La sentenza Cass. n. 10825/2025 fa il punto e riconferma alcuni principi fondamentali in tema di responsabilità del professionista tecnico

Il 24 aprile 2025 è stata pubblicata la sentenza Cass. Civ. n. 10825/2025 che ribadisce alcuni principi in tema di responsabilità del professionista.

Sommario

Il caso

Nella situazione di fatto sottesa alla pronuncia si discute della responsabilità del tecnico progettista nell’edificazione in violazione della normativa sulle distanze dalle costruzioni.

Nella fattispecie il convenuto aveva chiamato in causa il proprio tecnico di fronte alla contestazione del vicino riguardo al mancato rispetto della distanza tra due costruzioni separate da una strada privata.

Sia il Tribunale, sia la Corte d’Appello avevano riconosciuto la responsabilità del tecnico e accolto la domanda di risarcimento del committente nei suoi confronti.

Chiamata a pronunciarsi sul caso la Corte di Cassazione riafferma alcuni principi fondamentali sulla responsabilità del tecnico.

La colpa grave del tecnico per mancato rispetto di norme giuridiche

Il tecnico ha denunciato la violazione o falsa applicazione dell’art. 2236 c.c., perché la Corte di Appello ha ravvisato una sua colpa grave “in presenza di una condizione di obiettiva difficoltà rappresentata dall’esistenza, in loco, di una strada, apparentemente idonea ad assicurare l’esenzione del rispetto delle norme in tema di distanze legali.

Nei fatti, il tecnico aveva ritenuto possibile derogare alla normativa sulle distanze per la presenza tra i due fabbricati di una strada, quando invece quello spazio non era tecnicamente qualificabile come tale.

Il punto è quindi se sussista colpa grave quando il tecnico erri nell’applicare non norme tecniche, ma norme giuridiche, quali quelle correlate alla qualificazione di “strada” e quelle relative alle distanze.

La Corte ha avuto modo di statuire sul punto che la linea interpretativa corretta prevede che il  professionista che assume l’incarico di redigere il progetto di un intervento edilizio è onerato di assicurare non soltanto il rispetto delle norme tecniche, ma anche di quelle giuridiche, tra le quali rientrano quelle in materia di distanze, tra edifici e dal confine.

Nell’argomentare questa conclusione la Corte cita diversi principi consolidati nella precedente giurisprudenza.

In primo luogo la Corte chiarisce che quando si afferma che il progettista, in quest’ambito, risponde di una obbligazione di “risultato” si deve intendere che “… tra i suoi doveri rientra anche quello di redigere un progetto conforme, oltre che alle regole tecniche, anche alle norme giuridiche che disciplinano le modalità di edificazione su un dato territorio, con la conseguenza che gli errori di progettazione concernenti la mancata adeguazione degli edifici previsti alla normativa vigente non possono che costituire inadempimento caratterizzato da colpa grave e quindi fonte di responsabilità del progettista” (Cass. 16.2.1996 n. 1208; Cass. 19.7.1993 n. 8033)

Sul contenuto di questo “risultato”, aggiunge che la giurisprudenza considera ormai consolidato il principio generale secondo cui “l’architetto, l’ingegnere o il geometra, nell’espletamento dell’attività professionale consistente nell’obbligazione di redigere un progetto di costruzione o di ristrutturazione di un immobile, è debitore di un risultato, essendo il professionista tenuto alla prestazione di un progetto concretamente utilizzabile, anche dal punto di vista tecnico e giuridico, con la conseguenza che l’irrealizzabilità dell’opera, per erroneità o inadeguatezza del progetto affidatogli, dà luogo ad un inadempimento dell’incarico ed abilita il committente a rifiutare di corrispondere il compenso, avvalendosi dell’eccezione di inadempimento” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1214 del 18/01/2017).

