Il Decreto Legge n. 18/2020, cd “Cura Italia”, emanato dal Governo il 17 marzo scorso, ha previste numerose temporanee deroghe all’ordinamento amministrativo nazionale, sia di natura procedurale che sostanziale.

Una deroga tra le più rilevanti si trova all’art. 103, dove, al comma 1, si prevede una sospensione fino al 15 aprile 2020, poi prorogata al 15 maggio 2020 dall’art. 37 D.L. 23/2020, di tutti i termini siano essi ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi a procedimenti amministrativi, sia su istanza di parte che d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio o iniziati successivamente alla data stessa.

La disposizione in analisi ha sollevato dubbi tra gli operatori in merito alla possibilità o meno di applicare la sospensione prevista anche alle procedure di appalto o concessione della P.A., dubbi originati dalla mancanza di esplicita previsione normativa e fondati sul fatto che le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, nonché di concessioni costituiscono a tutti gli effetti procedimenti amministrativi, al termine dei quali si ha la formazione della volontà conclusiva della P.A., caratterizzati da una molteplicità di fasi e termini previsti dal vigente Codice dei contratti pubblici. Dunque, seppur non citati, i procedimenti di affidamento della P.A. sarebbero pienamente rispondenti alle esigenze di applicazione della disposizione.

A fugare ogni dubbio è intervenuto il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti il quale, con apposita Circolare in data 24.03.2020, reperibile sulla pagina istituzionale del Dicastero, ha specificato che la sospensione dei termini relativi a procedimenti amministrativi disposta dall’art. 103 del d.L. 18/2020 si applica, ad eccezione dei casi per cui lo stesso prevede l’esclusione, a tutti i procedimenti amministrativi e, dunque, anche alle procedure di appalto e concessione disciplinate dal decreto legislativo 30 aprile 2016, n. 50.

E le motivazioni sono molteplici.

Secondo la circolare, in primis, la disposizione non potrebbe non applicarsi anche a tali procedure in virtù del fatto che esse rappresentano strutturalmente la sedes materiae d’elezione, in quanto, si afferma, “in esse la fase di formazione del vincolo contrattuale è retta da regole di diritto pubblico e si sviluppa in una sequenza procedimentale che culmina nell’adozione di un provvedimento di aggiudicazione” e nella successiva stipula del contratto.

Inoltre, anche dal punto di vista della finalità normativa, questa interpretazione risulta calzante in quanto coerente con la ratio legis sottesa alla disposizione da individuarsi, da un lato, nella necessità di assicurare massima partecipazione dei soggetti interessati nonostante la situazione emergenziale in atto, e dall’altro, nella necessità di “…evitare che la P.A., nel periodo di riorganizzazione dell’attività lavorativa in ragione dello stato emergenziale, incorra in eventuali ritardi”.

Dunque, di fatto, per tutte le procedure di affidamento pendenti al 23 febbraio o iniziate successivamente, i termini stabiliti dalle singole disposizioni stabilite dal codice dei contratti pubblici, nonché quelli eventualmente stabiliti nelle singole procedure dalle commissioni di gara relativamente alle loro attività devono ritenersi sospesi per un periodo di 82 giorni, cioè dal 23 febbraio al 15 maggio.

Ma questo non significa che le pubbliche amministrazioni si fermano, anzi!

L’applicazione della sospensione di cui sopra non deve comunque far rilassare le stazioni appaltanti, le quali, seppur in regime di sospensione, hanno l’obbligo, espresso al secondo periodo del 1 comma dello stesso art. 103, di “adottare ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti“. Questo in virtù della necessità di conclusione in tempi certi e celeri che caratterizza il settore degli appalti pubblici.

Da ciò l’ovvia considerazione che la sospensione è una “agevolazione” che il Governo offre alle amministrazioni pubbliche, fondata sulle motivazioni appena viste, che restano comunque libere di porre in essere validamente l’attività prevista entro il termine originario ovvero in un termine inferiore a quello risultante dalla sospensione. In tale caso rimane comunque ferma l’applicazione della sospensione anche ai termini relativi alle attività conseguenti.

