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L’immobile condonato acquisisce piena legittimità urbanistica: la svolta del Consiglio di Stato con la sentenza n. 2848/2026… o forse no…

Avete ottenuto il condono edilizio. Avete atteso anni, a volte decenni. Avete pagato le oblazioni, presentato la documentazione, visto il titolo finalmente arrivare. E adesso? Secondo un orientamento giurisprudenziale radicato — risalente, ma ribadito dalla sezione VI del Consiglio di Stato nella sentenza n. 482/2025 — il vostro immobile condonato potrebbe essere oggetto soltanto di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Niente ristrutturazione, niente adeguamento funzionale, niente valorizzazione. Il condono quindi sarebbe una sanatoria mutilata: sufficiente a evitare la demolizione, insufficiente a conferire all’immobile la stessa dignità giuridica di qualunque fabbricato regolarmente assentito.

Se usciamo dalla torre d’avorio del diritto teorico e ci caliamo nella realtà materiale in cui il diritto deve esercitare una funzione reale, si tratta di una situazione paradossale.

Ebbene, il Consiglio di Stato — con la sentenza della Sezione IV n. 2848/2026, depositata il 9 aprile 2026 — pare aver mutato avviso: l’immobile condonato acquisisce piena legittimità urbanistica e può essere oggetto degli stessi interventi consentiti a qualsiasi altro immobile legittimamente assentito, ivi inclusa la ristrutturazione edilizia.

Pronuncia sicuramente rilevante, destinata a incidere su un numero elevatissimo di situazioni pratiche — vista la mole di immobili condonati nel nostro Paese – ma da guardare con occhio critico.

Sommario

1. Il paradosso del condonato “monco”

La questione dello stato legittimo degli immobili condonati è una di quelle in cui il diritto dell’edilizia ha prodotto per anni esiti irragionevoli — non per malizia del legislatore, ma per una stratificazione giurisprudenziale che, nel tempo, ha amplificato una tesi nata in un contesto storico ben preciso e l’ha poi trasformata in dogma.

Il ragionamento di partenza era, in fondo, comprensibile (che non è sinonimo di ragionevole, né di opportuno NdR): il condono edilizio è uno strumento eccezionale, deroga al principio di legalità urbanistica, e quindi non può produrre gli stessi effetti del titolo ordinario. Di qui la tesi — consolidata in numerose pronunce di TAR e Consiglio di Stato, tra cui la “famosa” 482/2025 — secondo cui l’immobile condonato, pur non più demolibile, rimane soggetto a un regime edilizio “ridotto”: nessuna ristrutturazione, nessun adeguamento funzionale, solo la conservazione dell’esistente.

Quello condonato, nella lettura tradizionale, rimane in una zona grigia permanente, destinata a non chiudersi mai — quasi che il condono fosse una pena accessoria travestita da sanatoria.

2. La tesi tradizionale e i suoi limiti

La giurisprudenza che ha sostenuto la tesi restrittiva muoveva da una considerazione di fondo: il condono edilizio, in quanto strumento di sanatoria straordinaria, non può essere equiparato al permesso di costruire ordinario. Il titolo in sanatoria sanava l’abuso originario, ma non conferiva all’immobile una piena cittadinanza urbanistica.

Questa impostazione aveva una sua coerenza interna, e non mancavano argomenti a suo sostegno: la specialità del condono rispetto alla sanatoria ordinaria, la natura eccezionale delle leggi condonistiche (L. 28 febbraio 1985, n. 47; L. 23 dicembre 1994, n. 724; L. 24 novembre 2003, n. 326), l’esigenza di non “premiare” chi aveva costruito in violazione delle norme urbanistiche.

Sennonché, con il passare degli anni e con l’evoluzione della normativa, questa tesi ha mostrato crepe sempre più evidenti. In primo luogo, per ragioni pratiche: un patrimonio edilizio condonato che non può essere adeguato, ristrutturato, messo in sicurezza, è un patrimonio edilizio che degrada. In secondo luogo, e soprattutto, per ragioni sistematiche: il legislatore ha introdotto, con la L. 11 settembre 2020, n. 120 (c.d. decreto Semplificazioni), la nozione di stato legittimo dell’immobile, normativamente codificata nell’art. 9-bis, c. 1-bis, d.P.R. 380/2001 (TUEd). Si tratta di una norma che, come mi sono già soffermato in questo blog trattando dell’evoluzione del TUEd post-decreto Semplificazioni, pur consistendo sostanzialmente nel recepimento di un’evoluzione giurisprudenziale stratificatasi negli anni, ha mutato i termini del problema.