Riportandosi in modo più specifico alla normativa sulle distanze riafferma il principio secondo cui “se dall’edificazione di una costruzione in violazione delle norme sulle distanze legali sia derivato l’obbligo del committente della riduzione in pristino, sussiste il diritto di rivalsa del committente nei confronti del progettista direttore dei lavori, qualora l’irregolare ubicazione della costruzione sia conforme al progetto e non sia stata impedita dal professionista medesimo in sede di esecuzione dei lavori , in quanto il fatto illecito, consistente nella realizzazione di un edificio in violazione delle distanze legali rispetto al fondo del vicino, è legato da un nesso causale con il comportamento del professionista che ha predisposto il progetto e diretto i lavori” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1513 del 30/01/2003; conf. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 14527 del 25/05/2023).

Seppur sia anacronistico, a parere di chi scrive, inquadrare la questione in termini di obbligazioni di mezzi e di risultato secondo lo schema tradizionale, ormai superato, il punto che conferma la Cassazione rimane comunque condivisibile, posto che la logica seguita risulta perfettamente compatibile anche con lo schema, più attuale, della diligenza qualificata (per una disamina sull’argomento si veda l’articolo specifico a questo link).

Il concorso di colpa del committente per la sottoscrizione di domande o istanze all’autorità

La Corte ritiene non possa ammettersi che i committenti rispondano dei danni cagionati dalla cattiva esecuzione dell’incarico professionale da loro conferito ad un tecnico specializzato soltanto per aver sottoscritto le domande o istanze rivolte alle competenti autorità per la realizzazione di un progetto redatto da tale professionista.

Il progettista, in condizioni normali e al di fuori di disegni illeciti architettati con i committenti (nel caso da dimostrare e documentare), è il solo responsabile della propria opera, a prescindere dal fatto che le istanze presentate per la concreta realizzazione dell’edificio siano state, materialmente, sottoscritte o inoltrate dai committenti alle autorità competenti al rilascio dei titoli autorizzativi.

Anche su questo punto la Corte si pone in continuità con il proprio orientamento consolidato, secondo cui “In tema di contratto d’opera per la redazione di un progetto edilizio, pur costituendo il progetto, sino a quando non sia materialmente realizzato, una fase preparatoria, strumentalmente preordinata alla concreta attuazione dell’opera, il progettista deve assicurare, la conformità del medesimo progetto alla normativa urbanistica ed individuare in termini corretti la procedura amministrativa da utilizzare, così da assicurare la preventiva soluzione dei problemi che precedono e condizionano la realizzazione dell’opera richiesta dal committente. Ne consegue che sussiste la responsabilità del progettista per l’attività professionale espletata nella fase antecedente all’esecuzione delle opere, in relazione alla scelta del titolo autorizzativo occorrente per il tipo di intervento edilizio progettato, non costituendo tale scelta di per sé indice di un accordo illecito tra le parti per porre in essere un abuso edilizio, in quanto, piuttosto, spettante al medesimo professionista, giacché qualificata da una specifica competenza tecnica, e senza che possa rilevare, ai fini dell’applicabilità dell’esimente di cui all’art. 2226, primo comma, c.c., la firma apposta dal committente sul progetto redatto” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8014 del 21/05/2012; conf. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 18342 del 09/07/2019)

La responsabilità del direttore dei lavori per non aver sospeso il cantiere dopo le segnalazioni o diffide dei vicini

La sentenza afferma che il direttore dei lavori, in quanto incaricato di assicurare che le opere siano eseguite in conformità al progetto, al capitolato e alle regole della tecnica (cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 9572 del 09/04/2024) risponde, nell’ambito del rapporto contrattuale con i committenti, dell’esatto adempimento di dette obbligazioni, e non anche della conformità del progetto alla normativa applicabile.

Questo seppure sul piano amministrativo anche il direttore dei lavori sia gravato da responsabilità verso l’autorità per la violazione della normativa edilizia.