Conclude, quindi, il Ministero delle infrastrutture e trasporti, invitando le stazioni appaltanti dipendenti a porre in essere, durante il periodo di sospensione, tutte le misure necessarie affinché possa pervenire ad una rapida conclusione dei procedimenti al termine del periodo emergenziale.

Da ultimo, si sottolinea come anche il comma 2 dello stesso articolo abbia notevole importanza nella prassi operativa delle Stazioni Appaltanti le quali spesso, chiamate a verificare la sussistenza di presupposti o di verificare la veridicità di quanto dichiarato dalle ditte in sede di gara, attingono a banche dati condivise tra le varie amministrazioni, le quali rilasciano certificazioni o attestati “a scadenza” quali ad esempio il DURC o la verifica degli adempimenti tributari presso l’Agenzia delle entrate.

Nel vigente regime in deroga, devono considerarsi a scadenza prorogata al 15 giugno tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi in scadenza tra il 31 gennaio ed il 15 aprile.

E’ uscita sul BURT del 18 aprile 2020 l’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Toscana 18 aprile 2020, n. 18, recante misure di contenimento sulla diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro.

L’ordinanza, che sostituisce l’ordinanza n. 33 del 13 aprile 2020, ma non le altre disposizioni regionali in materia, per quanto non incompatibili, stabilisce obblighi operativi ed incombenti burocratici per il lavoro in sicurezza all’interno delle attività aperte e in riapertura.

Le misure sono articolate in quattro capi:

  1. Attività di monitoraggio della siero prevalenza
  2. Gestione degli spazi e delle procedure di lavoro
  3. Disposizioni specifi che per gli esercizi commerciali
  4. Protocollo Anti-Contagio

L’ordinanza ha validità, nelle more dell’adozione degli atti di cui all’articolo 2, comma 1 del d.l.19/2020, fino al 3 maggio e, comunque, fino alla vigenza delle misure adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’articolo 1, comma 2, dello stesso decreto legge.

Il mancato rispetto delle misure previste è sanzionato secondo quanto previsto dall’articolo 4 del d.l. 19/2020.

Da ultimo si segnala che avverso l’ordinanza in parola è ammesso ricorso giurisdizionale e ricorso straordinario al Capo dello Stato entro i termini di rito.

Procediamo quindi ad analizzare le disposizioni dettate.

Attività di monitoraggio della siero prevalenza

In prima battuta, l’ordinanza dispone che i datori di lavoro, per poter valutare le migliori azioni di prevenzione della diffusione del virus, dovranno informare i lavoratori della possibilità di sottoporsi volontariamente sa screening sierologico e riservare in azienda spazi all’uopo deputati.

Gestione degli spazi e delle procedure di lavoro

La regione in questa sezione detta le regole generali e rivolte a qualsiasi azienda per la gestione delle operazioni lavorative in sicurezza.

Sui mezzi pubblici, negli spostamenti dal domicilio al posto di lavoro e viceversa è obbligatorio usare la mascherina ed è raccomandato l’uso di guanti protettivi monouso o, in mancanza, la pulizia (o “sanificazione”) delle mani prima di entrare e all’uscita (“prima e dopo l’uso”).

La regione consiglia, ove possibile, di utilizzare mezzi della mobilità sostenibile individuale o di coppia (bicicletta e mezzi elettrici).

Nel caso dell’auto privata con due persone la regione raccomanda l’utilizzo della mascherina. (punto 1)

La distanza di sicurezza interpersonale nei luoghi di lavoro viene determinata in 1,8 metri. (punto 2)

Quando, anche mediante la riorganizzazione dei processi produttivi, non fosse possibile il mantenimento della distanza stabilita è necessario introdurre elementi di separazione fra le persone o l’utilizzo di altri dispositivi come mascherine FFP2 senza valvola per gli operatori che lavorano nello stesso ambiente, oppure, in mancanza, due mascherine chirurgiche (l’ordinanza specifica, da indossare contemporaneamente). (punto 6)

L’ordinanza specifica ancora (punto 3) che è comunque obbligatorio l’uso della mascherina negli ambienti di lavoro pubblici e privati in spazi chiusi in presenza di più persone e in spazi aperti quando, in presenza di più persone, non è garantito il mantenimento della distanza interpersonale.