3. L’art. 9-bis, c. 1-bis TUEd: lo stato legittimo come chiave di volta

L’art. 9-bis, c. 1-bis, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 — inserito dall’art. 10, c. 1, lett. a), D.L. 16 luglio 2020, n. 76, conv. con mod. con L. 11 settembre 2020, n. 120 — ha introdotto una definizione normativa di stato legittimo dell’immobile, stabilendo che:

«Lo stato legittimo dell’immobile o dell’unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa e da quello che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali.»

La norma è esplicita nella sua costruzione: la legittimità dello stato dell’immobile si ricava dal titolo abilitativo, senza distinzione alcuna tra titolo originario e titolo in sanatoria. Il condono — che si formalizza in un provvedimento avente natura di titolo abilitativo a tutti gli effetti — è dunque idoneo a definire lo stato legittimo dell’immobile tanto quanto un permesso di costruire ordinario.

Questa lettura, indubbiamente coerente con il dato sistematico della norma e con la formulazione sopra riportata, è quella espressamente confermata dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 2848/2026. Il Collegio sottolinea che il rilascio del titolo in sanatoria, «pur costituendo una fattispecie eccezionale di legge», deve «necessariamente conferire al bene una piena legittimità giuridica sotto il profilo edilizio, ai fini di un suo godimento e di un suo commercio giuridico», in conformità al principio di certezza del diritto — riconosciuto come bene munito di tutela costituzionale dalla stessa Corte Costituzionale — e agli artt. 41 e 42 Cost., che tutelano rispettivamente l’iniziativa economica privata e il diritto di proprietà.

Non è privo di rilievo il fatto che il Consiglio di Stato non si limiti ad un’affermazione di principio: richiama espressamente il fondamento normativo (art. 9-bis, c. 1-bis, TUEd), i principi costituzionali (artt. 41 e 42 Cost.) e la copertura eurounitaria (il principio di certezza del diritto come acquis comunitario). La triplice base argomentativa rende la pronuncia particolarmente solida nel quadro di riferimento illustrato.

Si deve però considerare che, per effetto del decreto “Salva Casa” e della successiva legge di conversione (D.L. 69/2024 conv. con mod. con L. 105/2024), i primi periodi del comma 1 bis dell’art. 9 bis sono stati riformulati in questo modo: «Lo stato legittimo dell’immobile o dell’unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa o da quello, rilasciato o assentito, che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o l’intera unità immobiliare, a condizione che l’amministrazione competente, in sede di rilascio del medesimo, abbia verificato la legittimità dei titoli pregressi, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Sono ricompresi tra i titoli di cui al primo periodo i titoli rilasciati o formati in applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 34-ter, 36, 36-bis e 38, previo pagamento delle relative sanzioni o oblazioni. Alla determinazione dello stato legittimo dell’immobile o dell’unità immobiliare concorrono, altresì, il pagamento delle sanzioni previste dagli articoli 33, 34, 37, commi 1, 3, 5 e 6, e 38, e la dichiarazione di cui all’articolo 34-bis».

Nell’introdurre maggior precisione in realtà il legislatore complica le cose: dal novero dei titoli che compongono lo stato legittimo non sono infatti contemplati i condoni, il che ci porta a non poter più affermare, sul piano letterale, in modo così granitico, che tutti i titoli sono uguali.

4. Il caso: Castellammare di Stabia e il locale “quasi chiuso”

4.1 Le opere contestate e il diniego comunale

La vicenda da cui origina la sentenza in commento riguarda un opificio classificato in categoria catastale D/1 che era stato oggetto di un permesso di costruire in sanatoria del 2006, che ne aveva definito lo stato legittimo ai sensi della normativa vigente.

Successivamente, il proprietario aveva eseguito una serie di opere interne: la chiusura del fronte di una struttura in lamiera (che già risultava chiusa su tre lati), la realizzazione di una camera d’aria, la demolizione di celle frigorifere e la creazione di nuovi spogliatoi e servizi igienici. Tutti interventi che, nella prospettazione del ricorrente, rientravano nella categoria delle opere interne senza alcun aumento di volumetria.

