La sentenza Cass. n. 10825/2025 fa il punto e riconferma alcuni principi fondamentali in tema di responsabilità del professionista tecnico
Il 24 aprile 2025 è stata pubblicata la sentenza Cass. Civ. n. 10825/2025 che ribadisce alcuni principi in tema di responsabilità del professionista.
Sommario
- La sentenza Cass. n. 10825/2025 fa il punto e riconferma alcuni principi fondamentali in tema di responsabilità del professionista tecnico
- Sommario
- Il caso
- La colpa grave del tecnico per mancato rispetto di norme giuridiche
- Il concorso di colpa del committente per la sottoscrizione di domande o istanze all’autorità
- La responsabilità del direttore dei lavori per non aver sospeso il cantiere dopo le segnalazioni o diffide dei vicini
- La sorte del diritto al compenso del professionista inadempiente
- In conclusione
Il caso
Nella situazione di fatto sottesa alla pronuncia si discute della responsabilità del tecnico progettista nell’edificazione in violazione della normativa sulle distanze dalle costruzioni.
Nella fattispecie il convenuto aveva chiamato in causa il proprio tecnico di fronte alla contestazione del vicino riguardo al mancato rispetto della distanza tra due costruzioni separate da una strada privata.
Sia il Tribunale, sia la Corte d’Appello avevano riconosciuto la responsabilità del tecnico e accolto la domanda di risarcimento del committente nei suoi confronti.
Chiamata a pronunciarsi sul caso la Corte di Cassazione riafferma alcuni principi fondamentali sulla responsabilità del tecnico.
La colpa grave del tecnico per mancato rispetto di norme giuridiche
Il tecnico ha denunciato la violazione o falsa applicazione dell’art. 2236 c.c., perché la Corte di Appello ha ravvisato una sua colpa grave “in presenza di una condizione di obiettiva difficoltà rappresentata dall’esistenza, in loco, di una strada, apparentemente idonea ad assicurare l’esenzione del rispetto delle norme in tema di distanze legali.”
Nei fatti, il tecnico aveva ritenuto possibile derogare alla normativa sulle distanze per la presenza tra i due fabbricati di una strada, quando invece quello spazio non era tecnicamente qualificabile come tale.
Il punto è quindi se sussista colpa grave quando il tecnico erri nell’applicare non norme tecniche, ma norme giuridiche, quali quelle correlate alla qualificazione di “strada” e quelle relative alle distanze.
La Corte ha avuto modo di statuire sul punto che la linea interpretativa corretta prevede che il professionista che assume l’incarico di redigere il progetto di un intervento edilizio è onerato di assicurare non soltanto il rispetto delle norme tecniche, ma anche di quelle giuridiche, tra le quali rientrano quelle in materia di distanze, tra edifici e dal confine.
Nell’argomentare questa conclusione la Corte cita diversi principi consolidati nella precedente giurisprudenza.
In primo luogo la Corte chiarisce che quando si afferma che il progettista, in quest’ambito, risponde di una obbligazione di “risultato” si deve intendere che “… tra i suoi doveri rientra anche quello di redigere un progetto conforme, oltre che alle regole tecniche, anche alle norme giuridiche che disciplinano le modalità di edificazione su un dato territorio, con la conseguenza che gli errori di progettazione concernenti la mancata adeguazione degli edifici previsti alla normativa vigente non possono che costituire inadempimento caratterizzato da colpa grave e quindi fonte di responsabilità del progettista” (Cass. 16.2.1996 n. 1208; Cass. 19.7.1993 n. 8033)
Sul contenuto di questo “risultato”, aggiunge che la giurisprudenza considera ormai consolidato il principio generale secondo cui “l’architetto, l’ingegnere o il geometra, nell’espletamento dell’attività professionale consistente nell’obbligazione di redigere un progetto di costruzione o di ristrutturazione di un immobile, è debitore di un risultato, essendo il professionista tenuto alla prestazione di un progetto concretamente utilizzabile, anche dal punto di vista tecnico e giuridico, con la conseguenza che l’irrealizzabilità dell’opera, per erroneità o inadeguatezza del progetto affidatogli, dà luogo ad un inadempimento dell’incarico ed abilita il committente a rifiutare di corrispondere il compenso, avvalendosi dell’eccezione di inadempimento” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1214 del 18/01/2017).
Riportandosi in modo più specifico alla normativa sulle distanze riafferma il principio secondo cui “se dall’edificazione di una costruzione in violazione delle norme sulle distanze legali sia derivato l’obbligo del committente della riduzione in pristino, sussiste il diritto di rivalsa del committente nei confronti del progettista direttore dei lavori, qualora l’irregolare ubicazione della costruzione sia conforme al progetto e non sia stata impedita dal professionista medesimo in sede di esecuzione dei lavori , in quanto il fatto illecito, consistente nella realizzazione di un edificio in violazione delle distanze legali rispetto al fondo del vicino, è legato da un nesso causale con il comportamento del professionista che ha predisposto il progetto e diretto i lavori” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1513 del 30/01/2003; conf. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 14527 del 25/05/2023).
Seppur sia anacronistico, a parere di chi scrive, inquadrare la questione in termini di obbligazioni di mezzi e di risultato secondo lo schema tradizionale, ormai superato, il punto che conferma la Cassazione rimane comunque condivisibile, posto che la logica seguita risulta perfettamente compatibile anche con lo schema, più attuale, della diligenza qualificata (per una disamina sull’argomento si veda l’articolo specifico a questo link).