In presenza di febbre o altri sintomi influenzali, che possano suggerire affezione da COVID-19, è vietato recarsi sul posto di lavoro ed è obbligatorio rimanere al proprio domicilio.

Quotidianamente, all’inizio del turno di lavoro, il datore di lavoro si assicura del rispetto della disposizione di cui sopra o utilizzando strumenti di misurazione della febbre o mediante dichiarazione sostitutiva da parte del dipendente. (punto 4)

Il datore di lavoro installa nei luoghi di lavoro dispenser per detergere le mani, fornisce mascherine protettive e eventualmente guanti monouso.

Prima di accedere al posto di lavoro è necessario lavare accuratamente le mani, utilizzare la mascherina protettiva e, ove compatibile o richiesto dall’attività, utilizzare guanti monouso. L’ordinanza specifica che la frequente e minuziosa pulizia delle mani è raccomandata in più momenti dell’attività lavorativa e che qualora non fosse reperibile il gel detergente, il lavaggio dovrà essere effettuato con acqua e sapone. (punto 5)

Negli ambienti di lavoro deve essere garantito quanto più possibile il ricambio dell’aria e, almeno una volta al giorno, e comunque in funzione dei turni di lavoro, deve essere effettuata la sanificazione degli ambienti (punto 7), tramite le normali metodologie di pulizia utilizzando prodotti quali etanolo a concentrazioni pari al 70% ovvero i prodotti a base di cloro a una concentrazione di 0,1% e 0,5% di cloro attivo (candeggina) o ad altri prodotti disinfettanti ad attività virucida, concentrandosi in particolare sulle superfici toccate più di frequente (ad esempio porte, maniglie, tavoli, servizi igienici ecc.).

Tali adempimenti devono essere ordinariamente registrati da parte del datore di lavoro o suo delegato, su supporto cartaceo o informatico, con autodichiarazione. (punto 8)

Laddove siano presenti impianti di areazione deve essere garantita la sanificazione periodica, secondo le indicazioni contenute nel “Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020. Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2.”, altrimenti ne deve essere previsto lo spegnimento, garantendo la massima ventilazione dei locali. (punto 9)

Il servizio mensa deve essere organizzato in modo da garantire in ogni momento la distanza interpersonale. Dopo ogni singolo pasto deve essere effettuata la sanificazione dei tavoli. Laddove le condizioni igieniche e di spazio lo consentano, al fine di evitare assembramenti, è possibile il consumo dei pasti anche presso la singola postazione di lavoro. (punto 10)

Delle disposizioni di cui sopra deve essere data informativa ai lavoratori consegnando o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali, appositi dépliant informativi.

Disposizioni specifiche per gli esercizi commerciali

Oltre a quanto indicato sopra, negli esercizi commerciali devono essere osservate ulteriori misure di contenimento.

In tali esercizi è obbligatorio prevedere accessi regolamentati e scaglionati dell’utenza, in funzione degli spazi disponibili, in modo tale che all’interno sia mantenuta di norma la distanza interpersonale di almeno 1,8 metri, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita. Resta fermo quanto raccomandato nell’Allegato 5, punto 7 lettera b) del DPCM 10 aprile 2020 per i locali fino a 40 mq, ove è consentito l’accesso ad una sola persona alla volta.

Sui banchi e alle casse, si raccomanda di posizionare, ove possibile, pannelli di separazione tra i lavoratori e l’utenza.

L’ingresso negli esercizi deve essere consentito solo a chi indossa la mascherina protettiva, che copra naso e bocca. Inoltre all’ingresso dei negozi sono posizionati dispenser per detergere le mani e/o guanti monouso, ed è fatto obbligo di sanificare le mani o di utilizzare i guanti, quando non sia possibile l’adozione di entrambe le misure.