Per sanare queste opere, il proprietario aveva presentato istanza di accertamento di conformità ex artt. 36 e 37, d.P.R. 380/2001 (TUEd), nonché di compatibilità paesaggistica ex art. 167, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), trattandosi di immobile ubicato in area soggetta a vincolo paesaggistico.

Il Comune di Castellammare di Stabia aveva rigettato la domanda, qualificando le opere come «nuova opera» non sanabile tramite SCIA in sanatoria ex art. 37 TUEd, bensì soggetta alla più onerosa procedura dell’art. 36 TUEd, e affermando che la creazione di un locale completamente chiuso destinato ad attività commerciale aveva comportato un incremento di superficie utile in area paesaggisticamente vincolata.

4.2 La decisione del TAR Campania

Il TAR per la Campania, Sezione Settima, con la sentenza n. 3958/2023, aveva rigettato il ricorso del proprietario, condividendo la ricostruzione comunale e aggiungendo un elemento di rilevanza dirompente: secondo il Tribunale, un immobile già condonato non acquisisce una legittimazione urbanistica piena, posto che «il condono sana solo l’abuso originario senza consentire ulteriori interventi diversi dalla manutenzione ordinaria o straordinaria».

Questa affermazione — che riprende e amplifica la tesi tradizionale sopra descritta — era la pietra angolare della decisione di primo grado. Il TAR rigettava il ricorso senza nemmeno esaminare la qualificazione degli interventi come ristrutturazione edilizia, nonostante tale censura fosse stata puntualmente dedotta nel ricorso di primo grado e documentata nella relazione tecnica allegata agli atti.

5. La sentenza del Consiglio di Stato: la motivazione

Il Consiglio di Stato, Sezione Quarta, nella sentenza n. 2848/2026 dell’11 marzo 2026, ha accolto l’appello in tutti i suoi punti essenziali, riformando integralmente la sentenza del TAR Campania.

5.1 Piena legittimità dell’immobile condonato

Il cuore della decisione è al punto 7.1 della motivazione, laddove il Collegio afferma che «appare preferibile ritenere, sulla base dell’art. 9-bis, comma 1-bis, del d.P.R. n. 380/2001, che un immobile condonato acquisisce piena legittimità urbanistica e può essere oggetto degli stessi interventi consentiti a un immobile legittimamente assentito, ivi inclusa la ristrutturazione edilizia».

Il Consiglio di Stato àncora questa conclusione a tre pilastri argomentativi:

  1. Il principio di certezza del diritto — riconosciuto dall’ordinamento eurounitario e confermato dalla Corte Costituzionale come bene munito di tutela costituzionale — che «non ammette zone grigie»: una volta rilasciato il titolo in sanatoria, non è giuridicamente sostenibile che l’immobile rimanga in uno stato di indeterminazione permanente.
  2. Gli artt. 41 e 42 Cost. — che tutelano rispettivamente l’iniziativa economica privata e il diritto di proprietà: un regime che impedisce qualsiasi intervento di valorizzazione sull’immobile condonato comprime irragionevolmente questi diritti fondamentali, senza che a tale compressione corrisponda alcun legittimo interesse pubblico.
  3. L’art. 9-bis, c. 1-bis, TUEd — che definisce lo stato legittimo dell’immobile per riferimento al titolo abilitativo, senza distinzione alcuna tra titolo ordinario e titolo in sanatoria.

5.2 La ristrutturazione edilizia: art. 3, c. 1, lett. d) TUEd

Acclarata la piena legittimità urbanistica dell’immobile condonato, il Collegio procede a verificare se gli interventi realizzati rientrassero nella categoria della ristrutturazione edilizia ex art. 3, c. 1, lett. d), d.P.R. 380/2001 (TUEd).

Sul punto, il Consiglio di Stato conclude che le opere contestate — la chiusura del fronte della struttura (già chiusa su tre lati), la camera d’aria, la demolizione delle celle frigorifere, i nuovi spogliatoi e servizi — «non hanno manifestamente comportato alcun aumento di superficie utile o di volume, collocandosi all’interno della preesistente consistenza dell’immobile», già legittimato con permesso di costruire in sanatoria del 2006 come opificio produttivo (cat. D/1).