La Corte richiama sul punto il proprio orientamento secondo cui “in relazione alle condotte illecite poste in essere in violazione della normativa edilizia, mentre sul piano amministrativo, cioè nei rapporti con la pubblica amministrazione, la responsabilità per gli abusi incombe sia sul committente, sia sul direttore dei lavori, sia sull’appaltatore, ai fini della responsabilità nei rapporti interni rilevano il rapporto contrattuale e le obbligazioni da esso derivanti. (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 13157 del 13/05/2024).

La sorte del diritto al compenso del professionista inadempiente

Il tecnico chiamato nel procedimento in commento ha denunciato la violazione o falsa applicazione dell’art. 2233 c.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente, a suo dire, rigettato la sua domanda di condanna dei committenti al saldo dell’opera professionale svolta.

La Cassazione su questo punto coglie l’occasione di confermare l’operato della Corte d’Appello, ribadendo che in materia opera il principio “inadimplenti non est adimplendum” e che quindi sussiste il diritto dei committenti di rifiutare il pagamento del compenso al professionista che abbia fornito un progetto di un’opera non realizzabile in quanto contrastante con la normativa vigente in tema di distanze (e più in generale con la normativa che disciplina l’edificare).

Anche su questo punto la Cassazione richiama i propri orientamenti. In particolare “l’accertamento dell’inattuabilità del progetto di costruzione per errori e difformità imputabili al professionista progettista e derivanti dalla inosservanza della diligenza professionale può comportare la perdita del diritto al compenso in applicazione del principio inadimplenti non est adimplendum” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4159 del 10/12/1974) e in termini più specifici “il professionista, nell’espletamento della prestazione promessa, è obbligato ai sensi dell’art. 1176 c.c. ad usare la diligenza del buon padre di famiglia; la violazione di tale dovere comporta inadempimento contrattuale di cui lo stesso risponde anche per colpa lieve, perdendo il diritto al compenso” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 9063 del 31/03/2023).

Da questo consegue dunque che, ravvisata la responsabilità professionale del progettista, egli può vedersi escludere in radice il diritto al compenso.

In conclusione

La sentenza ribadisce una serie di orientamenti consolidati, attualizzandoli e conferma il trend in corso volto ad aggravare sempre di più la responsabilità del professionista per imperizia nell’esecuzione dei propri incarichi, valorizzandone il ruolo di garanzia per il cittadino.

Testo della Sentenza Cass. n. 10825/2025  

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La responsabilità contrattuale del professionista tecnico

dopo il superamento della concezione per mezzi e risultati

Introduzione

I profili di responsabilità che attagliano la figura del professionista tecnico sono molteplici e di diversa natura, spaziando dall’ambito penale, all’amministrativo, fino al civile.

In ambito civile si suole distinguere in massima parte forme di responsabilità contrattuale da forme di responsabilità extracontrattuale, restando relativamente limitate, per i tecnici (almeno dal punto di vista attivo), le ipotesi di responsabilità precontrattuale e da contatto sociale[1].

Con queste righe voglio riflettere “a voce alta” sulla fisionomia che ha assunto la responsabilità del professionista tecnico nei confronti del suo committente a seguito del superamento della dicotomia mezzi / risultati affacciatosi negli ultimi anni nel panorama giuridico italiano.

Limitato così l’ambito d’indagine, lascio ad altre occasioni gli approfondimenti (non pochi) sul tema o digressioni su altre forme di responsabilità civile (come i profili extracontrattuali, tra cui il concorso nella responsabilità per gravi vizi del fabbricato).

L’impostazione tradizionale e la distinzione tra obbligazioni di mezzi e obbligazioni di risultato

Quando si parla di responsabilità (contrattuale) del professionista, tradizionalmente si imposta il problema facendo riferimento alla bipartizione tra obbligazioni di mezzi e obbligazioni di risultato.

Si tratta di una dottrina che abbiamo mediato (copiato) dal sistema francese, in cui viene utilizzata per qualsiasi tipo di obbligazione, liberamente interpretandola per riferirla unicamente agli obblighi di fare (e non a quelli di dare e di non fare).