L’esercizio, con idonei cartelli all’ingresso, deve fornire informazioni alla clientela in modo da garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata, nonché il rispetto della distanza interpersonale di norma di 1,8 metri.

Deve essere consentito l’ingresso di una sola persona per nucleo familiare, salvo bambini e persone non autosufficienti.

La regione raccomanda di posizionare presso la zona di prelievo carrelli e cestelli dispenser con liquido disinfettante e carta assorbente a disposizione del cliente per la relativa pulizia.

Nei mercati all’aperto è fatto obbligo di mantenere di norma la distanza interpersonale di 1,8 metri e di posizionare presso i banchi dispenser con liquido per la sanificazione delle mani e/o guanti monouso.

Protocollo Anti-Contagio

Nonostante l’ordinanza sia di per sé cogente, è fatto obbligo ai datori di  lavoro di redigere un protocollo di sicurezza anti-contagio che preveda l’impegno all’attuazione delle misure descritte nell’ordinanza utilizzando l’apposita scheda tipo ad essa allegata, che dovrà essere reso disponibile in caso di controlli.

Si precisa che l’adozione del protocollo, nonostante la cogenza dell’ordinanza, è necessaria per lo svolgimento dell’attività.

Il protocollo anti-contagio per le attività attualmente aperte deve essere trasmesso alla Regione Toscana via email entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza per le attività già aperte o entro 30 giorni dalla riapertura per le altre attività.

I servizi PISLL della regione effettueranno verifiche e controlli.

Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Toscana 18 aprile 2020, n. 18

L’ordinanza n. 36 del 14 aprile 2020 del Presidente della Giunta della regione Toscana, avente ad oggetto ulteriori misure per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19, prescrive importanti novità in materia di agricoltura, controllo della fauna selvatica in ambito urbano e gestione delle attività selvicolturali.

La prima importante novità interessa i coltivatori amatoriali, ovverosia quei soggetti che svolgono attività di coltivazione di colture agricole per destinarne i prodotti all’autoconsumo familiare.

Grazie alle disposizioni dell’ordinanza di cui trattasi, oggi, in Toscana, ai coltivatori amatoriali e’ consentito lo spostamento all’interno del proprio comune o verso altri comuni, per svolgere attività agricola amatoriale. Nello specifico lo spostamento e’ consentito, a condizione che siano rispettate tutte le previsioni dettate dai Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e tutte le norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da Covid 19, un’unica volta al giorno e per un massimo di due persone facenti parte dello stesso nucleo familiare,  al fine di svolgere tutte quelle attività necessarie alla tutela della produzione di vegetali, consistenti nelle minime, ma indispensabili, operazioni culturali che la stagione impone oppure per accudire gli animali allevati.

Secondo quanto riportato nella sopracitata ordinanza, tale tipologia di spostamento (effettuato per lo svolgimento di attività indifferibile di coltivazione del fondo agricolo) può essere fatto rientrare in quelle che sono le situazioni di necessità di assoluta urgenza richieste dalla normativa nazionale affinche’ gli spostamenti possano definirsi consentiti. Questo perche’, ci spiega l’ordinanza, il mancato svolgimento, in questo periodo dell’anno (stagione primaverile), di alcune pratiche agricole indifferibili, oltre che a poter compromettere tutta la produzione, con conseguenti ricadute negative per il singolo produttore può comportare un rischio idrogeologico e un rischio elevato di incendi boschivi. Tali eventi solitamente vengono scongiurati dalla corretta gestione dei fondi agricoli che, se abbandonati, rischiano di poter diventare causa concreta di detti pericoli.

Altro tipo di previsioni vengono poi dettate per quanto riguarda il regolare svolgimento delle operazioni di controllo e di contenimento faunistico in ambito urbano.