La norma applicabile è, dunque, l’art. 3, c. 1, lett. d), TUEd, che definisce come ristrutturazione edilizia gli «interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere», senza comportare — nel caso di specie — alcun incremento del carico urbanistico. Il Collegio richiama espressamente la normativa urbanistica di zona (B3/P.U.T. 7), che consente interventi di ristrutturazione sull’edilizia esistente, e la relazione tecnica depositata in giudizio e — censurata la lacuna motivazionale del TAR — del tutto ignorata in primo grado.

Particolarmente significativa è la notazione del Collegio secondo cui l’affermazione del Comune (e del TAR) circa la sussistenza di una “nuova opera” risulta «priva di motivazione e in contrasto con la reale situazione di fatto»: doppia critica — al difetto di istruttoria e al travisamento della natura dell’intervento — che colpisce tanto il provvedimento comunale quanto la sentenza di primo grado.

5.3 Il profilo paesaggistico: art. 167 Codice dei beni culturali e d.P.R. 31/2017

La sentenza si occupa anche del profilo paesaggistico, affrontando la pretesa violazione dell’art. 167, d.lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

Il ragionamento del Collegio è lineare: poiché non vi è stato alcun aumento di superfici o volumi, viene meno il presupposto applicativo dell’art. 167 del Codice. Il Comune, anziché arrestare il procedimento sul rilievo della presunta incompatibilità paesaggistica, avrebbe dovuto procedere alla valutazione paesaggistica nel merito, concludendo per la sua non necessità.

Il fondamento normativo di questa conclusione è l’art. 2 e l’Allegato A del d.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica ordinaria e semplificata), che annovera tra gli interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica le opere minori interne che non alterano l’aspetto esteriore dell’edificio.

Nel caso di specie, gli interventi erano tutti interni — ad eccezione della chiusura di un ambiente che già risultava chiuso su tre lati — e non modificavano l’aspetto esteriore del fabbricato: condizioni che avrebbero dovuto condurre il Comune a un diverso esito del procedimento. La logica è impeccabile: se non c’è aumento volumetrico e le opere non alterano l’esterno, il vincolo paesaggistico non può costituire un ostacolo preclusivo senza una valutazione concreta dell’impatto visivo delle opere.

6. Ricadute pratiche e implicazioni operative

La sentenza n. 2848/2026 ha implicazioni operative di ampia portata. Vale la pena sintetizzarle per punti, con un occhio alla pratica professionale quotidiana.

Immobile condonato e stato legittimo: se a seguito di questa pronuncia consideriamo superato l’orientamento secondo cui l’immobile condonato sarebbe soggetto a un regime edilizio “ridotto”, dobbiamo considerare che il titolo in sanatoria — sia esso un condono straordinario ex L. 47/1985, L. 724/1994 o L. 326/2003, sia una sanatoria ordinaria ex art. 36 TUEd — definisce lo stato legittimo dell’immobile ai sensi dell’art. 9-bis, c. 1-bis, TUEd, con tutte le conseguenze in termini di titoli edilizi richiedibili per interventi successivi.

Ristrutturazione edilizia su condonato: se vale il presupposto di cui sopra, l’immobile condonato può essere oggetto di ristrutturazione edilizia ex art. 3, c. 1, lett. d), TUEd, nel rispetto delle previsioni dello strumento urbanistico vigente. Non è sufficiente che l’immobile sia condonato per escludere questa possibilità: ciò che conta è la compatibilità dell’intervento con la normativa urbanistica di zona.

Accertamento di conformità: ne consegue che la doppia conformità richiesta dagli artt. 36 e 37 TUEd va verificata in concreto — rispetto alla normativa vigente all’epoca dell’abuso e a quella vigente al momento della domanda — senza che il carattere condonato dell’immobile possa costituire, di per sé, un ostacolo alla sanatoria degli interventi successivi.

Profilo paesaggistico: in caso di interventi che non comportano aumento di superfici o volumi, l’amministrazione non può invocare tout court l’art. 167 del Codice dei beni culturali per rigettare la domanda, ma deve procedere alla verifica sostanziale della compatibilità paesaggistica, tenendo conto delle esclusioni previste dall’Allegato A al d.P.R. 31/2017.

