell’edificio inservibili all’uso o al godimento anche di un solo condomino».
Quest’ultima condizione è di particolare rilievo per il tema che stiamo analizzando: un’innovazione che trasformi il lastrico solare in modo da renderlo inaccessibile o inutilizzabile per gli altri condomini è vietata a prescindere dalla volontà della maggioranza assembleare. Il divieto, in questo caso, opera come un limite assoluto che nemmeno l’unanimità assembleare potrebbe superare.
3.2 I quorum deliberativi e il regime del fotovoltaico
Per le innovazioni lecite, l’art. 1120, c. 1, c.c. richiede la maggioranza dei partecipanti al condominio che rappresenti almeno i due terzi del valore dell’edificio. Una maggioranza rafforzata, dunque, che riflette la rilevanza delle modifiche sulle parti comuni.
Per le innovazioni specificamente destinate alla realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, la L. 220/2012 ha introdotto una disciplina di favore: l’art. 1120, c. 2, c.c. include tra le innovazioni ordinariamente ammissibili quelle aventi ad oggetto la realizzazione di opere e interventi in materia energetica, con delibera adottabile dalla maggioranza degli intervenuti in assemblea che rappresenti almeno la metà del valore dell’edificio. Ma — e qui è il punto — questa facilitazione riguarda le delibere assembleari, non certo il potere del singolo condomino di agire autonomamente e unilateralmente.
4. Il fotovoltaico sul lastrico solare condominiale
Una delle due decisioni in commento riguarda proprio l’installazione di pannelli fotovoltaici sul lastrico solare condominiale. È una questione di bruciante attualità nel Paese del Sole, considerato il boom del fotovoltaico degli ultimi anni e le numerose agevolazioni fiscali che ne hanno incentivato la diffusione, oltre alle esigenze di potenziamento della produzione di energia da fonti rinnovabili indotte dal cambiamento climatico e dalle a dir poco precarie condizioni geopolitiche degli ultimi tempi.
4.1 Il singolo condomino può agire da solo?
La risposta della giurisprudenza è tendenzialmente negativa, salvo condizioni molto specifiche. Un condomino che voglia installare pannelli fotovoltaici sul lastrico solare comune non può farlo unilateralmente, per almeno tre ordini di ragioni.
In primo luogo, l’installazione di pannelli fotovoltaici occupa una porzione della superficie comune in modo stabile e duraturo: questo potenzialmente impedisce o limita il pari uso degli altri condomini, integrando la fattispecie vietata dall’art. 1102, c. 1, c.c. L’entità dell’occupazione è rilevante: una piccola installazione su una superficie molto estesa potrebbe essere tollerata; un impianto che copra la quasi totalità della falda disponibile non lo è.
In secondo luogo, l’installazione di impianti fotovoltaici può comportare modificazioni strutturali della copertura — perforazioni, ancoraggio di strutture portanti, passaggi di cavi — che rientrano nella categoria delle innovazioni e richiedono pertanto delibera assembleare ai sensi dell’art. 1120 c.c.
In terzo luogo, se l’impianto è destinato a servire esclusivamente l’unità privata del condomino che lo installa — e non le parti comuni o l’intero condominio — vi è un evidente squilibrio: un bene di tutti viene utilizzato per produrre un beneficio privato. Questo profilo è oggetto di un vivace dibattito, e la tendenza più recente della giurisprudenza è nel senso di richiedere comunque un’autorizzazione assembleare, anche quando l’installazione non comporti modifiche strutturali.
Va detto che la situazione è parzialmente diversa se il condomino installa i pannelli su una porzione del lastrico di sua pertinenza esclusiva — per esempio, una terrazza a livello privata accessibile solo dalla propria unità: in quel caso, trattandosi di una modifica all’interno della sfera di disponibilità del singolo, le restrizioni di cui all’art. 1120 c.c. non trovano direttamente applicazione, fermo restando il rispetto delle norme urbanistico-edilizie e paesaggistiche applicabili.
4.2 Il ruolo dell’assemblea condominiale
La via maestra per l’installazione di impianti fotovoltaici sul lastrico solare comune è quella della delibera assembleare, con le maggioranze previste dall’art. 1120 c.c. La delibera può autorizzare:
- un impianto condominiale, a beneficio di tutti i condomini, con ripartizione delle spese e dei proventi secondo le tabelle millesimali;
- un impianto privato, a beneficio del singolo richiedente, a condizione che l’assemblea autorizzi tale uso — in parte esclusivo — della parte comune, prevedendo le adeguate compensazioni nei confronti degli altri condomini.
In entrambi i casi, la delibera deve rispettare i requisiti formali e sostanziali previsti dalla legge e non può approvare innovazioni vietate ai sensi dell’art. 1120, c. 2, c.c. Un impianto che pregiudichi la stabilità del fabbricato o alteri il decoro architettonico non è approvabile nemmeno con voto unanime.
5. Riflessioni conclusive
Il lastrico solare condominiale è un terreno fertile per i conflitti, e non è difficile capirne il motivo: è una superficie potenzialmente preziosa — per il fotovoltaico, per l’abitabilità, per la vista — è di proprietà comune ma spesso accessibile di fatto a pochi, ed è soggetta a una disciplina che molti condomini, e non pochi operatori del settore, ignorano o sottovalutano.
La pronuncia in commentoconferma una linea giurisprudenziale consolidata da decenni: il diritto d’uso delle parti comuni non è assoluto e non comprende il potere di trasformarle, di occuparle in via esclusiva, o di destinarle a usi privati che escludano gli altri condomini. La risposta al quesito posto nell’incipit — ha ragione il condomino che installa pannelli senza delibera assembleare? — è, in linea di principio, negativa. Ma i margini di incertezza applicativa non mancano.
Ci sono alcune domande che nella prartica rimangono spesso aperte.
- Fino a che punto un’installazione fotovoltaica può essere considerata “uso” e non “innovazione”? Il confine non è sempre nitido, e dipende dall’entità dell’occupazione, dalla reversibilità dell’installazione e dall’impatto sulle parti strutturali.
- Cosa accade se l’assemblea condominiale approva un’installazione privata su un bene comune? La delibera è valida? Può essere impugnata dai condomini dissenzienti? L’art. 1137 c.c. prevede il termine di trenta giorni per l’impugnazione, ma la validità della delibera dipende comunque dal rispetto dei limiti imperativi posti dalla legge.
- Quale tutela hanno i condomini danneggiati da una trasformazione non autorizzata? La risposta è: piena. Possono agire in sede civile per l’accertamento dell’illecito e il ripristino dello stato anteriore, e possono denunciare l’abuso edilizio all’autorità amministrativa competente.
In definitiva, il messaggio che emerge — e che è opportuno tenere bene a mente, sia nella consulenza ai privati sia nella gestione condominiale — è che il lastrico solare è un bene comune nel senso più pieno del termine: non un corridoio di pertinenza dell’ultimo piano, non una proprietà privata mascherata, ma una parte dell’edificio che appartiene a tutti e che tutti hanno il diritto di usare, nei limiti e con il rispetto che la legge impone. L’assemblea condominiale rimane lo strumento ordinario e insostituibile per governare le trasformazioni delle parti comuni: chi la scavalca, agendo unilateralmente, si espone a conseguenze che possono essere ben più serie di quanto la facilità apparente dell’azione iniziale potesse far presagire.