Il controllo faunistico, così come esplicitato nell’ordinanza, e’ un’attività di carattere pubblico essenziale per la tutela delle colture agricole, soprattutto in questo periodo dell’anno nel quale avvengono le semine primaverili, oltre alla ripresa vegetativa dell’arboricoltura, dei vigneti e dei frutteti, che possono essere danneggiati da un’eccessiva presenza di fauna cosiddetta “problematica”. Tale attività di controllo è ritenuta essenziale anche per tutelare e per limitare il pericolo per la pubblica incolumità e per garantire una maggior sicurezza della circolazione stradale.

Gli interventi di controllo e di contenimento della fauna selvatica dovranno avvenire nel pieno rispetto di quanto sancito dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e da tutte le norme di sicurezza relative al contenimento del contagio Covid 19, e pertanto tramite la cattura o in forma singola. Lo spostamento delle guardie venatorie volontarie incaricate dalla polizia provinciale di effettuare gli interventi di controllo deve essere limitato a quanto previsto nella scheda di intervento di controllo di cui alla procedura approvata con DGR 310/2016 e modificata con DGR 89/2020. Viene prescritto che i capi abbattuti dovranno essere destinati ai centri di lavorazioni abilitati, mentre i capi catturati dovranno essere destinati ai soggetti che abbiano aderito alla manifestazione di interesse di cui al Decreto n. 352/2020

Infine vengono sancite prescrizioni in materia di attività selvicolturali al fine di consentire il completamento delle attività di taglio e di esbosco.

La necessità di porre in essere un intervento in merito alla materia appena richiamata e’ data dal fatto che, come evidenziato nell’ordinanza, i tagli boschivi di utilizzazione o ad ogni altro scopo destinati, sono disciplinati da disposizioni specifiche, che ne regolano perfino le epoche di taglio, stabilendo per i tagli dei cedui, periodi differenziati nel corso dell’anno a secondo dell’ altitudine e delle province. Le attività selvicolturali, in base a quanto stabilito dal dpcm 22 marzo 2020, non erano state comprese tra quelle il cui esercizio era consentito, e pertanto a far data dal quel momento, in tutti quei luoghi in cui la prescrizione stabiliva essere “periodo di taglio” tali attività erano state interrotte, comportando, in primo luogo, un pregiudizio alla stabilità dell’assetto idrogeologico. In secondo luogo, l’interruzione di dette attività, oltre ad aver comportato un attuale pericolo in ordine alla possibilità di sviluppo di incendi boschivi ha comportato anche il pericolo di attacchi fitopatogeni correlati al cumolo di biomassa sul terreno. A seguito dell’entrata in vigore del dpcm 10 aprile 2020 le attività selviculturali, (codice ATECO 02)    nonche’ le attività di cura e manutenzione del paesaggio (codice ATECO 81.3), sono consentite dal 14 aprile, pertanto, la Regione tramite la suddetta ordinanza, ha ritenuto necessario consentire alle imprese di selvicoltura di completare le operazioni di taglio che erano state interrotte a causa delle disposizioni del dpcm 22 marzo 2020, disponendo la proroga del periodo prescritto per il taglio e per l’esbosco, di 15 giorni,al fine di consentire la tutela della stabilità dell’assetto idrogeologico e della prevenzione degli incendi boschivi e degli attacchi fitopatogeni correlati al cumolo di biomassa sul terreno. Inoltre ha previsto la possibilità, per i proprietari e o possessori di boschi, di spostarsi all’interno del proprio comune o verso altri comuni, per lo svolgimento dei tagli liberamente esercitabili, (considerando, anche in tal caso lo spostamento giustificato da situazione di necessità e assoluta urgenza), a condizione che lo spostamento non avvenga per più di una volta al giorno e che sia effettuato al massimo da due componenti dello stesso nucleo familiare e soprattutto che avvenga nel pieno rispetto di quanto previsto nei decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di tutte le norme di sicurezza relativamente al contenimento del contagio da Covid 19.

Le disposizioni appena descritte hanno validità fino al 3 maggio e, comunque, fino alla vigenza delle misure adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’articolo, 1 comma 2, del decreto legge 19/2020.

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