Onere motivazionale: la sentenza ribadisce, peraltro, che il diniego dell’accertamento di conformità deve essere adeguatamente motivato, con specifico riferimento alla natura e alle caratteristiche delle opere contestate. Un rigetto fondato su mere affermazioni di principio — senza un esame concreto degli interventi e della loro compatibilità con la disciplina di zona — non supera il vaglio di legittimità. E ciò vale, a fortiori, quando si tratta di opere interne che documentalmente non modificano il volume preesistente.

7. Conclusioni

Il paradosso con cui ho aperto questo scritto — il proprietario che, dopo aver ottenuto il condono, si vede negare qualunque possibilità di valorizzare il proprio immobile — sembrerebbe trovare una risposta nella sentenza Cons. St., Sez. IV, n. 2848/2026.

L’art. 9-bis, c. 1-bis, TUEd e i principi di certezza del diritto, di tutela della proprietà e dell’iniziativa economica convergono nell’affermazione secondo cui il condono, una volta rilasciato, conferisce all’immobile piena legittimità giuridica sotto il profilo edilizio. Il titolo in sanatoria non è un titolo “dimezzato”, ma un titolo a tutti gli effetti — con le conseguenti possibilità di intervento che ne derivano.

Tutto giusto e perfetto… ma fino a un certo punto.

In primo luogo bisogna considerare che la condizione legittimante qualsiasi intervento edilizio, oggi, è la possibilità di definire positivamente lo stato legittimo dell’immobile e di verificarlo in concreto e, in proposito, l’attuale formulazione del comma 1 bis dell’art. 9 bis TUEd non comprende in modo esplicito tra i titoli che compongono lo stato legittimo amministrativo i tre condoni. Vi è chi ritiene (e il sottoscritto è tra questi) che i titoli condonatori rientrino implicitamente nel novero dei titoli legittimanti, in ragione di uno schema sistematico e logico su cui si fonda la normativa nel suo complesso, ma come in ogni questione interpretativa, l’ultima parola spetta alla magistratura.

Dove non è possibile dichiarare la corrispondenza dello stato di fatto dell’immobile con lo stato legittimo amministrativo non vi è alcun intervento, a prescindere dal fatto che l’immobile nel suo complesso sia abusivo o meno.

Il problema, peraltro, si è già posto per le fiscalizzazioni, che, per lungo tempo sono state considerate escluse dallo stato legittimo amministrativo e per questo ostative all’esecuzione di interventi edilizi – il che ha innescato l’avvio di un numero massivo di battaglie legali tra privati e amministrazioni.

In seconda battuta, anche a voler dimenticare ogni critica all’orientamento che pare aprirsi, non si deve dimenticare che seppur il condono legittimi l’esistenza di una costruzione, l’esecuzione degli interventi successivi è subordinata alla conformità alla normativa edilizia e di piano, che non è scontato vi sia su un immobile condonato ma contrario alle scelte pianificatorie. Brutalmente: o è cambiato il piano regolatore e quindi certi interventi, prima preclusi, sono oggi ammissibili o l’immobile non si tocca.

Come detto, la sentenza è utile e farà scalpore, ma ho il presentimento che, a breve, il tema verrà di nuovo dibattuto e il quadro si arricchirà di nuove pronunce, di segno non scontato.

Note e fonti

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La pronuncia del Consiglio di Stato n. 2044 del 12 marzo 2026 ridisegna i confini della prova per i manufatti risalenti, con immediate ricadute operative nelle pratiche di accertamento di conformità nell’era del Salva Casa

C’è una domanda che capita di sentire dai clienti e che i professionisti del settore edilizio conoscono bene: «Ma se il fabbricato è stato costruito prima del 1967, non è tutto condonato automaticamente?». No. Non è così — e non è mai stato così. Eppure, l’equivoco persiste. Anzi, con l’entrata in vigore del Salva Casa e la riscrittura dello stato legittimo operata dall’art. 9-bis del DPR 380/2001 (TUEd), la questione si è fatta più intricata, non meno. La seconda sezione del Consiglio di Stato, con la setenza n. 2044/2026, pronunciata il 12 marzo 2026, offre un’occasione per mettere ordine: il titolo edilizio relativo a un manufatto ante 1967 non è necessario, ma quando esiste — e vale la pena sottolinearlo — deve essere preso sul serio. Anche contro il proprietario.