In breve, nelle obbligazioni di mezzi il debitore è tenuto soltanto a dispiegare il proprio impegno, ossia la propria diligenza, senza essere obbligato a garantire al creditore il raggiungimento di un certo risultato. Secondo questa teoria, in questo tipo di obbligazioni si segue la regola dell’art. 1176 c.c.[2] sulla diligenza qualificata, ma, sostanzialmente, esse rimangono fuori dal campo di applicazione della regola sulla responsabilità oggettiva per inadempimento di cui all’art. 1218 c.c.[3]

Nelle obbligazioni di risultato, invece, il entra in gioco l’obiettivo pratico a cui aspira il creditore, che determina l’oggetto (e la misura) della prestazione del debitore. A questo tipo di obbligazioni la regola sulla diligenza qualificata non si applica, ma per esse la responsabilità viene oggettivata secondo il disposto dell’art. 1218 c.c.

Questa dottrina individua tra le due categorie alcune differenze pratiche non trascurabili.

In primo luogo, l’assetto dell’onere probatorio, a seconda se l’obbligazione sia considerata “di mezzi” o “di risultato”, cambia.

Se l’obbligazione è “di risultato” il creditore ha l’onere di provare l’esistenza e il contenuto del contratto, ma deve solo riferire (tecnicamente allegare) il mancato adempimento, mentre il debitore (per noi il professionista) deve provare di aver fatto tutto ciò che era in suo potere per adempiere correttamente e, laddove l’inadempimento vi sia stato davvero, che esso è stato determinato da impossibilità ad adempiere, determinata a sua volta da causa estranea al suo potere di controllo e prevedibilità (e quindi a lui non imputabile).

Se l’obbligazione è di mezzi, invece, il creditore, oltre a provare l’esistenza del contratto e allegare l’inadempimento, dovrebbe dar prova anche della mancanza di diligenza.

Ma dato che, riprendendo le parole di una recente sentenza della Cassazione[4], “la nozione di diligenza rappresenta l’inverso logico della nozione di colpa”, dire che il debitore deve dar prova del fatto (negativo) della “mancanza di diligenza” equivale a dire che egli deve dar prova del fatto (positivo) della “presenza di colpa”.

All’atto pratico, dunque, se l’obbligazione, secondo la dottrina che stiamo esaminando, viene qualificata “di mezzi”, gli oneri probatori sono praticamente tutti a carico del creditore, in modo assolutamente speculare a quello che accade in ambito extracontrattuale per il danneggiato.

Dato che le prestazioni professionali, salvo limitate eccezioni, andavano in modo naturale ad inquadrarsi tra le obbligazioni di mezzi, e dato che questa classificazione si risolveva nel conferire una posizione di vantaggio per il professionista, la giurisprudenza, nell’ottica di ristabilire un equilibrio di fatto, per motivi, alla fine, di giustizia (o giustizialismo) sostanziale, ha ovviato, da una parte ravvisando l’esistenza, nel rapporto professionale, di presunzioni di competenza e conoscenza o conoscibilità, su assunti del tipo “la tal tecnica non poteva non essere conosciuta”[5], oggettivizzando così la colpa, e dall’altra ravvisando profili di risultato, a volte con vere e proprie finzioni giuridiche, nelle prestazioni richieste ai professionisti, operando così quella che è stata chiamata, con metafora di sapore alchemico, la trasmutazione di mezzi in risultati, esattamente come mercurio e zolfo in oro.

L’applicazione della teoria, insomma, determinava alcune aberrazioni il cui novero, tuttavia, non si fermava a quelle fin qui descritte.

Una di queste aberrazioni è l’applicazione del disposto dell’art. 2226 c.c.[6], che tratta di difformità e vizi dell’opera nel contratto di prestazione d’opera, alla prestazione d’opera professionale.