Il concorso di colpa del committente per la sottoscrizione di domande o istanze all’autorità
La Corte ritiene non possa ammettersi che i committenti rispondano dei danni cagionati dalla cattiva esecuzione dell’incarico professionale da loro conferito ad un tecnico specializzato soltanto per aver sottoscritto le domande o istanze rivolte alle competenti autorità per la realizzazione di un progetto redatto da tale professionista.
Il progettista, in condizioni normali e al di fuori di disegni illeciti architettati con i committenti (nel caso da dimostrare e documentare), è il solo responsabile della propria opera, a prescindere dal fatto che le istanze presentate per la concreta realizzazione dell’edificio siano state, materialmente, sottoscritte o inoltrate dai committenti alle autorità competenti al rilascio dei titoli autorizzativi.
Anche su questo punto la Corte si pone in continuità con il proprio orientamento consolidato, secondo cui “In tema di contratto d’opera per la redazione di un progetto edilizio, pur costituendo il progetto, sino a quando non sia materialmente realizzato, una fase preparatoria, strumentalmente preordinata alla concreta attuazione dell’opera, il progettista deve assicurare, la conformità del medesimo progetto alla normativa urbanistica ed individuare in termini corretti la procedura amministrativa da utilizzare, così da assicurare la preventiva soluzione dei problemi che precedono e condizionano la realizzazione dell’opera richiesta dal committente. Ne consegue che sussiste la responsabilità del progettista per l’attività professionale espletata nella fase antecedente all’esecuzione delle opere, in relazione alla scelta del titolo autorizzativo occorrente per il tipo di intervento edilizio progettato, non costituendo tale scelta di per sé indice di un accordo illecito tra le parti per porre in essere un abuso edilizio, in quanto, piuttosto, spettante al medesimo professionista, giacché qualificata da una specifica competenza tecnica, e senza che possa rilevare, ai fini dell’applicabilità dell’esimente di cui all’art. 2226, primo comma, c.c., la firma apposta dal committente sul progetto redatto” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8014 del 21/05/2012; conf. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 18342 del 09/07/2019)
La responsabilità del direttore dei lavori per non aver sospeso il cantiere dopo le segnalazioni o diffide dei vicini
La sentenza afferma che il direttore dei lavori, in quanto incaricato di assicurare che le opere siano eseguite in conformità al progetto, al capitolato e alle regole della tecnica (cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 9572 del 09/04/2024) risponde, nell’ambito del rapporto contrattuale con i committenti, dell’esatto adempimento di dette obbligazioni, e non anche della conformità del progetto alla normativa applicabile.
Questo seppure sul piano amministrativo anche il direttore dei lavori sia gravato da responsabilità verso l’autorità per la violazione della normativa edilizia.
La Corte richiama sul punto il proprio orientamento secondo cui “in relazione alle condotte illecite poste in essere in violazione della normativa edilizia, mentre sul piano amministrativo, cioè nei rapporti con la pubblica amministrazione, la responsabilità per gli abusi incombe sia sul committente, sia sul direttore dei lavori, sia sull’appaltatore, ai fini della responsabilità nei rapporti interni rilevano il rapporto contrattuale e le obbligazioni da esso derivanti. (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 13157 del 13/05/2024).
La sorte del diritto al compenso del professionista inadempiente
Il tecnico chiamato nel procedimento in commento ha denunciato la violazione o falsa applicazione dell’art. 2233 c.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente, a suo dire, rigettato la sua domanda di condanna dei committenti al saldo dell’opera professionale svolta.
La Cassazione su questo punto coglie l’occasione di confermare l’operato della Corte d’Appello, ribadendo che in materia opera il principio “inadimplenti non est adimplendum” e che quindi sussiste il diritto dei committenti di rifiutare il pagamento del compenso al professionista che abbia fornito un progetto di un’opera non realizzabile in quanto contrastante con la normativa vigente in tema di distanze (e più in generale con la normativa che disciplina l’edificare).
Anche su questo punto la Cassazione richiama i propri orientamenti. In particolare “l’accertamento dell’inattuabilità del progetto di costruzione per errori e difformità imputabili al professionista progettista e derivanti dalla inosservanza della diligenza professionale può comportare la perdita del diritto al compenso in applicazione del principio inadimplenti non est adimplendum” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4159 del 10/12/1974) e in termini più specifici “il professionista, nell’espletamento della prestazione promessa, è obbligato ai sensi dell’art. 1176 c.c. ad usare la diligenza del buon padre di famiglia; la violazione di tale dovere comporta inadempimento contrattuale di cui lo stesso risponde anche per colpa lieve, perdendo il diritto al compenso” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 9063 del 31/03/2023).
Da questo consegue dunque che, ravvisata la responsabilità professionale del progettista, egli può vedersi escludere in radice il diritto al compenso.
In conclusione
La sentenza ribadisce una serie di orientamenti consolidati, attualizzandoli e conferma il trend in corso volto ad aggravare sempre di più la responsabilità del professionista per imperizia nell’esecuzione dei propri incarichi, valorizzandone il ruolo di garanzia per il cittadino.
Testo della Sentenza Cass. n. 10825/2025