Sommario

1. Il quadro normativo: la soglia del 1° settembre 1967 e il suo significato giuridico

La data del 1° settembre 1967 non è arbitraria. È la data di entrata in vigore della legge Ponte — L. 6 agosto 1967, n. 765 — che ha esteso l’obbligo di licenza edilizia a tutto il territorio comunale, in tutti i Comuni sul territorio nazionale, indipendentemente dalla dotazione di uno strumento urbanistico. Prima di quella data ai sensi della versione originaria della L. 17 agosto 1942, n. 1150, l’obbligo sussisteva nel centro abitato e, soltanto nei Comuni dotati di piano regolatore generale, nelle zone di espansione. Fuori da quei perimetri — e si trattava di una larga fetta dell’Italia rurale e periurbana — si costruiva liberamente, o quasi.

Da questa circostanza storica deriva una conseguenza pratica che ha prodotto decenni di contenzioso: per i manufatti realizzati prima del 1° settembre 1967, il titolo abilitativo semplicemente potrebbe non esistere, non perché sia stato perso o distrutto, ma perché non era richiesto. Il fatto tuttavia che un manufatto edilizio sia sorto prima del 1967, proprio per effetto dei principi sopra richiamati, non implica di per sé sempre che esso sia legittimo se non assistito da titolo. Anzi, se vogliamo spingerci più in là, neppure l’edificazione ante 31 ottobre 1942 – prima cioè dell’entrata in vigore della Legge Urbanistica Fondamentale – salva in tutti i casi gli immobili edificati senza titolo, visto e considerato che, sebbene non ovunque, le autorizzazioni edilizie, i nulla osta, le licenze, sono previste, qua e là, fin grossomodo dall’unità d’Italia da norme regolamentari o da norme di legge specie in materia antisismica o paesistico – ambientale (si veda quanto in proposito statuito da C. Cost. 217/2022).

Da dove nasce quindi l’equivoco? Un po’ dalle norme della prima legge sul “condono” (L. 47/1985) che, nella sua formulazione disgraziata, ha posto una deroga alle menzioni urbanistiche da inserire negli atti di trasferimento di beni immobili edificati ante ’67 senza coordinarla con le conseguenze amministrative dell’edificazione (articoli 40 e 17, oggi trasfuso nell’art. 46 TUEd), un po’ dal bias della conferma che affligge tutti coloro che rischiano di dover demolire casa propria, che li porta a riempire quelle norme del significato più confacente – anche se totalmente errato – con il proprio bisogno di rassicurazione.

Tornando alla necessità o meno di titolo edilizio per l’edificazione, l’ordinamento ha preso atto della variabilità della casistica: la normativa vigente infatti, come vedremo, non impone – o, meglio, non impone solo – di dimostrare l’esistenza di un titolo per quei fabbricati. Impone di dimostrare lo stato legittimo, che è un’altra cosa.

2. Lo stato legittimo nel diritto vigente: cosa ha cambiato il Salva Casa

L’art. 9-bis del DPR 380/2001 è la norma cardine. Introdotto originariamente dal D.L. 76/2020, è stato riscritto in profondità dal D.L. 69/2024, convertito con modificazioni dalla L. 105/2024 — il cosiddetto Salva Casa — che ha portato una delle revisioni più significative del testo unico in materia edilizia degli ultimi anni.

Nella formulazione attuale, l’art. 9-bis, comma 1-bis, TUEd stabilisce che per gli immobili realizzati in un’epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è dimostrato mediante la documentazione storica disponibile, ivi compresa la cartografia, le riprese fotografiche, i catastali storici, le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del DPR 445/2000. Il titolo, quindi, non è l’unica condizione necessaria per certificare la legittimità ante 1967, coerentemente con la circostanza secondo cui non sempre, prima di quell’epoca, il titolo era necessario.

Questo quando il titolo non c’è e, fin qui, nulla di nuovo. Quello che la giurisprudenza ha però chiarito — e la pronuncia in commento lo ribadisce con lucidità — è che il fatto che il titolo non sia necessario non significa che possa essere ignorato quando esiste. Il silenzio normativo sull’obbligatorietà del titolo edilizio ante 1967 non crea un regime di irrilevanza probatoria dello stesso: al contrario, se il titolo esiste, esso entra nel computo delle prove disponibili e, come tale, deve essere valutato — in bonam partem, ma anche in malam partem.