Sostanzialmente la norma prevede che l’accettazione dell’opera, anche se tacita, libera il prestatore da responsabilità per vizi o difformità noti o facilmente riconoscibili, salvo l’occultamento doloso. Quanto invece ai vizi occulti, essi devono essere denunciati, a pena di decadenza, entro otto giorni dalla scoperta e sempre entro il termine di prescrizione dell’azione che è fissato in un anno e decorre dalla consegna dell’opera.

L’aberrazione di cui ho detto si manifesta perché in ambito giurisprudenziale è invalso un orientamento secondo cui l’articolo 2226 c.c. è applicabile non solo alle prestazioni d’opera materiale, ma anche alle prestazioni professionali, purché siano classificate come “di risultato” (non se sono “di mezzi”),.

Per quel che concerne il professionista tecnico l’estensione aveva grande rilevanza, in quanto tendeva a ridurre ai minimi termini (nel modo tranciante proprio della norma in esame) la responsabilità del progettista.

Generalmente, infatti, l’obbligazione di redigere il progetto di un fabbricato era considerata dalla giurisprudenza “di risultato”[7], sulla base del fatto che il progetto deve essere realizzabile in concreto.

Questo è uno dei casi in cui si rivela, a un tempo, da una parte, l’inadeguatezza della teoria delle obbligazioni di mezzi e di risultato a disciplinare il sistema della responsabilità contrattuale nel nostro Paese e dall’altra, la vanità del tentativo della giurisprudenza di appianare le contraddizioni forzando il sistema con l’introduzione di finzioni e presunzioni e con il meccanismo della “trasmutazione dei mezzi in risultati”[8].

Il superamento della dottrina delle obbligazioni di mezzi e di risultato nel primo decennio 2000

Sull’applicabilità delle prescrizioni dell’art. 2226 c.c. al contratto d’opera professionale, come sulla ripartizione dell’onere della prova nelle obbligazioni del professionista, si sono aperti aspri contrasti giurisprudenziali durati molti anni, con le ovvie rilevanti conseguenze in tema di accertamento e permanenza della responsabilità del professionista.

Quanto all’applicabilità dell’art. 2226 c.c. il contrasto è stato sanato da Cass. S.U. n. 15782/2005, la quale, sulla base del presupposto che “…la distinzione finora seguita dalla giurisprudenza, fra obbligazioni di mezzi e obbligazioni di risultato non possa continuare a costituire il criterio risolutivo della problematica relativa all’applicabilità dell’articolo 2226 c.c. alle obbligazioni d’indole intellettuale…”, ha affermato che “…il regime di responsabilità del professionista è sempre il medesimo, per cui l’inadempimento, oltre che totale o dovuto a incuria o disattenzione consiste generalmente nell’imperizia”, pertanto “la distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato non ha … alcuna incidenza sul regime di responsabilità, ove è richiesto al professionista di attenersi a parametri molto rigidi di professionalità…” e da queste premesse, con un ragionamento molto articolato, è arrivata ad escludere sempre l’applicabilità dell’art. 2226 c.c. in tema di contratto d’opera intellettuale.

Nel demolire l’estensione dell’art. 2226 c.c. all’opera professionale le sezioni unite davano una spallata determinante (e non era la prima) alla teoria delle obbligazioni di mezzi e risultato.

La sentenza Cassazione S.U. n. 15782/2005 si inserisce infatti in un quadro di decisioni che hanno rilevato l’inadeguatezza del modello mezzi / risultati a fornire un’adeguata disciplina al tema della responsabilità e hanno segnato il tramonto della dottrina stessa.

Altra criticità della teoria era quella relativa all’onere della prova differenziato, che ha determinato la necessità di una rivisitazione in modo ancora più pressante.

