La misurazione deve effettuarsi solo con metodo lineare nonostante il regolamento locale disponga diversamente
La Cassazione civile ritorna sulle distanze tra costruzioni frontistanti con la sentenza n. 10580/2019.
In un caso in cui dei privati avevano convenuto in giudizio una società costruttrice per supposto mancato rispetto delle distanze tra costruzioni e dal confine, la Cassazione affronta il tema della modalità radiale di misurazione della distanza, prevista dal regolamento edilizio comunale.
La pronuncia riafferma che in forza del richiamo operato dagli artt. 872 e 873 c.c., le norme corrispondenti dei regolamenti edilizi e dei piani regolatori generali hanno valore di legge e possono sempre stabilire una distanza maggiore da quella stabilita dal codice civile, come in effetti normalmente accade.
Il regolamento locale può procedere o indicando in modo espresso la specifica distanza e come effetto di una particolare misurazione.
In questo contesto molti comuni hanno stabilito la regola della misurazione radiale per il calcolo della distanza delle costruzioni da confine o da altri fabbricati.
La pronuncia in commento critica tale criterio e l’iter argomentativo del giudice di appello che lo aveva ammesso.
Tale modo di operare si pone infatti in contrasto con il consolidato orientamento della Cassazione, secondo cui “le distanze tra edifici non si misurano in modo radiale come avviene per le distanze rispetto alle vedute, ma in modo lineare; anzitutto lo scopo del limite imposto dall’art. 873 c.c. è quello di impedire la formazione di intercapedini nocive, sicché la norma cennata non trova giustificazione se non nel caso che i due fabbricati, sorgenti da bande opposte rispetto alla linea di confine, si fronteggino, anche in minima parte, nel senso che, supponendo di farle avanzare verso il confine in linea retta, si incontrino almeno in un punto” (Cass. 2548/1972, conf. Cass. 9649/2016).
Ai Comuni, pertanto, è sì consentito, ai sensi dell’art. 873 c.p.c., stabilire negli strumenti urbanistici distanze maggiori rispetto al minimo da codice civile, ma non alterare il metodo di calcolo lineare.
Da ciò consegue che le norme del regolamento comunale che dispongono il calcolo radiale della distanza sono da considerarsi contra legem, dovendosi sempre fare applicazione del criterio di misurazione lineare.