3. La pronuncia del Consiglio di Stato: il titolo che esiste non può essere ignorato

Veniamo al cuore della questione. Con la sentenza n. 2044/2026 i giudici di Palazzo Spada hanno enunciato un principio di diritto che merita di essere riportato nella sua essenzialità:

«Per i manufatti realizzati prima del 1° settembre 1967, l’eventuale titolo edilizio, sebbene non necessario, deve essere considerato ai fini di prova dello “stato legittimo” dell’immobile, anche per delimitare l’ambito delle opere legittime, non potendosi estendere gli effetti a manufatti non compresi nel suo oggetto.»

Il ragionamento è lineare, ma le sue implicazioni operative sono tutt’altro che banali.

Primo: il titolo edilizio — quando esistente — è un atto amministrativo che certifica la conformità di una determinata opera, con determinate caratteristiche dimensionali e costruttive, alla normativa vigente al momento del rilascio. La sua funzione è definitoria: stabilisce cosa è stato autorizzato. Che quell’autorizzazione fosse necessaria o meno in base al diritto dell’epoca è questione diversa e irrilevante rispetto al suo valore come elemento di prova.

Secondo: da questa premessa discende che il titolo non può essere utilizzato selettivamente, ossia considerato quando è favorevole al privato e ignorato quando non lo è. Se un proprietario produce in giudizio — o in una pratica edilizia — un vecchio titolo del 1955 che autorizzava la costruzione di un corpo di fabbrica di 200 metri quadri, non può poi sostenere che lo stato legittimo comprenda anche un’ala aggiunta di ulteriori 80 mq realizzata senza titolo. Quella porzione non è «ante 1967» nel senso giuridicamente rilevante: è semplicemente abusiva, e come tale va trattata.

Terzo: il principio vale anche per delimitare l’ambito spaziale delle opere. Non è possibile estendere gli effetti del titolo a «manufatti non compresi nel suo oggetto» — espressione che richiama la nozione di variazione essenziale oggi regolata dall’art. 32 TUE e, per le difformità parziali, dall’art. 34 TUE.

Questo orientamento non è isolato. Si inserisce in una linea giurisprudenziale ormai consolidata del Consiglio di Stato, che ha progressivamente corretto l’interpretazione — diffusa soprattutto nella prassi dei professionisti tecnici — secondo cui l’ante 1967 costituisce una sorta di safe harbor assoluto: un passato imperscrutabile che rende ogni contestazione impossibile. Non è così, e non lo è mai stato.

4. La prova della diversa consistenza originaria: quando l’eccezione regge

La pronuncia non è però unilateralmente restrittiva. Il Consiglio di Stato riconosce un’importante valvola di sicurezza:

«Rimane possibile provare una diversa consistenza originaria qualora il titolo edilizio sia così risalente nel tempo da presentarsi del tutto lacunoso, soprattutto in presenza di pratiche stratificate che riportino dati discordanti.»

Questa apertura è significativa per ragioni di ordine pratico. Chi ha mai visto un fascicolo edilizio degli anni Cinquanta sa di cosa si parla: planimetrie approssimative, a volte disegnate a mano libera su carta velina; misure indicate in modo generico; denominazioni degli ambienti prive di qualsiasi indicazione dimensionale. In questi casi — e questo è il passaggio chiave — il titolo esiste ma non è probatoriamente affidabile: è lacunoso, nel senso che non consente di ricavare con sufficiente certezza le caratteristiche originarie dell’immobile.

In tale ipotesi, il privato può — e deve — produrre altri elementi di prova idonei a dimostrare la consistenza originaria del manufatto: cartografie d’epoca, foto storiche, catastali stratificati, documenti notarili, dichiarazioni di vecchi proprietari raccolte in forma di atto pubblico. Non è un onere leggero, ma è un onere che il sistema giuridico impone per bilanciare due esigenze contrapposte: da un lato, la tutela del legittimo affidamento di chi ha acquistato un immobile storico in buona fede; dall’altro, la necessità che lo stato legittimo non diventi un meccanismo per far rientrare dalla finestra ciò che è stato espulso dalla porta — ossia per legittimare l’abuso edilizio che non è stato mai sanato.