La questione è stata infatti affrontata da Cass. S.U. n. 13533/2001, che ha concluso che “… esigenze di omogeneità del regime probatorio inducono ad estendere anche all’ipotesi dell’inesatto adempimento il principio della sufficienza dell’allegazione dell’inesattezza dell’adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell’obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando anche in tale eventualità sul debitore l’onere di dimostrare l’avvenuto esatto adempimento”.

Insomma, la distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato, rispetto ai profili di responsabilità del professionista, riprendendo le parole usate in un’altra celebre sentenza sulla materia (Cass. S.U. n. 577/2008), “…se può avere una funzione descrittiva, è dogmaticamente superata”.

Una riflessione sulla responsabilità del professionista nella sua fisionomia attuale

Tramontata la distinzione tra obbligazioni di mezzi e obbligazioni di risultato, in ambito tecnico dobbiamo dar ormai per acquisito lo schema secondo cui l’elemento centrale della prestazione e della correlata responsabilità è dominato dalla misura della diligenza professionale da impiegare, che deve essere, come noto, adeguata a quella dell’attività esercitata.

La diligenza del professionista – ma sto dicendo una banalità – non può non essere qualificata e quindi misurata su un soggetto che in un determinato ambito ha cognizioni maggiori dell’uomo medio.

La questione è stabilire quale sia il livello di diligenza professionale accettabile, e per riflettere su questo voglio porre a base del ragionamento due principi chiave, ben espressi recentemente dalla Cassazione[9]:

1) “la nozione di diligenza rappresenta l’inverso logico della nozione di colpa”, quindi chi tiene una condotta diligente non può essere ritenuto in colpa;

2) “l’ideale ‘professionista medio’ di cui all’art. 1776 comma 2 c.c. … non è un professionista ‘mediocre’, ma è un professionista ‘bravo’, ovvero serio, preparato, zelante, efficiente”.

In quest’ottica, l’approccio corretto alla problematica della responsabilità contrattuale (del tecnico (o del professionista in generale), nel panorama attuale, a mio parere, è quello in cui si pone al centro il concetto di diligenza professionale, in rapporto con quelle che sono le regole della professione.

In altre parole la diligenza professionale diventa l’oggetto della prestazione e consiste nell’applicare norme (ma forse sarebbe meglio utilizzare il termine know how) tecniche, operative e giuridiche idonee a condurre il committente ad un risultato utile.

Il conseguimento del risultato ultimo sperato dal cliente dipende poi da una serie di variabili al di fuori della sfera di controllo del professionista.

La sua mancata realizzazione, quindi, determinerà responsabilità del professionista nel momento in cui dipenderà in modo esclusivo o determinante dalla mancata applicazione, da parte del professionista, delle norme tecniche, operative e giuridiche necessarie a rendere una prestazione diligente.

Chiedo perdono per il gioco di parole e sottolineo ancora che la parola “norme” che ho utilizzato deve essere intesa in senso ampio e non tecnico giuridico, come know how.

Cercando di fare un esempio, se l’obiettivo sperato dal committente è quello di costruire una casa in cui vivere, dovere del progettista (non faccio questo esempio a caso[10]) è quello di applicare un know how di tecniche di progettazione e un know how giuridico pertinenti, in modo da fornire un progetto concretamente e lecitamente realizzabile – concetto di fattibilità in concreto anche giuridica – mentre l’obiettivo del committente entra in gioco non rispetto alla sua realizzazione finale – che può non avvenire per un numero enorme di ragioni a cui il tecnico è completamente estraneo (ad esempio, prosaicamente manca il danaro) – ma in quanto fornisce una direttrice su cui commisurare la diligenza.

Restando sul banale e discostandoci il meno possibile dalla situazione che abbiamo ipotizzato, dal punto di vista della diligenza, una cosa è se l’incarico riguarda la progettazione di una casa in cui il committente andrà effettivamente ad abitare, un’altra se l’incarico riguarda la progettazione sempre di una casa di abitazione, ma nell’ambito di uno “studio”, immaginiamo, sull’abitare nel futuro.