La locuzione «pratiche stratificate che riportino dati discordanti» usata nella massima è tecnica quanto evocativa: fa riferimento a quella situazione — non rara negli archivi comunali — in cui il fascicolo di un immobile antico contiene più pratiche successive, con rilievi non sempre concordanti tra loro, aggiornamenti catastali parziali, variazioni di destinazione d’uso mai formalizzate. In questi contesti, pretendere che il titolo edilizio più risalente sia la misura esatta dello stato legittimo sarebbe irragionevole. La giurisprudenza, sensatamente, lo riconosce.

5. Ricadute operative: cosa cambia nelle pratiche di accertamento di conformità

Detto del principio, veniamo alla parte che interessa di più: le conseguenze pratiche per chi si trova a dover istruire o difendere una pratica di accertamento di conformità riguardante un immobile ante 1967.

Quattro regole operative discendono dalla sentenza in commento:

  1. Raccogliere e produrre tutto il materiale storico disponibile, senza selezionare solo ciò che è favorevole. La logica della «cherry selection» documentale è pericolosa: se la PA (o il giudice) scopre che esisteva un titolo edilizio che il richiedente aveva omesso di produrre, la conseguenza non è solo processuale ma sostanziale — quella documentazione finisce per essere usata contro di lui.
  2. Verificare la coerenza tra il titolo e la consistenza attuale dell’immobile, prima di depositare qualsiasi istanza. Se vi è discordanza — e spesso vi è — occorre valutare se si tratta di difformità sanabile ai sensi dell’art. 36 o 36-bis TUE, o se si tratta di un abuso strutturale che rende l’accertamento di conformità non praticabile.
  3. Documentare le lacune del titolo storico, quando si intende sostenere che la consistenza originaria era diversa da quella risultante dal titolo. Non basta affermare che il titolo è antico e impreciso: occorre dimostrarlo con elementi concorrenti (foto, catastali d’epoca, atti notarili, perizie storiche).
  4. Attenzione alla stratificazione delle pratiche: come ricorda la Sezione II, la presenza di pratiche successive discordanti non è di per sé un problema — è anzi un contesto in cui la prova alternativa diventa più facilmente ammissibile. Ma ogni strato va ricostruito con rigore, perché la PA sarà (o dovrebbe essere) particolarmente attenta a verificare la coerenza diacronica del fascicolo.

6. Conclusioni: certezza del diritto contro flessibilità probatoria

La sentenza n. 2044/2026 non rivoluziona il sistema, ma lo precisa in un punto nevralgico. Stabilisce, in sostanza, che il regime probatorio per gli immobili ante 1967 edificati in zone in cui non era obbligatoria la licenza non è un regime di favore assoluto, ma un regime di flessibilità ragionata: la documentazione d’epoca va prodotta e valutata con criteri adeguati alla sua natura storica, senza per questo diventare irrilevante o aggirantela per convenienza.

Il principio della certezza del diritto — che nell’edilizia si traduce nella certezza dello stato dei luoghi come punto di partenza per qualsiasi intervento — è incompatibile con un’interpretazione che consenta di costruire artificialmente uno stato legittimo a tavolino, scegliendo la documentazione più comoda. Il Consiglio di Stato lo dice chiaramente: il titolo esistente — per quanto non necessario — non può essere ignorato. E non può essere usato per santificare anche ciò che non comprende.

D’altro lato, sarebbe ugualmente ingiusto applicare ai manufatti storici gli stessi standard probatori richiesti per le costruzioni recenti. Pretendere una documentazione esaustiva e priva di lacune per un fabbricato rurale, diciamo, del 1952 significa, nella pratica, rendere impossibile qualsiasi accertamento. La Sezione II lo riconosce, aprendo la via alla prova alternativa nei casi di titoli lacunosi e pratiche stratificate discordanti.

Il bilanciamento che emerge è ragionevole. Quello che manca — e che il legislatore dovrebbe prima o poi affrontare — è una disciplina organica del procedimento probatorio per gli immobili storici nell’ambito delle istanze di accertamento di conformità e di sanatoria. L’art. 9-bis TUE, anche nella versione riscritta dal Salva Casa, delinea soltanto i contorni dell’istituto, lasciando alla giurisprudenza il compito di definire i dettagli operativi. Un compito che il Consiglio di Stato sta svolgendo con crescente precisione, ma che sarebbe preferibile vedere codificato in norma primaria — con buona pace di quanti continuano a sperare che ante 1967 significhi «al riparo da tutto».

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