Se vediamo le cose da quest’ottica, nel primo caso la fattibilità in concreto sarà l’elemento cardine su cui si dovrà dispiegare il nostro operare diligente e quindi dovremo tenere in considerazione il panorama giuridico amministrativo di riferimento (piani e normativa urbanistica, edilizia, normative di settore, dotazioni, ecc…).

Nel secondo caso, la fattibilità si atteggerà in modo diverso e anche l’ambito della diligenza professionale cambierà: dovrò dare spazio alla creatività, ma di piani e normativa urbanistica, edilizia, normative di settore, dotazioni, e quant’altro potrò disinteressarmi.

Potremmo parlare di diligenza in concreto e in astratto, perché si delinea un concetto flessibile.

Ma il concetto è anche omnicomprensivo dato che, vista così, la diligenza professionale raccoglie tutto il portato di norme giuridiche, tecniche, etiche, che concretizzano il “buon lavorare” del “professionista bravo” di cui parla la Cassazione, tutto il know how del tecnico.

Tornando sulla Terra, però, questo significa che il terreno di responsabilità del tecnico, rispetto al passato, si è fatto molto più aspro.

Con le decisioni delle sezioni unite che abbiamo analizzato e le pronunce delle sezioni semplici che ad esse si sono ispirate, dal 2001 al 2008 la Cassazione ha completamente ribaltato la prospettiva che vigeva precedentemente, chiarendo che non ci sono limitazioni temporali e ponendo a carico del professionista la prova di aver operato in modo diligente, così esonerando il committente, a cui basta provare il conferimento dell’incarico e lamentare (in modo circostanziato, ma senza dover provare nulla) l’inadempimento e l’operare non diligente del professionista.

Da qui un’esigenza nuova per il professionista: definire a priori quali sono i comportamenti diligenti e tracciarli in modo da poterli provare.

E la cosa non è sempre così semplice.

Note

  1. Differentemente rispetto ad altre categorie professionali, quali ad esempio quella medica e sanitaria, nei confronti della quale la dottrina del contatto sociale ha avuto uno sviluppo ampio e duraturo.
  2. Art. 1176 c.c. “Diligenza nell’adempimento – [1] Nell’adempiere l’obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia. [2] Nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata.
  3. Art. 1218 c.c. “Responsabilità del debitore – Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
  4. Cfr. Cass. n. 19883/2015.
  5. Il che comportava, non potendo persone dotate di onestà intellettuale credere veramente al meccanismo del “non poteva non sapere”, il far rientrare dalla finestra la diligenza professionale qualificata, che la teoria dei mezzi / risultati aveva fatto elegantemente uscire dalla porta.
  6. Art. 2226 c.c. “Difformità e vizi dell’opera – [1] L’accettazione espressa o tacita dell’opera libera il prestatore d’opera dalla responsabilità per difformità o per vizi della medesima, se all’atto dell’accettazione questi erano noti al committente o facilmente riconoscibili, purché in questo caso non siano stati dolosamente occultati. [2] Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare le difformità e i vizi occulti, al prestatore d’opera entro otto giorni dalla scoperta. L’azione si prescrive entro un anno dalla consegna. [3] I diritti del committente nel caso di difformità o di vizi dell’opera sono regolati dall’articolo 1668.
  7. cfr. Cass. n. 11728/2002 e innumerevoli precedenti.
  8. L’aberrazione dell’applicazione dell’art. 2226 c.c. all’obbligazione del progettista è proprio frutto della “trasmutazione” ed è il caso paradigmatico in cui il risultato finale raggiunto (limitazione della responsabilità del professionista ai minimi termini) è stato diametralmente opposto all’obiettivo prefissato (limitazione del regime di favore per il professionista).
  9. Cfr. Cass. n. 19883/2015 cit.
  10. Si ricordi quanto illustrato supra rispetto all’applicabilità dell’art. 2226 c.c.
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